AS 2002 863
Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati
Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA)
del 23 giugno 2000
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 95 della Costituzione federale1; in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 19993, decreta:
Sezione 1: In generale
Art. 1 Oggetto La presente legge garantisce la libera circolazione degli avvocati e stabilisce i prin- cipi applicabili all’esercizio dell’avvocatura in Svizzera.
Art. 2 Campo di applicazione personale 1 La presente legge si applica ai titolari di una patente di avvocato che esercitano la rappresentanza in giudizio in Svizzera nell’ambito di un monopolio. 2 Determina le modalità secondo cui gli avvocati cittadini degli Stati membri del- l’Unione europea (UE) possono esercitare la rappresentanza in giudizio. 3 Tali modalità si applicano anche ai cittadini svizzeri abilitati a esercitare l’avvo- catura in uno Stato membro dell’UE con uno dei titoli professionali elencati nel- l’allegato.
Art. 3 Rapporti con il diritto cantonale 1 Rimane salvo il diritto dei Cantoni di stabilire, nei limiti della presente legge, le esigenze cui è subordinato l’ottenimento della patente di avvocato. 2 Lo stesso vale per il diritto dei Cantoni di abilitare i titolari delle patenti di avvo- cato da essi rilasciate a esercitare la rappresentanza dinanzi alle loro autorità giudi- ziarie.
RS 935.61
1999-4700 863
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Sezione 2: Libera circolazione intercantonale e registro cantonale degli avvocati
Art. 4 Principio della libera circolazione intercantonale L’avvocato iscritto in un registro cantonale degli avvocati può esercitare la rappre- sentanza in giudizio in Svizzera senza ulteriore autorizzazione.
Art. 5 Registro cantonale degli avvocati 1 Ogni Cantone istituisce un registro degli avvocati che dispongono di un indirizzo professionale nel territorio cantonale e adempiono le condizioni di cui agli articoli 7 e 8.
2 Il registro contiene i dati personali seguenti:
a. il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo di origine o la cittadinanza; b. una copia della patente di avvocato; c. i documenti attestanti l’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 8; d. il o gli indirizzi professionali e, se del caso, il nome dello studio legale; e. le misure disciplinari non cancellate.
3 È tenuto dall’autorità cantonale incaricata della sorveglianza degli avvocati.
Art. 6 Iscrizione nel registro 1 Il titolare di una patente cantonale di avvocato che intende esercitare la rappresen- tanza in giudizio deve chiedere di essere iscritto nel registro del Cantone in cui ha l’indirizzo professionale. 2 L’autorità di sorveglianza lo iscrive se constata che sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 7 e 8.
3 Pubblica l’iscrizione in un organo ufficiale cantonale.
4 Le iscrizioni nel registro cantonale possono essere impugnate mediante ricorso an- che dall’associazione degli avvocati del Cantone interessato.
Art. 7 Condizioni di formazione 1 Per poter essere iscritto nel registro, l’avvocato dev’essere titolare di una patente rilasciata dopo: a. studi in giurisprudenza conclusi con l’ottenimento di una licenza conferita da un’università svizzera o di un diploma equivalente conferito da un’uni- versità di uno Stato cui la Svizzera è vincolata da un accordo sul riconosci- mento reciproco dei diplomi; b. un praticantato di almeno un anno svolto in Svizzera e concluso con il supe- ramento di un esame vertente su conoscenze giuridiche teoriche e pratiche.
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2 I Cantoni in cui l’italiano è lingua ufficiale possono riconoscere un diploma estero equivalente alla licenza ottenuto dopo studi in giurisprudenza in lingua italiana.
Art. 8 Condizioni personali 1 Per poter essere iscritto nel registro, l’avvocato deve adempiere le condizioni per- sonali seguenti: a. avere l’esercizio dei diritti civili; b. non aver subito condanne penali pronunciate per fatti incompatibili con l’esercizio della professione e la cui iscrizione non è stata cancellata dal ca- sellario giudiziale; c. non essere gravato da attestati di carenza di beni; d. essere in grado di esercitare in piena indipendenza; può essere impiegato soltanto di persone iscritte a loro volta in un registro cantonale.
2 L’avvocato impiegato di un’organizzazione di pubblica utilità riconosciuta può
chiedere di essere iscritto nel registro se adempie le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a-c e se la rappresentanza in giudizio si limita esclusivamente a mandati affi- datigli nell’ambito dello scopo perseguito da tale organizzazione.
Art. 9 Radiazione dal registro L’avvocato che non adempie più una delle condizioni di iscrizione è radiato dal re- gistro.
Art. 10 Consultazione del registro
1 Il registro può essere consultato:
a. dalle autorità giudiziarie e amministrative federali e cantonali dinanzi alle quali l’avvocato esercita la sua attività; b. dalle autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri dell’UE dinan- zi alle quali un avvocato iscritto nel registro esercita le sue attività; c. dalle autorità cantonali di sorveglianza degli avvocati; d. dall’avvocato, per le indicazioni che lo concernono. 2 Chiunque ha il diritto di sapere se un avvocato è iscritto nel registro e se è sospeso o definitivamente escluso dall’esercizio dell’avvocatura.
Art. 11 Denominazione professionale 1 L’avvocato fa uso del suo titolo professionale di origine o del titolo equivalente del Cantone nel cui registro è iscritto.
2 Nelle relazioni d’affari menziona la sua iscrizione in un registro cantonale.
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Sezione 3: Regole professionali e sorveglianza disciplinare
Art. 12 Regole professionali L’avvocato è soggetto alle regole professionali seguenti: a. esercita la professione con cura e diligenza; b. esercita la sua attività professionale in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria responsabilità; c. evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati; d. può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni d’informazione del pubblico; e. prima della conclusione di una causa, non può stipulare un accordo nel quale il suo cliente s’impegni a versargli parte dei proventi della causa anzi- ché onorari; non può inoltre impegnarsi a rinunciare all’onorario in caso di soccombenza; f. dev’essere assicurato entro limiti ragionevoli contro le conseguenze della sua responsabilità professionale, tenuto conto del genere e dell’entità dei ri- schi connessi con la sua attività; g. è tenuto ad assumere le difese d’ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio nel Cantone nel cui registro è iscritto; h. custodisce separatamente dal proprio patrimonio gli averi che gli sono affi- dati; i. all’atto dell’accettazione del mandato spiega al cliente i principi della fattu- razione; lo informa inoltre regolarmente, o su sua domanda, circa l’importo degli onorari dovuti; j. comunica all’autorità di sorveglianza qualsiasi modifica relativa alle indica- zioni del registro che lo concernono.
Art. 13 Segreto professionale 1 L’avvocato è tenuto, senza limiti di tempo e nei confronti di tutti, al segreto pro- fessionale su quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione. Il fatto di essere dispensato dal segreto professionale non obbliga l’avvocato a divulga- re quanto gli è stato confidato.
2 Vigila affinché i suoi ausiliari rispettino il segreto professionale.
Art. 14 Autorità cantonale di sorveglianza Ogni Cantone designa un’autorità incaricata della sorveglianza degli avvocati che esercitano la rappresentanza in giudizio nel suo territorio.
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Art. 15 Obbligo di comunicazione
1 Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali comunicano senza indugio
all’autorità di sorveglianza del loro Cantone i fatti che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali.
2 Le autorità giudiziarie e amministrative federali comunicano senza indugio
all’autorità di sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto l’avvocato i fatti che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali.
Art. 16 Procedimento disciplinare in un altro Cantone 1 L’autorità di sorveglianza che apre un procedimento disciplinare contro un avvo- cato non iscritto nel registro cantonale ne informa l’autorità di sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto l’avvocato. 2 Se intende infliggere una misura disciplinare, consente all’autorità di sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto l’avvocato di presentare osservazioni sul ri- sultato dell’inchiesta. 3 L’esito del procedimento è notificato all’autorità di sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto l’avvocato.
Art. 17 Misure disciplinari 1 In caso di violazione della presente legge, l’autorità di sorveglianza può infliggere le misure disciplinari seguenti: a. l’avvertimento; b. l’ammonimento; c. la multa fino a 20 000 franchi; d. la sospensione dall’esercizio dell’avvocatura per due anni al massimo; e. il divieto definitivo di esercitare. 2 La multa può essere cumulata con la sospensione dall’esercizio dell’avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare. 3 Ove necessario, l’autorità di sorveglianza può decidere la sospensione anche a ti- tolo cautelare.
Art. 18 Validità della sospensione dall’esercizio dell’avvocatura e del divieto definitivo di esercitare 1 La sospensione dall’esercizio dell’avvocatura e il divieto definitivo di esercitare sono validi in tutto il territorio della Confederazione.
2 Sono comunicati alle autorità di sorveglianza degli altri Cantoni.
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Art. 19 Prescrizione 1 L’azione disciplinare si prescrive in un anno dal giorno in cui l’autorità di sorve- glianza è venuta a conoscenza dei fatti contestati. 2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto istruttorio dell’autorità di sorveglian- za. 3 L’azione disciplinare decade definitivamente dieci anni dopo la commissione dei fatti contestati. 4 Se la violazione delle regole professionali costituisce reato, il termine di prescri- zione più lungo previsto dal diritto penale si applica anche all’azione disciplinare.
Art. 20 Cancellazione delle misure disciplinari 1 L’avvertimento, l’ammonimento e la multa sono cancellati dal registro cinque anni dopo essere stati pronunciati. 2 La sospensione dall’esercizio dell’avvocatura è cancellata dal registro dieci anni dopo la fine della sua validità.
Sezione 4: Prestazione di servizi da parte degli avvocati degli Stati membri dell’UE
Art. 21 Principi 1 Il cittadino di uno Stato membro dell’UE abilitato a esercitare l’avvocatura nello Stato di provenienza con uno dei titoli professionali elencati nell’allegato può eser- citare la rappresentanza in giudizio in Svizzera a titolo di prestazione di servizi. 2 L’avvocato prestatore di servizi non è iscritto nel registro cantonale degli avvocati.
Art. 22 Prova della qualità di avvocato Le autorità giudiziarie federali e cantonali e le autorità di sorveglianza degli avvocati possono chiedere al prestatore di servizi di documentare la sua qualità di avvocato.
Art. 23 Obbligo di agire di concerto con un avvocato iscritto nel registro Nell’esercizio delle attività per le quali è obbligatorio il ministero di un avvocato, l’avvocato prestatore di servizi agisce di concerto con un avvocato iscritto nel regi- stro cantonale degli avvocati.
Art. 24 Denominazione professionale L’avvocato prestatore di servizi fa uso del suo titolo professionale di origine espres- so nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato di provenienza, con indica- zione dell’organizzazione professionale cui appartiene o della giurisdizione presso la quale è abilitato a esercitare in applicazione della legislazione di tale Stato.
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Art. 25 Regole professionali L’avvocato prestatore di servizi è soggetto alle regole professionali di cui all’arti- colo 12, eccettuata quella concernente le difese d’ufficio e i mandati di gratuito pa- trocinio (lett. g) e quella relativa al registro (lett. j).
Art. 26 Comunicazione delle misure disciplinari L’autorità di sorveglianza informa l’autorità competente dello Stato di provenienza delle misure disciplinari inflitte all’avvocato prestatore di servizi.
Sezione 5: Esercizio permanente dell’avvocatura, con il titolo professionale di origine, da parte degli avvocati degli Stati membri dell’UE
Art. 27 Principi 1 Il cittadino di uno Stato membro dell’UE abilitato a esercitare l’avvocatura nello Stato di provenienza con uno dei titoli elencati nell’allegato può esercitare perma- nentemente la rappresentanza in giudizio in Svizzera con il proprio titolo professio- nale di origine se è iscritto presso un’autorità cantonale di sorveglianza degli avvo- cati.
2 Gli articoli 23-25 si applicano anche agli avvocati di cui al capoverso 1.
Art. 28 Iscrizione presso l’autorità di sorveglianza 1 L’autorità di sorveglianza tiene un albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell’UE autorizzati a esercitare permanentemente la rappresentanza in giudizio in Svizzera con il loro titolo professionale di origine. 2 L’avvocato si iscrive presso l’autorità di sorveglianza del Cantone in cui dispone di un indirizzo professionale. Documenta la sua qualità di avvocato presentando un documento attestante che è iscritto presso l’autorità competente dello Stato di pro- venienza; tale attestato non deve essere stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione. 3 Dopo aver iscritto l’avvocato all’albo, l’autorità di sorveglianza ne informa l’auto- rità competente dello Stato di provenienza.
Art. 29 Cooperazione con l’autorità competente dello Stato di provenienza 1 Prima di aprire un procedimento disciplinare contro un avvocato cittadino di uno Stato membro dell’UE che esercita permanentemente la rappresentanza in giudizio in Svizzera con il proprio titolo professionale di origine, l’autorità di sorveglianza informa l’autorità competente dello Stato di provenienza. 2 Durante il procedimento disciplinare, l’autorità di sorveglianza coopera con l’auto- rità competente dello Stato di provenienza, offrendole segnatamente la possibilità di presentare osservazioni.
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Sezione 6: Iscrizione degli avvocati degli Stati membri dell’UE nel registro cantonale degli avvocati
Art. 30 Principi 1 L’avvocato cittadino di uno Stato membro dell’UE può essere iscritto in un regi- stro cantonale degli avvocati senza dover adempiere le condizioni di cui all’arti- colo 7 lettera b se: a. ha superato una prova attitudinale (art. 31), o b. è stato iscritto per almeno tre anni all’albo degli avvocati che esercitano con il loro titolo professionale di origine e dimostra che:
1. durante questo periodo ha esercitato un’attività effettiva e regolare ri-
guardante il diritto svizzero, o
2. pur avendo esercitato l’attività di cui al numero 1 per un periodo infe-
riore, ha sostenuto con successo un colloquio di verifica delle compe- tenze professionali (art. 32). 2 L’avvocato che adempie le condizioni di cui al capoverso 1 ha i medesimi diritti e obblighi degli avvocati titolari di una patente cantonale iscritti nel registro.
Art. 31 Prova attitudinale
1 Alla prova attitudinale sono ammessi gli avvocati cittadini degli Stati membri
dell’UE che: a. hanno seguito con successo un ciclo di studi di una durata minima di tre an- ni in un’università e, se del caso, la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi universitari, e b. sono in possesso di un diploma che consente loro l’esercizio dell’avvocatura in uno Stato membro dell’UE. 2 Gli avvocati di cui al capoverso 1 devono sostenere la prova attitudinale dinanzi alla commissione degli esami d’avvocatura del Cantone nel cui registro intendono essere iscritti. 3 La prova attitudinale verte su materie previste nel programma dell’esame cantonale di avvocatura che sono sostanzialmente diverse da quelle comprese nella formazione ricevuta dal candidato. Il contenuto della prova è stabilito tenendo conto anche dell’esperienza professionale del candidato.
4 La prova attitudinale può essere ripetuta due volte.
Art. 32 Colloquio di verifica delle competenze professionali 1 Il colloquio di verifica delle competenze professionali è condotto dalla commissio- ne degli esami d’avvocatura del Cantone nel cui registro l’avvocato intende essere iscritto.
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2 La commissione si fonda segnatamente sulle informazioni e sui documenti forniti dall’avvocato in merito alla sua attività in Svizzera. 3 Prende in considerazione le conoscenze e l’esperienza professionale dell’avvocato in materia di diritto svizzero nonché la sua partecipazione a corsi o seminari che vertono su tale diritto.
Art. 33 Denominazione professionale L’avvocato può far uso, a fianco della denominazione professionale del Cantone nel cui registro è iscritto, della propria denominazione professionale di origine.
Sezione 7: Procedura
Art. 34
1 I Cantoni disciplinano la procedura.
2 Prevedono una procedura semplice e rapida per l’esame delle condizioni d’iscri- zione nel registro cantonale degli avvocati.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 35 Diritto vigente: abrogazione e modifica La legge federale del 16 dicembre 19434 sull’organizzazione giudiziaria è modifi- cata come segue:
Ingresso visti gli articoli 103 e 106-114bis della Costituzione federale5, ...
Art. 29 cpv. 2 e 3
2 Sono ammessi come difensori nelle cause civili e penali:
a. gli avvocati cui la legge federale del 23 giugno 20006 sulla libera circolazio- ne degli avvocati o un trattato internazionale consente di esercitare la rap- presentanza in giudizio in Svizzera; b. i professori di diritto delle università svizzere.
3 Abrogato
4 RS 173.110
5 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 143-145, 168 capoverso 1,
177 capoverso 3, 187 capoverso 1 lettera d e 188-191 (dopo l’entrata in vigore del decreto federale dell’8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria; RU ...; FF 1999 7454; art. 188-191c) della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 6 RS 935.61; RU 2002 863
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Art. 36 Diritto transitorio I titolari di patenti di avvocato rilasciate conformemente al diritto cantonale previ- gente sono iscritti in un registro cantonale se avrebbero potuto ottenere un’autoriz- zazione di esercitare negli altri Cantoni in virtù dell’articolo 196 numero 5 della Co- stituzione federale.
Art. 37 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Gli articoli 2 capoversi 2 e 3 e 10 capoverso 1 lettera b e le sezioni 4, 5 e 6 entrano in vigore soltanto in caso di entrata in vigore dell’Accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera cir- colazione delle persone.
Consiglio nazionale, 23 giugno 2000 Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000 Il presidente: Seiler Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2000.8
2 La presente legge entra in vigore il 1° giugno 2002.
24 aprile 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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7 RS 0.142.112.681; RU ... (FF 1999 5978) 8 FF 2000 3186
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Allegato (art. 21 cpv. 1 e 27 cpv.1
Elenco dei titoli professionali secondo le direttive 77/249/CEE e 98/5/CE
Belgio Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Danimarca Advokat Germania Rechtsanwalt Grecia ∆ικηγοροζ Spagna Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu Francia Avocat Irlanda Barrister, Solicitor Italia Avvocato Lussemburgo Avocat Paesi Bassi Advocaat Austria Rechtsanwalt Portogallo Advogado Finlandia Asianajaja/Advokat Svezia Advokat Regno Unito Advocate/Barrister/Solicitor
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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