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AS 2002 936

Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)

Modifica dell’8 marzo 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

Ingresso, secondo comma visto l’articolo 3 della legge federale del 25 giugno 19822 sulle misure economiche esterne,

Art. 3, secondo periodo ... Fanno eccezione le importazioni nel quadro del contingente doganale n. 104 se- condo l’allegato 3 dell’ordinanza dell’8 marzo 20023 sul libero scambio.

Art. 6 cpv. 2, primo periodo 2 Le parti di contingente doganale liberate per l’importazione secondo l’articolo 5 capoverso 3 lettera a sono assegnate proporzionalmente ai quantitativi richiesti. ...

Art. 9 Controllo della conformità per l’esportazione 1 L’esportazione delle merci menzionate nell’allegato 2 deve avvenire in conformità delle norme fissate nei regolamenti della Comunità europea di cui all’allegato 2. Es- sa sottostà al controllo della conformità. 2 L’esportatore è tenuto a notificare tempestivamente all’organizzazione incaricata giusta l’articolo 20 il luogo di controllo e la voce di tariffa del prodotto, la quantità nonché la data prevista per la spedizione. 3 L’Ufficio federale può adeguare le indicazioni dell’allegato 2 allo stato in vigore dei regolamenti della Comunità europea.

936 2002-0027

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura RU 2002

Art. 12 cpv. 1bis e 4 1bis Per lo scaglionamento temporale (art. 13) e per la ripartizione (art. 14) i contin- genti doganali n. 13 e n. 105 sono computati assieme (parte di contingente doganale aggregata) secondo l’allegato 3 dell’ordinanza dell’8 marzo 20024 sul libero scam- bio.

4 Per importazioni dalla Comunità europea nel quadro delle quote di contingente

doganale attribuite secondo l’ordine di accettazione delle dichiarazioni all’atto dello sdoganamento elettronico viene applicata l’aliquota di dazio del contingente doga- nale n. 105 fino al suo esaurimento.

Art. 13 Scaglionamento temporale del contingente doganale L’Ufficio federale ripartisce la parte di contingente doganale aggregata su periodi di 7-14 giorni.

Art. 14 cpv. 1 e 2, primo periodo 1 L’Ufficio federale assegna la parte di contingente doganale aggregata agli aventi diritto a quote di contingente doganale in base alle importazioni all’ADC e all’ADFC da essi effettuate durante i periodi dell’anno precedente fissati nell’arti- colo 13.

2 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 18a Importazioni di pianticelle di alberi da frutto nel quadro del contingente doganale n. 104 1 Le quote del contingente doganale n. 104 secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del- l’8 marzo 20025 sul libero scambio vengono assegnate dall’Ufficio federale sulla ba- se dell’ordine di entrata delle domande di autorizzazione. L’Ufficio federale fissa un termine entro il quale le quote di contingente doganale devono essere esaurite.

2 Sono assegnate quote del contingente doganale di 3000 pianticelle al massimo.

3 Gli aventi diritto a quote del contingente doganale possono presentare un’ulteriore domanda non appena abbiano importato la quota assegnata. 4 Le quote di contingente doganale non esaurite scadono trascorso il termine fissato. Il quantitativo non utilizzato può essere nuovamente assegnato. 5 Il giorno dell’esaurimento del contingente doganale, il quantitativo rimanente vie- ne assegnato proporzionalmente alle domande entrate quel giorno.

Art. 20 cpv. 1 1 L’Ufficio federale affida ad un’organizzazione privata l’esecuzione del controllo di conformità alle norme della Comunità europea.

4 RS 632.421.0; RU 2002 ... 5 RS 632.421.0; RU 2002 ...

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura RU 2002

II L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1o giugno 2002.

8 marzo 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura RU 2002

Allegato 2 (art. 1 e 9)

Organizzazione del mercato Norme CE concernenti la frutta e la verdura fresche Voce di tariffa

Legumi freschi e frutti freschi 0702.0010/0099 Regolamento (CE) n. 790/2000 della Commissione, del 14 aprile 2000, che fissa la norma di commercializzazione per i pomodori (GU L 95 15.04.00 p. 24) Modificato l’ultima volta dal regolamento n. 717/2001 (GU L 100 11.04.2001 p. 11) 0703.1020/1079 Regolamento (CE) n. 1508/2001 della Commissione, del 24 luglio 2001, che fissa la norma di commercializzazione ap- plicabile alle cipolle e che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/83 (GU L 200 25.07.01 p. 14)

0703.2000 Regolamento (CE) n. 2288/97 della Commissione, del 18 no-

vembre 1997, recante norme di commercializzazione per gli agli (GU L 315 19.11.97 p. 3) 0703.9010/9029 Regolamento (CE) n. 2396/2001 della Commissione, del 7 di- cembre 2001, che stabilisce le norme di qualità per i porri (GU L 325 08.12.01 p. 11) 0704.1010/1099 e Regolamento (CE) n. 963/98 della Commissione, del 7 mag- 0709.1010/1019 gio 1998, recante norme di commercializzazione per i cavol- fiori e i carciofi (GU L 135 08.05.98 p. 18) Modificato l’ultima volta dal regolamento n. 1135/2001 (GU L 154 09.06.01 p. 9) 0704.9011/9049 e Regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione, del 0704.2010/2019 e 5 giugno 1987, che stabilisce norme di qualità per i cavoli 0709.4010/4099 e cappucci e verzotti, i cavoli di Bruxelles, i sedani da coste, gli 0709.7010/7019 spinaci e le prugne (GU L 146 06.06.87 p. 36) Modificato l’ultima volta dal regolamento n. 1135/2001 (GU L 154 09.06.01 p. 9) 0705.1111/1999 e Regolamento (CE) n. 1543/2001 della Commissione, del 0705.2910/2929 27 luglio 2001, che stabilisce la norma di commercializzazio- ne applicabile alle lattughe, alle indivie ricce e alle scarole (GU L 203 28.07.01 p. 9) 0705.2110/2119 Regolamento (CEE) n. 2213/83 della Commissione, del 28 luglio 1983, che stabilisce norme di qualità per le cipolle e la cicoria (GU L 213 04.08.83 p. 13) Modificato l’ultima volta dal regolamento n. 1508/2001 (GU L 200 25.07.01 p. 14)

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura RU 2002

Organizzazione del mercato Norme CE concernenti la frutta e la verdura fresche Voce di tariffa

0706.1010/1029 Regolamento (CE) n. 730/1999 della Commissione, del 7 aprile 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle carote (GU L 93 08. 4.99 p. 14) 0707.0010/0049 Regolamento (CEE) n. 1677/88 della Commissione, del 15 giugno 1988, che stabilisce norme di qualità per i cetrioli (GU L 150 16.06.88 p. 21) Modificato l’ultima volta dal regolamento n. 888/97 (GU L 126 17.05.97 p. 11) 0708.1010/1029 Regolamento (CE) n. 2561/1999 della Commissione, del 3 di- cembre 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione per i piselli (GU L 310 04.12.99 p. 7) Modificato l’ultima volta dal regolamento n. 532/2001 (GU L 79 17.03.01 p. 21) 0708.2021/2099 Regolamento (CE) n. 912/2001 della Commissione, del 10 maggio 2001, che fissa la norma di commercializzazione per i fagiolini (GU L 129 11.05.01 p. 4) 0709.2010/2090 Regolamento (CE) n. 2377/1999 della Commissione, del 9 novembre 1999, che fissa la norma di commercializzazione per gli asparagi (GU L 287 10.11.99 p. 6) 0709.3010/3019 e Regolamento (CEE) n. 1292/81 della Commissione, del 0709.9050/9059 12 maggio 1981, che stabilisce le norme di qualità per i porri, le melanzane e le zucchine (GU L 129 15.05.81 p. 38) Modificato l’ultima volta dal regolamento n. 1135/2001 (GU L 154 09.06.01 p. 9) 0709.6011/6012 Regolamento (CE) n. 1455/1999 della Commissione, del 1o luglio 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai peperoni (dolci) (GU L 167 02.07.99 p. 22) Modificato l’ultima volta dal regolamento n. 2706/2000 (GU L 311 12.12.00 p. 35)

0802.3190 Regolamento (CE) n. 175.2001 della Commissione, del

26 gennaio 2001, che stabilisce la norma di commercializza- zione applicabile alle noci comuni con guscio (GU L 26 27.01.01 p. 24)

0804.4000 Regolamento (CE) n. 831/97 della Commissione, del 7 mag-

gio 1997, che stabilisce le norme di commercializzazione per gli avocadi (GU L 119 08.05.97 p. 13) Modificato l’ultima volta dal regolamento n. 1167/99 (GU L 141 04.06.99 p. 4)

Importazione e esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura RU 2002

Organizzazione del mercato Norme CE concernenti la frutta e la verdura fresche Voce di tariffa

0806.1011/1012 Regolamento (CE) n. 2789/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, che stabilisce la norma di commercializza- zione applicabile all’uva da tavola (GU L 336 29.12.99 p. 13) Modificato l’ultima volta dal regolamento n. 716/2001 (GU L 100 11.04.01 p. 9)

0807.1100 Regolamento (CE) n. 1093/97 della Commissione, del 16 giu-

gno 1997, recante norme di commercializzazione per i meloni e i cocomeri (GU L 158 17.06.97 p. 21) Modificato l’ultima volta dal regolamento n. 1615/2000 (GU L 214 08.08.01 p. 21)

0807.1900 Regolamento (CE) n. 1615/2001 della Commissione, del

7 agosto 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai meloni e che modifica il regolamento (CE) n. 1093/97 (GU L 214 08.08.01 p. 21) 0808.1021/1039 e Regolamento (CE) n. 1619/2001 della Commissione, del 0808.2021/2039 6 agosto 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle mele e alle pere e che modifica il regolamento (CEE) n. 920/89 (GU L 215 09.08.01 p. 3) 0809.1011/1099 Regolamento (CE) n. 851/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, che stabilisce la norma di commercializzazio- ne applicabile alle albicocche (GU L 103 28.04.00 p. 22) 0809.2010/2019 e Regolamento (CEE) n. 899/87 della Commissione, del 0810.1010/1019 30 marzo 1987, che stabilisce norme di qualità per ciliege e fragole (GU L 88 31.03.87 p. 17) Modificato l’ultima volta dal regolamento n. 888/97 (GU L 126 17.05.97 p. 11) 0809.3010/3020 Regolamento (CE) n. 2335/1999 della Commissione, del 3 novembre 1999, che stabilisce la norma di commercializza- zione applicabile alle pesche e alle nettarine (GU L 281 04.11.99 p. 11) 0809.4012/4094 Regolamento (CE) n. 1168/1999 della Commissione, del 3 giugno 1999, che stabilisce la norma di commercializzazio- ne applicabile alle prugne (GU L 141 04.06.99 p. 5) Modificato l’ultima volta dal regolamento n. 848/2000 (GU L 103 28.04.00 p. 9)

0810.5000 Regolamento (CEE) n. 410/90 della Commissione, del

16 febbraio 1990, che stabilisce norme di qualità per i kiwi (GU L 43 17.02.90 p. 22) Modificato l’ultima volta dal regolamento n. 888/97 (GU L 126 17.05.97 p. 11)