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AS 2002 858

Legge federale sull'assicurazione malattie

Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)

Modifica del 6 ottobre 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 20001, decreta:

I La legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 34bis della Costituzione federale3, ...

Art. 4a Scelta dell’assicuratore per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea Sono assicurate presso lo stesso assicuratore: a. la persona tenuta ad assicurarsi in virtù dell’attività lucrativa esercitata in Svizzera e i suoi familiari tenuti ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea; b. la persona residente in uno Stato membro della Comunità europea e tenuta ad assicurarsi poiché percepisce una rendita svizzera e i suoi familiari resi- denti in uno Stato membro della Comunità europea che sono tenuti ad assi- curarsi; c. la persona residente in uno Stato membro della Comunità europea e tenuta ad assicurarsi poiché percepisce una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i suoi familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea che sono tenuti ad assicurarsi.

3 Questa disposizione corrisponde all’articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

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Assicurazione malattie. LF RU 2002

Art. 6a Controllo dell’affiliazione e assegnazione a un assicuratore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea

1 I Cantoni informano circa l’obbligo di assicurazione:

a. le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea e so- no tenute ad assicurarsi in virtù di un’attività lucrativa esercitata in Svizzera; b. le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea e so- no tenute ad assicurarsi poiché percepiscono una prestazione dell’assicura- zione svizzera contro la disoccupazione; c. le persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono una rendita svizzera e che trasferiscono la loro residenza dalla Svizzera in uno Stato membro della Comunità europea. 2 L’informazione secondo il capoverso 1 vale automaticamente per i familiari resi- denti in uno Stato membro della Comunità europea. 3 L’autorità designata dal Cantone assegna a un assicuratore le persone che non han- no assolto tempestivamente l’obbligo di assicurazione. Decide inoltre delle domande di esenzione dall’obbligo di assicurazione. È fatto salvo l’articolo 18 capoversi 2bis e 2ter. 4 Gli assicuratori comunicano all’autorità cantonale competente i dati necessari per il controllo dell’osservanza dell’obbligo di assicurazione.

Art. 18 cpv. 2bis- 2 sexies e 5bis 2bis L’Istituzione comune decide delle domande di esenzione dall’obbligo di assicu- razione di beneficiari di rendite e dei loro familiari che risiedono in uno Stato mem- bro della Comunità europea. 2ter Essa assegna a un assicuratore i beneficiari di rendite e i loro familiari che risie- dono in uno Stato membro della Comunità europea e non hanno assolto tempesti- vamente l’obbligo di assicurazione. 2quater Essa assiste i Cantoni nell’applicazione della riduzione dei premi a favore de- gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, conforme- mente all’articolo 65a. 2quinquies Essa effettua la riduzione dei premi conformemente all’articolo 66a.

2sexies Essa può assumere dai Cantoni ulteriori compiti d’esecuzione contro inden- nità. 5bis La Confederazione assume il finanziamento dei compiti di cui ai capoversi 2bis– 2quinquies.

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Assicurazione malattie. LF RU 2002

Art. 61a Riscossione dei premi degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea I premi dei familiari di una persona assicurata in virtù di un’attività lucrativa eserci- tata in Svizzera o perché percepisce una rendita svizzera o una prestazione del- l’assicurazione svizzera contro la disoccupazione sono riscossi presso questa perso- na.

Art. 65a Riduzione dei premi da parte dei Cantoni a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea I Cantoni accordano riduzioni dei premi ai seguenti assicurati di condizioni econo- miche modeste che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea: a. ai frontalieri e ai loro familiari; b. ai familiari dei dimoranti temporanei, dei dimoranti annuali e dei domici- liati; c. ai beneficiari di una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoc- cupazione e ai loro familiari.

Art. 66 cpv. 1 e 3

1 La Confederazione accorda annualmente ai Cantoni sussidi per la riduzione dei

premi a tenore degli articoli 65 e 65a. 3 Il Consiglio federale stabilisce la quota che spetta a ciascun Cantone in base alla sua popolazione residente, alla sua capacità finanziaria e al numero di assicurati se- condo l’articolo 65a lettera a.

Art. 66a Riduzione dei premi da parte della Confederazione a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea 1 La Confederazione accorda riduzioni dei premi agli assicurati di condizioni eco- nomiche modeste che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea e be- neficiano di una rendita svizzera; la riduzione è accordata anche ai loro familiari assicurati in Svizzera. 2 La Confederazione assume il finanziamento dei sussidi per la riduzione dei premi agli assicurati di cui al capoverso 1.

3 Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Art. 90a Commissione federale di ricorso in materia d’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per le persone residenti all’estero Le decisioni dell’Istituzione comune prese conformemente all’articolo 18 capover- si 2bis, 2ter e 2quinquies possono essere oggetto di ricorso davanti alla Commissione fe- derale di ricorso in materia d’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

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Assicurazione malattie. LF RU 2002

per le persone residenti all’estero; le decisioni di quest’ultima possono essere impu- gnate davanti al Tribunale federale delle assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

II Disposizione transitoria I Cantoni possono, se del caso, emanare provvisoriamente per via d’ordinanza le disposizioni necessarie per l’esecuzione dell’articolo 65a.

III Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge federale sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000 Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000 Il presidente: Schmid Carlo Il presidente: Seiler Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 25 gennaio 2001.4

2 La presente legge entra in vigore il 1° giugno 2002.

24 aprile 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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4 FF 2000 4459

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