AS 2003 1271
Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS
Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS (Ordinanza sulle indennità di volo del DDPS)
del 15 maggio 2003
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti gli articoli 48 capoverso 2 e 115 lettera e dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale (OPers), ordina:
Sezione 1: Campo d’applicazione
Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina le indennità per le seguenti categorie di personale delle Forze aeree: a. piloti militari di professione; b. operatori di bordo di professione; c. operatori FLIR di professione; d. esploratori paracadutisti di professione; e. fotografi di bordo di professione; f. membri dell’equipaggio che a bordo dell’aeromobile contribuiscono all’adem- pimento dell’ordine di volo. 2 Essa disciplina le indennità per le seguenti categorie di personale dell’Aggruppa- mento dell’armamento: a. piloti collaudatori; b. ingegneri addetti alle prove in volo; c. operatori di bordo dell’Ufficio federale di topografia (operatori di bordo S+T); d. membri dell’equipaggio che a bordo dell’aeromobile contribuiscono all’adem- pimento dell’ordine di volo.
RS 172.220.111.342.1 1 RS 172.220.111.3
2002-1987 1271
Ordinanza sulle indennità di volo del DDPS RU 2003
Sezione 2: Personale delle Forze aeree
Art. 2 Indennità 1 I piloti militari di professione, gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione, gli esploratori paracadutisti di professione e i fotografi di bordo di professione ricevono un’indennità conformemente all’allegato 1 per il particolare impegno, per il frequente impiego nel servizio di volo e per il maggiore rischio. 2 L’indennità dei piloti militari di professione conformemente all’allegato 1 è ridotta come segue: a. classi di stipendio 30 e 31: riduzione del 10 per cento; b. classi di stipendio 32 e 33: riduzione del 20 per cento; c. classe di stipendio 34: riduzione del 30 per cento.
3 La riduzione di cui al capoverso 2 non concerne il comandante della Squadra di
vigilanza, il capo dell’istruzione dell’aviazione e il comandante di brigata. 4 I piloti militari di professione assegnati alla classe di stipendio 35 o a una classe superiore, oppure che esercitano una funzione al di fuori delle Forze aeree, non hanno alcun diritto all’indennità di cui al capoverso 1.
5 I membri dell’equipaggio che a bordo dell’aeromobile contribuiscono all’adem-
pimento dell’ordine di volo ricevono un’indennità per ogni minuto di volo confor- memente all’allegato 3.
Art. 3 Inizio del diritto all’indennità Hanno diritto all’indennità conformemente all’allegato 1 i piloti militari di profes- sione dopo aver concluso con successo la scuola per piloti delle Forze aeree, gli esploratori paracadutisti di professione dopo il periodo di prova e gli altri aventi diritto dopo l’ottenimento del brevetto.
Sezione 3: Personale dell’Aggruppamento dell’armamento
Art. 4 Indennità per i piloti collaudatori I piloti collaudatori ricevono un’indennità conformemente all’allegato 2 per il parti- colare impegno in relazione con il servizio di volo e il rischio supplementare ine- rente ai voli di collaudo.
Art. 5 Indennità per gli ingegneri addetti alle prove in volo e per gli altri membri dell’equipaggio Gli ingegneri addetti alle prove in volo e gli altri membri dell’equipaggio ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere b e d ricevono, per ogni minuto di volo, un’inden- nità commisurata alle esigenze, conformemente all’allegato 3.
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Ordinanza sulle indennità di volo del DDPS RU 2003
Art. 6 Indennità per gli operatori di bordo S+T Gli operatori di bordo S+T ricevono un’indennità conformemente all’allegato 1 per il particolare impegno in relazione con il servizio di volo.
Sezione 4: Disposizioni comuni
Art. 7 Assicurazione L’assicurabilità delle indennità si fonda sull’ordinanza del 18 dicembre 20022 sul- l’assicurazione degli impiegati dell’Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (OAIP).
Art. 8 Sospensione dal servizio di volo
1 Chi è temporaneamente sospeso dal servizio di volo per motivi medico-
aeronautici, o è assente dal servizio per malattia, infortunio o congedo di maternità, oppure è sospeso definitivamente dal servizio di volo per motivi medico-aeronautici o a causa della diminuzione della capacità di prestazione fisica o psichica, ma conti- nua a essere impiegato presso l’Amministrazione federale, ha diritto all’indennità secondo l’articolo 2 capoverso 1 e gli articoli 4 e 6 per la stessa durata per la quale ha diritto alla prestazione che il datore di lavoro versa agli impiegati in caso di impedimento al lavoro secondo l’articolo 29 capoverso 1 della legge del 24 marzo
20003 sul personale federale (LPers).
2 Chi è definitivamente sospeso dal servizio di volo per motivi medico-aeronautici e non ha diritto a una pensione dell’AI, in caso di accertata invalidità professionale totale o parziale ai sensi dell’articolo 48 dell’ordinanza del 25 aprile 20014 concer- nente l’assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 1) o dell’articolo 42 dell’ordinanza del 25 aprile 20015 concernente l’assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 2) ha diritto, indipendentemente dall’età, a una pensione d’invalidità profes- sionale della PUBLICA.
2 RS 172.222.020 3 RS 172.220.1 4 RS 172.222.034.1 5 RS 172.222.034.2
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Ordinanza sulle indennità di volo del DDPS RU 2003
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 9 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 12 gennaio 19966 concernente le indennità per prestazioni straordi- narie dei piloti collaudatori dell’Aggruppamento dell’armamento e il regolamento del 19 dicembre 19727 sul servizio di volo dell’Aggruppamento dell’armamento sono abrogati.
Art. 10 Disposizioni transitorie
1 Nel caso di un’eventuale riduzione dello stipendio complessivo, comprese le
indennità, i diritti acquisiti nominali sono garantiti per la durata di due anni. Non sono considerate indennità le indennità previste dall’articolo 22 dell’ordinanza del 5 dicembre 19948 sul servizio di volo militare.
2 Nel caso di impiegati che al momento della scadenza della garanzia dei diritti
acquisiti ai sensi del capoverso 1 hanno già compiuto 57 anni, la riduzione dello stipendio complessivo, comprese le indennità, non è eseguita. 3 Ai piloti militari di professione che al momento dell’entrata in vigore della pre- sente ordinanza si trovano tra il quarto e il sesto anno d’impiego, l’indennità versata in precedenza è garantita sino all’inizio del settimo anno d’impiego.
Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2003.
15 maggio 2003 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid
6 Non pubblicata.
7 Non pubblicato.
8 RS 512.271
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Allegato 1 (art. 2 e 6)
Indennità per il personale delle Forze aeree e della S+T
L’indennità annuale conformemente all’articolo 2 capoverso 1 e all’articolo 6 ammonta a:
Fr.
1. Piloti militari di professione a. dal primo al terzo anno 27 000
b. dal quarto al sesto anno 37 000 c. dal settimo al nono anno 47 000 d. a partire dal decimo anno 57 359
2. Operatori di bordo di professione a. dal primo al terzo anno 24 000
b. dal quarto al sesto anno 34 000 c. a partire dal settimo anno 44 420
3. Operatori FLIR di professione 21 703
4. Operatori di bordo S+T 18 306
5. Esploratori paracadutisti di profes- 12 557
sione
6. Fotografi di bordo di professione 11 226
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Allegato 2 (art. 4)
Indennità per i piloti collaudatori
L’indennità annuale conformemente all’articolo 4 ammonta a:
Fr.
1. nel primo e nel secondo anno 50 000
2. nel terzo e nel quarto anno 60 000
3. nel quinto e nel sesto anno 70 000
4. nel settimo e nell’ottavo anno 80 000
5. a partire dal nono anno 94 980
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Allegato 3 (art. 2 e 5)
Indennità per gli ingegneri addetti alle prove in volo e per gli altri membri dell’equipaggio
L’indennità per ogni minuto di volo per gli ingegneri addetti alle prove in volo e per gli altri membri dell’equipaggio nel servizio di volo delle Forze aeree o del- l’Aggruppamento dell’armamento ammonta a:
Fr.
1. 2.50 a. Per voli con aeromobili, sistemi, armi o equipaggiamenti non
regolarmente ammessi alla circolazione. b. Per voli di valutazione, voli di accettazione, voli di verifica, voli ai limiti dell’inviluppo, voli fotografici e voli con aeromobili da combattimento.
2. 0.70 Per voli con aeromobili regolarmente ammessi alla circolazione:
a. nell’ambito di prove o di compiti aeronautici dell’Aggruppa- mento dell’armamento, compresi i sorvoli finalizzati all’approntamento e all’esercizio di aeromobili su piazze esterne; b. nell’ambito dell’esercizio di volo delle Forze aeree, per esempio in qualità di membro dell’equipaggio nella funzione di meccanico accompagnatore.
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