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AS 2002 853

Ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (OSIT)

Modifica del 27 marzo 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 12 giugno 19951 sulla sicurezza delle installazioni e degli appa- recchi tecnici è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 1 Sono considerate macchine le macchine e le componenti di sicurezza di cui all’ar- ticolo 1 capoversi 1–3 della Direttiva CE 98/37 del 22 giugno 19982 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (Diret- tiva sulle macchine).

Art. 4 cpv. 2

2 Qualora l’installazione e la manutenzione di un simile prodotto debbano essere

eseguite esclusivamente da personale specializzato del produttore o da un suo rap- presentante residente in Svizzera, il manuale relativo a questi lavori può essere re- datto nella lingua del personale specializzato. Le informazioni necessarie devono essere fornite agli organi di controllo in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

Art. 7 cpv. 3 3 Chiunque mette in circolazione apparecchi a gas o DPI deve poter presentare una

dichiarazione di conformità secondo l’allegato 2, se gli organi di controllo la richie- dono.

1 RS 819.11 2 GU L 207/1 del 23.7.1998; Versione codificata [sostituisce le Direttive n. 89/392 del 14.6.1989 (GU n. L 183/9 del 29.6.1989), n. 91/368 del 20.6.1991 (GU n. L 198/16 del 22.7.1991), n. 93/44 del 14.6.1993 (GU n. L 175/12 del 19.7.1993) e n. 93/68 del 22.7.1993 (GU n. L 220/1 del 30.8.1993)]; modificata dalla 98/79 del 27.10.198 (GU n. L 331/1 del 7.12.1998)

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Sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici RU 2002

Art. 8 cpv. 3 3 La documentazione o le informazioni necessarie alla loro valutazione devono esse- re presentate o messe a disposizione degli organi di controllo in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

Art. 9 cpv. 1 seconda nota in calce (Centro d’informazione)3

Art. 11 Organi di controllo 1 Ilcontrollo del rispetto delle prescrizioni riguardanti la messa in circolazione spetta: a. all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI); b. all’Ufficio svizzero di prevenzione degli infortuni (upi); c. alle organizzazioni specializzate designate dal Dipartimento. 2 Il Dipartimento disciplina le competenze degli organi di controllo e concorda con

essi l’entità e il finanziamento delle attività di controllo.

Art. 12 Partecipazione di altre autorità e organizzazioni

1 Gli organi di esecuzione della legge del 13 marzo 19644 sul lavoro vigilano,

nell’ambito della loro attività, affinché i datori di lavoro utilizzino IAT rispondenti alle prescrizioni di sicurezza.

2 Notificano al seco e agli organi di controllo:

a. IAT che presentano o sono sospettati di presentare carenze in materia di si- curezza; b. IAT immessi per la prima volta sul mercato che presentano fattori di rischio. 3 Il Dipartimento può chiedere la collaborazione di altre autorità e organizzazioni e

concludere con esse accordi in tal senso. 4 Gli organi di controllo possono chiedere all’Amministrazione delle dogane, per un

determinato periodo, informazioni sull’importazione di IAT designati con preci- sione.

Titolo prima dell’art. 13 Abrogato

3 Centro svizzero d’informazione sulle regole tecniche (switec), Bürglistrasse 29,

8400 Winterthur

4 RS 822.11

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Sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici RU 2002

Art. 13 Compiti e competenze degli organi di controllo 1 Gli organi di controllo effettuano controlli ulteriori per campionatura in merito

all’osservanza delle prescrizioni di sicurezza per IAT. Essi procedono inoltre ad un controllo se vi sono indizi giustificati secondo cui IAT non rispondono alle prescri- zioni.

2 Il controllo ulteriore di cui al capoverso 1 comprende:

a. l’esame formale inteso a stabilire se:

1. la dichiarazione di conformità (se richiesta) è in ordine, e

2. i documenti tecnici sono completi;

b. un controllo visivo e funzionale; c. un controllo supplementare per uno IAT contestato. 3 Nell’ambito dei controlli ulteriori gli organi di controllo sono autorizzati in parti- colare a chiedere la documentazione e le informazioni necessarie per attestare la conformità di IAT, a prelevare campioni e a disporre verifiche, come pure ad acce- dere ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro.

4 Se la persona che mette in circolazione IAT non presenta la documentazione ri-

chiesta entro il termine stabilito dagli organi di controllo o non la fornisce in modo completo, questi ultimi possono ordinare una verifica. Le spese sono a carico della persona che provvede alla messa in circolazione.

5 Gli organi di controllo possono ordinare una verifica anche nel caso in cui:

a. dalla dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 7 non risulta in modo sufficiente che uno IAT risponde ai requisiti; b. esistono dubbi sul fatto che uno IAT corrisponda alla documentazione inol- trata. 6 Se dalla verifica giusta il capoverso 5 emerge che uno IAT non soddisfa i requisti,

le spese sono a carico della persona che lo mette in circolazione.

Art. 13a Provvedimenti 1 Se uno IAT non corrisponde alle prescrizioni della presente ordinanza, l’organo di controllo informa la persona che intende metterlo in circolazione del risultato della procedura di controllo e la invita ad esprimere il suo parere. All’occorrenza, ordina mediante decisione le misure necessarie accordando un adeguato termine per la loro esecuzione. Esso può in particolare vietare l’ulteriore messa in circolazione, ordi- nare il ritiro, il sequestro o la confisca, come pure pubblicare i provvedimenti presi. 2 Se dal controllo ulteriore emerge che un’installazione o uno IAT non è conforme alle disposizioni della presente ordinanza, la persona che lo mette in circolazione è tenuta a versare una tassa. Le spese sono calcolate addizionalmente. Le spese e gli emolumenti sono riscossi conformemente all’ordinanza del 30 aprile 19995 sulle tasse per le installazioni e gli apparecchi tecnici.

5 RS 172.048.191

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3 Gli organi di controllo si informano vicendevolmente, comunicano le loro infor-

mazioni al seco e in particolare annunciano al seco quali IAT non soddisfano le pre- scrizioni di sicurezza e le pertinenti misure. Se è emessa una decisione secondo il capoverso 1, essi inviano una copia della decisione al seco.

4 La legge del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa si applica pari-

menti agli organi di controllo, alle organizzazioni specializzate o alle istituzioni che non sono rette dal diritto pubblico.

Titolo prima dell’art. 14

Sezione 5: Vigilanza e coordinamento

Art. 14 cpv. 2 e 3

2 Il seco coordina le attività degli organi di controllo.

3 Informa periodicamente gli organi di controllo sulle nuove prescrizioni di sicu- rezza nonché sui provvedimenti adottati per garantire la sicurezza di IAT.

Art. 17 cpv. 2 Abrogato

II Le ordinanze seguenti sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 19 dicembre 19837 sulla prevenzione degli infortuni

Art. 91 lett. f Il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie profes- sionali (art. 87 LAINF) copre le spese seguenti: f. le spese degli organi d’esecuzione per l’applicazione della legge del 19 marzo 19768 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici nell’ambito della sicurezza sul lavoro.

6 RS 172.021 7 RS 832.30 8 RS 819.1

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2. Ordinanza del 23 giugno 19999 sugli ascensori

Art. 16 cpv. 4 secondo periodo 4 ... Se è emessa una decisione secondo il capoverso 2, essi inviano una copia della decisione al seco.

3. Ordinanza del 30 aprile 199910 sulle tasse per le installazioni e gli apparecchi tecnici

Art. 2 cpv. 1 1 Se dal controllo ulteriore emerge che un’installazione o un apparecchio tecnico (IAT) non è conforme alle disposizioni della presente ordinanza, la persona che lo mette in circolazione è tenuta a versare una tassa. Le spese sono calcolate addizio- nalmente.

Art. 3 cpv. 2 Abrogato.

III La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2002.

27 marzo 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

9 RS 819.13 10 RS 172.048.191

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