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AS 2002 943

Ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione

Ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (Ordinanza sulle sementi)

Modifica dell’8 marzo 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle sementi è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 158 capoverso 2, 160 capoversi 1-5, 161, 162, 164 e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura,

Art. 1 cpv. 1 1 Salvo disposizione contraria, la presente ordinanza disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (materiale): a. per uso agricolo; b. per le piante foraggere per uso non agricolo; c. per le piante ornamentali.

Art. 5 cpv. 2 lett. e 2 Il Dipartimento può prevedere delle deroghe alle condizioni di ammissione segna- tamente per: e. le varietà di graminacee da foraggio destinate esclusivamente ad uso non agricolo.

Art. 15 cpv. 3 3 Per alcune specie il Dipartimento può autorizzare la commercializzazione di mate- riali di varietà ammesse in un catalogo di un altro Paese o in un catalogo internazio- nale, qualora le disposizioni sull’ammissione delle varietà in un tale catalogo siano equivalenti alle disposizioni della presente ordinanza.