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AS 2003 1123

Ordinanza concernente l'esenzione delle truppe dai dazi e dalle imposte nell'ambito dello Statuto delle truppe del PPP

Ordinanza concernente l’esenzione delle truppe dai dazi e dalle imposte nell’ambito dello Statuto delle truppe del PPP

del 26 marzo 2003

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 150a capoverso 2 lettera c della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM); visto l’articolo 142 capoverso 3 della legge federale del 1° ottobre 19252 sulle dogane (LD); visto l’articolo 90 capoverso 1 della legge federale del 2 settembre 19993 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA); visto l’articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 21 giugno 19964 sull’imposizione degli autoveicoli (LIAut); visto l’articolo 17 capoverso 1 lettera a della legge federale del 21 giugno 19965 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm); in attuazione dell’articolo I della convenzione del 19 giugno 19956 tra gli Stati Parte del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe del PPP) e dell’articolo XI capoversi 4 e 11 della convenzione del 19 giugno 19517 tra gli Stati Parte del Trattato dell’Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe della NATO), ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina l’esenzione dai dazi e da determinate imposte delle truppe di Stati partecipanti al Partenariato per la pace (truppe del PPP), dei membri di tali truppe e dei civili che li accompagnano.

Art. 2 Beneficiari 1 Sono beneficiari ai sensi della presente ordinanza le truppe del PPP, i loro membri e i civili che li accompagnano. 2 Sono escluse dall’esenzione dai dazi e dalle imposte le persone di cittadinanza svizzera e quelle domiciliate in Svizzera.

RS 510.81

6 Non ancora pubblicata nella RU.

7 Non ancora pubblicata nella RU.

2003-0389 1123

Esenzione dai dazi e dalle imposte delle truppe RU 2003

3 Non hanno diritto all’esenzione dai dazi e dalle imposte ai sensi della presente ordinanza i membri di truppe del PPP distaccati individualmente in Svizzera per un breve periodo di tempo.

Art. 3 Importazione esente da dazi e imposte di equipaggiamenti e di beni di sussistenza 1 Le truppe del PPP possono importare provvisoriamente il loro equipaggiamento in franchigia di dazio. 2 Quantità ragionevoli di beni di sussistenza, di rifornimenti e di altre merci possono essere importate in franchigia di dazio nella misura in cui sono utilizzate esclusiva- mente dalle truppe del PPP, dai loro membri e dai civili che li accompagnano.

3 L’esenzione dai dazi comprende l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e

dall’imposta sugli autoveicoli.

Art. 4 Importazione esente da dazi e imposte di prodotti petroliferi 1 Le merci di cui all’articolo 2 capoversi 1 e 2 LIOm importate in Svizzera e desti- nate all’uso in servizio di veicoli terrestri, aeromobili e imbarcazioni delle truppe del PPP che si trovano in Svizzera e dei civili che le accompagnano, sono esentate dai dazi.

2 L’esenzione dai dazi comprende l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e

dall’imposta sugli oli minerali.

3 La Direzione generale delle dogane disciplina la procedura.

Art. 5 Fornitura di prodotti petroliferi esente da imposte Per i loro veicoli di servizio, le truppe del PPP che si trovano in Svizzera e i civili che le accompagnano hanno diritto al carburante per veicoli terrestri, aeromobili e imbarcazioni esente dall’imposta sugli oli minerali.

Art. 6 Procedura e condizioni 1 L’organo competente del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport trasmette alla Direzione generale delle dogane, ai fini dell’esenzione dalle imposte ai sensi dell’articolo 5, un elenco delle persone respon- sabili per i veicoli di servizio delle truppe del PPP e dei civili che le accompagnano, indicando i singoli veicoli e la loro immatricolazione. 2 È concessa l’utilizzazione di carburante esente da imposte nella misura in cui:

a. la persona beneficiaria è in possesso di una tessera per il carburante; b. il carburante serve a rifornire un veicolo che figura sull’elenco di cui al ca- poverso 1; c. il veicolo è utilizzato per scopi di servizio dalle truppe del PPP oppure dai civili che le accompagnano;

Esenzione dai dazi e dalle imposte delle truppe RU 2003

d. il carburante è ottenuto presso depositi o stazioni di rifornimento designati dalla Direzione generale delle dogane. 3 L’Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri rilascia tessere per il carbu- rante limitate nel tempo. 4 La Direzione generale delle dogane, d’intesa con l’Ufficio federale delle intenden- ze delle Forze terrestri, disciplina la procedura, segnatamente nel caso di veicoli terrestri, aeromobili e imbarcazioni speciali.

Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 9 maggio 2003.

26 marzo 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz