AS 2003 13
Ordinanza sui sussidi della Fondazione Pro Helvetia
Ordinanza sui sussidi della Fondazione Pro Helvetia (Ordinanza sui sussidi di Pro Helvetia)
del 22 agosto 2002 Approvata dal Consiglio federale il 29 novembre 2002
Il Consiglio di fondazione della Fondazione Pro Helvetia, visto l’articolo 11a capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 19651 concernente la Fondazione «Pro Helvetia», ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo La Fondazione Pro Helvetia concede sussidi a progetti ed opere che giovino alla produzione e alla mediazione culturale in Svizzera, alla cura dell’eredità culturale svizzera, allo scambio culturale fra le varie regioni linguistiche svizzere oppure alla promozione dei rapporti culturali con l’estero.
Art. 2 Diritto ai sussidi Nessuno può far valere alcun diritto ai sussidi.
Sezione 2: Categorie di sussidi
Art. 3 Sussidi per la realizzazione di progetti 1 La Fondazione concede, previa domanda, sussidi per la realizzazione di progetti a persone fisiche nonché a persone giuridiche di diritto privato e pubblico per la pre- sentazione e la divulgazione di opere culturali già esistenti, che non sono state anco- ra rese note al pubblico oppure che gli dovrebbero essere richiamate alla memoria. 2 I sussidi per la realizzazione di progetti vengono concessi per via di decisione sotto forma di prestazioni non rimborsabili o di garanzie di deficit. 3 I sussidi per la realizzazione di progetti vengono concessi sotto forma di garanzie di deficit se è prevedibile che i mezzi propri saranno sufficienti.
RS 447.12 1 RS 447.1
2002-2218 13
Ordinanza sui sussidi di Pro Helvetia RU 2003
Art. 4 Sussidi di lavoro 1 Previa domanda, la Fondazione concede sussidi di lavoro a persone fisiche domi- ciliate in Svizzera nonché a cittadini svizzeri domiciliati all’estero per la creazione di nuove opere artistiche o di nuove opere nell’ambito della mediazione culturale. 2 I sussidi di lavoro vengono concessi in base ad un contratto di diritto pubblico sotto forma di prestazioni in denaro non rimborsabili.
Sezione 3: Concessione di sussidi
Art. 5 Condizioni generali 1 Nei limiti dei crediti approvati, la Fondazione sostiene progetti ed opere, a condi- zione che questi: a. corrispondano allo scopo della Fondazione; b. siano convincenti dal punto di vista qualitativo; c. vengano realizzati in modo professionale; d. presentino un rapporto adeguato tra costi e benefici; e. siano d’importanza nazionale o internazionale o possano essere considerati progetti pilota; e f. siano accessibili al pubblico.
2 Inoltre, essa sostiene progetti ed opere soltanto se questi:
a. vengono realizzati da operatori di cultura domiciliati in Svizzera; b. sono stati o vengono creati da cittadini svizzeri; c. trattano argomenti importanti della vita culturale svizzera; d. promuovono lo scambio culturale fra le varie regioni linguistiche svizzere; oppure e. contribuiscono allo scambio culturale tra la Svizzera ed altri Paesi. 3 La Fondazione sostiene progetti ed opere in Svizzera soltanto se questi beneficiano anche del sostegno di altri finanziatori.
Art. 6 Priorità in caso di scarsità di denaro In caso di scarsità di denaro, la Fondazione sostiene di preferenza progetti ed opere che adempiono diversi criteri secondo l’articolo 5 capoverso 2 e che dimostrano di avere un effetto maggiore.
Art. 7 Sussidi nel settore delle arti figurative, delle arti applicate e dell’architettura Nell’ambito delle arti figurative e delle arti applicate, dell’architettura, della foto- grafia, del video e dell'arte in rete, la Fondazione concede sussidi per:
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a. esposizioni, premesso che si svolgano in musei, gallerie d’arte o altre istitu- zioni non commerciali; b. monografie, cataloghi di opere e pubblicazioni tematiche, a condizione che forniscano un contributo sostanziale dal profilo della storia dell'arte o della critica dell'arte; c. progetti che servono alla costituzione di una rete.
Art. 8 Sussidi nel settore cinematografico Nell’ambito della produzione cinematografica, la Fondazione concede sussidi a ma- nifestazioni e pubblicazioni che danno largo spazio alla produzione cinematografica svizzera.
Art. 9 Sussidi nel settore della musica Nell’ambito della musica la Fondazione concede sussidi per: a. progetti ed opere innovativi in tutti i generi musicali; b. progetti ed opere di musica popolare, a condizione che si basino su un rap- porto creativo con la tradizione.
Art. 10 Sussidi nel settore della letteratura e delle scienze umane Nell’ambito della letteratura e delle scienze umane, la Fondazione concede sussidi per: a. la creazione di opere letterarie, a condizione che gli autori abbiano già pub- blicato simili opere e non abbiano usufruito nel corso degli ultimi cinque anni di sussidi di lavoro della Fondazione; b. la stampa di pubblicazioni letterarie o delle scienze umane, premesso che trattino argomenti rilevanti della vita culturale svizzera oppure i rapporti culturali della Svizzera con l’estero; c. la traduzione di opere letterarie svizzere e di opere che trattano argomenti rilevanti della vita culturale svizzera.
Art. 11 Sussidi nel settore del teatro e della danza Nell’ambito del teatro e della danza, la Fondazione concede sussidi per: a. la produzione e alla rappresentazione di opere teatrali svizzere contempora- nee presentate da compagnie teatrali indipendenti; b. la rappresentazione di produzioni teatrali svizzere; c. produzioni e spettacoli di danza di compagnie o coreografi svizzeri.
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Art. 12 Sussidi nel settore della cultura e della società Nell’ambito della cultura e della società, la Fondazione concede sussidi per: a. progetti ed opere della cultura quotidiana e popolare, purché stimolino in maniera creativa il dialogo con il presente; b. progetti pilota che con l’aiuto di mezzi culturali ed artistici promuovono la discussione di temi attuali della società, che si situano tra cultura e perfezio- namento o che contribuiscono con mezzi culturali ed artistici al dialogo in- terculturale.
Art. 13 Sussidi a progetti culturali per promuovere il dialogo con i Paesi del Sud 1 La Fondazione concede sussidi a progetti culturali ed opere che contribuiscono al dialogo e alla creazione di una fiducia reciproca tra operatori di cultura in Svizzera e dei Paesi del Sud. Sono considerati Paesi del Sud gli Stati in cui opera la Direzione dello sviluppo e della cooperazione.
2 Vengono sostenuti segnatamente progetti ed opere:
a. adatti a creare comprensione in Svizzera per le particolarità culturali dei Paesi del Sud; b. che contengono elementi per la creazione di uno scambio continuo; c. coordinati con altre istituzioni e finanziatori; d. che tengono conto delle esigenze specifiche e delle condizioni dei rispettivi Paesi del Sud.
Art. 14 Esclusione dai sussidi La Fondazione non concede sussidi per: a. la creazione di opere cinematografiche ed opere delle arti visive; b. progetti ed opere dedicati esclusivamente alla musica funzionale; c. prime coreografie e prime regie; d. progetti ed opere nell’ambito di corsi o stage di formazione; e. progetti destinati all’edificazione e alla conservazione di infrastrutture oppu- re all’acquisto di equipaggiamenti.
Art. 15 Obblighi dei beneficiari di sussidi La Fondazione concede sussidi soltanto se i beneficiari degli stessi: a. menzionano in maniera adeguata il sostegno ottenuto dalla Fondazione; b. informano in qualsiasi momento la Fondazione, su sua richiesta, in merito all’avanzamento dei lavori;
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c. informano tempestivamente la Segreteria in merito a eventuali modifiche materiali del progetto; d. presentano un rapporto finale ed un conto finale completi. La Fondazione ha la facoltà di esigere i giustificativi relativi al conto finale.
Sezione 4: Procedura
Art. 16 Domande 1 Le domande, debitamente motivate, devono essere inoltrate per scritto alla Segrete- ria della Fondazione. 2 Le domande di sussidi per la realizzazione di progetti devono essere corredate al- meno: a. di una descrizione del progetto; b. del luogo e della data in cui si svolgono le manifestazioni; c. di un preventivo possibilmente preciso e di un piano finanziario in cui figu- rino anche tutti i sussidi richiesti a terzi oppure prospettati o già assegnati da terzi; d. di indicazioni relative all’ammontare del sussidio richiesto alla Fondazione; e. dell’effetto che s’intende ottenere con il progetto; f. di indicazioni riguardanti tutti gli operatori e mediatori di cultura nonché gli scienziati importanti che partecipano al progetto.
3 Le domande di sussidi di lavoro devono essere corredate almeno di:
a. un breve curriculum vitae del richiedente; b. un elenco delle opere finora realizzate; c. una breve descrizione dell’opera progettata; d. indicazioni sul tempo di lavoro presumibilmente necessario; e. indicazioni sull’ammontare del sussidio richiesto alla Fondazione.
4 La Segreteria può richiedere ulteriori documenti o informazioni.
Art. 17 Termini utili per la presentazione delle domande 1 Le domande di sussidi per la realizzazione di progetti fino a 20 000 franchi per manifestazioni non vincolate ad una data possono essere inoltrate in qualsiasi mo- mento. Viene fatta eccezione per le domande di sussidi relativi alla produzione di opere teatrali e di spettacoli di danza conformemente all’art. 11.
2 Entro rispettivamente il 1° febbraio e il 1° agosto si possono inoltrare:
a. le domande di sussidi per la produzione di opere teatrali e di spettacoli di danza, conformemente all’articolo 11; b. le domande per la realizzazione di progetti superiori a 20 000 franchi.
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3 Le domande di sussidi di lavoro devono essere inoltrate entro il 31 dicembre.
4 Le domande inoltrate in ritardo vengono prese in considerazione per il termine
successivo.
5 Le domande di sussidi per manifestazioni vincolate ad una data devono essere
inoltrate: a. per sussidi fino a 20 000 franchi: al più tardi 8 settimane prima della data della manifestazione; b. per sussidi superiori a 20 000 franchi: entro il termine di presentazione conformemente al capoverso 2, ossia almeno 4 mesi prima della data della manifestazione.
Art. 18 Trattamento delle domande 1 La Segreteria conferma al richiedente la ricezione della domanda, sempre che la decisione sulla stessa non venga notificata entro quattro settimane.
2 Può respingere una domanda mediante una decisione, se questa:
a. è manifestamente contraria allo scopo della Fondazione; b. il richiedente non ha rispettato il termine di presentazione della domanda previsto dall’articolo 17 capoverso 5. 3 La Segreteria prepara le domande da sottoporre agli organi competenti della Fon- dazione.
Art. 19 Decisioni 1 La decisione relativa a domande di sussidi fino a 20 000 franchi spetta al respon- sabile di servizio, ossia al responsabile di divisione del rispettivo ramo di compe- tenza. 2 La decisione relativa a domande di sussidi per importi compresi tra i 20 000 e i 200 000 franchi spetta al gruppo di lavoro competente del Consiglio di fondazione. Il responsabile di divisione rispettivamente il responsabile di servizio notifica la de- cisione insieme al direttore. 3 La decisione relativa a domande di sussidi superiori a 200 000 franchi spetta al Comitato direttivo. Il presidente del Consiglio di fondazione notifica la decisione insieme al direttore. 4 La decisione relativa a domande di sussidi superiori a 50 000 franchi e che interes- sano almeno tre rami di competenza, spetta al gruppo di coordinamento della Se- greteria. Il responsabile di divisione che presiede il gruppo notifica la decisione in- sieme al direttore. 5 La decisione relativa a domande di sussidi compresi tra i 50 000 e i 200 000 fran- chi, che interessano almeno tre rami di competenza, spetta al gruppo di coordina- mento del Consiglio di fondazione. Il responsabile di divisione che presiede il grup- po notifica la decisione insieme al direttore.
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Art. 20 Termini di decisione 1 Sulle domande per le quali non sono previsti termini di presentazione fissi, la deci- sione deve essere presa entro otto settimane dalla presentazione del dossier comple- to. Le decisioni vanno notificate senza indugio. 2 Sulle domande per le quali sono previsti termini utili di presentazione, la decisione deve essere presa entro quattro mesi dalla scadenza del termine di presentazione. Le decisioni vanno notificate senza indugio.
3 Qualora i termini di decisione di una domanda conformemente ai capoversi 1 e 2
non possano essere rispettati in seguito ad un lavoro di verifica straordinario oppure a causa di circostanze eccezionali, la Segreteria ne informa il richiedente e gli co- munica la data per la quale è prevista la decisione.
Art. 21 Ricorso Contro le decisioni di cui all’articolo 19 capoverso può essere interposto ricorso en- tro 30 giorni dalla notifica presso il rispettivo gruppo di lavoro del Consiglio di fon- dazione. Il ricorso deve contenere le domande, le loro motivazioni con indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente.
Art. 22 Ricorso alla commissione di ricorso Le decisioni conformemente all’articolo 21 e tutte le altre disposizioni degli organi della Fondazione possono essere contestate entro 30 giorni dalla loro notifica presso la Commissione federale di ricorso per la Fondazione Pro Helvetia. È considerato decisione anche il rifiuto di una domanda di sussidio.
Art. 23 Versamento dei sussidi 1 Di norma, i sussidi sono versati a progetto o opera ultimati su presentazione del rapporto finale e del conto finale.
2 In casi particolari è possibile versare, su domanda motivata, un anticipo fino
all’80 % del sussidio.
Art. 24 Scadenza e restituzione dei sussidi
1 I sussidi assegnati decadono ed eventuali acconti devono essere restituiti se:
a. i sussidi sono stati concessi a torto, in violazione delle disposizioni di legge oppure in conformità a indicazioni inesatte o incomplete; b. gli obblighi non sono stati osservati; c. parti del progetto o dell’opera determinanti per l’ottenimento del sussidio non sono state realizzate o lo sono state in misura insufficiente oppure sono state realizzate in un modo fondamentalmente diverso; d. il deficit non è comprovato, qualora sia stata accordata una garanzia di deficit.
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2 Se il parziale o totale fallimento di un progetto o di un’opera non è dovuto ai be- neficiari dei sussidi o se questi hanno già preso misure che non possono essere an- nullate senza sostanziali perdite finanziarie, la Fondazione può rinunciare ad esigere la restituzione dell’importo oppure di una parte di esso.
Art. 25 Disposizioni complementari 1 Nei casi non previsti dalla presente ordinanza è applicabile la legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa. 2 Salvo disposizioni contrarie della legge federale del 17 dicembre 1965 concernente la Fondazione «Pro Helvetia», si applicano le disposizioni contenute nella legge fe- derale del 5 ottobre 19903 sugli aiuti finanziari e le indennità.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 26 Disposizione transitoria Le domande in sospeso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza vengono trattate in base al nuovo diritto.
Art. 27 Abrogazione del diritto vigente Il regolamento del 20 novembre 19974 concernente i sussidi della Fondazione «Pro Helvetia» è abrogato.
Art. 28 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.
22 agosto 2002 In nome del Consiglio di fondazione della Fondazione Pro Helvetia: La presidente, Yvette Jaggi
2 RS 172.021 3 RS 616.1 4 RU 1999 873
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.