AS 2003 1126
Ordinanza sulle tasse dell'amministrazione delle dogane
Ordinanza sulle tasse dell’amministrazione delle dogane
Modifica del 30 aprile 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’appendice (Tariffa delle tasse) all’ordinanza del 22 agosto 19841 sulle tasse dell’amministrazione delle dogane è sostituita con la versione allegata.
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2003.
30 aprile 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemaire Huber-Hotz
1 RS 631.152.1
1126 2003-0408
Tasse dell’amministrazione delle dogane RU 2003
Appendice (art. 1)
Tariffa delle tasse
Cifra Tassa
1 Per prestazioni particolari del personale delle dogane
che non sono menzionate alle cifre da 2 a 10, segnatamente: – per operazioni ufficiali fuori dell’area ufficiale; – per scorte doganali, sorveglianze e controlli; – per la predisposizione o la tenuta di controlli che spettano al contribuente ma che questi non ha eseguito o ha eseguito in modo non conforme alle prescrizioni; – per rettificazioni o chiarimenti risultanti da indicazioni errate; – per analisi chemo-tecniche; – per la trattazione di domande d’intervento dell’ammini- strazione delle dogane in materia di proprietà industriale e di diritto d’autore (RS 231, 232); per ogni impiegato e per quarto d’ora a. durante l’orario d’apertura degli uffici fr. 22.– b. fuori dell’orario d’apertura degli uffici fr. 27.– La frazione di un quarto d’ora conta come un quarto d’ora intero.
1.1 È riscossa una tassa ridotta:
1.11 per la sorveglianza simultanea, rispettivamente la scorta tassa semplice
simultanea di diversi invii
1.12 per il controllo, fuori dell’area ufficiale, di bestiame metà tassa
all’alpeggio e allo svernamento
1.13 per l’apposizione di contrassegni doganali allorché la loro metà tassa
quantità è di oltre 20 pezzi per invio
1.14 nel traffico postale:
1.141 per la visita di pacchi contenenti merci commerciabili,
sdoganati secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 2 febbraio 19722 concernente lo sdoganamento degli invii postali: a. per visite semplici, ossia pacchi contenenti merci di fr. 7.– al massimo tre voci di tariffa diverse e sempre che esse possano essere classificate senza ricorrere a particolari metodi d’analisi: per pacco b. per visite complesse, ossia pacchi contenenti merci fr. 10.– di più di tre voci di tariffa diverse o che possono essere classificate solo ricorrendo a particolari metodi d’analisi: per pacco
2 RS 631.255.1
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Tasse dell’amministrazione delle dogane RU 2003
Cifra Tassa
1.142 per la visita di invii della posta-lettere contenenti merci fr. 6.–
commerciabili, sdoganati secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 2 febbraio 1972 concernente lo sdoganamento degli invii postali: per ogni invio della posta-lettere
1.143 per sdoganamenti con certificato d’annotazione: per ogni fr. 10.–
certificato
1.2 Nessuna tassa è riscossa:
1.21 per visite fuori dell’area ufficiale, controlli aziendali e
controlli presso speditori/destinatari autorizzati o in depositi doganali aperti e depositi privati, ordinati dall’ufficio doganale;
1.22 per sdoganamenti durante l’orario d’apertura degli uffici
doganali d’esposizione;
1.23 per operazioni ufficiali necessarie a cagione di un errore
della dogana;
1.24 per l’apposizione di singoli piombi o contrassegni doganali
(vale a dire al massimo 20 pezzi per invio)
1.25 nel traffico ferroviario, sempre che non si debba impiegare
appositamente del personale: – per l’accettazione di treni – per il controllo di treni – per il controllo di caricamenti;
1.26 nel traffico aereo: per operazioni ufficiali in correlazione
diretta: – con la riparazione di aeromobili in servizio – con l’esenzione da dazio di carburanti;
1.27 nel traffico postale, per visite:
– di invii contenenti merci private – di invii scortati da documenti sostitutivi – di invii destinati ad autorità federali, cantonali o comunali – di invii destinati a istituzioni di pubblica utilità o di beneficenza;
1.28 nel traffico di deposito in punti franchi frigoriferi:
– per la sorveglianza dell’entrata e dell’uscita dal deposito – per la sorveglianza dei lavori d’assistenza tecnica;
1.29 per analisi chemo-tecniche ordinate dall’amministrazione
delle dogane.
2 Per sdoganamenti fuori dell’orario d’apertura degli fr. 30.–
uffici doganali: per sdoganamento
2.1 È riscossa una tassa ridotta:
2.11 per invii del servizio postale rapido internazionale (EMS) e fr. 2.–
invii di corriere nel traffico aereo: per invio
2.2 Nessuna tassa è riscossa:
2.21 per lo sdoganamento di merci private e di bagagli di corriere
diplomatico o consolare;
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Cifra Tassa
2.22 per sdoganamenti nel traffico attraverso brevi tratti di
territorio svizzero, rispettivamente estero;
2.23 per sdoganamenti in transito diretto nel traffico ferroviario e
per via d’acqua;
2.24 per sdoganamenti con documento di transito internazionale
e con libretti ATA accettati;
2.25 per lo sdoganamento all’importazione e all’esportazione di
giornali e riviste;
2.26 per l’attestazione di passaggi del confine su carte di passo
rilasciate per diversi passaggi;
2.27 nel traffico ferroviario e per via d’acqua, sempre che non si
debba impiegare appositamente del personale:
2.271 per lo sdoganamento di treni e natanti speciali con passeg-
geri;
2.272 per lo sdoganamento di merci soggette a rapido deteriora-
mento, conformemente all’allegato III dell’ordinanza del 6 dicembre 19263 sullo sdoganamento degli invii per ferrovia, e di animali;
2.28 nel traffico aereo:
2.281 per lo sdoganamento di merci soggette a rapido deteriora-
mento, segnatamente a tenore dell’allegato III dell’ordinanza del 6 dicembre 1926 sullo sdoganamento degli invii per ferrovia, e di animali, sempre che non si debba impiegare appositamente del personale;
2.282 per lo sdoganamento di:
– aeromobili militari – aeromobili al servizio dell’Ufficio federale dell’aviazione civile – aeromobili di governi stranieri, dell’ONU e delle sue organizzazioni, in missione ufficiale;
2.283 nel traffico di linea: per il trattamento doganale degli aero-
mobili, dei passeggeri e del loro bagaglio;
2.284 nel traffico fuori linea: per il trattamento doganale degli
aeromobili, dei passeggeri e del loro bagaglio, sempre che non si debba impiegare appositamente del personale;
2.285 per gli sdoganamenti in transito resisi necessari a cagione
della chiusura momentanea dell’aeroporto;
2.29 nel traffico rurale di confine, nel traffico di mercato e del
latte, nel traffico del commercio ambulante, nel traffico delle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex, per sdoganamenti nel traffico di mercato.
3 Per l’uso di bilance, gru e altri congegni appartenenti
all’amministrazione delle dogane:
3.1 Per le pesature su bilance a ponte e bilance pesaruote: fr. 30.–
per pesatura
3 RS 631.252.1
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Cifra Tassa
3.2 Per le pesature su altre bilance: per 100 kg peso lordo fr. 2.–
o frazione di 100 kg al massimo fr. 25.– per invio
3.3 Per l’uso di gru e altri congegni: per 100 kg peso lordo fr. 5.–
o frazione di 100 kg al massimo fr. 50.– per invio
3.4 Per l’uso di un elevatore elettrico da parte di un Fr. 10.–
contribuente per 1/4 d’ora al minimo fr. 10.–
3.5 Nessuna tassa è riscossa:
3.51 per le tarature su bilance a ponte e bilance pesaruote;
3.52 per le pesature/tarature su bilance a ponte e bilance pesa-
ruote: per verificazioni del peso ordinate dalla dogana o dalla polizia, sempre che il peso accertato non sia contestato;
3.53 per le pesature su bilance site in magazzini o su rampe:
– per pesature da parte del contribuente, a suo rischio e pericolo – nel traffico con imprese pubbliche di trasporto – per pesature di controllo – nel traffico con bollette di cauzione o carte di passo – per merci private nel traffico viaggiatori e di confine;
3.54 per l’utilizzazione di gru e simili:
– all’atto della messa sotto controllo doganale – per ordine dell’ufficio doganale.
4 Per l’uso di locali e aree ufficiali dell’amministrazione
delle dogane in vista del deposito di merci o per la sosta di veicoli:
4.1 Per il deposito di merci, per 100 kg peso lordo o frazione fr. 2.–
di 100 kg, per giorno al minimo fr. 7.–
4.2 Per la sosta di veicoli carichi o vuoti, per giorno e per
veicolo o convoglio d’un peso totale: a. sino a 3,5 t fr. 25.– b. di più di 3,5 t fr. 50.–
4.3 Per il trasbordo di merci da un veicolo all’altro per fr. 2.–
100 kg o frazione di essi al minimo
fr. 7.–
4.4 Nessuna tassa è riscossa:
4.41 per veicoli e convogli sull’area d’attesa dell’ufficio
doganale prima della denunzia doganale;
4.42 per veicoli e convogli asportati dall’area ufficiale il giorno
successivo a quello della messa sotto controllo doganale;
4.43 per merci, nonché per veicoli e convogli, fintanto che non
possono essere asportati a cagione di una visita o di altri provvedimenti ordinati dall’ufficio doganale;
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Tasse dell’amministrazione delle dogane RU 2003
Cifra Tassa
4.44 per merci scaricate nel magazzino doganale o sulla rampa ai
fini dello sdoganamento secondo il peso netto, dell’esame, del prelevamento di campioni, dell’analisi o della pesatura e successivamente ricaricate sullo stesso veicolo;
4.45 per merci cui l’avente diritto rinuncia;
4.46 per merci private lasciate in custodia della dogana;
4.47 per merci sequestrate, sempre che non siano trattenute in
virtù della legislazione sulla proprietà industriale e sul diritto d’autore;
4.48 per merci nei traffici ferroviario e postale.
5 Per il rilascio di autorizzazioni e permessi: per le
proroghe di termini
5.1 Per il rilascio di autorizzazioni e permessi: secondo le da fr. 20.–
circostanze e l’importanza a fr. 1000.–
5.2 Per la proroga di termini: per proroga fr. 30.–
5.3 È riscossa una tassa ridotta:
5.31 per autorizzazioni rilasciate per l’impiego di un veicolo o di fr. 25.–
un natante non sdoganato su territorio doganale svizzero
5.32 per autorizzazioni rilasciate per il passaggio del confine con fr. 10.–
cavalli nel terreno interstiziale
5.33 per la proroga di termini di dichiarazione fr. 10.–
5.4 Nessuna tassa è riscossa:
5.41 nel traffico con carta di passo: per permessi rilasciati dagli
uffici doganali e dalle direzioni di circondario;
5.42 per le autorizzazioni di passaggio del confine nel terreno
interstiziale: – nel traffico rurale di confine – nel traffico di bestiame all’alpeggio e allo svernamento – per singoli passaggi del confine.
5.43 per la proroga di termini:
5.431 – per merci private
5.432 – per invii destinati al corpo diplomatico
5.433 – allorquando il termine di dichiarazione non ha potuto
essere osservato a causa d’un errore di un’impresa pubblica di trasporto;
5.44 per la concessione di termini suppletivi giusta gli articoli 52
e 53 della legge federale del 22 marzo 19744 sulla procedura amministrativa nonché gli articoli 61 e 68 della legge federale del 22 marzo 19745 sul diritto penale amministra- tivo.
4 RS 172.021 5 RS 313.0
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Cifra Tassa
6 Per l’accettazione di fideiussioni doganali; fr. 30.–
per fideiussione
6.1 È riscossa una tassa ridotta:
611 per la stesura, la sostituzione o il rinnovo di certificati fr. 10.—
relativi alla garanzia nella procedura del transito comune: per certificato
6.2 Nessuna tassa è riscossa:
6.21 per l’accettazione di garanzie isolate;
6.22 per l’accettazione di atti costitutivi della garanzia nella
procedura del transito comune;
6.23 per l’accettazione di fideiussioni concernenti l’imposta sugli
oli minerali.
7 Per le merci fruenti di un’agevolazione doganale e
l’imposta sugli oli minerali
7.1 Agevolazione doganale
7.11 Tassa di controllo all’atto dello sdoganamento effettuato in fr. –.15 per 100 kg base a un impegno circa l’uso peso lordo, ma almeno fr. 7.– per sdoganamento
7.12 Tassa per la denaturazione di cereali fr –.30 per 100 kg
peso lordo, ma almeno fr. 7.– per sdoganamento
7.2 Imposta sugli oli minerali: per l’accettazione di una fr. 100.–
dichiarazione di garanzia o di una dichiarazione speciale
7.3 Nessuna tassa è riscossa:
7.31 per le merci fruenti di un’agevolazione doganale ammesse
all’importazione in base alla designazione dell’impiego nella dichiarazione d’importazione. L’amministrazione delle dogane può rinunciare alla riscos- sione della tassa per determinate merci se la stessa ha un effetto simile a quello dell’aliquota di dazio. La Direzione generale delle dogane pubblica la lista di tali merci.
7.32 per l’accettazione di una dichiarazione di garanzia per l’olio
da riscaldamento extra leggero destinato alla propulsione di gruppi elettrogeni statici o di motori per impianti d’accoppiamento calore-forza.
7.33 per l’accettazione di una dichiarazione di garanzia o di
una dichiarazione particolare per il gas naturale destinato alla propulsione di turbine a gas, motori a gas di gruppi elettrogeni statici o di motori per impianti d’accoppiamento calore-forza.
8 Restituzioni
8.1 per le restituzioni effettuate in base alla legislazione 5%
sull’imposizione degli oli minerali: dell’importo da al minimo restituire fr. 30.– al massimo fr. 500.–
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Tasse dell’amministrazione delle dogane RU 2003
Cifra Tassa
8.2 per le restituzioni effettuate nell’ambito della 5%
«procedura speciale per la lavorazione di materie prime al minimo agricole nel traffico di perfezionamento attivo»: fr. 30.– dell’importo da restituire al massimo fr. 1000.–
8.3 per le altre restituzioni: dell’importo da restituire o 5%
dell’importo di cui è sgravata la fideiussione al minimo fr. 30.– al massimo fr. 500.–
8.4 È riscossa una tassa ridotta:
8.41 per le restituzioni sui carburanti impiegati nell’agricoltura, 3%
nella silvicoltura e nell’economia ittica al minimo fr. 25.– al massimo fr. 500.–
8.42 trattandosi di merci private, allorché la tassa normale
provoca un aggravio sproporzionato;
8.43 per l’ammissione posticipata ad un’aliquota preferenziale o
a un’aliquota correlativa ad un’agevolazione doganale:
8.431 Nel traffico postale: per ogni quietanza doganale postale fr. 5.–
al minimo fr. 15.– per restituzione
8.432 nei rimanenti generi di traffico: sull’importo da restituire o 5%
sull’importo di cui è sgravata la fideiussione doganale al minimo fr. 25.– al massimo fr. 150.–
8.44 per specialità di vini e bevande spiritose gravate di una tassa 5%
di monopolio speciale, che vennero sdoganate provvisoria- al minimo mente perché mancava il certificato d’origine, risp. fr. 25.– l’attestazione di autenticità al massimo fr. 150.–
8.45 per l’ammissione posticipata in franchigia di masserizie di 5%
trasloco, di corredi nuziali e di oggetti ereditati al minimo fr. 25.– al massimo fr. 150.–
8.46 per sdoganamenti errati eseguiti senza esame formale o 5%
mediante EED, senza revisione dei documenti se la al minimo discordanza è manifestamente desumibile dalla quietanza fr. 25.– doganale o dai documenti di scorta al massimo fr. 150.–
8.5 Nessuna tassa è riscossa:
8.51 in caso di restituzioni o di sgravi della fideiussione
doganale: – in seguito allo scarico regolare di una bolletta di cauzione o di una carta di passo; – in seguito alla sostituzione di carta di passo con mod. 15.30, 15.40 o 15.52;
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Tasse dell’amministrazione delle dogane RU 2003
Cifra Tassa
– in seguito all’ammissione in franchigia di veicoli a motore per invalidi;
8.52 in caso di allibramenti/conteggi:
8.521 di tributi garantiti con bolletta di cauzione o carta di passo
8.522 allorché nel traffico con bolletta di cauzione i tributi
garantiti non sono allibrati/conteggiati ma si procede allo sdoganamento secondo la voce/il gruppo di tariffa entrante in considerazione nel caso specifico
8.523 di tributi garantiti per merci sdoganate provvisoriamente
allorquando lo sdoganamento provvisorio è espressamente prescritto o è stato effettuato a causa dell’IVA
8.53 trattandosi di restituzioni risultanti da errori commessi
dall’amministrazione delle dogane
8.54 trattandosi di condono del dazio secondo l’art. 127 della
legge sulle dogane del 1° ottobre 19256
8.55 trattandosi di restituzioni dell’imposta sugli autoveicoli in
base all’art. 19 cpv. 2 della legge federale del 21 giugno
19967 sull’imposizione degli autoveicoli (incluse le
restituzioni in caso di riduzione posticipata della controprestazione) e di restituzioni di tale imposta riscossa all’atto della reimportazione (merci estere di ritorno)
8.56 in caso di restituzioni dell’IVA
– vincolate ad una modifica della controprestazione secon- do l’art. 69 cpv. 4 dell’ordinanza del 22 giugno 19948 concernente l’IVA (OIVA) o secondo l’art. 76 cpv. 2 della legge federale del 2 settembre 19999 concernente l’IVA (LIVA) – vincolate all’adeguamento dell’imposta riscossa sulle forniture di sostituzione – in seguito alla stima troppo alta della base di calcolo dell’imposta effettuata dall’amministrazione delle dogane – vincolate alla reimportazione di beni di ritorno di origine svizzera secondo l’art. 67 lett. i OIVA o secondo l’art. 74 cpv. 9 LIVA – vincolate a condoni dell’imposta secondo l’art. 76 OIVA o secondo l’art. 84 LIVA (condono d’imposta)
8.57 in caso di restituzioni dell’imposta sugli oli minerali
– vincolate al recupero di vapori di idrocarburi in depositi autorizzati o alla reimmissione di merci in un deposito autorizzato secondo l’art. 18 cpv. 1 lett. a e b della legge del 21 giugno 199610 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm), sempre che il computo avvenga con la dichiara- zione fiscale periodica – vincolate a condoni dell’imposta secondo l’art. 26 LIOm – vincolate alla rettificazione posticipata di una dichiara- zione fiscale periodica
6 RS 631.0 7 RS 641.51 8 RU 1994 1464 9 RS 641.20 10 RS 641.61
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Tasse dell’amministrazione delle dogane RU 2003
Cifra Tassa
– vincolate alla trasformazione di un deposito di scorte obbligatorie in un deposito autorizzato – vincolate ad un sciacquatura con carburante tassato
9 Per la stesura:
– di attestazioni, autenticazioni – di riproduzioni – di fotocopie e fotografie:
9.1 per la stesura di certificati d’ammissione per veicoli e fr. 40.–
contenitori (riconoscimento di chiusure)
9.2 per la stesura e l’autenticazione di mod. 13.20A, 15.10 e fr. 20.–
15.15 all’atto dello sdoganamento
9.3 Per la stesura immediata, all’atto dell’uscita dal fr. 10.–
territorio nazionale svizzero, delle prove del pagamento concernenti la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, per prova:
9.4 per la stesura di altre attestazioni e autenticazioni fr. 25.–
9.5 per la stesura di duplicati di certificati di sdoganamento, fr. 30.–
di mod. 13.20A, 15.10 e 15.15
9.6 per fotografie fr. 5.–
9.7 per fotocopie fr. –.50
9.8 È riscossa una tassa ridotta:
9.81 per la (sola) autenticazione di mod. 13.20A, 15.10 e 15.15 fr. 7.–
all’atto dello sdoganamento
9.82 per l’autenticazione di mod. 13.20A, all’atto dello fr. 5.–
sdoganamento, se il numero di matricola è stampato dalla persona soggetta all’obbligo doganale o se quest’ultima è autorizzata ad autenticare personalmente i rispettivi moduli
9.83 per duplicati di certificati di sdoganamento mod. 13.20A, fr. 10.–
conformemente alla cifra 9.82
9.84 per la ripartizione di bollette doganali: per ogni nuova fr. 10.–
bolletta
9.85 per attestazioni di scarichi su moduli non ufficiali fr. 10.–
9.9 Nessuna tassa è riscossa:
9.91 per duplicati di proposte di sdoganamento allestiti all’atto
dello sdoganamento;
9.92 per duplicati di certificati di sdoganamento smarriti per
colpa di un’impresa pubblica di trasporto;
9.93 per attestazioni, autenticazioni, nonché per la riproduzione
di documenti allestiti per autorità federali, cantonali, comu- nali o estere.
10 Per applicazione dei seguenti accordi internazionali:
10.1 Convenzione del 20 maggio 198711 relativa ad un regime
comune di transito
10.11 per l’autenticazione posticipata di documenti T 2L fr. 30.–
11 RS 0.631.242.04
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Tasse dell’amministrazione delle dogane RU 2003
Cifra Tassa
10.12 per l’autenticazione di duplicati di
– documenti T – documenti T 2L – liste di carico – ricevute per ogni documento fr. 25.–
10.13 per la ripartizione di documenti T e T 2L: per ogni nuovo fr. 10.–
documento
10.14 per lo scarico posticipato di documenti T in caso secondo la cifra 1
d’inosservanza della procedura o del termine
10.2 Convenzione ATA del 6 dicembre 196112; Convenzione
del 26 giugno 199013 (Istanbul) relativa all’ammissione temporanea
10.21 per la regolarizzazione di libretti ATA: dell’importo dei 5%
tributi d’entrata al mimimo fr. 20.– al massimo fr. 100.–
10.3 Accordi di libero scambio: ordinanza del 28 maggio
199714 sull’approntamento delle prove dell’origine
10.31 per l’esame preliminare dei certificati di circolazione delle fr. 40.–
merci (CCM)
10.32 per l’esame posticipato, se la prova d’origine non è in secondo
ordine la cifra 1 al mimimo fr. 40.–
10.33 per il rilascio posticipato di CCM: per CCM fr. 40.–
10.34 per la ripartizione di CCM: per ogni nuovo CCM fr. 25.–
10.35 per il rilascio di duplicati di CCM fr. 25.–
10.4 Sistema generale di preferenze (SGP): ordinanza del
17 aprile 199615 concernente le regole d’origine che disciplinano la concessione di preferenze tariffali ai paesi in sviluppo
10.41 per il rilascio posticipato di CO: per CO fr. 40.–
10.42 per la ripartizione di CO: per ogni nuovo modulo fr. 25.–
10.43 per il rilascio di duplicati fr. 25.–
11 Per la tassa sul traffico pesante (TTP)
11.1 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
(TTPCP)
11.11 Per la stesura:
– (immediata) di prove del pagamento (quietanza TTPCP, fr. 10.– certificato TTPCP) all’uscita dal territorio nazionale svizzero, per prova;
12 RS 0.631.244.57 13 RS 0.631.24 14 RS 632.411.3 15 RS 946.39
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Tasse dell’amministrazione delle dogane RU 2003
Cifra Tassa
– di duplicati di documenti in correlazione con la riscos- fr. 20.– sione della TTPCP nonché per la sostituzione o la stesura di carte chip suppletorie, per documento, risp. carta chip; – di sollecitazioni in caso di superamento del termine di fr. 20.– dichiarazione, risp. inosservanza del termine di pagamento, per sollecitazione.
11.12 Per altre attività connesse alla riscossione della TTPCP
secondo la presente tariffa delle tasse: – prestazioni particolari (cfr. 1); – accettazione di fideiussioni generali a titolo di garanzia di un conto TTPCP (cfr. 6); – restituzioni ordinarie (cfr. 8.3, tenuto conto della cfr. 8.53).
11.13 Nessuna tassa è riscossa:
– per l’annullamento del documento del terminale TTPCP all’entrata; – per la concessione di autorizzazioni straordinarie per l’utilizzazione di uffici doganali non occupati o occupati solo temporaneamente; – per l’attestazione di passaggi del confine trattandosi di veicoli con libretto di bordo e TAG; – per l’attestazione di una modifica del peso TTPCP in un’area controllata; – per la prima consegna di carte chip e per la sostituzione di carte chip per motivi dovuti al sistema fissati dall’amministrazione delle dogane; – per le restituzioni in correlazione con delle corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA), risp. per i trasporti di legname greggio.
11.2 Tassa forfetaria sul traffico pesante (TFTP)
11.21 Per la stesura:
– di duplicati di documenti in correlazione con la riscos- fr. 20.– sione della TTPCP, per documento; – di sollecitazioni in caso di inosservanza del termine di fr. 20.– pagamento, per sollecitazione.
11.22 Per altre attività connesse alla riscossione della TTPCP
secondo la presente tariffa delle tasse: – prestazioni particolari (cfr. 1); – accettazione di fideiussioni generali a titolo di garanzia di un conto PCD (cfr. 6); – restituzioni ordinarie (cfr. 8.3, tenuto conto della cfr. 8.53).
11.23 Nessuna tassa è riscossa:
– per le restituzioni in correlazione con delle corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA), risp. per i trasporti di legname greggio; – per le restituzioni della TFTP per corse all’estero.
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Tasse dell’amministrazione delle dogane RU 2003
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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