AS 2003 1302
Ordinanza sul servizio di volo militare
Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM)
del 9 maggio 2003
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 13 capoverso 3, 41 capoverso 3, 42 capoverso 2 lettera b,
49 capoverso 3, 54, 55 capoverso 3, 56 capoverso 3, 57, 58 e 150 capoverso 1
della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM); visto l’articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale (LPers); visto l’articolo 17 capoverso 3 dell’ordinanza dell’Assemblea federale del 30 marzo
19493 sull’amministrazione dell’esercito,
ordina:
Sezione 1: In generale
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’istruzione e il servizio: a. dei piloti militari:
1. piloti militari di milizia,
2. piloti militari di professione;
b. degli operatori di bordo:
1. operatori di bordo di milizia,
2. operatori di bordo di professione;
c. degli operatori FLIR di professione; d. dei fotografi di bordo di professione; e. degli esploratori paracadutisti:
1. esploratori paracadutisti di milizia,
2. esploratori paracadutisti di professione;
RS 512.271
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f. degli operatori di ricognitori telecomandati in quanto personale non navi- gante:
1. operatori di ricognitori telecomandati di milizia:
– piloti di ricognitori telecomandati, – operatori del carico utile;
2. operatori di ricognitori telecomandati di professione:
– piloti di ricognitori telecomandati, – operatori del carico utile.
Art. 2 Funzioni dei militari donne I militari donne possono rivestire le seguenti funzioni: a. pilota militare:
1. pilota militare di milizia su elicotteri e velivoli a elica,
2. pilota militare di professione su elicotteri, velivoli a elica e velivoli da
trasporto; b. operatrice FLIR di professione; c. fotografa di bordo di professione; d. operatrice di ricognitori telecomandati in quanto personale non navigante:
1. pilota di ricognitori telecomandati di milizia o pilota di ricognitori tele-
comandati di professione,
2. operatrice del carico utile di milizia o operatrice del carico utile di pro-
fessione.
Sezione 2: Ammissione, istruzione e classificazione
Art. 3 Ammissione 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina l’ammissione ai corsi d’istruzione del servizio di volo militare. All’ammissione esso tiene segnatamente conto dell’istruzione aeronautica preparatoria e generale, nonché dell’idoneità medico-aeronautica e della buona condotta. 2 Il Dipartimento decide sull’ammissione all’istruzione di pilota militare di profes- sione, di operatore di bordo di professione, di operatore FLIR di professione, di fotografo di bordo di professione, di esploratore paracadutista di professione o di operatore di ricognitori telecomandati di professione in ogni singolo caso.
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Art. 4 Istruzione di pilota militare di professione 1 Fino alla conclusione della scuola per piloti delle Forze aeree, l’istruzione di pilota militare di professione comprende: a. un’istruzione d’ufficiale fino all’ottenimento del brevetto di tenente; b. una selezione aeronautica dopo l’istruzione di reparto; c. una scuola per piloti delle Forze aeree. 2 L’Ufficio federale dell’istruzione delle Forze aeree decide in merito all’ammis- sione di candidati che non hanno assolto l’istruzione aeronautica preparatoria (IAP).
Art. 5 Istruzione di operatore di bordo di milizia L’istruzione di operatore di bordo di milizia comprende: a. un corso di 13 giorni al massimo che serve all’addestramento tecnico di base e alla selezione; b. un corso tecnico di 120 giorni al massimo, che può essere diviso in più parti; c. un corso di condotta I.
Art. 6 Istruzione di operatore FLIR di professione o di fotografo di bordo di professione L’istruzione di operatore FLIR di professione o di fotografo di bordo di professione comprende: a. un corso di 13 giorni al massimo, che serve all’addestramento tecnico di base e alla selezione; b. un corso tecnico di 103 giorni al massimo.
Art. 7 Istruzione di esploratore paracadutista di milizia 1 L’istruzione di esploratore paracadutista di milizia comprende un corso di adde- stramento di base di 143 giorni al massimo, che serve segnatamente alla selezione e all’istruzione tecnico-tattica, ed è suddivisa in: a. una scuola reclute di esploratore paracadutista di 103 giorni; b. un corso speciale di 40 giorni al massimo. 2 I soldati e i sottufficiali ammessi all’istruzione di esploratore paracadutista devono assolvere la scuola reclute di esploratore paracadutista e il corso speciale. 3 I caporali esploratori paracadutisti compiono un servizio pratico di 103 giorni. Se necessario, esso può essere suddiviso tra la scuola reclute e il corso speciale.
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Art. 8 Istruzione di operatore di ricognitori telecomandati di milizia 1 L’istruzione di operatore di ricognitori telecomandati di milizia fino al brevetto comprende: a. un addestramento di base di 143 giorni al massimo, che serve alla selezione aeronautica e all’istruzione di base:
1. 103 giorni nella scuola reclute dei ricognitori telecomandati,
2. la scuola sottufficiali dei ricognitori telecomandati;
b. un servizio d’avanzamento formale e un approfondimento del servizio di volo pratico:
1. il servizio pratico come caporale nella scuola reclute dei ricognitori
telecomandati, di 103 giorni al massimo,
2. la scuola ufficiali delle Forze aeree, con un servizio tecnico adeguato di
117 giorni.
2 L’avanzamento a operatore di ricognitori telecomandati operativo comprende un
servizio d’avanzamento di 108 giorni al massimo come servizio pratico con il grado di tenente. Esso può essere assolto in parti, nel qual caso i moduli d’istruzione teorici e pratici essenziali devono essere assolti senza interruzione. 3 L’istruzione di pilota di ricognitori telecomandati di milizia comprende, per piloti militari brevettati e altri candidati idonei ai sensi dell’ordinanza del DDPS del 29 giugno 20004 sugli operatori di ricognitori telecomandati: a. un corso per specialisti di 12 giorni al massimo per l’addestramento di base tecnico e la selezione; b. un corso tecnico di 30 giorni al massimo, che può essere frazionato.
Art. 9 Consegna del brevetto
1 Ottengono un brevetto:
a. i piloti militari di professione, dopo aver assolto con successo la scuola per piloti delle Forze aeree; b. gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione, dopo aver assolto il corso tecnico; c. gli esploratori paracadutisti, dopo aver assolto il corso speciale; d. gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia, dopo aver compiuto la scuola ufficiali o dopo aver assolto con successo l’istruzione conformemente all’articolo 8 capoverso 3. 2 Coloro che hanno ottenuto il brevetto ricevono un attestato (brevetto). Con ciò sono autorizzati a portare il corrispondente distintivo di specialista.
4 RS 512.271.4
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Art. 10 Nomina dei piloti militari di professione Il DDPS nomina i piloti militari di professione su proposta delle Forze aeree.
Art. 11 Classificazione dei militari di milizia del servizio di volo militare 1 I militari di milizia del servizio di volo militare vengono classificati nelle seguenti categorie: a. Categoria A: 1. piloti militari che pilotano velivoli da combattimento e che devono fornire un’elevata prestazione di volo,
2. piloti di elicotteri, al più tardi fino a 45 anni;
b. Categoria B: 1. piloti militari che eseguono voli di trasporto o di puntamento e compiti speciali,
2. piloti di elicotteri, al più tardi dal 46° anno di età,
3. operatori di bordo;
c. Categoria C: 1. piloti militari che pilotano soltanto velivoli d’allenamento,
2. esploratori paracadutisti.
2 Le Forze aeree decidono in ogni singolo caso sulla classificazione.
Sezione 3: Servizi d’istruzione delle formazioni
Art. 12 Portata
1 Per mantenere e promuovere la loro prontezza d’impiego, i piloti militari, gli
operatori di bordo, gli esploratori paracadutisti e gli operatori di ricognitori teleco- mandati sono chiamati a corsi d’allenamento. 2 I piloti militari di milizia, gli operatori di bordo di milizia, gli esploratori paraca- dutisti di milizia e gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia effettuano inoltre un allenamento individuale.
Art. 13 Servizi 1 Gli ufficiali e i sottufficiali compiono tutti i servizi d’istruzione della loro forma- zione. 2 Secondo la categoria, sono chiamati annualmente per i servizi d’istruzione delle formazioni: a. i piloti militari, per 33 giorni al massimo; b. gli operatori di bordo, per 22 giorni al massimo; c. gli esploratori paracadutisti, per 17 giorni al massimo; d. gli operatori di ricognitori telecomandati, per 17 giorni al massimo.
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3 Sono chiamati annualmente per l’allenamento individuale:
a. i piloti militari, per 12 giorni al massimo; b. gli operatori di bordo, per 8 giorni al massimo; c. gli esploratori paracadutisti, per 12 giorni al massimo; d. gli operatori di ricognitori telecomandati, per 8 giorni al massimo.
4 Il DDPS stabilisce la durata dei servizi per le singole categorie.
Sezione 4: Idoneità medico-aeronautica
Art. 14 1 Possono essere assegnate al servizio di volo, al servizio di lancio con il paracadute e al servizio di volo con ricognitori telecomandati soltanto le persone dichiarate idonee dall’Istituto di medicina aeronautica (IMA).
2 L’idoneità medico-aeronautica viene accertata una prima volta in occasione
dell’ammissione e in seguito verificata regolarmente.
Sezione 5: Sospensione dal servizio di volo o di lancio con il paracadute e riammissione; proscioglimento
Art. 15 Sospensione 1 I membri del servizio di volo militare vengono sospesi temporaneamente o defini- tivamente dal servizio di volo o di lancio con il paracadute qualora: a. non sussista più l’idoneità medica; b. non soddisfino più le esigenze tecniche o caratteriali; c. la loro funzione militare non sia più necessaria; d. sia loro accordato un congedo per l’estero secondo l’articolo 48 dell’ordi- nanza del 7 dicembre 19985 sui controlli militari, o non riescano ad allenarsi convenientemente durante un soggiorno all’estero di durata inferiore a sei mesi; e. come ufficiali siano assegnati alla riserva di personale secondo l’articolo 60 LM, eccettuati i piloti militari di professione; f. una donna pilota militare, operatrice FLIR di professione, fotografa di bordo di professione o operatrice di ricognitori telecomandati si trovi in congedo per maternità; oppure
5 RS 511.22
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g. altri motivi importanti non facciano più apparire opportuno un ulteriore impiego nella loro funzione. 2 Per i piloti militari di milizia della categoria A invece della sospensione può essere ordinato il trasferimento nella categoria B. 3 Chi beneficia di un congedo per l’estero può essere, a richiesta, esentato dalla sospensione se: a. esiste la necessità militare e b. si dichiara disposto a compiere i servizi prescritti e si assume le spese di viaggio per il tratto dei percorsi all’estero. 4 I piloti militari di professione, gli operatori di bordo di professione, gli operato- ri FLIR di professione, i fotografi di bordo di professione, gli esploratori paracaduti- sti di professione e gli operatori di ricognitori telecomandati di professione il cui impiego nel servizio di volo o di lancio con il paracadute non è più necessario, possono essere definitivamente sospesi da tale servizio.
Art. 16 Competenza
1 La sospensione temporanea per motivi medici è decisa dall’IMA.
2 La sospensione definitiva dei piloti militari di professione, degli operatori di bordo di professione, degli operatori FLIR di professione, dei fotografi di bordo di profes- sione, degli esploratori paracadutisti di professione e degli operatori di ricognitori telecomandati di professione è decisa dal DDPS su proposta delle Forze aeree. 3 In tutti gli altri casi la sospensione e la classificazione sono decise dalle Forze aeree. L’IMA propone le sospensioni definitive per motivi medici.
Art. 17 Riammissione 1 I membri del servizio di volo militare che sono stati temporaneamente sospesi dal servizio di volo o di lancio con il paracadute per motivi medici, possono esservi riammessi soltanto dopo che l’IMA ha revocato la sospensione in base a un esame medico.
2 Se la sospensione non è avvenuta per motivi medici e dura più di sei mesi,
l’interessato può riprendere la sua attività soltanto quando è stato dichiarato idoneo dall’IMA. 3 Le Forze aeree decidono sulla collocazione nella categoria originaria o sulla clas- sificazione in una nuova categoria dopo che l’IMA ha dichiarato l’interessato idoneo per la rispettiva categoria.
Art. 18 Proscioglimento dei piloti di milizia per motivi d’età 1 I piloti militari di milizia sono prosciolti dal servizio di volo il più tardi alla fine dell’anno civile in cui compiono il 52° anno d’età. Il DDPS può prevedere ulteriori limitazioni.
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2 I piloti collaudatori dell’Aggruppamento dell’armamento (ADA) rimangono nel
servizio di volo militare fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 19 Proscioglimento dei piloti militari di professione per motivi d’età 1 I piloti militari di professione rimangono nel servizio di volo fino alla cessazione del rapporto di lavoro. 2 I piloti di velivoli da combattimento monoposto nonché i primi piloti di velivoli da combattimento biposto e velivoli scuola a reazione lasciano il servizio di volo con aviogetti a 55 anni. 3 In casi eccezionali, il DDPS può, per motivi militari, aumentare il limite d’età segnatamente quando la funzione di comando del pilota e la prontezza d’impiego delle Forze aeree lo richiedono.
Art. 20 Proscioglimento degli operatori di bordo, degli operatori FLIR di professione e dei fotografi di bordo di professione per motivi d’età 1 Gli operatori di bordo di milizia sono prosciolti dal servizio di volo il più tardi alla fine dell’anno civile in cui compiono il 52° anno d’età. Il DDPS può prevedere ulteriori limitazioni. 2 Gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione e i foto- grafi di bordo di professione rimangono nel servizio di volo fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 21 Proscioglimento degli esploratori paracadutisti per motivi d’età 1 Gli esploratori paracadutisti di milizia sono prosciolti dal servizio di lancio con il paracadute il più tardi alla fine dell’anno civile in cui compiono il 42° anno d’età. 2 Gli esploratori paracadutisti di professione rimangono nel servizio di lancio con il paracadute fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 22 Proscioglimento degli operatori di ricognitori telecomandati 1 Gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia sono prosciolti dal servizio di volo con ricognitori telecomandati il più tardi alla fine dell’anno civile in cui com- piono il 52° anno d’età. 2 Gli operatori di ricognitori telecomandati di professione rimangono nel servizio di volo fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 23 Ulteriore impiego dopo la sospensione dal servizio di volo o di lancio con il paracadute o dopo il proscioglimento 1 Dopo la loro sospensione (art. 15) o il loro proscioglimento (art. 18, 20, 21 e 22), i membri del servizio di volo militare possono essere impiegati in funzioni che richie- dono le conoscenze e le esperienze acquisite; il loro obbligo di prestare servizio militare è disciplinato dall’articolo 13 capoversi 1–3.
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2 Se l’interessato non è più impiegato in una di dette funzioni, il suo obbligo di prestare servizio è disciplinato dall’articolo 42 LM.
Art. 24 Ulteriore impiego dopo la cessazione dell’attività di pilota militare di professione o di operatore di ricognitori telecomandati di professione Dopo aver lasciato l’attività di pilota militare di professione o di operatore di ricognitori telecomandati di professione delle Forze aeree, i piloti e gli operatori possono, se necessario, essere impiegati come militari di milizia nella loro funzione precedente.
Sezione 6: Utilizzazione di aeromobili civili o stranieri
Art. 25
1 Le Forze aeree possono comandare ai membri del servizio di volo militare di
volare con aeromobili civili svizzeri o aeromobili stranieri. Esse possono ordinare lanci con il paracadute da detti aeromobili. 2 Tali voli e lanci con il paracadute, segnatamente anche i voli effettuati da piloti militari di professione per l’Ufficio federale di topografia, la Direzione federale delle misurazioni catastali o altri organi federali, contano, conformemente alle prescrizioni di servizio, come voli e lanci militari. Le Forze aeree decidono sulle eccezioni.
3 Le Forze aeree possono comandare ai membri del servizio di volo militare con
ricognitori telecomandati di eseguire impieghi con sistemi di ricognitori telecoman- dati esteri. Tali impieghi contano, conformemente alle prescrizioni di servizio, come impieghi militari. Le Forze aeree decidono sulle eccezioni.
Sezione 7: Indennità
Art. 26 Diritto all’indennità 1 I militari di milizia del servizio di volo militare detentori del brevetto ricevono un’indennità per le particolari esigenze poste dal servizio di volo e di lancio con il paracadute. Il diritto sussiste a partire dal mese in cui cominciano l’allenamento.
2 I piloti collaudatori dell’ADA non ricevono alcuna indennità.
3 L’indennità è stabilita nell’appendice.
Art. 27 Riduzione dell’indennità Ai militari di milizia del servizio di volo militare che non compiono tutti i servizi o gli esercizi obbligatori, viene ridotta l’indennità per l’anno successivo. Questa
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misura non comporta una riduzione del servizio di volo o dei lanci con il paraca- dute.
Art. 28 Indennità in caso di sospensione temporanea 1 I militari di milizia del servizio di volo militare ricevono l’indennità al massimo durante tre mesi nel corso di un anno civile, se sono stati temporaneamente sospesi dal servizio di volo o di lancio con il paracadute a causa di: a. malattia, infortunio o congedo di maternità (mensilità di malattia); b. soggiorno all’estero per una durata inferiore a sei mesi, se mantengono il domicilio in Svizzera (mensilità di soggiorno all’estero). 2 Il diritto all’indennità inizia dopo la fine del mese nel quale è stata decisa la sospensione.
Art. 29 Indennità in caso d’incidente o malattia 1 I militari di milizia del servizio di volo militare ricevono l’indennità durante tre anni al massimo, se sono stati sospesi dal servizio di volo o di lancio con il paraca- dute per: a. un incidente subito in occasione di un volo militare, di un lancio con il para- cadute o nell’ambito di attività strettamente legate a un impiego di volo militare o di lancio con il paracadute; b. una malattia in seguito a voli militari o a lanci con il paracadute. 2 Il diritto all’indennità inizia dopo la fine del mese nel quale è stata decisa la sospensione. 3 La durata massima del diritto all’indennità dipende dalla durata complessiva del servizio. In caso di ripetute sospensioni dell’interessato dal servizio di volo o di lancio con il paracadute, si sommano le singole sospensioni. 4 Le indennità ricevute immediatamente prima che sia stata dichiarata la non ido- neità al volo o al lancio con il paracadute sono computate sull’indennità globale ammessa.
Art. 30 Indennità in caso di sospensione per altri motivi 1 Ai militari di milizia del servizio di volo militare sospesi dal servizio di volo o di lancio con il paracadute per altri motivi che non siano la malattia, l’infortunio, il congedo di maternità o il congedo per l’estero, viene sospeso provvisoriamente il versamento dell’indennità. 2 L’indennità viene versata con effetto retroattivo se l’interessato è stato sospeso dal servizio di volo o di lancio con il paracadute non per colpa propria ed è riammesso a detto servizio. 3 Il diritto all’indennità per il periodo della sospensione può essere ridotto total- mente o parzialmente, se l’interessato è stato sospeso dal servizio di volo o di lancio
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con il paracadute per colpa propria. Per la commisurazione si tiene conto in parti- colare del grado della colpa e della condotta militare dell’interessato. 4 Il diritto all’indennità si estingue al momento della sospensione definitiva dal servizio di volo o di lancio con il paracadute.
Sezione 8: Obbligo d’assicurazione
Art. 31 1 I militari di milizia del servizio di volo militare devono assicurarsi contro gli infortuni di volo o di lancio con il paracadute per 50 000 franchi al minimo in caso di morte e per 250 000 franchi al minimo in caso d’invalidità. Se non si assicurano presso l’assicurazione collettiva amministrata dalle Forze aeree, devono depositare la loro polizza d’assicurazione presso quest’ultime. 2 Tutte le altre persone che pilotano aeromobili militari o volano come passeggeri sono assicurati dalle Forze aeree per i medesimi importi. 3 L’assicurazione completa le prestazioni dell’assicurazione militare o le prestazioni secondo la LPers. 4 Per i militari di professione del servizo di volo militare e per i piloti collaudatori dell’ADA, la conclusione dell’assicurazione è facoltativa. 5 Chi ha diritto a un’indennità secondo l’articolo 26 o conformemente all’ordinanza del DDPS del 15 maggio 20036 sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS, si assume i premi d’assicurazione. Negli altri casi la Confederazione si assume i premi d’assicurazione.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 32 Esecuzione Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza. Esso emana le pre- scrizioni d’esecuzione.
Art. 33 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 5 dicembre 19947 sul servizio di volo militare è abrogata.
Art. 34 Disposizione transitoria 1 Fino all’introduzione della nuova istruzione d’ufficiale nel quadro di Esercito XXI, il programma d’istruzione previsto all’articolo 4 capoverso 1 lettere a, b e c può essere assolto anche in ordine inverso o in maniera combinata.
6 RS 172.220.111.342.1; RU 2003 1271 7 RU 1995 98, 1996 806 1227, 1997 2829, 1999 883, 2000 1743, 2002 1
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2 Per l’istruzione e il perfezionamento dei piloti militari di milizia brevettati, fino al 31 dicembre 2003 rimane applicabile l’ordinanza del 5 dicembre 1994 sul servizio di volo militare nella versione del 28 giugno 20008.
Art. 35 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2003.
9 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
8 RU 2000 1743
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Appendice (art. 26)
Indennità di volo e di lancio con il paracadute
L’indennità annuale per i militari di milizia del servizio di volo militare (art. 11) è di: a. nella categoria A: 12 800 franchi; b. nella categoria B: 8 500 franchi; c. nella categoria C: 5 100 franchi.
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