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AS 2003 1294

Ordinanza concernente l'assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione

Ordinanza concernente l’assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 2)

Modifica del 14 maggio 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 aprile 20011 concernente l’assicurazione nel piano complemen- tare della Cassa pensioni della Confederazione è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 3 ultimo periodo 3 ... Il pertinente premio rischio è pagato dalla persona assicurata alla fine del congedo.

Art. 19 cpv. 3 3 Per i guadagni assicurati facoltativamente ai sensi dell’articolo 71 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 25 aprile 20012 concernente l’assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione, l’adeguamento al rincaro per le rendite è garantito soltanto se vi sono eccedenze di interesse sufficienti a tal fine.

Art. 34 cpv. 1 frase introduttiva 1 Ai sensi della presente disposizione, per convivenza si intende un’unione domesti- ca di persone – anche dello stesso sesso – che vivono in una relazione simile al matrimonio e che non sono parenti tra di loro. In caso di decesso della persona assicurata, la convivenza dà diritto a una pensione per il convivente superstite, se: ...

Art. 47 cpv. 2 primo periodo e cpv. 2bis 2 La persona assicurata ha in ogni caso almeno diritto alle prestazioni d’entrata fornite compresi gli interessi, nonché ai contributi da essa versati durante la durata di contribuzione, compreso un supplemento del 4 per cento per ogni anno d’età a partire dall’età di 20 anni, ma al massimo del 100 per cento. ... 2bis In caso di prelievo anticipato conformemente all’articolo 56 o dopo il trasferi- mento di una parte della prestazione di uscita in caso di divorzio conformemente

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Assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni RU 2003 della Confederazione. O

all’articolo 60, dalla prestazione d’uscita è detratto l’importo prelevato anticipata- mente, rispettivamente l’importo trasferito, compresi gli interessi.

Art. 50 cpv. 2 Abrogato

Art. 54 cpv. 2 Abrogato

Art. 63 Pensioni secondo il diritto previgente 1 Le pensioni di vecchiaia maturate secondo il diritto previgente e le pensioni in seguito allo scioglimento amministrativo del rapporto di servizio conformemente all’articolo 43 degli Statuti della CPC del 24 agosto 19943 sono trasferite a PUBLICA per lo stesso importo.

2 Le prescrizioni della presente ordinanza si applicano:

a. per quanto concerne gli adeguamenti delle pensioni al rincaro: immediata- mente dopo il trasferimento a PUBLICA; b. per quanto concerne le aspettative di prestazioni per superstiti: al decesso del beneficiario della pensione; c. per quanto concerne i sovraindennizzi e le pensioni transitorie:

1. al decesso del beneficiario della pensione,

2. nel momento in cui il beneficiario della pensione raggiunge l’età ordi-

naria dell’AVS, o

3. in caso di un nuovo calcolo del diritto alle prestazioni dell’assicu-

razione militare o infortuni o di un’altra assicurazione sociale. 3 Oltre ai casi menzionati nel capoverso 2 lettere b e c, le prescrizioni della presente ordinanza sia applicano in caso di divorzio, se il beneficiario della prestazione ha diritto a un supplemento in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 lettera b numero 3 degli Statuti della CPC del 24 agosto 1994. 4 Le prescrizioni della presente ordinanza si applicano in relazione alle pensioni per figli e alle pensioni vedovili soltanto a condizione che il diritto principale alla pen- sione sia stato calcolato secondo le nuove prescrizioni sulla base del capoverso 2 lettere b e c. Altrimenti i diritti alla pensione per figli e alla pensione vedovile rimangono invariati, ad eccezione dell’adeguamento al rincaro. 5 I diritti alla pensione fondati sull’articolo 34 capoverso 4 degli Statuti dalla CPC del 24 agosto 1994 che sono sospesi in seguito alle nuove nozze del coniuge super- stite si estinguono al momento del trasferimento. Se non sono ancora trascorsi i

12 mesi conformemente all’articolo 34 capoverso 4 degli Statuti della CPC del

24 agosto 1994, il coniuge superstite può presentare una domanda di riscatto.

3 SR 172.222.1

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6 Alle rendite di cui all’articolo 43 degli Statuti della CPC del 24 agosto 1994 si applica per analogia l’articolo 29 capoverso 7 della presente ordinanza. 7 Le rendite di invalidità maturate secondo il diritto previgente sono convertite per lo stesso importo in pensioni d’invalidità professionale.

8 Le rendite d’invalidità secondo la LAINF assegnate per la prima volta dopo il

trasferimento e con inizio dopo il trasferimento non incidono sull’importo della rendita convertita. 9 Se l’assicurazione invalidità decide del diritto alla rendita e stabilisce un nuovo grado di invalidità a partire da una data anteriore al trasferimento, il diritto per il periodo precedente il trasferimento è stabilito nuovamente sulla base degli Statuti della CPC del 24 agosto 1994 ed è convertito per lo stesso importo in una pensione d’invalidità professionale a partire dalla data del trasferimento. 10 Se l’assicurazione invalidità rivede il diritto alla rendita dopo il trasferimento e stabilisce un nuovo grado di invalidità a partire da una data successiva al trasferi- mento, il diritto alla rendita è stabilito in base alla presente ordinanza. 11 Le rendite d’invalidità professionale assegnate retroattivamente a partire da una data anteriore al trasferimento sono equiparate alle rendite d’invalidità correnti secondo il diritto previgente al momento del trasferimento. Il datore di lavoro versa a PUBLICA il capitale di copertura mancante.

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2003.

14 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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