AS 2003 1026
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria (Accordo di polizia tra Svizzera e Germania)
Traduzione1
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria (Accordo di polizia tra Svizzera e Germania)
Concluso il 27 aprile 1999 Approvato dell’Assemblea federale il 26 settembre 20002 Strumenti di ratificazione scambiati il 15 gennaio 2002 Entrato in vigore il 1º marzo 20023
La Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, considerati gli obiettivi e le misure di cooperazione nelle zone di frontiera convenuti tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Ministero federale dell’interno nel Memorandum of Understanding dell’11 dicembre 1997, nell’intento di sviluppare in permanenza la cooperazione in materia di polizia e giudiziaria sulla base del presente accordo e contemporaneamente di intensificare soprattutto lo scambio di informazioni di polizia, in special modo nell’ambito della trasmissione di dati di ricerca, animati dalla volontà di affrontare efficacemente le minacce transfrontaliere e la criminalità internazionale mediante un sistema di sicurezza cooperativo, nell’intento di agevolare ulteriormente le relazioni nell’ambito dell’assistenza di polizia e giudiziaria, hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I Armonizzazione su questioni di principio in materia di sicurezza
Art. 1 Interessi comuni in materia di sicurezza Gli Stati contraenti si comunicano le loro priorità nella lotta contro la criminalità, come pure i progetti importanti nell’ambito di polizia con ripercussioni sugli affari dell’altro Stato contraente. Nell’elaborazione di programmi di polizia e nell’esecu-
RS 0.360.136.1
1 Dal testo originale tedesco (AS 2003 1026).
2 RU 2002 2730 3 Ad eccezione, conformemente all’articlo 50, degli articoli 6 e 8 paragrafo 2 come pure del capitolo VI, la cui entrata in vigore sarà concordata dagli Stati contraenti mediante scambio di note. L’articolo 35 paragrafi 2–7 sono applicati provvisoriamente dal 1° marzo 2002.
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zione di misure di polizia, le Parti considerano gli interessi comuni in materia di sicurezza. Se ritiene che l’altro Stato contraente debba intraprendere determinati passi a garanzia della sicurezza comune, uno Stato contraente può presentare una proposta.
Art. 2 Analisi comune della sicurezza Gli Stati contraenti mirano a uniformare il più possibile il livello di informazione sulla situazione della sicurezza in materia di polizia. A questo scopo si scambiano periodicamente resoconti fondati su precisi criteri ed esaminano assieme almeno una volta all’anno le priorità relative alla sicurezza.
Capitolo II Cooperazione generale delle autorità di polizia
Art. 3 Prevenzione di minacce e lotta contro la criminalità Nel rispetto degli interessi di sicurezza dell’altro Stato contraente, gli Stati con- traenti intensificano la cooperazione per quel che riguarda la prevenzione di minacce alla sicurezza o all’ordine pubblici nonché nel campo della lotta contro la crimina- lità. Questa cooperazione ha luogo nell’ambito del diritto nazionale, per quanto dal presente accordo non risulti altrimenti. Le prescrizioni sulla cooperazione interna- zionale nel campo della lotta contro la criminalità per il tramite dei servizi centrali nazionali, specialmente nel quadro dell’Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC – Interpol), sono completate dalle seguenti disposizioni.
Art. 4 Assistenza su domanda (1) Le autorità di polizia, di polizia di frontiera, del corpo federale di protezione delle frontiere e delle guardie di confine (di seguito: autorità di polizia) degli Stati contraenti si assistono nell’ambito delle loro rispettive competenze nella prevenzio- ne di minacce alla sicurezza o all’ordine pubblici, come pure nella lotta contro i reati, sempreché la legislazione nazionale non riservi la domanda o il suo disbrigo alle autorità giudiziarie. Qualora l’autorità richiesta non sia competente a dar seguito a una domanda, essa la trasmette all’autorità competente. (2) Le domande di assistenza concernenti la lotta contro i reati secondo il paragrafo 1 e le risposte sono generalmente trasmesse dai servizi centrali nazionali degli Stati contraenti e rispedite allo stesso modo. Le domande della competente autorità di polizia svizzera possono essere presentate direttamente al servizio centrale nazionale della Repubblica federale di Germania e da essa evase. Le autorità di polizia com- petenti degli Stati contraenti possono trasmettersi direttamente le domande e le relative risposte, sempreché: 1. il traffico di servizio transfrontaliero si riferisca a reati che sono stati com- messi e che sono perseguiti principalmente nelle zone di frontiera definite secondo il paragrafo 7,
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2. le domande non possano essere presentate tempestivamente per il tramite dei
servizi centrali nazionali oppure
3. sia opportuna una cooperazione diretta a causa di legami con il reato o con
l’autore del reato nel quadro di una casistica specifica ed esista il consenso dei rispettivi servizi centrali nazionali. (3) Le domande di assistenza per la prevenzione di minacce alla sicurezza o all’or- dine pubblici sono direttamente trasmesse ed evase dalle competenti autorità di polizia degli Stati contraenti. Per la prevenzione di reati questo vale unicamente per i casi di cui al paragrafo 2 terzo periodo. (4) Le domande secondo i paragrafi 1–3 si riferiscono in particolare a: 1. identificazioni dei detentori e inchieste sui conducenti di veicoli stradali, imbarcazioni e aeroplani,
2. domande concernenti licenze di condurre, patenti di navigazione o simili
permessi,
3. accertamenti di soggiorno e di domicilio, permessi di soggiorno,
4. identificazione di titolari di linee telefoniche,
5. accertamento dell’identità di persone,
6. informazioni sulla provenienza di cose, per esempio armi, autoveicoli,
imbarcazioni (domande relative all’iter di vendita)
7. armonizzazione e avvio delle prime misure di ricerca,
8. informazioni in occasione di misure di osservazione transfrontaliera e di
consegne sorvegliate,
9. informazioni in occasione di inseguimenti transfrontalieri,
10. accertamento della disponibilità di deposizione di un testimone per la prepa- razione di una domanda giudiziaria,
11. interrogatori di polizia,
12. verifiche della presenza di tracce materiali,
13. accertamenti mediante verifiche di polizia e documenti, come pure mediante
schedari informatizzati, registri e altre raccolte secondo i criteri del diritto nazionale. (5) Le autorità di polizia possono inoltre, su incarico delle autorità giudiziarie competenti, presentarsi reciprocamente domande nonché trasmetterle ed evaderle conformemente al paragrafo 2. (6) I servizi centrali nazionali sono informati conformemente al diritto interno su domande dirette in entrata e in uscita. (7) Nella Repubblica federale di Germania si ritengono zone di frontiera: – nel Baden-Württemberg, le zone dei circondari amministrativi di Freiburg, Tübingen e Stuttgart,
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– nel Bayern, le zone dei circondari amministrativi di Schwaben, Oberbayern e Mittelfranken, nella Confederazione Svizzera: – le zone dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia, Sciaffusa, Zurigo, Turgovia e San Gallo. (8) I servizi centrali nazionali ai sensi del presente accordo sono l’Ufficio federale anticrimine («Bundeskriminalamt») per la Repubblica federale di Germania e l’Ufficio federale di polizia e la Polizia federale per la Confederazione Svizzera.
Art. 5 Segnalazione di persone a scopo di arresto in vista dell’estradizione (1) L’Ufficio federale anticrimine e l’Ufficio federale di polizia si trasmettono, su richiesta delle autorità giudiziarie, le domande di segnalazioni a scopo di arresto in vista dell’estradizione mediante un sistema elettronico protetto di messaggeria. Una domanda di segnalazione conformemente al presente paragrafo è equiparata alla domanda di arresto provvisorio ai sensi dell’articolo 16 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 19574. I servizi centrali degli Stati contraenti men- zionati nel primo periodo hanno la facoltà di consentire alle altre autorità di polizia l’accesso, nell’ambito della procedura informatizzata, ai dati così ottenuti per lo scopo citato nel primo periodo. (2) Sono messi a disposizione esclusivamente i dati necessari allo scopo previsto nel paragrafo 1. Lo Stato segnalante esamina se l’importanza del caso giustifica una trasmissione. (3) Sono comunicate unicamente le seguenti indicazioni: a) cognome e nome, eventualmente «alias»; b) iniziale del secondo nome; c) luogo e data di nascita, per comunicazioni provenienti dalla Confederazione Svizzera può essere indicata l’attinenza invece del luogo di nascita; d) sesso; e) cittadinanza; f) segni fisici particolari permanenti; g) l’indicazione «armato» riferita alla persona in questione; h) l’indicazione «violento» riferita alla persona in questione; i) il motivo della segnalazione; j) le misure da prendere. Altre indicazioni, in particolare i dati citati nell’articolo 6 primo periodo della Con- venzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 19815 per la protezione delle persone durante il trattamento informatico dei dati di carattere personale, non sono ammesse.
4 RS 0.353.1 5 RS 0.235.1
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(4) Lo Stato richiedente comunica allo Stato richiesto le seguenti informazioni essenziali per la fattispecie: a) l’autorità richiedente l’arresto; b) l’esistenza di un mandato d’arresto o di un documento con gli stessi effetti giuridici o di una sentenza esecutiva; c) il tipo di atto punibile e il suo apprezzamento giuridico; d) la descrizione delle circostanze in cui è stato compiuto il reato, compresi l’ora, il luogo e il genere di autore; e) per quanto possibile le conseguenze del reato. Sulla base di tali informazioni, lo Stato richiesto può esaminare la segnalazione, generalmente entro 24 ore, e, durante detto periodo, decidere di rinunciare all’ese- cuzione della misura pretesa sul suo territorio. Se il risultato di tale esame è la rinuncia all’esecuzione della misura pretesa, essa va comunicata allo Stato richie- dente con l’indicazione dei motivi. (5) Qualora uno Stato contraente, vista la particolare urgenza, richieda, su indica- zione di un’autorità giudiziaria, una misura di ricerca urgente, lo Stato richiesto inizia immediatamente l’esame e prende i necessari provvedimenti affinché la misu- ra pretesa possa essere eseguita senza indugio nel caso in cui la segnalazione venga approvata. (6) Qualora l’arresto sia eccezionalmente impossibile a causa di un esame non ancora terminato o di una decisione negativa dello Stato richiesto, la segnalazione va trattata da quest’ultimo quale segnalazione per l’accertamento di soggiorno, nella misura in cui il diritto nazionale lo consenta. (7) Lo Stato richiesto attua le misure pretese con la domanda di segnalazione sulla base della Convenzione di estradizione in vigore e a norma del diritto nazionale. Fatta salva la possibilità di arrestare l’interessato conformemente al diritto naziona- le, lo Stato richiesto non è obbligato a eseguire le misure, se si tratta di un suo cittadino. (8) Nella misura in cui lo Stato richiesto consideri una segnalazione incompatibile con il proprio diritto nazionale, con obblighi internazionali o con interessi nazionali fondamentali, non è tenuto a eseguire sul suo territorio le misure pretese con la segnalazione. È necessario informare l’altro Stato contraente, indicandogli le moti- vazioni del rifiuto.
Art. 6 Altri tipi di ricerca di persone (1) L’Ufficio federale anticrimine e l’Ufficio federale di polizia si trasmettono, per il rispettivo sistema nazionale di ricerca e con una procedura informatizzata protetta, le seguenti segnalazioni nazionali memorizzate, che hanno il valore di una domanda: – segnalazioni per l’accertamento di soggiorno di scomparsi e per la detenzio- ne di scomparsi e di altre persone secondo il paragrafo 3, – segnalazioni per l’accertamento di soggiorno a scopo di perseguimento penale o esecuzione della pena secondo il paragrafo 4,
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– segnalazioni per la sorveglianza discreta (segnalazioni tedesche per osserva- zioni di polizia e segnalazioni svizzere per la sorveglianza discreta) secondo il paragrafo 5. (2) L’Ufficio federale anticrimine trasmette unicamente i dati di ricerca che archivia nel sistema di informazione Schengen per le categorie di ricerca secondo il para- grafo 1. L’Ufficio federale di polizia trasmette gli stessi dati per tali categorie. La strutturazione e la trasmissione delle serie di dati sono fissate in un accordo tecnico tra i servizi centrali nazionali. (3) Gli Stati contraenti si comunicano, sulla base delle segnalazioni trasmesse giusta il paragrafo 1 per l’accertamento di soggiorno di scomparsi e per la detenzione di scomparsi e di altre persone, le informazioni concernenti il domicilio e il soggiorno delle seguenti persone:
1. maggiorenni scomparsi,
2. minorenni scomparsi,
3. persone che, su richiesta dell’autorità competente o del tribunale competen- te, sono prese in custodia provvisoriamente per la loro protezione personale o per prevenire minacce, oppure su ordine di un ufficio competente devono essere forzatamente messe in detenzione. Qualora una persona segnalata secondo il numero 1 venga riconosciuta nello Stato richiesto, la comunicazione allo Stato richiedente si limita alle informazioni necessa- rie per la decisione sul mantenimento della ricerca; ulteriori indicazioni necessitano il consenso dell’interessato. Il consenso dell’interessato è necessario anche per comunicazioni a terzi. Le autorità di polizia prendono in custodia persone secondo i numeri 2 e 3 se sono adempiute le condizioni stabilite dal diritto nazionale. (4) Gli Stati contraenti si comunicano, sulla base delle segnalazioni per l’accer- tamento di soggiorno trasmesse ai sensi del paragrafo 1, le informazioni relative al domicilio o al soggiorno riferite a testimoni e a persone che devono comparire davanti alle autorità giudiziarie per un reato nell’ambito di un procedimento penale pendente contro di loro oppure a persone contro le quali è stata emanata una senten- za penale o un’ingiunzione a costituirsi in carcere. (5) Una segnalazione per la sorveglianza discreta è autorizzata per il perseguimento penale e per la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, quando esistono indizi concreti che l’interessato sta pianificando o commettendo reati di particolare gravità oppure una valutazione globale dell’interessato, riferita in special modo ai reati da lui fin qui commessi, lascia presagire che commetterà anche in futuro reati particolarmente gravi. L’articolo 5 paragrafo 4 secondo periodo si applica per ana- logia. Mediante la sorveglianza discreta durante controlli alla frontiera e altre ispe- zioni doganali e di polizia all’interno del Paese possono essere raccolte le seguenti informazioni, complete o parziali, e trasmesse all’ufficio responsabile della segnala- zione: a) ritrovamento della persona o del veicolo segnalati, b) luogo, ora o motivo dell’ispezione, c) tragitto e obiettivo del viaggio,
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d) accompagnatori o passeggeri, e) veicolo utilizzato, f) oggetti trasportati, g) circostanze del ritrovamento della persona o del veicolo. Durante il rilevamento di questi dati occorre prestare attenzione a non compromette- re il carattere discreto delle misure. (6) L’articolo 5 paragrafi 1 terzo periodo, 2, 3 e 8 si applica per analogia. (7) Le comunicazioni giusta i paragrafi 3–5 si effettuano a norma del diritto nazio- nale e, nella misura in cui le segnalazioni servano al perseguimento penale da parte dell’autorità giudiziaria o all’esecuzione della pena, a norma della vigente Conven- zione di assistenza giudiziaria in materia penale.
Art. 7 Trasmissione di dati ai fini della non ammissione (1) Per scopi inerenti al diritto degli stranieri in occasione della concessione di un visto, della non ammissione, del divieto d’entrata, dell’arresto e della fine di un soggiorno comprese le relative ispezioni, la Repubblica federale di Germania tra- smette alla Confederazione Svizzera, mediante la procedura informatizzata, i dati che archivia, nell’ambito di segnalazioni per la non ammissione, nel sistema di informazione Schengen ai sensi dell’articolo 96 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen. Nella Confederazione Svizzera, i dati trasmessi secondo il primo periodo possono essere messi a disposizione delle autorità di polizia con- formemente all’articolo 4 paragrafo 1, come pure delle autorità responsabili della regolamentazione del soggiorno e della concessione di visti, mediante la procedura informatizzata. La Confederazione Svizzera può considerare i dati ricevuti secondo il primo periodo per le sue decisioni di carattere nazionale. Su richiesta e per singoli casi motivati, la competente autorità tedesca può trasmettere ulteriori informazioni riguardanti i motivi delle segnalazioni. (2) I dati trasmessi conformemente al paragrafo 1 sono memorizzati dalla Confede- razione Svizzera al massimo fino al raggiungimento dello scopo prefisso. Una can- cellazione di tali dati a norma del diritto nazionale è comunicata immediatamente alla Confederazione Svizzera; essa deve cancellare tali dati senza indugio. La can- cellazione dei dati secondo il paragrafo 1 deve avvenire in ogni caso entro dieci anni dalla loro trasmissione.
Art. 8 Ricerca di oggetti (1) L’Ufficio federale anticrimine e l’Ufficio federale di polizia tengono a disposi- zione per l’altro servizio centrale i dati da loro memorizzati per la ricerca di oggetti, che possono essere consultati nella procedura informatizzata. Le richieste prove- nienti da altre autorità di polizia devono essere inoltrate al rispettivo servizio cen- trale nazionale per la trasmissione. I servizi centrali degli Stati contraenti hanno la facoltà di consentire alle altre autorità di polizia l’accesso, secondo la procedura informatizzata, ai dati ottenuti.
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(2) L’Ufficio federale anticrimine e l’Ufficio federale di polizia si trasmettono mediante procedura informatizzata per i rispettivi sistemi nazionali di ricerca i dati relativi agli oggetti ricercati. L’articolo 6 paragrafo 2 si applica per analogia. Qualo- ra da un controllo risulti l’esistenza di una segnalazione di ricerca di oggetti, l’ufficio responsabile del ritrovamento si mette in contatto con l’ufficio segnalante, al fine di accordarsi in merito alle misure necessarie. A questo scopo, a norma del presente accordo possono essere trasmessi anche dati personali. Le misure stabilite dallo Stato responsabile del ritrovamento sono eseguite conformemente al suo diritto nazionale.
Art. 9 Scambio di dati relativi a veicoli e detentori (1) Su richiesta di uno Stato contraente, l’altro Stato contraente trasmette i dati memorizzati relativi agli autoveicoli, ai loro rimorchi e ai detentori, se questa misura serve all’accertamento o alla determinazione di una persona in qualità di detentore di veicoli, all’accertamento dei veicoli di un detentore o dei dati di un veicolo e sempreché sia necessaria per: a) misure amministrative nel campo della circolazione stradale, b) il controllo della copertura assicurativa nell’ambito dell’assicurazione res- ponsabilità civile per veicoli a motore, c) il perseguimento di contravvenzioni alle norme della circolazione stradale oppure d) il perseguimento di reati in relazione alla circolazione stradale o ad autovei- coli, rimorchi, targhe o documenti del veicolo, permessi di circolazione o patenti di guida. I dati trasmessi possono essere utilizzati unicamente per l’adempimento dello scopo previsto con la trasmissione. Quest’ultima non ha luogo se lede i legittimi interessi della persona in questione. L’articolo 35 paragrafi 2–7 si applica per analogia. (2) Le autorità di polizia possono presentare le loro domande all’autorità centrale di registro del loro Stato contraente, in casi urgenti direttamente a un’autorità di polizia dell’altro Stato contraente. (3) Il disbrigo delle domande può avvenire tra le autorità centrali di registro (anche mediante una procedura informatizzata di richiesta e di informazione) e, in casi urgenti, direttamente tra le autorità di polizia. (4) Le autorità centrali di registro degli Stati contraenti hanno la facoltà di consenti- re alle rispettive autorità di polizia nazionali l’accesso, secondo la procedura infor- matizzata, dei dati ottenuti per questi scopi secondo il paragrafo 1. (5) Domande secondo il paragrafo 1 primo periodo lettere c e d possono essere presentate anche dalle autorità giudiziarie.
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Art. 10 Assistenza di polizia in caso di pericolo nel ritardo (1) Nei casi in cui la domanda non può essere presentata per tempo per il tramite delle autorità giudiziarie competenti senza compromettere il successo della misura, le domande di misure per assicurare le tracce e le prove, comprese l’esecuzione di esami medici e la perquisizione di persone e di abitazioni, come pure il sequestro di materiale probatorio, possono essere presentate direttamente dalle competenti auto- rità di polizia alle autorità di polizia dell’altro Stato contraente. L’articolo 4 para- grafo 2 si applica per analogia. (2) Le autorità giudiziarie competenti dello Stato richiedente e di quello richiesto devono essere immediatamente informate con l’indicazione dei motivi dell’urgenza. (3) La trasmissione allo Stato richiedente dei risultati della misura eseguita neces- sita di una domanda formale di assistenza giudiziaria da parte delle autorità giudizia- rie. Se la trasmissione dei risultati della misura eseguita è urgente ai sensi del para- grafo 1 primo periodo, l’autorità di polizia richiesta può comunicare i risultati direttamente all’autorità di polizia dello Stato richiedente, con il consenso dell’auto- rità giudiziaria competente.
Art. 11 Trasmissione spontanea di informazioni In casi particolari, le autorità di polizia degli Stati contraenti si scambiano sponta- neamente le informazioni che sembrano essere necessarie al destinatario per favorire la prevenzione di minacce concrete alla sicurezza o all’ordine pubblici oppure per la lotta contro i reati. Il destinatario deve esaminare l’opportunità dei dati trasmessi ed eliminare i dati non necessari oppure ritrasmetterli all’ufficio di trasmissione. Allo scambio di informazioni si applica per analogia l’articolo 4 paragrafi 2, 3 e 6. È fatta salva la competenza delle autorità giudiziarie.
Art. 12 Consegna di atti giudiziari e di altri documenti amministrativi (1) Gli uffici competenti di uno Stato contraente possono inviare, nell’ambito del perseguimento di reati e di violazioni dell’ordine pubblico, per i quali nell’altro Stato è accordata l’assistenza giudiziaria, atti giudiziari e altri documenti ammini- strativi direttamente per via postale alle persone che si trovano sul territorio dell’altro Stato contraente. Gli Stati contraenti si scambiano un elenco degli atti amministrativi che possono essere trasmessi in tal modo. (2) I documenti, o perlomeno i passaggi essenziali, devono essere redatti nella lingua ufficiale parlata nel luogo di consegna del destinatario o nella lingua ufficiale degli Stati contraenti parlata dal destinatario oppure tradotti in una di queste lingue. (3) Gli articoli 8, 9 e 12 della Convenzione europea del 20 aprile 19596 di assisten- za giudiziaria in materia penale si applicano anche in caso di citazione a comparire trasmessa per posta.
6 RS 0.351.1
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Art. 13 Formazione e perfezionamento Le autorità di polizia degli Stati contraenti collaborano nel campo della formazione e del perfezionamento, in particolare:
1. scambiandosi programmi di insegnamento per la formazione e il perfeziona-
mento e considerando l’opportunità di integrazione reciproca delle materie,
2. organizzando seminari comuni di formazione e di perfezionamento come
pure esercitazioni transfrontaliere, 3. invitando rappresentanti dell’altro Stato contraente quali osservatori durante le esercitazioni o durante missioni particolari,
4. permettendo a rappresentanti dell’altro Stato contraente la partecipazione a
corsi di perfezionamento idonei.
Capitolo III Modalità particolari di cooperazione
Art. 14 Osservazione ai fini del perseguimento penale o dell’esecuzione della pena (1) Agenti o altri impiegati (di seguito: agenti) delle autorità di polizia di uno Stato contraente sono autorizzati a continuare un’osservazione nell’ambito di un’inchiesta giudiziaria su un reato che può dar luogo ad estradizione nello Stato richiesto, se quest’ultimo ha autorizzato l’osservazione transfrontaliera sul suo territorio in base a una domanda di assistenza giudiziaria preventivamente presentata; lo stesso vale per un’osservazione a garanzia dell’esecuzione della pena. L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni speciali. A richiesta, l’osservazione va affidata agli agenti dello Stato contraente sul cui territorio viene effettuata. La domanda di cui al primo periodo deve essere rivolta all’autorità designata da ogni Stato contraente quale autorità competente ad accordare o trasmettere l’autorizzazione richiesta. L’auto- rizzazione concessa è valida di volta in volta sull’intero territorio. La frontiera può essere attraversata anche al di fuori dei valichi autorizzati e delle ore di apertura prestabilite. (2) Nel caso in cui, per motivi di particolare urgenza, l’autorizzazione preventiva dell’altro Stato contraente non possa essere richiesta, un’osservazione può essere continuata oltre frontiera, alle seguenti condizioni:
1. Già durante l’osservazione, il passaggio della frontiera deve essere imme-
diatamente comunicato all’autorità competente dello Stato contraente sul cui territorio l’osservazione continua. Per autorità competente si intende: – nella Repubblica federale di Germania, l’Ufficio anticrimine («Lan- deskriminalamt») dei Laender Baden-Württemberg o Bayern; – nella Confederazione Svizzera, il Comando di polizia di Basilea Città o di Sciaffusa.
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2. Deve essere trasmessa senza indugio una domanda conforme al paragrafo 1,
con l’indicazione dei motivi che giustificano il passaggio della frontiera sen- za l’autorizzazione preventiva. L’osservazione va interrotta non appena lo Stato contraente sul cui territorio essa avviene ne faccia richiesta a seguito della comunicazione di cui al numero 1 o della domanda di cui al numero 2 oppure se non è stata ottenuta l’autorizzazione entro cinque ore dal passaggio della frontiera. (3) L’osservazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere effettuata soltanto alle seguenti condizioni generali: 1. Gli agenti addetti all’osservazione devono attenersi alle disposizioni del pre- sente articolo e al diritto dello Stato contraente, sul cui territorio essi operano; debbono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti. 2. In occasione dell’esecuzione di un’osservazione transfrontaliera, gli agenti di uno Stato contraente soggiacciono, in materia di circolazione, alle stesse disposizioni legali applicabili agli agenti dello Stato contraente sul cui ter- ritorio ha luogo l’osservazione. Gli Stati contraenti si informano reciproca- mente in merito alla pertinente situazione giuridica in vigore. 3. Fatti salvi i casi di cui al paragrafo 2, durante l’osservazione è necessario munirsi di un documento attestante che l’autorizzazione è stata accordata.
4. Gli agenti addetti all’osservazione debbono essere in grado di provare in
qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale. 5. L’ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è vietato. Le officine, i locali tecnici e commerciali aperti al pubblico sono accessibili durante i rispettivi orari di lavoro. 6. Ogni osservazione è oggetto di rapporto alle autorità dello Stato contraente sul cui territorio è stata effettuata; può essere richiesta la comparizione per- sonale degli agenti addetti all’osservazione.
7. Le autorità dello Stato contraente da cui provengono gli agenti addetti
all’osservazione forniscono, su richiesta, il loro apporto alle inchieste suc- cessive e alle procedure giudiziarie effettuate dallo Stato contraente sul cui territorio si è svolta l’osservazione.
8. A sostegno dell’osservazione transfrontaliera si possono impiegare i mezzi
tecnici necessari, nella misura in cui ciò è permesso dal diritto dello Stato contraente sul cui territorio continua l’osservazione. 9. Se la persona osservata viene colta o inseguita in flagranza di commissione o di partecipazione alla commissione di un reato che può dar luogo a estradi- zione nello Stato richiesto, gli agenti addetti all’osservazione attivi sotto la direzione dello Stato richiesto possono arrestare la persona. La persona arre- stata può essere sottoposta unicamente a una perquisizione di sicurezza in vista della sua traduzione davanti alle autorità locali. Essa può essere amma- nettata durante il trasporto. Gli oggetti in possesso della persona arrestata possono essere sequestrati provvisoriamente fino all’arrivo dell’autorità localmente competente.
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(4) La domanda di cui al paragrafo 1 o 2 va presentata: – nella Repubblica federale di Germania, al Ministero pubblico competente nella zona in cui prevedibilmente si verificherà il passaggio di frontiera; – nella Confederazione Svizzera, alle autorità federali o cantonali preposte al perseguimento penale sul cui territorio prevedibilmente si verificherà il pas- saggio di frontiera. La trasmissione può avvenire anche per il tramite dei servizi centrali nazionali o delle autorità operative di polizia. Nei casi in cui la domanda non è presentata per il tramite dei servizi centrali nazionali, questi ultimi ricevono contemporaneamente una copia della domanda.
Art. 15 Osservazione ai fini della prevenzione di reati di particolare gravità (1) Sempreché il rispettivo diritto nazionale lo permetta, gli agenti delle autorità di polizia di uno Stato contraente sono autorizzati a continuare un’osservazione per prevenire reati di particolare gravità sul territorio dell’altro Stato contraente, se quest’ultimo ha autorizzato l’osservazione transfrontaliera in base a una domanda di assistenza giudiziaria preventivamente presentata. L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni speciali. Gli agenti addetti all’osservazione devono informare immediatamente lo Stato contraente richiesto dell’avvenuto passaggio di frontiera. Su richiesta, l’osservazione va affidata agli agenti dello Stato contraente sul cui territorio viene effettuata. (2) La domanda di cui al paragrafo 1 va presentata: – nella Repubblica federale di Germania, al rispettivo Ufficio anticrimine («Landeskriminalamt») dei Laender Baden-Württemberg o Bayern; – nella Confederazione Svizzera, alle autorità preposte al perseguimento penale giusta l’articolo 14 paragrafo 4. I servizi centrali nazionali ricevono contemporaneamente una copia della domanda. (3) L’osservazione può continuare oltre frontiera anche nei casi in cui l’autoriz- zazione preventiva dell’altro Stato contraente non possa essere puntualmente richie- sta per motivi di particolare urgenza o le autorità competenti non siano in grado di eseguire in tempo l’osservazione o di assumerne la direzione. Gli agenti addetti all’osservazione si mettono immediatamente in contatto, normalmente già prima del passaggio di frontiera, con l’autorità competente dello Stato contraente. Va presen- tata senza indugio una domanda conformemente al paragrafo 1 con l’indicazione dei motivi che giustificano il passaggio di frontiera senza preventiva autorizzazione. I servizi centrali nazionali ricevono contemporaneamente una copia della domanda. L’osservazione va interrotta non appena lo Stato contraente sul cui territorio essa avviene ne faccia richiesta a seguito della comunicazione di cui al secondo periodo o della domanda di cui al terzo periodo, oppure se non è stata ottenuta l’auto- rizzazione entro cinque ore dal passaggio della frontiera. (4) La frontiera può essere attraversata anche al di fuori dei valichi autorizzati e delle ore di apertura prestabilite. L’articolo 14 paragrafo 3 si applica per analogia.
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(5) Le osservazioni secondo la presente disposizione sono limitate alle zone di frontiera di cui all’articolo 4 paragrafo 7, sempreché non siano continuate sotto la direzione dello Stato richiesto.
Art. 16 Inseguimento (1) Gli agenti delle autorità di polizia di uno Stato contraente che, nel proprio Paese, inseguono una persona la quale:
1. viene colta o inseguita in flagranza di commissione o di partecipazione alla
commissione di un reato che può dar luogo ad estradizione, 2. è evasa dalla detenzione preventiva, dal ricovero in un ospedale psichiatrico, dall’internamento preventivo, dal carcere espiatorio o dalla detenzione amministrativa, hanno la facoltà di continuare l’inseguimento sul territorio dell’altro Stato con- traente senza la sua autorizzazione preventiva, quando le autorità competenti dell’altro Stato contraente non hanno potuto essere previamente avvertite data la particolare urgenza o non hanno potuto recarsi sul posto in tempo per intraprendere l’inseguimento. Gli agenti impegnati nell’inseguimento avvertono senza indugio, generalmente già prima del passaggio di frontiera, le autorità competenti dello Stato contraente. L’inseguimento va interrotto non appena lo Stato contraente sul cui territorio esso deve avvenire lo richiede. Su richiesta degli agenti impegnati nell’inseguimento, le autorità localmente competenti fermano la persona inseguita per verificarne l’identità o procedere al suo arresto. (2) Qualora non fosse richiesta l’interruzione dell’inseguimento e le autorità locali non possano intervenire in tempo, gli agenti impegnati nell’inseguimento hanno la facoltà di trattenere la persona finché gli agenti dell’altro Stato contraente, da avver- tire immediatamente, non procedono alla verifica di identità o all’arresto. (3) L’inseguimento previsto nei paragrafi 1 e 2 può svolgersi senza limiti di spazio e di tempo. L’articolo 14 paragrafo 1 sesto periodo si applica per analogia. (4) L’inseguimento può aver luogo soltanto alle seguenti condizioni generali:
1. Gli agenti impegnati nell’inseguimento devono attenersi alle disposizioni del
presente articolo e al diritto dello Stato contraente sul cui territorio operano; devono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti.
2. Gli agenti impegnati nell’inseguimento sono facilmente identificabili, per
l’uniforme che indossano, per il bracciale che portano o per il fatto che il loro veicolo è dotato di accessori posti sopra di esso; è vietato l’uso di abiti civili combinato con l’uso di veicoli camuffati privi dei suddetti mezzi di identificazione.
3. La persona fermata conformemente al paragrafo 2 può essere unicamente
sottoposta a una perquisizione di sicurezza in vista della sua traduzione davanti all’autorità locale. Essa può essere ammanettata durante il trasporto. Gli oggetti in possesso della persona arrestata possono essere sequestrati provvisoriamente fino all’arrivo dell’autorità localmente competente.
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4. Dopo ogni intervento secondo i paragrafi 1 e 2, gli agenti impegnati nell’in-
seguimento si annunciano presso le autorità dell’altro Stato contraente localmente competenti e fanno rapporto sulla loro missione. A richiesta di tali autorità, sono tenuti a rimanere a disposizione sul posto fino a chiari- mento delle circostanze di fatto. Lo stesso vale qualora l’inseguimento non abbia portato all’arresto della persona.
5. L’articolo 14 paragrafo 3 numeri 2 e 4–8 si applica per analogia.
(5) La persona che è stata arrestata dalle autorità localmente competenti secondo il paragrafo 2 può, indipendentemente dalla sua cittadinanza, essere trattenuta per l’interrogatorio. Le pertinenti norme del diritto nazionale si applicano per analogia. Se detta persona non ha la cittadinanza dello Stato contraente sul cui territorio è stata fermata per accertamenti, è messa in libertà al più tardi sei ore dopo il suo arresto, non calcolando le ore tra mezzanotte e le nove di mattina, a meno che le autorità localmente competenti abbiano ricevuto prima della scadenza di detto termine una domanda di arresto provvisorio in vista di estradizione. Rimangono impregiudicati i disciplinamenti nazionali che autorizzano l’ordine di arresto o l’arresto provvisorio per altri motivi. (6) Nei casi di maggiore importanza oppure se l’inseguimento ha oltrepassato la zona di frontiera ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 7, i servizi centrali nazionali devono essere informati dell’avvenuto inseguimento. (7) I paragrafi precedenti si applicano per analogia nei casi in cui agenti delle auto- rità di polizia di uno Stato contraente inseguano una persona che si è sottratta a un controllo di frontiera o, entro una zona di trenta chilometri lungo la frontiera, a un controllo di polizia ai fini della prevenzione della criminalità transfrontaliera o della ricerca di autori di reati.
Art. 17 Inchieste mascherate per il chiarimento di reati (1) Sulla base di una domanda preventiva di uno Stato contraente, l’altro Stato contraente può autorizzare l’impiego sul territorio dello Stato richiesto di agenti dello Stato richiedente sotto conferimento di un’identità di copertura per il chiari- mento di reati (agente infiltrato), qualora esistano sufficienti indizi effettivi a soste- gno dell’esistenza di un reato che può dar luogo ad assistenza giudiziaria e per il perseguimento del quale il rispettivo diritto nazionale autorizza l’impiego di agenti infiltrati. L’autorizzazione concessa è valida di volta in volta sull’intero territorio. Lo Stato richiedente presenta la domanda unicamente qualora il chiarimento della fattispecie sia impossibile o notevolmente più difficoltoso senza la prevista misura d’inchiesta. L’articolo 14 paragrafo 1 sesto periodo si applica per analogia. (2) Le inchieste nello Stato richiesto si limitano a singoli interventi a tempo deter- minato. La preparazione degli interventi avviene in stretta collaborazione tra le autorità coinvolte dello Stato richiesto e di quello richiedente. La direzione degli interventi spetta a un agente dello Stato richiesto; le azioni degli agenti dello Stato richiedente vanno attribuite allo Stato che dirige l’intervento. Lo Stato chiesto può esigere in ogni momento la conclusione delle inchieste. (3) I presupposti per l’intervento di agenti infiltrati, le condizioni in cui esso avvie- ne, come pure le disposizioni per l’utilizzazione dei risultati dell’inchiesta sono
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determinati dallo Stato richiesto in base alla sua legislazione nazionale. Lo Stato richiedente riceve le necessarie informazioni in proposito dallo Stato richiesto. (4) Lo Stato richiesto offre il necessario supporto a livello di personale e tecnico. Esso prende tutte le misure necessarie per proteggere gli agenti dello Stato richie- dente durante il loro intervento nello Stato richiesto. (5) Qualora non possa essere richiesta la preventiva autorizzazione dell’altro Stato contraente a causa della particolare urgenza ed esistano i presupposti giuridici per l’impiego di agenti infiltrati nell’altro Stato contraente, gli agenti infiltrati possono intervenire eccezionalmente sul territorio dell’altro Stato contraente senza preventi- va autorizzazione, sempreché in caso contrario vi sia pericolo che l’identità di copertura venga scoperta. L’intervento va notificato immediatamente all’autorità dell’altro Stato contraente indicata nel paragrafo 6. Una domanda con l’indicazione delle motivazioni a legittimazione di un intervento senza preventiva autorizzazione deve essere presentata senza indugio. In questi casi, l’impiego dell’agente infiltrato deve limitarsi alla misura strettamente necessaria per la salvaguardia dell’identità di copertura. Conformemente all’articolo 4 paragrafo 7, le inchieste mascherate ai sensi del presente paragrafo devono essere circoscritte alle zone di frontiera. (6) La domanda deve essere presentata al servizio centrale nazionale oppure all’autorità competente ad accordare l’autorizzazione con contemporanea informa- zione del servizio centrale nazionale. Nei casi di inchiesta mascherata nella Repub- blica federale di Germania limitati prevedibilmente alle zone di frontiera ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 7, una copia della domanda deve essere indirizzata anche ai competenti Uffici anticrimine dei Laender Baden-Württemberg e Bayern con con- temporanea informazione del servizio centrale nazionale. (7) Le autorità competenti dello Stato contraente sul cui territorio è avvenuto l’intervento devono essere immediatamente informate per scritto in merito all’esecu- zione e ai risultati dell’impiego di agenti infiltrati. (8) Gli Stati contraenti possono mettersi reciprocamente a disposizione agenti infiltrati che agiscono su incarico e sotto la direzione della competente autorità del rispettivo altro Stato contraente.
Art. 18 Inchieste mascherate per la prevenzione di reati di particolare gravità (1) Sempreché il rispettivo diritto nazionale lo autorizzi, le inchieste mascherate per la prevenzione di reati di particolare gravità che possono dar luogo a estradizione si possono continuare sul territorio dell’altro Stato contraente, se quest’ultimo ha autorizzato l’inchiesta mascherata transfrontaliera sulla base di una domanda pre- ventivamente presentata alle autorità indicate nel paragrafo 2. (2) Nella Confederazione Svizzera, la domanda va indirizzata alle autorità preposte al perseguimento penale secondo l’articolo 14 paragrafo 4, nella Repubblica federale di Germania all’Ufficio anticrimine del Land sul cui territorio ha inizio l’inchiesta mascherata transfrontaliera, con contemporaneo avviso dell’Ufficio federale anti- crimine. (3) L’articolo 17 paragrafo 1 terzo e quarto periodo, paragrafi 2–5 nonché 7 e 8 si applica per analogia.
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Art. 19 Consegne sorvegliate (1) Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto può autorizzare, sul suo territorio, l’importazione sorvegliata, il transito sorvegliato o l’esportazione sorve- gliata, in special modo nell’ambito di azioni illegali con stupefacenti, armi, esplosi- vi, denaro falso, beni rubati e merce ricettata, come pure in caso di riciclaggio di denaro, nella misura in cui, secondo il parere dello Stato richiedente, l’identifi- cazione di mandanti o altri compartecipanti al reato oppure il rilevamento di canali di distribuzione sarebbe impossibile o notevolmente più difficoltoso. L’articolo 14 paragrafo 1 quinto e sesto periodo si applica per analogia. Con l’accordo degli Stati contraenti, le consegne sorvegliate possono essere intercettate e in seguito rimesse nuovamente in circolazione intatte come prima oppure dopo sottrazione o sostitu- zione parziale o integrale del loro contenuto. Se la merce comporta un rischio inso- stenibile per le persone coinvolte nel trasporto o per la popolazione, lo Stato richie- sto può limitare o respingere le consegne sorvegliate. (2) Lo Stato richiesto assume il controllo delle consegne al passaggio di frontiera o in un luogo di consegna prestabilito per evitare un’interruzione della sorveglianza. Esso assicura la costante sorveglianza del trasporto, nel senso che in ogni momento ha la possibilità di intercettare gli autori del reato o la merce. Gli agenti dello Stato richiedente possono, con l’accordo dello Stato richiesto, continuare il tragitto assie- me agli agenti dello Stato richiesto dopo la presa in consegna della fornitura sorve- gliata da parte di questi ultimi. In tal caso devono rispettare le disposizioni del presente articolo nonché il diritto dello Stato richiesto; devono inoltre seguire le indicazioni degli agenti dello Stato richiesto. (3) Le domande di consegne sorvegliate, che iniziano o continuano in uno Stato terzo, sono accolte unicamente se anche lo Stato terzo garantisce l’adempimento delle condizioni di cui al paragrafo 2 primo e secondo periodo. (4) L’articolo 14 paragrafo 3 numeri 1, 2, 4, 5, 7, 8 e 9 si applica per analogia. (5) Si applicano le regole di competenza dell’articolo 14 paragrafo 4. Le domande di esportazione sorvegliata si presentano: – nella Repubblica federale di Germania, al Ministero pubblico nella cui giuri- sdizione inizia il trasporto;
– nella Confederazione Svizzera, alle autorità federali o cantonali preposte al perseguimento penale sul cui territorio inizia il trasporto.
Art. 20 Forme di interventi comuni; azioni di ricerca transfrontaliere (1) Allo scopo di intensificare la cooperazione, le autorità competenti degli Stati contraenti formano, in caso di necessità, pattuglie e gruppi misti di controllo, di osservazione e di inchiesta, nei quali gli agenti di uno Stato contraente, durante gli interventi sul territorio dell’altro Stato contraente, rivestono funzioni di assistenza senza competenze ufficiali (fatti salvi i casi di applicazione di cui all’art. 22), e formano gruppi di analisi o altri gruppi di lavoro. (2) Le autorità competenti degli Stati contraenti nelle zone di frontiera ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 7 partecipano secondo piani prestabiliti ad azioni di ricerca transfrontaliere sul loro territorio, come per esempio a ricerche di autori di un reato
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in fuga mediante dispositivi di allarme circolari. In casi di importanza sovrarregio- nale devono essere coinvolti i servizi centrali.
Art. 21 Scambio di agenti senza competenze ufficiali In casi di compiti e competenze simili, le autorità di polizia nelle zone di frontiera ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 7, i loro servizi subordinati e le relative forze di intervento di uno Stato contraente possono attuare una particolare cooperazione con le rispettive autorità di polizia dell’altro Stato contraente. Detta cooperazione consi- ste in particolare, oltre in regolari contatti, nel fatto che agenti di uno Stato con- traente agiscono nell’altro Stato contraente per un periodo determinato e nell’ambito di attività di tipo transfrontaliero, senza però assumere competenze ufficiali.
Art. 22 Scambio di agenti con competenze ufficiali (1) Per la prevenzione di minacce alla sicurezza e all’ordine pubblici come pure per la lotta contro i reati, in caso di urgente necessità, gli agenti delle autorità di polizia di uno Stato contraente possono essere subordinati ai servizi competenti dell’altro Stato contraente al fine di svolgere compiti esecutivi di polizia che comprendono eccezionalmente anche competenze ufficiali. (2) La subordinazione presuppone che vi sia l’accordo dei servizi competenti di entrambi gli Stati contraenti. (3) Nell’ambito della prevenzione di minacce alla sicurezza e all’ordine pubblici esiste urgente necessità in particolare quando il successo di una misura di polizia indispensabile sarebbe vanificato o seriamente compromesso senza l’impiego di agenti ai sensi del paragrafo 1, mentre nell’ambito della lotta contro i reati quando le inchieste risulterebbero vane o notevolmente più difficoltose senza l’impiego di agenti ai sensi del paragrafo 1. (4) Gli agenti subordinati ai sensi del paragrafo 1 esercitano le loro competenze ufficiali unicamente sotto la direzione del servizio operativo e di regola in presenza di agenti dell’altro Stato contraente. Le azioni degli agenti subordinati vanno attri- buite allo Stato che dirige l’intervento.
Art. 23 Cooperazione in centri comuni (1) Sul territorio degli Stati contraenti, nelle zone di frontiera ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 7, si possono creare centri comuni per lo scambio di informazioni e per l’assistenza delle autorità di polizia di entrambi gli Stati contraenti competenti nelle zone di frontiera. (2) Nei centri comuni lavorano in diretto contatto agenti delle autorità di polizia di entrambi gli Stati contraenti nell’ambito delle loro rispettive competenze, allo scopo di scambiarsi, di analizzare e di trasmettere le informazioni relative alle questioni che concernono le zone di frontiera (senza pregiudicare il traffico di servizio e lo scambio di informazioni per il tramite dei servizi centrali nazionali), come pure allo scopo di rafforzare il coordinamento della cooperazione transfrontaliera secondo il presente accordo.
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(3) La funzione di assistenza comprende anche i preparativi e la collaborazione du- rante il trasferimento di stranieri sulla base degli accordi vigenti tra gli Stati contraenti. (4) Ai centri comuni non incombe l’attuazione autonoma di interventi operativi. Gli agenti dei centri comuni sottostanno alle istruzioni e al potere disciplinare delle loro rispettive autorità nazionali. (5) Nei centri comuni gli agenti delle autorità di polizia possono esercitare, a favore delle autorità deleganti, attività non operative che esulano dai compiti di cui ai paragrafi 1–3. (6) Il numero e la sede dei centri comuni come pure le modalità di cooperazione e l’equa ripartizione delle spese sono disciplinate in un accordo separato. (7) Gli agenti delle autorità di polizia possono collaborare con i centri comuni degli Stati contraenti che questi ultimi gestiscono nelle zone di frontiera assieme a uno Stato confinante comune, sempreché tale Stato confinante autorizzi una simile partecipazione. Le modalità di cooperazione e la ripartizione delle spese sono disci- plinate tra tutti gli Stati coinvolti.
Art. 24 Assistenza in caso di eventi di vasta portata, catastrofi e sinistri gravi (1) Le autorità di polizia di entrambi gli Stati contraenti si assistono reciprocamen- te, nei limiti del diritto nazionale, in caso di manifestazioni di massa e simili eventi di vasta portata come pure in caso di catastrofi e di sinistri gravi, nel senso che:
1. si informano reciprocamente il più presto possibile su simili eventi che pos-
sono avere ripercussioni transfrontaliere e sulle relative constatazioni,
2. prendono e coordinano le misure di polizia necessarie sul loro territorio in
caso di situazioni con ripercussioni transfrontaliere, 3. su richiesta dello Stato contraente sul cui territorio si verifica la situazione, prestano assistenza nel limite del possibile mediante il distacco di specialisti e consulenti come pure mediante la fornitura di attrezzature. (2) Nei casi di cui al paragrafo 1 numero 3, se vi è particolare urgenza, la frontiera può essere attraversata anche al di fuori dei valichi autorizzati e delle ore di apertura prestabilite. L’articolo 14 paragrafo 3 numero 2 si applica per analogia. (3) È fatto salvo l’Accordo del 28 novembre 19847 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla reciproca assistenza in caso di catastrofe o di sinistro grave.
Art. 25 Impiego di aeroplani e imbarcazioni (1) Nell’ambito di un’osservazione o un inseguimento transfrontalieri come pure per altri interventi transfrontalieri possono essere impiegate imbarcazioni e, con l’accordo delle competenti autorità di polizia, anche aeroplani.
7 RS 0.131.313.6
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(2) Durante gli interventi transfrontalieri, gli agenti di polizia sottostanno alle stesse disposizioni di diritto del traffico aereo e nautico degli agenti di polizia dello Stato contraente sul cui territorio si continua l’intervento. Gli Stati contraenti si informano reciprocamente sulle rispettive situazioni giuridiche vigenti.
Capitolo IV Protezione dei dati
Art. 26 Utilizzazione vincolata L’utilizzazione dei dati trasmessi sulla base del presente accordo è autorizzata uni- camente allo scopo previsto dall’accordo per la loro trasmissione, nonché alle con- dizioni indicate per il caso specifico dall’ufficio addetto alla trasmissione. Inoltre l’utilizzazione è autorizzata:
1. se i motivi di trasmissione sono conformi al presente accordo,
2. per la prevenzione e il perseguimento di reati di particolare gravità, come
pure
3. per la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica.
Art. 27 Disposizioni supplementari Inoltre, considerate le norme vigenti per ogni Stato contraente e fatta salva l’appli- cazione per la Confederazione Svizzera delle norme determinanti del diritto federa- le, sempreché i Cantoni non dispongano di una propria regolamentazione sufficiente nel campo della protezione dei dati, si applicano le seguenti disposizioni:
1. Il destinatario, su richiesta, informa l’ufficio di trasmissione sull’utiliz-
zazione dei dati trasmessi e sui risultati ottenuti. 2. L’ufficio di trasmissione è tenuto a verificare l’esattezza dei dati da trasmet- tere nonché la loro necessità e la loro proporzionalità in relazione allo scopo perseguito con la trasmissione. In questo contesto, vanno osservati i divieti di trasmissione ai sensi dei rispettivi diritti nazionali. Qualora risulti che sono stati trasmessi dati inesatti o dati che non avrebbero potuto essere tra- smessi, si deve immediatamente informare il destinatario. Egli è tenuto a correggere o a eliminare i dati inesatti. 3. Su richiesta, si devono fornire all’interessato le informazioni sui dati inerenti alla sua persona, sulla loro prevista utilizzazione e sullo scopo della loro conservazione. Non esiste l’obbligo di informare, se da una ponderazione degli interessi risulta che l’interesse pubblico a non rilasciare l’informazione supera l’interesse privato al rilascio della stessa. Per il rimanente, il diritto dell’interessato al rilascio di informazioni relative ai suoi dati personali è disciplinato dal diritto nazionale dello Stato contraente sul cui territorio è chiesta l’informazione.
4. Qualora il diritto nazionale applicato dall’ufficio di trasmissione preveda
particolari termini di cancellazione dei dati personali trasmessi, l’ufficio di
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trasmissione li comunica al destinatario. Indipendentemente da tali termini, i dati personali trasmessi devono essere cancellati dal momento che non sono più necessari allo scopo per cui sono stati trasmessi o se risulta che si riferi- scono a terzi non coinvolti.
5. L’ufficio di trasmissione e quello di destinazione devono attestare nei
rispettivi incarti la trasmissione e la ricezione di dati personali. Se avviene attraverso un archivio informatico, la trasmissione può essere documentata anche nell’archivio informatico in cui sono memorizzati i dati personali. Le trasmissioni di dati con procedure informatizzate devono essere verbalizzate conformemente alle norme nazionali mediante detti procedimenti infor- matici.
6. Gli uffici di trasmissione e di destinazione devono proteggere efficacemente
i dati personali trasmessi contro l’accesso, la modifica e la rivelazione abu- sivi.
7. Se qualcuno è illecitamente danneggiato da una trasmissione nell’ambito di
scambi di dati ai sensi del presente accordo, la responsabilità incombe all’uffi- cio di destinazione in conformità del suo diritto nazionale. Quest’ultimo, a sua discarica, non può, nei confronti del danneggiato, invocare il fatto che il danno è stato provocato dall’ufficio di trasmissione. Se l’ufficio di destinazione risar- cisce un danno causato dall’utilizzazione di dati erroneamente trasmessi, l’uffi- cio di trasmissione gli rimborsa l’ammontare totale del risarcimento.
Art. 28 Trattamento di dati sul territorio dell’altro Stato contraente (1) Le disposizioni del presente capitolo valgono anche per i dati personali rilevati durante le attività transfrontaliere sul territorio dell’altro Stato contraente. A questo proposito, devono essere osservate le condizioni particolari poste dallo Stato richie- sto in relazione alla misura transfrontaliera. (2) Agli agenti che operano sul territorio dell’altro Stato contraente è permesso l’accesso alle collezioni ufficiali di dati personali di detto Stato contraente solo sotto la direzione di uno degli agenti di quest’ultimo.
Capitolo V Rapporti giuridici durante atti ufficiali nell’altro Stato contraente
Art. 29 Entrata e soggiorno Nell’ambito dell’attuale abolizione dell’obbligo del passaporto e del visto in vigore tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione Svizzera, gli agenti dell’autorità di polizia che, ai sensi del presente accordo, operano sul territorio dell’altro Stato contraente necessitano per l’entrata e per il soggiorno unicamente di una tessera di servizio valida munita di fotografia e di firma.
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Art. 30 Porto di uniformi e di armi di ordinanza (1) Gli agenti delle autorità di polizia che ai sensi del presente accordo operano sul territorio dell’altro Stato contraente sono autorizzati a portare le uniformi e le loro armi d’ordinanza come pure altri strumenti coercitivi, a meno che l’altro Stato contraente nel caso concreto comunichi alle competenti autorità di polizia dello Stato contraente che non concede l’autorizzazione o che la concede solo a determi- nate condizioni. (2) Gli agenti che operano ai sensi dell’articolo 22 e portano le uniformi devono mettere in evidenza il loro rapporto di subordinazione nei confronti dello Stato che dirige l’intervento mediante un contrassegno corrispondente. (3) L’uso di armi da fuoco è autorizzato solo in caso di legittima difesa incluso l’aiuto d’urgenza.
Art. 31 Assistenza e rapporti di servizio (1) Durante l’esecuzione dei servizi, gli Stati contraenti sono tenuti nei confronti degli agenti distaccati alla stessa protezione e assistenza che usano nei confronti dei propri agenti. (2) Gli agenti dell’altro Stato contraente sottostanno alle prescrizioni legali in materia di servizi e in particolare in materia disciplinare e di responsabilità vigenti nel proprio Stato.
Art. 32 Responsabilità (1) Gli Stati contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi diritto all’indennizzo per perdite o danneggiamenti di beni di loro proprietà o appartenenti ad altri organi amministrativi, se il danno è stato causato da un agente di un’autorità di polizia durante l’adempimento di compiti inerenti all’applicazione del presente accordo. (2) Gli Stati contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi diritto all’indennizzo per lesioni o per la morte di un agente di un’autorità di polizia, se il danno è stato causato durante l’adempimento di compiti inerenti all’applicazione del presente accordo. Sono fatti salvi i diritti di risarcimento dell’agente o dei suoi superstiti. (3) Qualora, durante l’adempimento di compiti inerenti all’applicazione del pre- sente accordo, un agente di un’autorità di polizia di uno Stato contraente causi un danno a un terzo sul territorio dell’altro Stato contraente, la responsabilità è dello Stato contraente sul cui territorio si è verificato il danno secondo le norme che si applicherebbero in caso di danno provocato da un proprio agente competente per materia e per territorio. (4) Lo Stato contraente, i cui agenti hanno causato il danno sul territorio dell’altro Stato contraente, deve rimborsare all’altro Stato contraente l’ammontare complessi- vo del risarcimento dei danni che quest’ultimo ha versato ai danneggiati o ai loro aventi diritto. (5) Le autorità competenti degli Stati contraenti lavorano in stretta collaborazione per facilitare la liquidazione delle pretese di risarcimento. In particolare, si scambia-
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no tutte le informazioni a loro disposizione relative ai sinistri ai sensi del presente articolo. (6) I paragrafi 1 e 2 non si applicano se il danno è stato provocato intenzionalmente o per negligenza grave.
Art. 33 Situazione giuridica degli agenti nell’ambito del diritto penale Gli agenti che conformemente al presente accordo operano sul territorio dell’altro Stato contraente sono parificati, nell’ambito di reati commessi da loro o nei loro confronti, agli agenti dell’altro Stato contraente.
Capitolo VI Infrazioni delle norme in materia di circolazione stradale
Art. 34 Definizione di infrazione delle norme in materia di circolazione stradale Un’infrazione delle norme in materia di circolazione stradale ai sensi del presente capitolo è un comportamento considerato reato o violazione di una prescrizione d’ordine della circolazione stradale, comprese le violazioni delle norme sul periodo di guida e sul periodo di riposo nonché del diritto in materia di merce pericolosa.
Art. 35 Informazioni dal registro dei veicoli, inchieste successive (1) I dati iscritti nei registi centrali dei veicoli concernenti la situazione di fatto e di diritto di un veicolo (dati sul veicolo) e i dati personali relativi alla persona a cui è stata assegnata o emessa una targa di immatricolazione (dati sul detentore o sul proprietario) possono essere trasmessi dagli Stati contraenti, su richiesta, qualora la trasmissione sia indispensabile per: a) il perseguimento di infrazioni delle norme di legge in materia di circolazione stradale o per b) il perseguimento di reati che sono connessi con la circolazione stradale o comunque con veicoli a motore, rimorchi, targhe di immatricolazione o libretti di circolazione, permessi di circolazione o patenti di guida. (2) L’autorità richiedente deve indicare lo scopo secondo il paragrafo 1 per cui i dati richiesti saranno utilizzati. I dati trasmessi possono essere utilizzati dal destina- tario unicamente allo scopo per il quale gli sono stati trasmessi. La richiesta deve concernere solo un determinato veicolo o un determinato detentore. Per violazioni amministrative conformemente al diritto tedesco e per contravvenzioni secondo il diritto svizzero, si possono unicamente richiedere informazioni nell’ambito dell’impiego di dati relativi ai veicoli. (3) Per il disbrigo delle domande che sono presentate con l’indicazione delle targhe di immatricolazione, anche mediante una procedura informatizzata, le autorità centrali di registro dei veicoli possono mettere a disposizione i seguenti dati da loro archiviati:
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1. dati relativi al detentore:
a) per persone fisiche: cognome, nome, nome di ordine religioso e nome d’arte, cognome di nascita, data e luogo di nascita, sesso e indirizzo; b) per persone giuridiche e autorità: nome o ragione sociale e indirizzo; oppure c) per associazioni: nome del rappresentante designato con le relative indicazioni della let- tera a ed eventualmente il nome dell’associazione;
2. dati relativi al veicolo:
a) targa di immatricolazione, tipo di trazione/propulsione, fabbricante del veicolo e numero di identificazione del veicolo; b) giorno della scadenza di una messa fuori servizio provvisoria; c) giorno della scadenza della validità di targhe assegnate a tempo deter- minato; d) periodo di esercizio per targhe stagionali o per targhe di controllo a immatricolazione provvisoria; e) indicazioni di furto o di altri smarrimenti del veicolo o della targa d’im- matricolazione. (4) L’autorità di trasmissione deve autorizzare la trasmissione soltanto se la doman- da è presentata da un’autorità legittimata alla ricezione di tali dati, debitamente identificabile come tale. Il destinatario deve assicurarsi che i dati trasmessi siano recepiti solo dall’apparecchiatura terminale adibita a ricezione. L’autorità di trasmis- sione deve garantire, mediante procedimento autonomo, che una trasmissione non sarà effettuata se non è precisata l’identificazione o se è inesatta. Essa è tenuta a verbalizzare i tentativi di richiesta senza o con identificazione inesatta e a controlla- re i tentativi falliti assieme all’autorità richiedente. (5) L’autorità di trasmissione deve registrare i dati utilizzati per la domanda, i dati trasmessi, il momento della trasmissione, il destinatario dei dati e lo scopo indicato dal destinatario ai sensi del paragrafo 1. I dati verbalizzati possono essere utilizzati unicamente a scopi di controllo della protezione dei dati, in special modo per il controllo della legalità e dell’esattezza delle trasmissioni. Essi devono essere protetti in modo adeguato contro l’utilizzazione illegale e contro altri tipi di abusi ed essere cancellati il più tardi dopo sei mesi. In applicazione del primo periodo, lo Stato contraente di destinazione assicura che anche la trasmissione o la richiesta informa- tizzata da parte dell’autorità localmente competente siano verbalizzate dall’autorità centrale di registro. (6) Lo Stato contraente di trasmissione deve controllare l’esattezza dei dati perso- nali. Se dovesse risultare che sono stati trasmessi dati inesatti o dati che non avreb- bero potuto essere trasmessi, è necessario informare senza indugio lo Stato con- traente di destinazione. Quest’ultimo è tenuto a correggere o eliminare i dati oppure ad annotare che i dati sono inesatti o che sono stati trasmessi abusivamente. Il diritto
dell’interessato a ricevere le informazioni relative ai dati trasmessi o memorizzati inerenti alla sua persona è disciplinato dal diritto nazionale dello Stato contraente
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sul cui territorio è fatta valere la pretesa all’informazione. L’informazione non è rilasciata all’interessato se ciò è indispensabile per l’esecuzione di un obbligo legale in relazione con gli scopi citati nel paragrafo 1. I dati trasmessi sono memorizzati dallo Stato contraente di destinazione al massimo per il periodo necessario al perse- guimento dello scopo. I termini di verifica o di cancellazione sono regolati confor- memente al diritto nazionale. (7) Ogni Stato contraente deve prendere speciali provvedimenti per la sicurezza dei dati durante la trasmissione di dati personali. In particolare deve garantire che: – i supporti di dati non vengano letti, copiati, modificati o eliminati abusiva- mente, – i sistemi di trattamento automatizzato dei dati non possano essere utilizzati indebitamente con dispositivi per il trasferimento dei dati e – sia garantito che le persone autorizzate ad utilizzare un sistema di tratta- mento automatizzato dei dati accedano unicamente ai dati relativi al loro di- ritto d’accesso. Gli Stati contraenti prendono inoltre i provvedimenti necessari per impedire che durante la trasmissione di dati personali come pure durante il trasporto di supporti di dati vengano abusivamente letti, copiati, modificati o eliminati i dati. (8) I dettagli sui modi di richiesta e sull’estensione dell’informazione conforme- mente al paragrafo 3 numeri 1 e 2 sono disciplinati in una convenzione tecnica tra le autorità centrali di registro. (9) Se la competente autorità inquirente dello Stato richiedente necessita di ulteriori informazioni per perseguire gli scopi citati nel paragrafo 1, può chiedere diretta- mente assistenza all’ufficio competente dello Stato richiesto.
Art. 36 Contenuto dei documenti consegnati I documenti consegnati conformemente all’articolo 12 e sulla base dei quali è possi- bile prendere posizione contengono tutte le informazioni che il destinatario necessita per un parere e in particolare su: a) il tipo, il luogo, il momento dell’infrazione e il modo di accertamento (prove); b) la targa di immatricolazione e, se possibile, il tipo e la marca di veicolo a motore con il quale è stata commessa l’infrazione o, in mancanza di ciò, qualsiasi elemento per l’identificazione del veicolo; c) l’ammontare della multa o della pena pecuniaria comminate o inflitte come pure il termine entro il quale devono essere pagate, nonché le modalità di pagamento; d) la possibilità di indicare circostanze a discarica, il termine entro il quale vanno comunicate dette circostanze come pure le modalità di tale comunica- zione;
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e) i rimedi giuridici che possono essere presentati contro le decisioni, le relati- ve modalità, il termine entro il quale si devono presentare nonché l’autorità presso la quale vanno inoltrati; f) le eventuali spese procedurali.
Art. 37 Domande di assistenza in materia di esecuzione, condizioni (1) Su richiesta, gli Stati contraenti si prestano assistenza in materia di esecuzione di decisioni con le quali il tribunale competente o la competente autorità ammini- strativa di uno degli Stati contraenti accerta un’infrazione delle norme della circola- zione stradale e conseguentemente infligge una sanzione, se sono adempiute le condizioni seguenti: a) la sanzione inflitta ammonta almeno a 40 euro o 70 franchi svizzeri; b) all’interessato è stato sufficientemente garantito il diritto di essere sentito; c) contro la decisione vi era la possibilità di interporre ricorso; d) la domanda si limita all’esazione di una somma di denaro; e) secondo il diritto nazionale dello Stato richiedente, la decisione è esecutiva e non è prescritta; f) le competenti autorità dello Stato richiedente hanno intimato all’interessato, senza successo, di pagare la multa inflitta; g) l’interessato ha il suo domicilio o soggiorna sul territorio dello Stato richiesto. (2) Quale conseguenza di una domanda di espletamento dell’esecuzione, lo Stato richiedente può riprendere l’esecuzione solo quando lo Stato richiesto ha comuni- cato che la domanda è stata rifiutata o che gli è impossibile procedere all’esecuzione. (3) Le competenti autorità di esecuzione degli Stati contraenti si trasmettono direttamente per scritto le domande e tutte le comunicazioni ad esse inerenti. Ciò vale anche se si tratta di una decisione giudiziaria. È autorizzato qualsiasi mezzo di informazione adatto, composto di caratteri scritti, compreso il telefax. Alla domanda si allega una copia della decisione e della dichiarazione dell’autorità richiedente, la quale conferma che sono adempiute le condizioni indicate nel para- grafo 1 lettere b–f. La parte richiedente può allegare ulteriori comunicazioni rile- vanti per l’ammissione dell’esecuzione, in special modo le informazioni relative a circostanze particolari dell’infrazione, come le modalità di commissione considerate per la commisurazione della multa nonché il testo della disposizione di legge appli- cata. (4) Non è concessa l’assistenza in materia di esecuzione: a) per una decisione che prevede quale pena principale la privazione della libertà; b) per le infrazioni delle norme della circolazione stradale, che coincidono con
reati che non concernono solo il campo della circolazione stradale, a meno che le infrazioni delle norme della circolazione stradale siano perseguite separatamente o esclusivamente.
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Art. 38 Motivi di diniego, doveri di comunicazione, estensione e fine dell’esecuzione (1) L’espletamento della domanda di esecuzione può essere negato se: a) l’infrazione alla base della decisione, secondo il diritto dello Stato richiesto, non può essere punita come infrazione; b) l’espletamento della domanda è contrario al principio ne bis in idem; c) l’esecuzione è prescritta secondo il diritto dello Stato richiesto. (2) Il diniego della domanda con l’indicazione dei motivi deve essere comunicato allo Stato richiedente. (3) Le parti della sanzione già eseguite non vanno più eseguite. Lo Stato richiesto termina l’esecuzione non appena lo Stato richiedente lo informa su circostanze che sospendono o fanno cessare l’esecuzione.
Art. 39 Esecuzione diretta, conversione, misure coercitive (1) Le decisioni sono eseguite direttamente dalle competenti autorità dello Stato richiesto nella sua valuta. Per la conversione è determinante il corso del cambio al momento della decisione. Qualora durante la conversione risulti che la sanzione pecuniaria inflitta superi il margine massimo della sanzione pecuniaria comminata dal diritto dello Stato richiesto per un’infrazione dello stesso tipo contro norme della circolazione stradale, l’esecuzione della decisione è limitata a tale margine massimo. (2) All’esecuzione di una decisione si applica il diritto dello Stato richiesto. Qualo- ra risulti che l’esecuzione è del tutto o in parte impossibile, nello Stato richiesto si può ordinare una pena detentiva sostitutiva o l’arresto coercitivo. (3) Per l’esecuzione, gli Stati contraenti si riservano una decisione di exequatur nei casi seguenti: – la Repubblica federale di Germania, in caso di infrazioni che secondo il suo diritto sarebbero reati; – la Confederazione Svizzera, in caso di infrazioni che secondo il suo diritto sarebbero delitti.
Art. 40 Spese Le spese relative alle misure ai sensi del presente capitolo non vengono fatturate allo Stato richiedente; il ricavo dell’esecuzione e le spese fissate dalla decisione sono devolute allo Stato richiesto.
Art. 41 Autorità competenti Gli Stati contraenti si scambiano liste che indicano: a) le rispettive autorità centrali di registro; b) le autorità addette alle inchieste successive (art. 35 par. 9); c) le autorità addette all’esecuzione (art. 37 par. 3);
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d) un ufficio che in caso di dubbi sulla competenza assume in via sussidiaria la trasmissione della domanda. Lo scambio delle liste ha luogo tra il Ministero federale tedesco competente e l’Ufficio federale svizzero competente.
Capitolo VII Modalità di esecuzione e disposizioni finali
Art. 42 Deroga Se ritiene che l’adempimento della domanda o l’esecuzione di una misura di coope- razione compromettono la sua sovranità o minacciano la sua sicurezza o altri inte- ressi essenziali, uno Stato contraente comunica all’altro Stato contraente che è costretto a rifiutare del tutto o in parte la cooperazione o a farla dipendere da deter- minate condizioni.
Art. 43 Applicazione e sviluppo dell’accordo Ogni Stato contraente può chiedere la riunione di esperti di entrambi gli Stati per risolvere questioni relative all’applicazione del presente accordo e per presentare proposte per lo sviluppo della cooperazione.
Art. 44 Partecipazione dell’amministrazione delle dogane (1) Nella misura in cui gli agenti dell’Amministrazione delle dogane della Repub- blica federale di Germania assumono compiti del Corpo federale di protezione delle frontiere e compiti relativi a violazione di divieti e limitazioni del traffico transfron- taliero di merci, si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 4 (assistenza su domanda), dell’articolo 9 (scambio di dati relativi a veicoli e detentori), dell’ar- ticolo 10 (assistenza di polizia in caso di pericolo nel ritardo), dell’articolo 11 (tra- smissione spontanea di informazioni), dell’articolo 12 (consegna di atti giudiziari e di altri documenti amministrativi), degli articoli 14 e 15 (osservazione), dell’ar- ticolo 16 (inseguimento), degli articoli 17 e 18 (inchieste mascherate), dell’artico- lo 19 (consegne sorvegliate), dell’articolo 20 paragrafo 2 (azioni di ricerca tran- sfrontaliere), dell’articolo 23 (cooperazione in centri comuni), dell’articolo 25 (impiego di aeroplani e imbarcazioni) come pure le disposizioni dei capitoli IV e V. I divieti e le limitazioni concernono i campi del traffico illegale di stupefacenti, delle armi, degli esplosivi, dei rifiuti tossici o dannosi, dei materiali radioattivi e nucleari, delle merci e delle tecnologie di importanza strategica e di altri tipi di armamenti, dei prodotti pornografici come pure del riciclaggio di denaro. Gli agenti competenti sono gli agenti dell’amministrazione delle dogane incaricati quali agenti sussidiari del ministero pubblico. (2) Una modifica dell’elenco dei divieti e delle limitazioni nell’ambito del traffico transfrontaliero di merci ai sensi del paragrafo 1 può essere concordata mediante uno scambio di note che è pubblicato ufficialmente negli Stati contraenti.
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(3) Qualora all’Amministrazione svizzera delle dogane vengano delegate compe- tenze di inchiesta ai sensi del paragrafo 1, il presente accordo può essere completato con l’aggiunta della relativa regolamentazione mediante uno scambio di note, che è pubblicato ufficialmente negli Stati contraenti.
Art. 45 Spese8 Ogni Stato contraente si assume le spese sostenute dalle sue autorità in applicazione del presente accordo, sempreché dette spese non scaturiscano da misure ai sensi dell’articolo 24. In questo caso, si applicano direttamente o per analogia le disposi- zioni dell’Accordo del 28 novembre 19849 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla reciproca assistenza in caso di catastrofe o di sinistro grave.
Art. 46 Lingua di comunicazione La comunicazione tra le autorità degli Stati contraenti ai sensi del presente accordo è tenuta in lingua tedesca. Le autorità dei Cantoni di lingua francese e italiana della Confederazione Svizzera possono rispondere alle domande anche in francese o in italiano.
Art. 47 Accordi di esecuzione per le zone di frontiera Gli uffici competenti degli Stati contraenti, compresi quelli dei Laender Baden- Württemberg e Bayern e dei Cantoni Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia, Sciaffusa, Zurigo, Turgovia e San Gallo, sulla base e nell’ambito del presente accor- do, possono concludere ulteriori convenzioni che abbiano quale scopo l’esecuzione amministrativa e lo sviluppo della cooperazione nelle zone di frontiera.
Art. 48 Rapporto con altre disposizioni (1) Con il presente accordo sono completate le disposizioni relative all’assistenza amministrativa e giudiziaria e gli ulteriori obblighi degli Stati contraenti contenuti in convenzioni bilaterali o multilaterali. (2) Di massima rimangono impregiudicate le disposizioni del Trattato del 23 no- vembre 196410 sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero nella versione dell’Accordo del 19 marzo 1997 che modifica il Trattato (Trattato di Büsingen). Le limitazioni ai sensi degli articoli 31 e 32 del Trattato di Büsingen non si applicano alle misure secondo il presente accordo.
8 Tenore dell’articolo rettificato conformemente allo scambio di note del
10 settembre 2002/17 gennaio 2003 tra gli Stati contraenti. Lo scambio di note, entrato in vigore il 17 gennaio 2003, non è publicato nella RU. 9 RS 0.131.313.6 10 RS 0.631.112.136
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Art. 49 Modifiche delle designazioni di autorità e di enti territoriali (1) Gli Stati contraenti si indicano reciprocamente le modifiche delle designazioni delle autorità e degli enti territoriali citati nel presente accordo mediante una nota verbale. (2) Gli Stati contraenti possono concordare modifiche delle zone di frontiera conformemente all’articolo 4 paragrafo 7 mediante scambi di note. (3) Le note verbali secondo il paragrafo 1 e gli scambi di note secondo il paragra- fo 2 sono pubblicati ufficialmente negli Stati contraenti.
Art. 50 Messa in vigore, denuncia (1) Il presente accordo deve essere ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile. Ad eccezione degli articoli 6 e 8 paragrafo 2 come pure del capitolo VI, l’accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio dei rispettivi strumenti di ratifica. Da quel momento l’articolo 35 paragrafi 2–7 sarà applicato provvisoriamente. La data di entrata in vigore degli articoli 6 e 8 paragrafo 2 come pure del capitolo VI compreso l’arti- colo 35 sarà concordata dagli Stati contraenti mediante scambio di note. (2) Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato. Può essere denunciato per via diplomatica in forma scritta da ogni Stato contraente e perde la sua validità sei mesi dopo il ricevimento della denuncia. (3) La registrazione dell’accordo presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite secondo l’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite sarà curata da parte tedesca.
Fatto a Berna, il 27 aprile 1999 in due originali in lingua tedesca.
Per la Per la Confederazione Svizzera: Repubblica federale di Germania: Arnold Koller Otto Schily Klaus Bald
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.
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