AS 2003 1297
Ordinanza del DDPS concernente il servizio di volo dell'Aggruppamento dell'armamento
Ordinanza del DDPS concernente il servizio di volo dell’Aggruppamento dell’armamento
del 15 maggio 2003
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visto l’articolo 37 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); visto l’articolo 2 capoverso 4 dell’ordinanza del 3 luglio 20012 sul personale federale (OPers), ordina:
Art. 1 Categorie di aeromobili Il servizio di volo dell’Aggruppamento dell’armamento (ADA) comprende le seguenti categorie di aeromobili civili e militari svizzeri e stranieri: a. prototipi; b. prototipi parziali, segnatamente sistemi, armi ed equipaggiamenti; c. aeromobili non ammessi all’esercizio ordinario dall’organo ufficiale; d. aeromobili in fase di collaudo in volo o di prova di accettazione; e. aeromobili regolarmente ammessi alla circolazione; f. aeromobili che devono volare per terzi.
Art. 2 Categorie di voli 1 Si distinguono i voli di collaudo, i voli di valutazione, i voli di accettazione, i voli di controllo, i voli d’istruzione, i voli d’allenamento, i voli per il trasporto di perso- ne o materiale, i voli di misurazione e i voli fotografici.
2 Il servizio di volo dell’ADA comprende tutti i voli effettuati per incarico
dell’ADA.
Art. 3 Persone a bordo di un aeromobile
1 Sono membri dell’equipaggio le persone che a bordo di un aeromobile contribui-
scono all’adempimento dell’ordine di volo. Esistono le categorie seguenti: a. i piloti collaudatori dell’ADA; b. gli ingegneri addetti alle prove in volo;
RS 510.211.3
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c. gli operatori di bordo dell’Ufficio federale di topografia (operatori di bordo S+T); d. i piloti collaudatori, gli ingegneri addetti alle prove in volo e ulteriori perso- ne appartenenti ad aziende svizzere e straniere nonché a organi statali stra- nieri; e. le altre persone che figurano nell’annuncio di volo.
2 Sono passeggeri le persone che non contribuiscono direttamente all’adempimento
dell’ordine di volo.
Art. 4 Condizioni di ammissione per i piloti collaudatori I piloti collaudatori devono essere istruiti come piloti militari dell’esercito svizzero e disporre, in base alle qualificazioni militari, ai diplomi, ai certificati dei datori di lavoro precedenti e alle procedure di selezione specifiche dell’ADA, di capacità aeronautiche eccellenti e di buone conoscenze tecniche.
Art. 5 Istruzione e allenamento dei piloti collaudatori
1 L’istruzione dei piloti collaudatori dopo la loro assunzione comprende:
a. il lavoro pratico al suolo e in volo sotto la direzione di un pilota collaudatore dotato della necessaria esperienza, compreso l’addestramento sugli aeromo- bili più importanti per il lavoro di pilota collaudatore; b. l’istruzione civile di pilota di professione e di volo strumentale, compresa la teoria per i piloti di linea (CPL/IR, frozen ATPL); c. la frequentazione di un corso annuale presso una scuola statale straniera per piloti collaudatori e l’ottenimento del diploma finale di pilota collaudatore sperimentale nel settore degli elicotteri o degli aeroplani. 2 La conclusione coronata da successo dell’istruzione di cui al capoverso 1 costitui- sce la condizione per la continuazione del rapporto di lavoro.
3 Il perfezionamento permanente e l’allenamento dei piloti collaudatori compren-
dono: a. il perfezionamento aeronautico e teorico conforme alle esigenze militari e civili nonché agli sviluppi tecnologici; b. l’addestramento su aeromobili e l’allenamento conforme alle esigenze dei progetti attuali e futuri affinché sia garantita una vasta esperienza aeronau- tica; c. l’allenamento al volo sufficiente per l’adempimento dei compiti assegnati; d. l’allenamento individuale IT (Individuelles Training) conformemente all’ordinanza del 9 maggio 20033 sul servizio di volo militare (OSVM). Tale allenamento vale come servizio di volo dell’ADA ai sensi dell’articolo 2 ca- poverso 2.
3 RS 512.271; RU 2003 1302
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3 L’istruzione e il perfezionamento dei piloti collaudatori sono stabiliti dal capopi- lota collaudatore.
Art. 6 Istruzione e allenamento degli ingegneri addetti alle prove in volo 1 L’istruzione degli ingegneri addetti alle prove in volo dopo la loro assunzione comprende: a. il lavoro pratico sotto la direzione di un ingegnere addetto alle prove in volo o di un pilota collaudatore dotato della necessaria esperienza; b. la frequentazione di un corso annuale presso una scuola statale straniera per piloti collaudatori e l’ottenimento del diploma finale di ingegnere addetto alle prove in volo; eccezionalmente, il capo dell’armamento può ordinare un’altra istruzione equivalente. 2 Il perfezionamento permanente e l’allenamento degli ingegneri addetti alle prove in volo comprendono: a. il perfezionamento teorico conforme alle esigenze militari e civili per la padronanza delle tecnologie più recenti; b. l’allenamento nel servizio di volo sufficiente per l’adempimento dei compiti assegnati. 3 L’istruzione e il perfezionamento degli ingegneri addetti alle prove in volo sono stabiliti dal capopilota collaudatore.
Art. 7 Idoneità medico-aeronautica dei piloti collaudatori 1 Sono ammessi alla funzione di piloti responsabili soltanto i piloti collaudatori dichiarati idonei al volo dall’Istituto di medicina aeronautica (IMA). L’idoneità al volo dei piloti collaudatori è verificata dall’IMA almeno una volta l’anno confor- memente alle regolamentazioni civili e militari riconosciute di sospensione dell’autorizzazione al volo. 2 L’IMA ordina la sospensione temporanea per motivi medici dei piloti collaudatori i cui risultati dell’esame medico-aeronautico sono incompatibili con l’impiego nel servizio di volo. 3 Se il pilota collaudatore deve essere sospeso definitivamente dal servizio di volo per motivi medici, l’IMA presenta una proposta in tal senso all’ADA. 4 Se la decisione medico-aeronautica è impugnata dal pilota collaudatore, il capo dell’armamento la sottopone al DDPS unitamente al suo parere. Il DDPS decide previa consultazione di un gruppo di medici specialisti presieduto dal medico in capo dell’esercito.
Art. 8 Idoneità medico-aeronautica delle altre persone a bordo dell’aeromobile 1 Sono autorizzati ad adempiere compiti in qualità di ingegneri addetti alle prove in volo e di operatori di bordo S+T soltanto le persone dichiarate idonee al volo dall’IMA. L’idoneità medico-aeronautica è accertata prima dell’assunzione e in
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seguito verificata a intervalli regolari. Se l’ingegnere addetto alle prove in volo o l’operatore di bordo S+T deve essere sospeso definitivamente dal servizio di volo per motivi medici, l’IMA presenta una proposta in tal senso all’ADA.
2 Per i voli con aeromobili da combattimento e aeromobili con sedili eiettabili
l’esame medico-aeronautico è obbligatorio per tutti i membri dell’equipaggio e i passeggeri. Possono essere riconosciuti gli esami di istituti medico-aeronautici stranieri.
3 Se i voli con altri aeromobili comportano prevedibilmente per i membri
dell’equipaggio e i passeggeri sforzi psichici e fisici elevati, il capopilota collaudato- re decide in merito alla necessità di un esame medico-aeronautico preliminare. 4 Il pilota collaudatore responsabile dell’esecuzione del volo può rifiutare la parteci- pazione al volo di membri dell’equipaggio e di altre persone se deve supporre che essi non soddisfano i requisiti psichici o fisici imposti dal volo previsto.
Art. 9 Ordine di volo 1 Tutti i voli effettuati nell’ambito della presente ordinanza necessitano un ordine di volo. Nel caso di voli di collaudo, di valutazione, di accettazione, di controllo, d’istruzione e d’allenamento, l’ordine di volo è impartito dal capopilota collaudato- re. Nel caso di voli per il trasporto di persone e di materiale, di voli di misurazione e di voli fotografici, il capo dell’armamento determina la cerchia dei propri collabo- ratori autorizzati, in seno all’ADA, a impartire ordini di volo. 2 Nel caso di voli di collaudo, di valutazione, di accettazione e di controllo, l’ordine di volo è impartito per scritto, come ordine unico o come componente di un pro- gramma di prove in volo. Per le altre categorie di voli ai sensi dell’articolo 2 capo- verso 1, di regola è sufficiente un annuncio di volo. Eccezionalmente, il capopilota collaudatore può esigere pure in questi casi l’allestimento di un ordine unico o di un programma di prove in volo. 3 L’ordine di volo comprende anche l’autorizzazione per la partecipazione al volo di membri dell’equipaggio e di passeggeri ai sensi dell’articolo 3. 4 In tutti i casi, il capopilota collaudatore verifica l’attuabilità degli ordini di volo e autorizza quest’ultimi tenendo nella massima considerazione l’aspetto della sicurez- za. La decisione in merito all’esecuzione definitiva o all’interruzione del volo spetta al pilota collaudatore incaricato.
Art. 10 Regole di volo 1 Di principio, i voli dell’ADA sono effettuati secondo le prescrizioni militari o civili. 2 Se necessario, possono essere effettuati voli secondo le prescrizioni del servizio di volo militare con aeromobili con immatricolazione civile. 3 Il capopilota collaudatore può autorizzare deroghe alle prescrizioni ai sensi del capoverso 1 necessarie per l’adempimento dell’ordine di volo dell’ADA, segnata- mente nel caso di voli di collaudo, di valutazione, di accettazione e di controllo.
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4 Il capo dell’armamento, d’intesa con il comandante delle Forze aeree, emana per il servizio di volo dell’ADA prescrizioni in deroga al regolamento 56.2 del servizio di volo militare, allo scopo di: a. consentire l’esecuzione di voli di collaudo, di valutazione, di accettazione e di controllo; b. disciplinare le responsabilità, segnatamente per l’assegnazione delle missio- ni e la gestione degli incidenti.
Art. 11 Assicurazione contro gli infortuni 1 L’ADA conclude, per tutte le persone di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera d e capoverso 2, un’assicurazione contro gli infortuni dell’ammontare di almeno 50 000 franchi in caso di morte e di almeno 250 000 franchi in caso di invalidità. Per tutte le altre persone a bordo di un aeromobile ai sensi dell’articolo 3, la conclu- sione dell’assicurazione è facoltativa ed è a loro carico.
2 L’assicurazione completa le prestazioni conformemente alla legislazione sul
personale federale.
Art. 12 Esecuzione Il capo dell’armamento è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2003.
15 maggio 2003 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid
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