AS 2003 1119
Ordinanza sul corpo insegnante dei politecnici federali
Ordinanza sul corpo insegnante dei politecnici federali (Ordinanza sul corpo insegnante dei PF)
Modifica del 30 aprile 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 16 novembre 19831 sul corpo insegnante dei PF è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutto l’atto legislativo le espressioni «Cassa federale d’assicurazione» e «Cassa pensioni della Confederazione» sono sostituite con l’espressione «Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA».
Art. 2 cpv. 2 e 3 secondo periodo 2 Per i professori assunti in virtù del diritto privato valgono, a complemento della presente ordinanza, le disposizioni dell’ordinanza del 15 marzo 20012 sul personale del settore dei PF concernenti: a. il segreto professionale, il segreto d’affari e il segreto d’ufficio; b. il rimborso delle spese; c. le prestazioni sociali. 3 … Nel contratto di lavoro vanno riportate le disposizioni della presente ordinanza che trovano applicazione anche per i professori assunti in virtù del diritto privato.
Art. 7 cpv. 3 3 Se un professore assume un mandato di ricerca dell’Amministrazione federale, si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 12 dicembre 19963 sulle diarie e inden- nità dei membri delle commissioni extraparlamentari.
Art. 9 cpv. 2 2 I professori hanno diritto alle indennità di rincaro e agli assegni di custodia che spettano al personale del settore dei PF.
2003-0701 1119
Ordinanza sul corpo insegnante dei PF RU 2003
Art. 10 cpv. 1 frase introduttiva 1 Lo stipendio annuale di base si calcola secondo l’articolo 36 capoverso 2 dell’ordi- namento dei funzionari del 30 giugno 19274 e ammonta: ...
Art. 11 cpv. 1
1 I supplementi annuali d’anzianità sono dell’1,5 per cento e aumentano sino al
18 per cento dello stipendio massimo, secondo l’articolo 36 capoverso 2 dell’ordi- namento dei funzionari del 30 giugno 19275.
Art. 18 cpv. 2 secondo periodo 2 … Sono loro applicabili le disposizioni dell’ordinanza del 25 aprile 20016 concer- nente l’assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 1) e dell’ordinanza del 25 aprile 20017 concernente l’assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 2) nonché l’articolo 19e.
Art. 19 cpv. 1 Abrogato
Art. 19b cpv. 3 secondo periodo 3 … Il PF informa il professore della possibilità di stipulare un’assicurazione rischio per evitare una diminuzione della protezione in materia di previdenza dovuta a una riduzione delle prestazioni in caso di decesso o invalidità.
Art. 19e cpv. 3 primo periodo 3 Qualora le prestazioni d’uscita giusta i capoversi 1 e 2 non fossero sufficienti per il riscatto, la Confederazione ne può assumere il finanziamento, con mezzi budgetari del PF, in misura equivalente al professore. …
Art. 20 cpv. 3 3 Si applicano gli articoli 32, 34, 35 capoverso 2, 36 e 41 degli statuti della CPC del 24 agosto 19948.
4 RS 172.221.10 5 RS 172.221.10 6 RS 172.222.034.1 7 RS 172.222.034.2 8 RS 172.222.1
Ordinanza sul corpo insegnante dei PF RU 2003
Art. 21 Finanziamento I contributi dei professori nominati prima del 1° gennaio 1995 sono calcolati in base alle disposizioni dell’OCPC 19 e quelli dei professori nominati dopo il 31 dicembre
1994 in base alle disposizioni dell’OCPC 1 e dell’OCPC 210.
Art. 23 Prestazioni di previdenza per infortuni professionali e non professionali I professori sono assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali alla stessa stregua del personale del settore dei PF.
Art. 24 cpv. 1 1 La procedura di ricorso da parte o nei confronti della Confederazione su diritti inerenti al rapporto d’impiego ai sensi della presente ordinanza è disciplinata dagli articoli 34–36 della legge del 24 marzo 200011 sul personale federale (LPers).
Art. 24a cpv. 2 2 Nel contratto di lavoro sono indicati il campo d’insegnamento o di ricerca, i com- piti, lo stipendio e la durata dell’impiego.
Art. 24b Durata dell’impiego La durata massima dell’impiego iniziale è di tre anni.
Art. 24d Diritto complementare Per il resto, si applicano per analogia la LPers12, l’ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 200013 e le disposizioni emanate dal Consiglio dei PF in virtù dell’articolo 37 capoverso 3 LPers per gli altri impiegati del settore dei PF.
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2003
30 aprile 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
9 RS 172.222.034.1 10 RS 172.222.034.2 11 RS 172.220.1 12 RS 172.220.1 13 RS 172.220.11
Ordinanza sul corpo insegnante dei PF RU 2003
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