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AS 2003 131

Ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosi

Ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosi

Modifica del 18 dicembre 2002

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I L’ordinanza del DFE del 7 dicembre 19981 concernente le agevolazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosi è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 1 Se, nella media di un anno civile, in un’impresa di trasformazione la quantità delle merci menzionate nell’allegato 2 non utilizzate per l’alimentazione degli animali risulta essere inferiore ai valori di resa, essa è tenuta al pagamento posticipato del dazio sulla differenza rispetto alla resa minima secondo l’aliquota di dazio applica- bile nel momento in cui sorge l’obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, si preleva l’aliquota di dazio media applicabile nel corso del re- lativo anno civile.

II L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

18 dicembre 2002 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin

Allegato 2

Valori di resa dei prodotti di trasformazione

Voce di tariffa2 Designazione della merce Onere Smercio Mancato all’importazione minimo kg/100 raggiungimento in % dell’ali- della merce gravato con quota di dazio non utilizzata l’aliquota per l’alimenta- per l’alimenta- della voce zione degli zione degli animali animali (valori di resa)

1003. Orzo:
0030 malto poco germogliato o per la 50 33 1104.2933

fabbricazione di malto

0040 per la fabbricazione 03 80 1003.0070

di succedanei del caffè

0061 per l’alimentazione umana 23 623 1003.0070
0080 per usi tecnici 15 75 1003.0070
1004. Avena:
0031 per l’alimentazione umana 18 504 1004.0040
0050 per usi tecnici 25 60 1004.0040
1005. Granoturco:
9021 per l’alimentazione umana 25 555 1005.9030
9040 per usi tecnici 10 80 1005.9030

...

2 RS 632.10 Allegato

3 In caso di uno smercio minimo inferiore al 15 per cento, per la quantità mancante giusta l’articolo 4 capoverso 1bis dell’ordinanza sull’importazione di cereali e di alimenti per animali (RS 916.112.211) va pagata posticipatamente l’aliquota di dazio fuori del con- tingente per l’orzo della voce di tariffa 1003.0069. 4 In caso di uno smercio minimo inferiore al 15 per cento, per la quantità mancante giusta l’articolo 4 capoverso 1bis dell’ordinanza sull’importazione di cereali e di alimenti per animali (RS 916.112.211) va pagata posticipatamente l’aliquota di dazio fuori del con- tingente per l’avena della voce di tariffa 1004.0039. 5 In caso di uno smercio minimo inferiore al 45 per cento, per la quantità mancante giusta l’articolo 4 capoverso 1bis dell’ordinanza sull’importazione di cereali e di alimenti per animali (RS 916.112.211) va pagata posticipatamente l’aliquota di dazio fuori del con- tingente per il granoturco della voce di tariffa 1005.9029.