AS 2002 927
Ordinanza concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie
Ordinanza concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM)
Modifica del 3 luglio 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 aprile 19951 concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 lett. c, d ed h, nonché cpv. 2 e 3 1 I sussidi federali e cantonali ai sensi dell’articolo 66 della legge sono ripartiti tra i Cantoni secondo i seguenti coefficienti: c. popolazione residente media del Cantone in migliaia (pop) e numero di frontalieri assicurati e dei loro familiari (art. 65a lett. a della legge) del Cantone (fro); d. intero sussidio federale in milioni di franchi (s); h. costante stabilita ogni volta per il calcolo delle quote in modo tale che la somma delle quote di tutti i Cantoni corrisponda esattamente al sussidio fe- derale da ripartire (c); 2 L’intero sussidio federale (s) è ripartito tra i Cantoni secondo la seguente chiave:
quota di ogni Cantone a s (cf) in franchi = 2,71828 (a * icf* - 0.00503) * s(cf)* (pop + fro) * c. 3 I Cantoni integrano i sussidi federali mediante sussidi propri cosicché i sussidi fe- derali e cantonali pro capite (m) siano almeno equivalenti in ogni Cantone giusta la seguente formula: prestazione complementare del Cantone = (m * (pop + fro) * 1000) – quota del Cantone a s(cf).
Art. 4 cpv. 1bis e 4 primo periodo 1bis Il numero dei frontalieri assicurati e dei loro familiari di cui all’articolo 3 capo- verso 1 lettera c è determinato giusta le cifre risultanti dall’ultima indagine presso gli assicuratori secondo il foglio di statistica dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). L’UFAS comunica queste cifre all’Amministrazione federale delle
1 RS 832.112.4
2001-1352 927
Sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie RU 2002
finanze (AFF), per Cantone, al fine della pubblicazione degli importi massimi e mi- nimi dei sussidi federali e cantonali prevista nel capoverso 4. 4 L’UFAS, in collaborazione con l’AFF, pubblica ogni volta nel mese di aprile gli importi massimi e minimi dei sussidi federali e cantonali per l’anno successivo. ...
Art. 10 cpv. 2 2 La regola di cui al capoverso 1 si applica per analogia agli assicurati menzionati nell’articolo 65a lettere a e b della legge, il cui nesso con un determinato Cantone passa ad un altro Cantone.
Art. 10a Disposizione transitoria della modifica del 3 luglio 2001 Per i primi tre anni civili successivi all’entrata in vigore della modifica della pre- sente ordinanza si applicano le seguenti regole: a. per la determinazione del numero dei frontalieri assicurati di cui all’articolo
3 capoverso 1 lettera c sono determinanti le cifre dell’ultimo censimento del
Servizio di statistica (Registro centrale degli stranieri) dell’Ufficio federale degli stranieri, ripartite secondo il luogo di lavoro e il Paese di residenza; b. per tener conto dei familiari di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera c, il nu- mero dei frontalieri di cui alla lettera a è moltiplicato per il fattore 1,6; c. il numero dei frontalieri di cui alla lettera a e dei loro familiari di cui alla lettera b che possono scegliere di assicurarsi nel loro Paese di residenza o in Svizzera è moltiplicato per il fattore 0,15.
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
3 luglio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz