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AS 2002 929

Ordinanza sulla riduzione dei premi nell'assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia (ORPMCE)

Ordinanza sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea (ORPMCE)

del 3 luglio 2001

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 66a capoverso 3 della legge federale del 18 marzo 19941 sull’assicu- razione malattie (legge), ordina:

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione La presente ordinanza regola: a. la riduzione dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie per assicurati di modeste condizioni economiche residenti in uno Stato membro della Comunità europea e beneficiari di una rendita svizzera nonché per i loro familiari assicurati; b. il versamento dei sussidi federali previsti per il finanziamento della riduzio- ne dei premi giusta la lettera a.

Art. 2 Organo esecutivo L’Istituzione comune applica la riduzione dei premi ai sensi dell’articolo 1 lettera a.

Art. 3 Diritto ed importo delle riduzioni dei premi 1 Hanno diritto a una riduzione dei premi gli assicurati beneficiari di rendite ed i lo- ro familiari assicurati, se i premi medi giusta l’articolo 7 eccedono il 6 per cento del reddito determinante secondo l’articolo 6. 2 Quale riduzione dei premi è versato l’ammontare della differenza tra i premi medi e il 6 per cento del reddito determinante, ma al massimo fino a concorrenza con l’importo dei premi medi. 3 Non hanno diritto alla riduzione dei premi i beneficiari di rendite la cui sostanza netta superi i 100 000 franchi. Per le famiglie si considera la sostanza netta di tutti i membri inclusi nel campo d’applicazione della presente ordinanza. 4 Per la sostanza netta, la situazione familiare e lo Stato di residenza è determinante la situazione al 1° gennaio dell’anno per il quale è stata chiesta la riduzione dei pre- mi. Se la richiesta è inoltrata ad anno iniziato, sono determinanti la sostanza netta, la

RS 832.112.5 1 RS 832.10; RU 2002 858

2001-1353 929

Riduzione dei premi nell’assicurazione malattie RU 2002

situazione familiare e lo Stato di residenza alla nascita del diritto alla riduzione dei premi. 5 Per il reddito computabile ai sensi dell’articolo 4 sono determinanti le entrate che saranno presumibilmente ottenute nell’anno per cui si chiede la riduzione dei premi.

Art. 4 Reddito computabile

1 Sono considerate reddito computabile le seguenti entrate:

a. i redditi conseguiti sotto forma di rendite; b. i contributi di mantenimento; c. i redditi patrimoniali a favore dei beneficiari di rendite. 2 Se, invece di una rendita, è versata una liquidazione in capitale, l’importo della rendita corrispondente a tale liquidazione deve essere conteggiato quale reddito con- seguito sotto forma di rendita. Questa rendita è calcolata in percentuale alla liquida- zione in capitale. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) determina le percentuali in funzione dell’età dell’assicurato al momento dell’attribuzione del ca- pitale. L’UFAS prende in considerazione il tasso di conversione applicabile confor- memente all’articolo 14 della legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e all’articolo 17 dell’ordi- nanza del 18 aprile 19843 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. La liquidazione in capitale non è conteggiata quale sostanza netta se- condo l’articolo 3 capoverso 3 e i redditi prodotti dalla liquidazione in capitale non sono conteggiati quali redditi patrimoniali secondo il capoverso 1 lettera c. 3 Il reddito computabile delle famiglie è calcolato sulla base delle entrate di tutti i membri inclusi nel campo d’applicazione della presente ordinanza.

Art. 5 Corsi di conversione La sostanza netta ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 e il reddito computabile ai sen- si dell’articolo 4 vengono convertiti in franchi svizzeri secondo il corso valido al momento della richiesta. Per la conversione è applicabile per analogia l’articolo 18 dell’ordinanza del 26 maggio 19614 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Art. 6 Reddito determinante

1 Il reddito determinante si ottiene convertendo il reddito computabile giusta

l’articolo 4 secondo il potere d’acquisto nel Paese di residenza del beneficiario in funzione della differenza tra potere d’acquisto in Svizzera e potere d’acquisto nel Paese di residenza.

2 RS 831.40 3 RS 831.441.1 4 RS 831.111

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2 Il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) fissa ogni anno il fattore di conversione per ciascuno degli Stati membri della Comunità europea basandosi sulle statistiche fornite da organizzazioni internazionali.

Art. 7 Premi medi Al fine di stabilire il diritto a una riduzione dei premi, sono determinanti i premi medi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie fissati ogni anno dal Dipartimento per ogni Stato membro della Comunità europea e applicabili ai benefi- ciari di rendite e ai loro familiari.

Art. 8 Richiesta 1 Le richieste di riduzione dei premi vanno inoltrate all’Istituzione comune utiliz- zando l’apposito modulo da essa elaborato. 2 Tale modulo va richiesto presso l’Istituzione comune o presso le rappresentanze estere competenti.

Art. 9 Inizio e rinnovo del diritto 1 I beneficiari di rendite che rivendicano il diritto a una riduzione dei premi per l’anno in corso lo possono far valere retroattivamente per un periodo di tre mesi al massimo. Quale data della richiesta fa stato il primo giorno del mese durante il quale è stato inviato il modulo. 2 L’Istituzione comune comunica tempestivamente ogni anno ai beneficiari di ridu- zione dei premi che le richieste devono essere rinnovate entro il 31 marzo. Per l’inoltro della richiesta di rinnovo fa stato la data del timbro postale. In caso di inol- tro tardivo il diritto inizia il primo giorno del mese durante il quale è stata inviata la richiesta di rinnovo.

Art. 10 Obblighi di collaborazione e d’informazione 1 I beneficiari di rendite che fanno valere il diritto a una riduzione dei premi devono fornire all’Istituzione comune le necessarie informazioni conformi a verità e produr- re i documenti giustificativi richiesti.

2 Essi informano immediatamente l’Istituzione comune su ogni mutamento della

situazione familiare, su ogni cambiamento di Paese di residenza e su ogni modifica duratura delle condizioni economiche. 3 Se del caso, autorizzano le autorità e le istituzioni competenti a fornire informa- zioni all’Istituzione comune.

Art. 11 Esame delle richieste 1 L’Istituzione comune esamina le richieste inoltrate e si pronuncia sul diritto a una riduzione dei premi. 2 Se necessario, può chiedere ulteriori informazioni al beneficiario o alle autorità e istituzioni competenti e decidere ulteriori accertamenti.

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Art. 12 Nuovo esame delle richieste Se durante l’anno la situazione familiare o il Paese di residenza del beneficiario di una rendita sono cambiati o le sue condizioni economiche hanno subìto modifiche durature, l’Istituzione comune procede a un nuovo esame del diritto a una riduzione dei premi.

Art. 13 Estinzione del diritto a una riduzione dei premi Il diritto a una riduzione dei premi si estingue l’ultimo giorno del mese in cui non ne sono più soddisfatte le condizioni.

Art. 14 Versamento delle riduzioni dei premi 1 L’Istituzione comune versa all’assicuratore l’importo annuo delle riduzioni dei premi per ogni beneficiario. 2 L’assicuratore riduce il premio a carico del beneficiario in base all’importo versa- togli. 3 Non vengono versati importi inferiori a 50 franchi per famiglia e per anno civile.

4 Alla fine dell’anno l’Istituzione comune e l’assicuratore liquidano i conti delle ri- duzioni dei premi.

Art. 15 Restituzione I beneficiari o i loro eredi devono restituire le riduzioni dei premi indebitamente ri- cevute.

Art. 16 Versamento dei sussidi federali 1 Su richiesta dell’Istituzione comune i sussidi federali necessari per la riduzione dei premi vengono versati dall’UFAS entro i limiti dei crediti stanziati. 2 I sussidi federali non utilizzati durante l’anno in corso vanno detratti da quelli pre- visti per l’anno successivo.

Art. 17 Conteggio e controllo dell’impiego dei sussidi federali 1 Gli articoli 7 capoversi 1 e 2 e 8 dell’ordinanza del 12 aprile 19955 concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie sono applicabili per analogia relativamente al conteggio e al controllo dell’impiego dei sussidi federali. 2 L’apposito modulo va compilato distinguendo i dati dei singoli Stati membri della Comunità europea e dei singoli assicuratori.

5 RS 832.112.4

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Art. 18 Esecuzione Il Dipartimento ha la facoltà di emanare disposizioni più dettagliate in merito al- l’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 19 Disposizione transitoria Per i primi tre anni civili successivi all’entrata in vigore della presente ordinanza, invece dei premi medi giusta l’articolo 7, sono determinanti i premi superiori del 15 per cento ai premi minimi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie validi in ciascuno degli Stati membri della Comunità europea per i benefi- ciari di rendite e per i loro familiari assicurati.

Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2002.

3 luglio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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