AS 2002 683
Protocollo n. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte, del 28 aprile 1983
Protocollo n. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali relativo all’abolizione della pena di morte, del 28 aprile 1983
RS 0.101.06; RU 1987 1807
I Campo di applicazione del protocollo n. 6 il 1° febbraio 2002, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Albania 21 settembre 2000 1° ottobre 2000 Andorra 22 gennaio 1996 1° febbraio 1996 Belgio 10 dicembre 1998 1° gennaio 1999 Bulgaria 29 settembre 1999 1° ottobre 1999 Cipro* 19 gennaio 2000 1° febbraio 2000 Croazia 5 novembre 1997 1° dicembre 1997 Estonia 17 aprile 1998 1° maggio 1998 Georgia 13 aprile 2000 1° maggio 2000 Grecia 8 settembre 1998 1° ottobre 1998 Irlanda 24 giugno 1994 1° luglio 1994 Lettonia 7 maggio 1999 1° giugno 1999 Lituania 8 luglio 1999 1° agosto 1999 Macedonia 10 aprile 1997 1° maggio 1997 Moldavia 12 settembre 1997 1° ottobre 1997 Polonia 30 ottobre 2000 1° novembre 2000 Regno Unito 20 maggio 1999 1° giugno 1999 Guernesey 20 maggio 1999 1° giugno 1999 Isola di Man 20 maggio 1999 1° giugno 1999 Jersey 20 maggio 1999 1° giugno 1999 Romania 20 giugno 1994 1° luglio 1994 Slovenia 28 giugno 1994 1° luglio 1994 Ucraina* 4 aprile 2000 1° maggio 2000 * Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso.
1 Completa le precedenti pubblicazioni in RU 1987 1809, 1990 228, 1991 792 e 1993 2989.
2001-2832 683
Salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali RU 2002
II Dichiarazioni Cipro In applicazione dell’articolo 2 del Protocollo, Cipro comunica che, ai sensi del Co- dice penale militare e del Codice di procedura penale, la pena di morte nella sua ver- sione modificata secondo la legge n. 40 del 1964 rimane applicabile per i seguenti reati: – tradimento (art. 13); – abbandono di una carica affidata a un comandante militare (art. 14); – capitolazione sul campo da parte del comandante responsabile (art. 15a); – istigazione alla rivolta o organizzazione della stessa all’interno delle forze militari (art. 42 [2]); – trasmissione di informazioni coperte da segreto militare ad uno stato, una spia o un agente stranieri (art.70 [1]); – istigazione alla rivolta o organizzazione della stessa tra prigionieri di guerra (art. 95[2]). Si comunica inoltre che, ai sensi delle disposizioni della legge n. 91 (1) del 1995 sulla modifica del Codice penale militare e del Codice di procedura penale, la pena capitale viene inflitta, nei limiti di applicazione prescritti dalla legge principale, solo nel caso in cui il reato sia stato commesso in tempo di guerra. Secondo le stesse di- sposizioni, la pena capitale non è la sanzione obbligatoria, bensì può essere sosti- tuita a discrezione del tribunale con una condanna all’ergastolo o con una pena de- tentiva più breve.
Ucraina In una sentenza del 29 dicembre 1999, la Corte costituzionale dell’Ucraina ha di- chiarato incostituzionali le norme del codice penale ucraino che prevedono la pena di morte. Con la legge ucraina del 22 febbraio 2000 sull’«inserimento di modifiche nel Codice penale, nel Codice di procedura penale e nella legge relativa all’edu- cazione al lavoro» il Codice penale dell’Ucraina è stato conformato alla sentenza emessa dalla Corte costituzionale dell’Ucraina. La pena di morte è stata sostituita con la condanna all’ergastolo (art. 25 del Codice penale ucraino). La legge ucraina sulla «ratifica del Protocollo n. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali relativo all’abolizione della pena di morte, del 1983» prevede il mantenimento della pena capitale per reati commessi in periodo di guerra; ad essa vanno apportate le modifiche necessarie nella legislazione vigente. Dopo l’introduzione delle modifiche, l’Ucraina provvederà a trasmettere le stesse al Segretario generale del Consiglio d’Europa come prescritto dall’articolo 2 del Pro- tocollo n. 6.