AS 2002 681
Ordinanza sul diploma federale di chimico delle derrate alimentari
Ordinanza sul diploma federale di chimico delle derrate alimentari
Modifica del 27 marzo 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 aprile 19911 sul diploma federale di chimico delle derrate ali- mentari è modificata come segue:
Titolo Concerne soltanto il testo francese.
Art. 5 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 11 cpv. 4 4 L’ufficio offre ai candidati la possibilità di effettuare uno stage nell’Unità princi- pale sicurezza delle derrate alimentari.
Art. 14 cpv. 1 e 2 1 L’esame pratico comprende fino a quattro esercizi di cui almeno uno nell’ambito degli oggetti d’uso. Esso include le seguenti materie: a. la concezione e la pianificazione dei controlli delle aziende e delle derrate alimentari partendo da casi concreti; b. l’ispezione, incluso il prelievo di campioni e la valutazione dell’autocon- trollo; gli esami analitici di campioni incluso l’apprezzamento della qualità dei risultati; c. l’apprezzamento di diritto alimentare dei risultati degli esami. 2 Esso deve svolgersi in un laboratorio cantonale sotto la sorveglianza del chimico cantonale competente. L’esame dura quattro settimane. La commissione d’esame svolge un colloquio intermedio nel corso delle prime due settimane che consiste in primo luogo nel risolvere gli esercizi secondo il capoverso 1 lettera a.
1 RS 817.92
2000-1083 681
Diploma federale di chimico delle derrate alimentari RU 2002
Art. 20 cpv. 1 1 Per ogni compito di esame pratico e ogni materia di esame teorica viene data una nota. Per calcolarla, in ogni compito di esame pratico le materie di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettere a e b si contano una volta, la materia di cui all’articolo 14 lettera c si conta due volte. Si applica la scala delle note fissata nell’articolo 9 capoverso 2. L’esaminatore e il coesaminatore assegnano la nota collettivamente.
Art. 25 cpv. 2 secondo periodo
2 … Onde procedere agli esami complementari e agli esami di microbiologia delle
derrate alimentari e di tossicologia delle derrate alimentari, ricorrono di regola a do- centi di scuole superiori quali specialisti.
II
Disposizione transitoria Chi ha iniziato la formazione di chimico federale nelle derrate alimentari prima del 1° maggio 2002, può continuarla e concluderla secondo il diritto anteriore.
III La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2002.
27 marzo 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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