AS 2002 875
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe
del 19 marzo 2002
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale1, ordina:
Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento 1 Sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione di armamenti e del pertinente materiale, compresi armi, munizioni, veicoli e beni d’equipaggiamento militari con i relativi accessori e pezzi di ricambio, a destinazione dello Zimbabwe. 2 Sono parimenti vietate la fornitura, la vendita e la mediazione dei beni, elencati nell’allegato 1, che possono essere utilizzati per la repressione interna, a destinazio- ne dello Zimbabwe. 3 È vietata la fornitura allo Zimbabwe di assistenza o di formazione tecnica in rap- porto alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’utilizzo di beni di cui ai capoversi 1 e 2. 4 I capoversi 1 e 2 si applicano soltanto per quanto non siano applicabili la legge del 13 dicembre 19962 sul controllo dei beni a duplice impiego e la legge del 13 dicem- bre 19963 sul materiale bellico con le relative ordinanze d’esecuzione.
Art. 2 Blocco degli averi e del traffico dei pagamenti 1 Sono bloccati gli averi appartenenti alle persone elencate nell’allegato 2 o da esse controllati. 2 È vietato trasferire fondi alle persone menzionate nel capoverso 1 o metterli diret- tamente o indirettamente a loro disposizione. 3 Prelievi da conti bloccati e trasferimenti di valori patrimoniali bloccati possono essere eccezionalmente autorizzati se servono a tutelare interessi svizzeri. Il Segreta- riato di Stato dell’economia (Seco) si pronuncia su queste eccezioni dopo aver con- sultato la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri e l’Am- ministrazione federale delle finanze.
RS 946.209.2
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Art. 3 Dichiarazione obbligatoria 1 Le persone e le istituzioni che detengono o gestiscono averi che si deve presumere siano soggetti al blocco degli averi di cui all’articolo 2 capoverso 1 devono dichia- rarli senza indugio al Seco. 2 Nella dichiarazione devono figurare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e l’importo degli averi bloccati.
Art. 4 Entrata e transito in Svizzera 1 L’entrata e il transito in Svizzera sono vietati alle persone elencate nell’allegato 2.
2 L’Ufficio federale degli stranieri può concedere deroghe per ragioni umanitarie comprovate, per la partecipazione a riunioni di organizzazioni internazionali o a dialoghi politici concernenti lo Zimbabwe, oppure per la tutela di interessi svizzeri.
Art. 5 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti mone- tari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e rico- noscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbli- gazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; ac- crediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizza- zione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari.
Art. 6 Disposizioni penali 1 Chiunque viola intenzionalmente una disposizione della presente ordinanza è pu- nito con l’arresto o con la multa fino a 500 000 franchi.
2 In caso di infrazione colposa il massimo della multa è di 50 000 franchi.
3 Il tentativo è punibile.
4 L’azione penale si prescrive in cinque anni.
5 È applicabile la legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrati- vo. Il Seco è incaricato di perseguire e giudicare le infrazioni. 6 Il Seco può sequestrare o confiscare le merci di cui all’articolo 1 nonché i veicoli o altri mezzi impiegati per il trasporto delle stesse.
4 RS 313.0
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7 Se vi è violazione simultanea delle disposizioni della presente ordinanza e di
quelle della legge federale del 1° ottobre 19255 sulle dogane, della legge federale del 13 dicembre 19966 sul materiale bellico o della legge del 13 dicembre 19967 sul controllo dei beni a duplice impiego, si applicano esclusivamente le disposizioni penali della legge in questione, fatte salve le infrazioni alla dichiarazione obbligato- ria di cui all’articolo 3 della presente ordinanza.
Art. 7 Collaborazione con le autorità estere e con le Nazioni Unite 1 Le autorità preposte all’esecuzione, controllo, prevenzione e perseguimento penale possono collaborare con le autorità estere competenti e con le Nazioni Unite. 2 Esse possono in particolare chiedere alle autorità estere e alle Nazioni Unite la messa a disposizione dei dati necessari. A tale scopo possono fornire loro informa- zioni concernenti averi e conti bloccati, la natura, la quantità, il luogo di destinazio- ne e di utilizzazione, lo scopo dell’utilizzazione, i destinatari delle merci, degli ele- menti costitutivi e delle tecnologie, nonché indicazioni concernenti le persone che hanno preso parte alla loro fabbricazione, fornitura o mediazione, se l’autorità estera o le Nazioni Unite: a. sono vincolate dal segreto d’ufficio; b. garantiscono che i dati sono utilizzati esclusivamente per ottenere le infor- mazioni desiderate.
Art. 8 Assistenza amministrativa a favore di autorità estere e delle Nazioni Unite 1 Le autorità preposte all’esecuzione, controllo, prevenzione e perseguimento penale possono parimenti fornire informazioni alle autorità estere competenti o alle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 7 capoverso 2, se il servizio richiedente: a. necessita di tali informazioni in relazione alla prevenzione o al persegui- mento di reati; b. è vincolato dal segreto d’ufficio; c. conferma che i dati ottenuti saranno utilizzati in un procedimento penale soltanto se l’assistenza giudiziaria internazionale non è esclusa per il genere di reato in questione; il Seco decide d’intesa con l’Ufficio federale di giusti- zia; d. garantisce che i dati ottenuti saranno utilizzati esclusivamente per provvedi- menti conformemente alla presente ordinanza e non saranno trasmessi a terzi; e e. garantisce la reciprocità.
5 RS 631.0 6 RS 514.51 7 RS 946.202
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2 La legge federale del 20 marzo 19818 sull’assistenza in materia penale (AIMP)
rimane salva. Le violazioni dell’embargo non costituiscono infrazioni a provvedi- menti monetari, economici o commerciali ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 AIMP.
Art. 9 Utilizzazione dei dati 1 Le autorità svizzere possono utilizzare i dati ottenuti soltanto ai fini dell’esecu- zione della presente ordinanza. 2 È fatta salva l’utilizzazione di tali dati nell’ambito di un altro procedimento penale, purché elementi concreti permettano di presumere che essi apportino chiarimenti in questo procedimento.
Art. 10 Aggiornamento degli allegati e proroga della durata di validità Il Dipartimento federale dell’economia, dopo aver consultato il Dipartimento fede- rale degli affari esteri e il Dipartimento federale delle finanze, può aggiornare gli allegati 1 e 2 e prorogare la validità della presente ordinanza per un periodo limitato.
Art. 11 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 20 marzo 2002 e ha effetto sino al 31 marzo 2003.
19 marzo 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
8 RS 351.1
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Allegato 1 (art. 1 cpv. 2)
Beni che possono essere utilizzati per la repressione interna e di cui sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione
1. Elmetti con protezione balistica, elmetti antisommossa, scudi antisommossa
e scudi balistici; loro componenti appositamente progettate
2. Materiale specifico per il rilevamento delle impronte digitali
3. Proiettori con regolatori di potenza
4. Materiale da costruzione con protezione balistica
5. Coltelli da caccia
6. Apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione di fucili da
caccia
7. Attrezzature per caricare manualmente le munizioni
8. Dispositivi di intercettazione delle comunicazioni
9. Rivelatori ottici a stato solido
10. Tubi amplificatori d’immagine
11. Strumenti di puntamento per armi da fuoco
12. Armi a canna liscia e relative munizioni – tranne quelle specificamente pro-
gettate per usi militari – e loro componenti appositamente progettate, salvo: – le pistole per il lancio di razzi di segnalazione; e – i fucili ad aria compressa o a cartucce da utilizzare come utensili indu- striali oppure dispositivi per narcotizzare gli animali
13. Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco; loro componenti e
accessori appositamente progettati o modificati
14. Bombe e bombe a mano – tranne quelle progettate specificamente per usi
militari – e loro componenti appositamente progettate
15. Giubbotti antiproiettile – tranne quelli prodotti secondo norme o specifica-
zioni militari – e loro componenti appositamente progettate 16. Qualsiasi veicolo utilitario a quattro ruote motrici che possa essere utilizzato come fuoristrada e abbia una protezione balistica, di serie o aggiunta; arma- ture profilate per detti veicoli
17. Idranti e loro componenti appositamente progettate o modificate
18. Veicoli muniti di idranti
19. Veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde re- spingere gli assalitori; loro componenti appositamente progettate o modifi- cate a tale scopo
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20. Apparecchi acustici presentati dal fabbricante o dal fornitore come dispositi- vi antisommossa; loro componenti appositamente progettate
21. Ceppi, catene e cinture a scariche elettriche, specificamente progettati per
immobilizzare gli esseri umani, eccetto: – le manette le cui dimensioni totali, compresa la catena, non superano i
240 mm in posizione chiusa
22. Apparecchi portatili progettati o modificati come dispositivi antisommossa o
di autodifesa mediante sostanze paralizzanti (quali i gas lacrimogeni o i gas irritanti); loro componenti appositamente progettate
23. Apparecchi portatili progettati o modificati come dispositivi antisommossa o
di autodifesa mediante scariche elettriche (compresi i manganelli a scariche elettriche, gli scudi a scariche elettriche, i fucili a proiettili di gomma e i fu- cili a proiettili elettrici [taser]); loro componenti specificamente progettate o modificate a tale scopo
24. Apparecchiature elettroniche per l’individuazione degli esplosivi nascosti e
loro componenti appositamente progettate, tranne: – gli apparecchi d’ispezione televisivi o a raggi x
25. Apparecchiature elettroniche di disturbo (interferenza), specificamente pro-
gettate per impedire la detonazione telecomandata di ordigni esplosivi arti- gianali; loro componenti appositamente progettate
26. Apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni
con mezzi elettrici o non elettrici, compresi i dispositivi d’innesco, i deto- natori, gli accenditori, gli acceleratori di accensione e le micce detonanti e le loro componenti appositamente progettate, tranne: – quelli specificamente progettati per un uso commerciale specifico con- sistente nell’azionamento o nel funzionamento di altri apparecchi o di- spositivi non destinati a provocare esplosioni (p. es. i dispositivi per gonfiare gli airbag e i dispositivi di protezione di sovratensione degli elementi attivanti di sprinkler antincendio)
27. Apparecchi e dispositivi specificamente progettati per l’eliminazione degli
ordigni esplosivi, tranne: – le custodie delle bombe e – i contenitori di oggetti di cui si conosce o si sospetta la natura di esplo- sivi di fabbricazione artigianale 28. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termi- che, amplificatori d’immagine o sensori a stato solido destinati a questi scopi
29. Carica esplosiva a taglio lineare
30. Esplosivi e sostanze collegate, come segue:
– amatolo – nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto) – nitroglicole – tetranitrato di pentaeritrite (PETN)
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– cloruro di picrile – trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile) – 2,4,6-trinitrotoluene (TNT)
31. Software specificamente progettato per gli equipaggiamenti elencati e tec-
nologia necessaria
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Allegato 2 (art. 2 cpv. 1 e 2 nonché art. 4 cpv. 1)
Elenco delle persone interessate dalle sanzioni finanziarie e dal divieto di entrata e transito in Svizzera
1. Mugabe Robert Gabriel Presidente, nato il 21.2.1924 a Kutama
2. Utete Charles Capogabinetto, nato il 30.10.1938
3. Mnangagwa Emmerson Portavoce del Parlamento, nato il 15.9.1946
4. Nkomo John Ministro degli interni, nato il 22.8.1934
5. Goche Nicholas Ministro della sicurezza, nato l’1.8.1946
6. Manyika Elliot Ministro della gioventù, nato il 30.7.1955
7. Moyo Jonathan Ministro dell’informazione, nato il 12.1.1957
8. Charamba George Segretario permanente e portavoce del ministro
dell’informazione
9. Chinamasa Patrick Ministro della giustizia, nato il 25.1.1947
10. Made Joseph Ministro dell’agricoltura, nato il 21.11.1954
11. Chombo Ignatius Ministro degli enti locali, nato l’1.8.1952
12. Mudenge Stan Ministro degli affari esteri, nato il 17.12.1941, Riserva di
Zimutu 13. Chiwewe Willard Segretario principale del ministero degli affari esteri, nato il 19.3.1949
14. Zvinavashe Vitalis Generale (CSM), nato nel 1943
15. Chiwenga Constantine Luogotenente generale (Esercito), nato il 25.8.1956
16. Shiri Perence Generale (Forze aeree), nato l’1.11.1955
17. Chihuri Augustine Commissario (Polizia), nato il 10.3.1953
18. Muzonzini Elisha Brigadiere generale (Servizi d’informazione), nato il
24.6.1957
19. Zimonte Paradzai Direttore penitenziario
20. Sekeramayi Sidney Ministro della difesa, nato il 30.3.1944
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