AS 2002 883
Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio
Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC)
Modifica del 14 dicembre 2001
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 20011, decreta:
I La legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio è modifi- cata come segue:
Ingresso vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri e visti gli artico- li 31bis capoversi 1 e 2 e 64bis della Costituzione federale3; in applicazione dell’Accordo del 21 giugno 20014 di emendamento della Conven- zione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e del suo allegato H; in applicazione dell’Accordo del 22 luglio 19725 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea; in applicazione dell’Accordo OMC del 15 aprile 19946 sugli ostacoli tecnici agli scambi; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 19957, decreta:
Art. 6 Informazione e consultazione a livello internazionale Nell’ambito di accordi internazionali sono trasmessi: a. i progetti di prescrizioni tecniche e di prescrizioni concernenti i servizi per informazione e consultazione; b. i testi adottati delle prescrizioni di cui alla lettera a.
3 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 54, 95 e 101 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 4 RS 0.632.31; RU ... (FF 2001 4499) 5 RS 0.632.401
6 RS 0.632.20. Allegato 1A.6
7 FF 1995 II 393
2001-1605 883
Ostacoli tecnici al commercio. LF RU 2002
Art. 14 cpv. 2 e 3 2 Il Consiglio federale può parimenti concludere accordi internazionali riguardanti l’informazione e la consultazione relative all’elaborazione, l’adozione, la modifica- zione e l’applicazione di prescrizioni o di norme concernenti i servizi. 3 Il capoverso 1 lettera f e il capoverso 2 si applicano anche alle prescrizioni dei Cantoni.
Art. 15 cpv. 2 2 Può delegare a organismi privati compiti riguardanti l’informazione e la consulta- zione relative all’elaborazione, all’adozione e alla modificazione di prescrizioni o di norme tecniche, nonché di prescrizioni o di norme concernenti i servizi e prevedere un’indennità per tali compiti.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 14 dicembre 2001 Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2001 La presidente: Liliane Maury Pasquier Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 aprile
2002 (1° giorno lavorativo: 8 aprile 2002).8
2 La presente legge entra in vigore il 1° giugno 2002.
24 aprile 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2947
8 FF 2001 5792
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