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AS 2002 915

Ordinanza sull'assicurazione malattie

Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del 3 luglio 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. d ed e

2 Sono inoltre tenuti ad assicurarsi:

d. le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea e so- no soggette all’assicurazione svizzera ai sensi dell’Accordo del 21 giugno

19992 tra la Confederazione Svizzera da una parte, e la Comunità europea ed

i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accor- do sulla libera circolazione delle persone) e del relativo allegato II, menzio- nati all’articolo 95a della legge; e. le persone che dispongono di un’autorizzazione di dimora di corta durata oppure di un’autorizzazione di dimora conformemente all’Accordo sulla li- bera circolazione delle persone, valevole almeno tre mesi.

Art. 2 cpv. 4, 4bis, 6-8 4 A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone che soggiornano in Svizzera nell’ambito d’una formazione o d’un perfezionamento, quali studenti, allievi, praticanti e stagisti, purché durante l’intera durata di validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La do- manda dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’autorità cantonale competente può esonerare queste persone dall’obbligo di assicurarsi per al massimo tre anni. A domanda, l’esenzione può essere prolungata di altri tre anni al massimo. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare. 4bis A domanda, sono esentati dall’obbligo d’assicurazione i docenti e i ricercatori che soggiornano in Svizzera nell’ambito di un incarico d’insegnamento o di una ri- cerca, purché durante l’intera durata di validità dell’esenzione beneficino di una co- pertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La richiesta dev’essere cor- redata di un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informa-

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zioni necessarie. L’autorità cantonale competente può esentare queste persone dal- l’obbligo di assicurarsi per tre anni al massimo. A domanda, l’esenzione può essere prolungata di altri tre anni al massimo. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare. 6 A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate conforme- mente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone3 e al relativo allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza e che du- rante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera. 7 A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone che dispongono di un’autorizzazione di dimora per persone senza attività lucrativa secondo l’Accor- do sulla libera circolazione delle persone, purché durante l’intera validità dell’esen- zione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La domanda dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare. 8 A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone a cui l’assogget- tamento all’assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della loro età e/o del loro stato di salute non possono stipulare un’assicurazione complementare equiparabile o lo possono fare solo a condizioni difficilmente sostenibili. La domanda dev’essere cor- redata di un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informa- zioni necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esen- zione senza un motivo particolare.

Art. 3 cpv. 1 1 A loro domanda vengono assoggettati all’assicurazione svizzera i frontalieri che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera non soggetti all’obbligo d’assicurazione ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera d nonché i loro familiari, purché non eser- citino all’estero un’attività lucrativa per cui siano tenuti ad assicurarsi contro le ma- lattie.

Art. 7 cpv. 1, 4 primo a terzo periodo e cpv. 8 1 I cittadini stranieri con un permesso di domicilio, con un permesso di dimora op- pure con un permesso di dimora di corta durata ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere a ed e sono tenuti ad assicurarsi entro tre mesi dal momento in cui si sono annunciati presso il competente ufficio di controllo degli abitanti. Se l’affiliazione è tempestiva, l’assicurazione inizia dalla data del suddetto annuncio. In caso di affilia- zione tardiva, l’assicurazione inizia dalla data dell’affiliazione. 4 I frontalieri e i loro familiari che desiderano essere soggetti all’assicurazione sviz- zera (art. 3 cpv. 1) devono assicurarsi entro tre mesi dall’inizio della validità del permesso di frontaliero. Se l’affiliazione è tempestiva, l’assicurazione inizia dalla

3 RS 0.142.112.681; RU 2002 ... ( FF 1999 5978)

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data della validità del permesso. In caso di affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia dalla data dell’affiliazione. ... 8 Le persone tenute ad assicurarsi ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera d devo- no assicurarsi entro tre mesi dalla nascita dell’obbligo d’assicurazione in Svizzera. Se si assicurano entro questo termine, l’assicurazione inizia dall’assoggettamento all’assicurazione svizzera. Se si assicurano più tardi, l’assicurazione inizia dalla data dell’affiliazione. L’assicurazione cessa se queste persone non adempiono più le con- dizioni per un assoggettamento all’assicurazione svizzera conformemente all’Ac- cordo sulla libera circolazione delle persone4 e al relativo allegato II.

Art. 7b Prolungamento dell’obbligo d’assicurazione Gli assicuratori informano per iscritto gli assicurati di cui all’articolo 6a capoverso 1 della legge circa il prolungamento dell’obbligo d’assicurazione.

Art. 9 cpv. 5 5 Se un assicurato residente in uno Stato membro della Comunità europea non paga i premi o le partecipazioni ai costi entro la scadenza dei termini, l’assicuratore deve sollecitarlo per scritto e renderlo attento alle conseguenze della mora. L’assicuratore può quindi sospendere la rimunerazione delle prestazioni finché i premi o le parteci- pazioni ai costi non siano stati interamente pagati. L’assicuratore informa nel con- tempo l’istituzione d’assistenza reciproca competente nel luogo di residenza dell’as- sicurato come pure l’istituzione comune di cui all’articolo 18 della legge in merito alla sospensione delle prestazioni. Se i premi o le partecipazioni ai costi scoperti sono quindi interamente pagati, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante il periodo di sospensione.

Art. 10 cpv. 1bis e 3 1bis Le informazioni sull’obbligo d’assicurazione destinate ai detentori di un permes- so di dimora di corta durata, di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio valgono parimenti per i loro familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea. 3 Gli assicuratori sociali preposti al pagamento delle rendite e gli organi dell’assicu- razione contro la disoccupazione assistono i Cantoni nel compito d’informare circa l’obbligo d’assicurazione delle persone di cui all’articolo 6a capoverso 1 lettere b e c della legge.

Art. 15a Esenzione dall’obbligo di offrire l’assicurazione 1 Dall’obbligo di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettera f della legge sono esonerati solo gli assicuratori con meno di 100 000 assicurati a condizione che: a. non vogliano offrire prestazioni in nessun Stato membro della Comunità eu- ropea;

4 RS 0.142.112.681; RU 2002 ... ( FF 1999 5978)

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b. vogliano offrire prestazioni solo in uno, in diversi o in tutti gli Stati membri della Comunità europea in cui avevano già offerto prestazioni al momento della presentazione della domanda d’esenzione.

2 La domanda d’esenzione va inoltrata all’UFAS al più tardi entro il 30 giugno.

L’esenzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno seguente.

3 Il Dipartimento decide sull’esenzione.

Art. 19 Adempimento di obblighi internazionali 1 All’istituzione comune compete l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 95a della legge in qualità di organo di collegamento. Le spettano anche i compiti di assi- stenza reciproca al luogo di residenza o di dimora degli assicurati per i quali esiste un diritto, fondato sull’articolo 95a della legge, ad un’assistenza reciproca interna- zionale in materia di prestazioni. L’istituzione comune è inoltre competente in mate- ria di esecuzione dell’assistenza reciproca in materia di prestazioni in virtù di altri accordi internazionali.

2 L’istituzione comune assume inoltre compiti di coordinamento per l’adempimento

degli obblighi di cui all’articolo 95a della legge. Adempie segnatamente i compiti seguenti: a. stabilisce, in base alle statistiche dei costi riconosciuti dall’organo compe- tente della Comunità europea (Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti), le aliquote pro capite che gli assicuratori de- vono considerare per il calcolo dei premi degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea ai sensi degli articoli 94 e 95 del re- golamento (CEE) n. 574/725 nella sua versione aggiornata6 (regolamento CEE 574/72) menzionato all’articolo 95a della legge; b. stabilisce all’attenzione dell’UFAS, in base alle statistiche dei costi dell’assi- curazione malattie svizzera, i costi medi annui correnti per le prestazioni medico-sanitarie che devono essere conteggiati alle istituzioni d’assistenza reciproca degli Stati membri della Comunità europea per i loro assicurati re- sidenti in Svizzera ai sensi degli articoli 94 e 95 del regolamento CEE 574/72; c. appronta entro il 30 aprile un rapporto all’attenzione dell’UFAS sull’esecu- zione dell’assistenza reciproca in materia di prestazioni, evidenziando il nu- mero di casi, i costi complessivi e i rimborsi arretrati. I dati vanno differen- ziati per ogni singolo Stato membro della Comunità europea e per ogni sin- golo assicuratore svizzero. 3 I costi inerenti l’esecuzione dei compiti che l’istituzione comune adempie in qua- lità di istituzione d’assistenza reciproca come pure quelli inerenti il rapporto di cui

5 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le moda- lità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. L 74 del 27 marzo 1972) (codificato anche mediante il regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1996); modificato per l’ultima volta mediante il regolamento (CE) n. 307/1999 del Con- siglio dell’8 febbraio 1999 (GU n. L 38 del 12 febbraio 1999). 6 RS 0.831.109.268.11; RU 2002 ...

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al capoverso 2 lettera c sono assunti dagli assicuratori proporzionalmente al numero di persone che assicurano a titolo obbligatorio per le cure medico-sanitarie. La Confederazione assume gli interessi maturati in seguito al prefinanziamento dell’as- sistenza reciproca in materia di prestazioni. La Confederazione assume inoltre i costi dei compiti che l’istituzione comune svolge in qualità di organo di collegamento come pure i costi per i calcoli di cui al capoverso 2 lettere a e b. 4 Se, giusta l’articolo 42 capoverso 2 della legge, assicuratori e fornitori di presta- zioni hanno stabilito per convenzione che l’assicuratore è il debitore della rimunera- zione, l’istituzione comune è assimilata, nell’esecuzione dell’assistenza reciproca in materia di prestazioni, agli assicuratori convenzionati.

Art. 36 cpv. 4 terzo periodo e 5 4 … Se ad assicurati ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera d vengono dispensate cure difformemente dalle regole dell’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni, i costi sono assunti secondo le tariffe ed i prezzi praticati nel loro ul- timo luogo di residenza o di lavoro; non potendosi determinare alcuno di questi luo- ghi, i costi saranno assunti secondo le tariffe ed i prezzi del Cantone di domicilio dell’assicuratore. 5 Sono salve le disposizioni sull’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni.

Art. 37 rubrica e cpv. 2 Assunzione dei costi per le persone residenti all’estero

2 Il capoverso 1 è applicabile per analogia agli assicurati:

a. che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea e che durante un soggiorno in Svizzera hanno diritto all’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni secondo l’articolo 95a della legge; b. che risiedono in Belgio, Germania, Paesi Bassi o Austria e che possono sce- gliere di farsi curare nello Stato di residenza o in Svizzera ai sensi dell’arti- colo 95a della legge.

Art. 38 Perfezionamento I medici devono aver conseguito una formazione pratica di perfezionamento di al- meno due anni. La formazione di perfezionamento è disciplinata dagli articoli 7-11 della legge federale del 19 dicembre 18777 sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera.

Art. 39 Altri attestati scientifici Sono assimilati ai medici titolari del diploma federale i medici titolari di un altro attestato scientifico, riconosciuto equipollente dalla competente autorità federale

7 RS 811.11; RU 2002 703

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conformemente alla legge del 19 dicembre 18778 sul libero esercizio delle arti salu- tari nella Confederazione Svizzera (art. 2b e 10).

Art. 41 Altri attestati scientifici Sono assimilati ai farmacisti titolari del diploma federale i farmacisti titolari di un altro attestato scientifico, riconosciuto equipollente dalla competente autorità fede- rale conformemente alla legge federale del 19 dicembre 18779 sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera (art. 2b e 10).

Art. 43 Altri attestati scientifici Sono assimilati ai dentisti titolari del diploma federale i dentisti titolari di un altro attestato scientifico riconosciuto equipollente dalla competente autorità federale conformemente alla legge federale del 19 dicembre 187710 sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera (art. 2b e 10).

Titolo prima dell’art. 92a Sezione 1a: Premi degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea

Art. 92a Riscossione dei premi Se l’assicurato risiede all’estero, l’assicuratore riscuote i premi in franchi svizzeri oppure in euro. L’assicuratore può riscuotere questi premi trimestralmente, senza il consenso dell’assicurato.

Art. 92b Calcolo dei premi

1 L’assicuratore calcola per ogni singolo Stato membro della Comunità europea i

premi dovuti dagli assicurati che vi risiedono. 2 L’assicuratore può graduare i premi all’interno di uno Stato membro se è provato che i costi differiscono secondo le regioni. Sono consentite al massimo tre gradua- zioni regionali. È applicabile l’articolo 61 capoverso 3 della legge.

3 Per la determinazione dei premi, l’assicuratore considera:

a. per gli assicurati per i quali è previsto un rimborso delle prestazioni in base ad importi forfettari secondo gli articoli 94 e 95 del regolamento CEE 574/7211:

8 RS 811.11; RU 2002 703 9 RS 811.11; RU 2002 703 10 RS 811.11; RU 2002 703 11 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. L 74 del 27 marzo 1972) (codifi- cato anche mediante il regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1996); modificato per l’ultima volta mediante il regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell’8 febbraio 1999 (GU n. L 38 del 12 febbraio 1999).

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1. i costi della rimunerazione degli importi forfettari,

2. un supplemento per la costituzione delle riserve giusta l’articolo 78 ca-

poverso 4, per la copertura dei costi di amministrazione secondo l’arti- colo 84 e per tener conto dell’evoluzione dei costi tra l’anno in cui vie- ne approntata la statistica dei costi secondo l’articolo 19 capoverso 2 lettera a e l’anno per il quale vengono riscossi i premi; b. per gli assicurati per i quali è previsto un rimborso delle prestazioni secondo i costi effettivi secondo l’articolo 93 del regolamento CEE 574/72:

1. i costi della rimunerazione delle prestazioni,

2. un supplemento per la costituzione delle riserve secondo l’articolo 78

capoverso 4, per la costituzione degli accantonamenti secondo l’arti- colo 83 capoverso 1, per la copertura dei costi di amministrazione se- condo l’articolo 84 e per una tassa di rischio secondo l’articolo 4 capo- versi 2 e 5 dell’ordinanza del 12 aprile 199512 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie.

Art. 92c Contabilità Per gli assicurati di cui all’articolo 92b capoverso 3 lettere a e b gli assicuratori ten- gono una contabilità separata per ogni singolo Stato membro della Comunità euro- pea.

Art. 101a Forme particolari d’assicurazione per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea 1 Gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea non possono aderire alle forme particolari d’assicurazione di cui agli articoli 93-101. 2 Gli assicuratori possono offrire l’assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni di cui agli articoli 99-101 agli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea che lavorano in Svizzera e ai loro familiari assicurati. Per la determinazione di riduzioni dei premi ai sensi dell’articolo 101 capoversi 2 e 3 va considerato che questi assicurati possono pure farsi curare nel loro Paese di resi- denza.

Art. 103 cpv. 6 e 7 6 Per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea e che in caso di soggiorno in Svizzera hanno diritto all’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni in base all’articolo 95a della legge, viene riscosso un importo globale per la franchigia e per l’aliquota percentuale. Questo importo ammonta, per un periodo di 30 giorni, a 70 franchi per gli adulti e a 25 franchi per i bambini. 7 I capoversi 1-4 sono applicabili per analogia agli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea che lavorano in Svizzera come pure agli assicurati

12 RS 832.112.1; RU 2002 925

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residenti in Belgio, Germania, Paesi Bassi o Austria e che possono scegliere di farsi curare nello Stato di residenza o in Svizzera in virtù dell’articolo 95a della legge.

Art. 104 cpv. 2 lett. c

2 Sono esentati dal pagamento di questo contributo:

c. gli assicurati di cui dell’articolo 103 capoverso 6.

Titolo prima dell’art. 106 Capitolo 4: Riduzione dei premi da parte dei Cantoni

Art. 106 Riduzione dei premi da parte dei Cantoni per gli assicurati con un permesso di dimora valido per almeno tre mesi Hanno diritto alla riduzione dei premi anche le persone tenute ad assicurarsi ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere a ed e, purché soddisfino le condizioni di diritto del Cantone.

Art. 106a Riduzione dei premi da parte dei Cantoni per gli assicurati che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea 1 Per le seguenti persone la riduzione dei premi è praticata secondol’articolo 65a della legge: a. gli assicurati che percepiscono una rendita svizzera, fintanto che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera o beneficiano di una prestazione dell’assicu- razione svizzera contro la disoccupazione; b. i familiari assicurati di una persona assicurata ai sensi della lettera a, anche se un altro familiare assicurato percepisce solo una rendita svizzera; c. i familiari assicurati di una persona assicurata che esercita un’attività lucra- tiva in Svizzera o che beneficia di una prestazione dell’assicurazione svizze- ra contro la disoccupazione, anche se un altro familiare assicurato percepisce solo una rendita svizzera. 2 Nel verificare le modeste condizioni economiche degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea i Cantoni non possono prendere in conside- razione il reddito e la sostanza netta dei familiari assoggettati alla procedura di cui all’articolo 66a della legge.

II Disposizioni transitorie 1 Gli assicuratori che all’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone13 dispongono già di un’autorizzazione ad esercitare conformemente

13 RS 0.142.112.681; RU 2002 ... ( FF 1999 5978)

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all’articolo 13 della legge devono offrire l’assicurazione sociale malattie alle perso- ne tenute ad assicurarsi, residenti in uno Stato membro della Comunità europea. 2 Gli assicuratori che desiderano ottenere un esonero secondo l’articolo 15a capo- verso 1 a partire dall’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, devono inoltrare la loro richiesta all’UFAS al più tardi due mesi dopo l’en- trata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone. L’esonero è va- lido a partire dall’entrata in vigore di detto Accordo. 3 L’istituzione comune, in collaborazione con l’UFAS, con gli uffici preposti al pa- gamento delle rendite e con le competenti rappresentanze svizzere all’estero, infor- mano i beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea in merito all’obbligo d’assicurazione al più tardi tre mesi dopo l’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone. Queste informazioni valgono parimenti per i familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea. La Confederazione assume i costi che ne risultano per gli uffici preposti al pagamento delle rendite e per l’istituzione comune. 4 I Cantoni, in collaborazione con l’UFAS e con i datori di lavoro competenti, in- formano i frontalieri che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea in merito all’obbligo d’assicurazione al più tardi tre mesi dopo l’entrata in vigore del- l’Accordo sulla libera circolazione delle persone. Queste informazioni valgono pa- rimenti per i familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea. 5 Gli assicuratori che hanno sottoposto all’approvazione dell’UFAS le tariffe dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell’assicura- zione facoltativa d’indennità giornaliera valide per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, le possono applicare fino alla fine del primo anno civile intero successivo all’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circola- zione delle persone, anche se l’UFAS non ha ancora deciso in merito. L’UFAS in- forma gli assicuratori sulle modalità da seguire.

III La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.

3 luglio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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