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AS 2002 925

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR)

Modifica del 3 luglio 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 12 aprile 19951 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2 e 2bis 2 Gli assicurati residenti all’estero il cui luogo di lavoro è in Svizzera (frontalieri) sono attribuiti al Cantone dove lavorano. I loro familiari senza attività lucrativa sono attribuiti allo stesso Cantone. Gli assicurati di cui agli articoli 4 e 5 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assicurazione malattie (OAMal) sono attribuiti al Cantone della loro ultima residenza oppure a quello della sede dell’assicuratore. Gli assicu- rati soggetti all’assicurazione malattie svizzera in virtù dell’Accordo del 30 novem- bre 19793 relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno sono attribuiti al Cantone della sede dell’assicuratore. 2bis Non sono considerati negli effettivi degli assicurati di cui al capoverso 1:

a. le persone residenti all’estero assicurate su base contrattuale conformemente agli articoli 7a e 132 capoverso 3 OAMal; b. gli assicurati di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera d OAMal, ad eccezione dei frontalieri con attività lucrativa in Svizzera e dei loro familiari.

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.

3 luglio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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