AS 2003 1059
Convenzione sul CAB International
Traduzione1
Accordo sul Centro internazionale per l’agricoltura e le scienze biologiche (CAB International)
Concluso a Londra l’8 luglio 1986 Approvato dall’Assemblea federale il 23 giugno 20002 Srumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 25 ottobre 2000 Entrato in vigore per la Svizzera il 25 ottobre 2000
I Governi Parti al presente Accordo, desiderosi di promuovere il progresso dell’agricoltura e delle scienze agronomiche fornendo informazioni, nonché servizi scientifici e simili, a livello mondiale; e auspicando di ricreare l’organizzazione conosciuta sotto il nome di «Uffici agricoli del Commonwealth», fondata nel 1928 e ricostituita nel 1981, convengono quanto segue:
Art. I Creazione Gli Uffici agricoli del Commonwealth sono, con il presente atto, ricostituiti sotto il nome di CAB INTERNATIONAL (qui appresso denominato l’Organizzazione).
Art. II Oggetto e funzioni 1. L’Organizzazione ha per oggetto di fornire informazioni, nonché servizi scienti- fici e simili destinati all’agricoltura e alle scienze agronomiche, a livello mondiale. 2. Senza pregiudizio della portata generale del capoverso 1 del presente articolo, l’Organizzazione esercita le funzioni seguenti: a) raccogliere e compilare informazioni e diffonderle per il tramite di riviste e d’altri media; b) dispensare servizi di identificazione, di tassonomia e di controllo biologico; c) facilitare lo scambio di idee e d’informazioni tra i cercatori in agricoltura e nelle discipline simili; d) intraprendere attività di formazione; e) cooperare con altre organizzazioni internazionali, nonché con altre entità na- zionali e internazionali, sia pubbliche sia private, onde dispensare servizi; e f) intraprendere ogni altra attività e dispensare ogni altro servizio suscettibili di far progredire i suoi obiettivi.
RS 0.426.1
1 Dal testo originale inglese.
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1999-5833 1059
Centro internazionale per l’agricoltura e le scienze biologiche. Accordo RU 2003
Art. III Membri dell’Organizzazione I membri dell’Organizzazione sono composti: a) dei Governi menzionati nell’elenco allegato, che hanno firmato, ratificato o accettato il presente Accordo, o dei Governi per i quali è stata depositata una notifica, come prevede l’articolo XVII del presente Accordo; e b) di altri Governi che: i) sono stati ammessi in qualità di membri, secondo criteri e condizioni fissati dall’Organizzazione, con un voto affermativo di almeno due terzi dei Governi membri che partecipano a un Consiglio di Studio o a una riunione del Consiglio d’Amministrazione o con un voto per corrispon- denza dei Governi membri, e che ii) hanno aderito al presente Accordo come prevede il suo articolo XVII.
Art. IV Personalità giuridica, privilegi e immunità 1. L’Organizzazione gode della personalità giuridica ed è segnatamente abilitata a: a) concludere contratti; b) acquisire e disporre di beni immobili e mobili; e c) stare in giudizio. 2. L’Organizzazione gode, sul territorio di ogni Stato membro, dei privilegi e delle immunità che le sono conferiti per permetterle di adempiere il mandato e di condur- re a buon fine i compiti che le sono affidati. Le immunità e i privilegi particolari a cui si riferisce il presente capoverso sono oggetto di accordi separati conclusi tra l’Organizzazione e i Governi membri quando le prospettive di attività dell’Organiz- zazione sul territorio di questi Stati membri lo permettono.
Art. V Provvedimenti di facilitazione Ogni Governo membro prende le misure appropriate per facilitare il movimento dei campioni, dell’equipaggiamento, del materiale, delle pubblicazioni e di altri articoli da parte dell’Organizzazione nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. VI Struttura L’Organizzazione comprende: a) il Consiglio di Studio; b) il Consiglio d’Amministrazione; e c) la Direzione, che include gli istituti e gli uffici.
Art. VII Consiglio di Studio 1. Il Consiglio di Studio è incaricato di esaminare le attività e di determinare le politiche generali dell’Organizzazione.
2. Il Consiglio di Studio è composto dei rappresentanti di ogni Governo membro.
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3. Il Consiglio di Studio si riunisce:
a) conformemente a una risoluzione del precedente Consiglio; b) ogni cinque anni, mediante un preavviso di sei mesi comunicato dal direttore generale ai Governi membri; o c) quando due terzi dei membri del Consiglio d’Amministrazione domandano che il Consiglio di Studio si riunisca in sessione straordinaria, mediante un preavviso di tre mesi comunicato dal direttore generale ai Governi membri e che indica i temi da discutere.
4. Il Consiglio di Studio fissa il suo regolamento interno.
Art. VIII Consiglio d’Amministrazione 1. Il Consiglio d’Amministrazione è responsabile della direzione delle operazioni generali dell’Organizzazione. Tra le sessioni del Consiglio di Studio, il Consiglio d’Amministrazione segue l’attuazione delle politiche e delle decisioni di detto Consiglio. 2. Senza pregiudizio della portata generale del capoverso 1 del presente articolo, il Consiglio d’Amministrazione esercita le funzioni seguenti: a) nominare il direttore generale dell’Organizzazione; b) nominare, su raccomandazione del direttore generale, i direttori in seno all’Organizzazione, nonché quelli degli istituti e degli uffici; c) nominare, su raccomandazione del direttore generale, i verificatori esterni dei conti; d) esaminare e approvare i conti e il preventivo annui dell’Organizzazione, preparati dal direttore generale; e) autorizzare l’Organizzazione a contrarre mutui e a garantirli per mezzo dei suoi averi; e f) autorizzare la conclusione d’accordi e di convenzioni con altre organizza- zioni internazionali. 3. Fatte salve le disposizioni dell’articolo III del presente Accordo, il Consiglio d’Amministrazione può delegare ai comitati o al direttore generale una o parecchie delle sue funzioni e delle sue responsabilità. Il Consiglio d’Amministrazione agisce per il tramite del direttore generale che è responsabile dell’attuazione delle politiche e delle decisioni del Consiglio.
4. Il Consiglio d’Amministrazione è composto di un rappresentante di ogni Gover-
no membro. Elegge tra i suoi membri un presidente il cui mandato è fissato a un anno.
5. Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce almeno una volta all’anno ed even-
tualmente in qualsiasi altro momento, se lo ritiene opportuno. Qualsiasi membro del Consiglio d’Amministrazione può domandare al presidente di convocare una riunio- ne che è allora convocata appena le condizioni lo permettono. Il direttore generale
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informa in tempo utile, i membri del Consiglio d’Amministrazione sulle riunioni del Consiglio e sui temi da trattare.
6. Il Consiglio d’Amministrazione fissa il suo regolamento interno.
Art. IX Direzione 1. Il direttore generale è il responsabile esecutivo dell’Organizzazione. È incaricato della direzione degli affari generali dell’Organizzazione, conformemente alle politi- che e alle decisioni adottate dal Consiglio di Studio e dal Consiglio d’Ammini- strazione. 2. Senza pregiudizio della portata generale del capoverso 1 del presente articolo, il direttore generale: a) è responsabile della gestione e della nomina dell’insieme del personale dell’Organizzazione, fatte salve le disposizioni dell’articolo VIII capover- so 2 lettera b del presente Accordo; b) prepara, ogni anno, il rapporto di attività dell’Organizzazione; c) prepara il preventivo annuo dell’Organizzazione, che è sottoposto all’appro- vazione del Consiglio d’Amministrazione; d) prepara i conti annui dell’Organizzazione che, previa verifica, sono sotto- posti all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione; e) informa periodicamente il Consiglio d’Amministrazione sulle attività del- l’Organizzazione; e f) rappresenta l’Organizzazione nelle sue relazioni con terzi e conclude, in suo nome, accordi e convenzioni, dopo esservi stato debitamente autorizzato dal Consiglio d’Amministrazione.
Art. X Decisioni 1. Il Consiglio di Studio e il Consiglio d’Amministrazione si sforzano, in tutta la misura del possibile, di adottare decisioni consensuali.
2. In assenza di consenso, le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei
Governi membri presenti e votanti, salvo disposizione contraria prevista dal presente Accordo o dal regolamento interno. Se prevede una maggioranza qualificata per l’adozione di una decisione, un articolo del regolamento interno può essere modifi- cato soltanto da un voto che rappresenti una tale maggioranza.
3. Ogni Governo membro ha diritto a un suffragio.
Art. XI Organismi nazionali di attuazione Mediante notifica al direttore generale, ogni Governo membro designa uno dei suoi ministeri, dipartimenti o organismi, incaricato di trattare con l’Organizzazione per quanto concerne le questioni che rientrano nel presente Accordo.
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Art. XII Finanze
1. Le spese dell’Organizzazione sono pagate grazie a fondi provenienti:
a) dai contributi dei Governi membri; b) dalla vendita di pubblicazioni e di servizi; c) da doni e dotazioni; d) da mutui; e e) da altre fonti di reddito.
2. Con un voto affermativo di almeno due terzi dei Governi membri che rappresen-
tano almeno la metà dei contributi finanziari dei Governi membri alle spese dell’Or- ganizzazione, il Consiglio di Studio raccomanda ai Governi membri la proporzione dei loro contributi alle spese dell’Organizzazione.
3. Salvo decisione contraria del Consiglio d’Amministrazione, un Governo membro
che accusa un ritardo superiore a diciotto mesi (18) nel pagamento dei suoi contri- buti non ha diritto di beneficiare dei servizi che la sua qualità di membro gli conce- de, finché non abbia versato la totalità dei suoi contributi arretrati.
Art. XIII Ritiro
1. Un Governo membro può, in ogni tempo, ritirarsi dall’Organizzazione indiriz-
zando, per scritto, una notifica al Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord (qui appresso denominato il depositario), che ne informa imme- diatamente gli altri Governi e il direttore generale. 2. Il ritiro di un Governo membro diviene effettivo dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del depositario o alla fine di un periodo più lungo, debitamente precisato nella notifica.
Art. XIV Dissoluzione dell’Organizzazione 1. L’Organizzazione può metter fine alle sue attività in base a una risoluzione del Consiglio di Studio adottata da un voto di almeno due terzi dei Governi membri che rappresentano almeno la metà dei contributi finanziari dei Governi membri alle spese dell’Organizzazione. 2. In caso di dissoluzione, il Consiglio d’Amministrazione nomina un liquidatore. Gli averi dell’Organizzazione sono ripartiti e i suoi impegni, tra cui il passivo incor- so a titolo del regime della cassa pensioni del personale dell’Organizzazione, sono onorati dai Governi membri nelle proporzioni corrispondenti al totale dei loro con- tributi finanziari alle spese e agli averi dell’Organizzazione.
Art. XV Emendamenti
1. Qualsiasi Governo membro può proporre emendamenti al presente Accordo, che
sono esaminati dal Consiglio di Studio. Un emendamento può essere adottato da una risoluzione del Consiglio di Studio approvata con un voto di almeno due terzi dei
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Governi membri che rappresentano almeno la metà dei contributi finanziari dei Governi membri alle spese dell’Organizzazione.
2. Il depositario invia ai Governi membri per accettazione ogni emendamento
adottato dal Consiglio di Studio. Un emendamento entra in vigore, per i Governi membri che l’hanno accettato, quando due terzi di detti Governi hanno depositato i loro strumenti d’accettazione presso il depositario. Il depositario informa tutti i Governi membri dell’entrata in vigore di detto emendamento.
Art. XVI Memorandum sugli Uffici agricoli del Commonwealth Quando il presente Accordo entra in vigore, il Memorandum sugli Uffici agricoli del Commonwealth, applicabile dal 1° aprile 1981, cessa di esplicare i suoi effetti.
Art. XVII Disposizioni finali 1. L’originale del presente accordo è conservato dal depositario, a Londra, e rimane aperto alla firma dei Governi menzionati nell’elenco allegato. 2. Il presente Accordo è sottoposto alla ratifica o all’accettazione dei firmatari. Gli strumenti di ratifica e d’accettazione sono depositati presso il depositario.
3. Il presente Accordo entra in vigore quando almeno dodici (12) Governi menzio-
nati nell’elenco allegato hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di accettazio- ne presso il depositario. Se un Governo menzionato nell’elenco allegato firma e ratifica o accetta il presente Accordo dopo la sua entrata in vigore, detto Accordo entra in vigore, per questo Governo, alla data del deposito del suo strumento di ratifica o d’accettazione presso il depositario. 4. Il presente Accordo è pure aperto all’adesione di tutti i Governi che sono stati ammessi in qualità di membri, conformemente alle disposizioni dell’articolo III lettera b di detto Accordo. Per un Governo che rientra in questa categoria, l’Accordo entra in vigore alla data alla quale ha depositato il suo strumento d’adesione presso il depositario.
5. Al momento in cui deposita il suo strumento di ratifica, di accettazione o di
adesione o a qualsiasi data ulteriore, un Governo può, per il tramite di una notifica al depositario, dichiarare che il presente Accordo si applica pure a qualsiasi Stato autonomo che gli è liberamente associato o a qualsiasi territorio di cui è responsa- bile per quanto attiene alle relazioni internazionali e il cui Governo l’ha informato che auspicava partecipare a detto Accordo. I Governi di questi Stati autonomi o di questi territori per i quali è indirizzata una notifica, sono membri dell’Organizza- zione a titolo individuale o collettivo, secondo il tenore della notifica. Per i Governi di detti Stati autonomi o di detti territori per i quali è indirizzata una notifica dopo la sua entrata in vigore, l’Accordo entra in vigore alla data di ricezione della notifica da parte del depositario. 6. Il depositario informa i Governi menzionati nell’elenco allegato, nonché qualsia- si altro Governo che aderisce al presente Accordo, su ogni firma, ratifica, accetta- zione, adesione e notifica, nonché sull’entrata in vigore dell’Accordo.
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In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, debitamente abilitati dai loro Governi rispettivi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Londra, l’otto luglio millenovecentoottantasei.
Elenco (secondo l’art. III) Governi dei Paesi seguenti: Australia Malaysia Bahamas Mauritius Bangladesh Negara Brunei Darussalam Botswana Nigeria Canada Nuova Zelanda Cipro Papuasia-Nuova Guinea Figi Regno Unito Gambia Sierra Leone Ghana Sri Lanka Giamaica Tanzania Guiana Trinidad e Tobago India Uganda Isole Salomon Zambia Kenya Zimbabwe Malawi Territori dipendenti dal Regno Unito
Seguono le firme
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Campo d’applicazione dell’accordo il 23 aprile 2003 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Australia 31 luglio 1986 4 settembre 1987 Bahamas 18 maggio 1989 18 maggio 1989 Bangladesh 13 maggio 1987 4 settembre 1987 Botswana 28 gennaio 1987 4 settembre 1987 Brunei 17 novembre 1993 17 novembre 1993 Burundi 28 febbraio 2001 A 28 febbraio 2001 Canada 29 luglio 1991 29 luglio 1991 Cile 5 ottobre 1995 A 5 ottobre 1995 Cina 21 agosto 1995 A 21 agosto 1995 Cipro 17 luglio 1987 4 settembre 1987 Colombia 9 marzo 1995 A 9 marzo 1995 Filippine 16 novembre 1993 A 16 novembre 1993 Giamaica 4 maggio 1988 4 maggio 1988 Guiana 18 ottobre 1986 4 settembre 1987 India 22 luglio 1988 22 luglio 1988 Isole Salomon 10 novembre 1987 10 novembre 1987 Kenya 13 novembre 1987 13 novembre 1987 Malawi 6 marzo 1987 4 settembre 1987 Malaysia 11 marzo 1987 4 settembre 1987 Mauritius 8 gennaio 1988 8 gennaio 1988 Myanmar 28 giugno 1993 A 28 giugno 1996 Oman 2 ottobre 2000 A 2 ottobre 2000 Pakistan 6 maggio 1991 A 6 maggio 1992 Regno Unito* 14 maggio 1987 4 settembre 1987 Anguilla 14 maggio 1987 4 settembre 1987 Bermude 3 agosto 1987 4 settembre 1987 Isole Caiman 1o giugno 1988 1° giugno 1988 Isole Falkland 3 agosto 1987 4 settembre 1987 Isole Vergini britanniche 3 agosto 1987 4 settembre 1987 Monserrato 14 maggio 1987 4 settembre 1987 Sant’Elena 3 agosto 1987 4 settembre 1987 Sri Lanka 27 febbraio 1987 4 settembre 1987 Sudafrica 13 maggio 1997 A 13 maggio 1997 Svizzera 25 ottobre 2000 A 25 ottobre 2000 Trinidad e Tobago 23 giugno 1987 4 settembre 1987 Vietnam 26 agosto 1992 A 26 agosto 1992 Zambia 5 ottobre 1988 5 ottobre 1988 Zimbabwe 27 novembre 1987 27 novembre 1987
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