AS 2003 1197
Ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l'emanazione della farmacopea
Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’emanazione della farmacopea
Modifica del 17 aprile 2003
L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto), ordina:
I L’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 20011 concernente l’emanazione della farmacopea è modificata come segue:
Art. 1 lett. a e b Per farmacopea si intendono le seguenti edizioni: a. Pharmacopoea Europaea, 4a edizione (Ph. Eur. 4), del maggio 20012, il sup- plemento 4.1 alla Pharmacopoea Europaea del luglio 20012, il supplemento
4.2 alla Pharmacopoea Europaea del novembre 20012, il supplemento 4.3
alla Pharmacopoea Europaea del gennaio 20023, il supplemento 4.4 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 20023 e il supplemento 4.5 alla Pharma- copoea Europea del giugno 20023; b. Pharmacopoea Helvetica, 9a edizione (Ph. Helv. 9), del novembre 20024 e il supplemento 9.1 alla Pharmacopoea Helvetica dell’aprile 20034.
1 RS 812.214.11 2 È edita in versione originale dal Consiglio d’Europa. L’edizione originale francese e la versione tedesca possono essere ottenute presso l’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna, alle condizioni previste dall’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11). 3 È edito in versione originale dal Consiglio d’Europa. L’edizione originale francese può essere ottenuta presso l’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna, alle condizioni previste dall’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11). Fino alla pubblicazione della versione tedesca, le bozze dei singoli testi in lingua tedesca sono ottenibili presso lo stato maggiore della Farmacopea di Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. 4 Edita della Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, può essere ottenuta presso l’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna, alle condizioni previste dall’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11).
2003-0898 1197
Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’emanazione RU 2003 della farmacopea
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2003.
17 aprile 2003 In nome del Consiglio dell’Istituto: Il presidente, Peter Fuchs
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