AS 2003 1315
Ordinanza del DDPS concernente i piloti militari
Ordinanza del DDPS concernente i piloti militari (OPIM)
del 19 maggio 2003
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visto l’articolo 32 dell’ordinanza del 9 maggio 20031 sul servizio di volo militare (OSVM), ordina:
Sezione 1: Ammissione e istruzione
Art. 1 Ammissione
1 Può essere ammesso all’istruzione di pilota militare di professione chi:
a. possiede una maturità federale o cantonale oppure ha concluso con successo una formazione scolastica equivalente o un tirocinio e possiede una maturità professionale; b. ha buone conoscenze della lingua inglese; c. gode di una buona reputazione; d. non supera l’età limite stabilita dalle Forze aeree; e. ha concluso con successo l’istruzione aeronautica preparatoria ai sensi dell’articolo 103a della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla naviga- zione aerea oppure ha superato un esame d’idoneità dopo aver concluso con successo una formazione aeronautica privata; f. è stato dichiarato idoneo in occasione degli esami d’idoneità effettuati dall’Istituto di medicina aeronautica (IMA); ed g. è stato dichiarato idoneo in occasione dell’esame preliminare d’idoneità professionale della durata di dieci giorni. 2 Il capo dell’istruzione dell’aviazione decide, prima e durante la scuola reclute per piloti, sull’ammissione all’istruzione aeronautica.
RS 512.271.1
2002-1903 1315
Piloti militari. O RU 2003
Art. 2 Istruzione 1 I piloti militari di professione sono istruiti presso la scuola per piloti delle Forze aeree. 2 I candidati provenienti da altre Armi vengono trasferiti nelle truppe d’aviazione con il rilascio del brevetto.
Sezione 2: Allenamento dei piloti di milizia
Art. 3 Classificazione e servizi della categoria A 1 La classificazione e i servizi annuali della categoria A sono disciplinati come segue:
Sotto- Funzione Giorni di servizio Giorni Numero categoria di allena- minimo di Numero Servizi mento ore di volo individuale
A/a Comandanti dei reggimenti 33 Corsi 6 25 d’aviazione, comandante e d’allenamento, sostituto del gruppo corsi di stato d’impie go dell’aviazione maggiore 31, capi delle centrali d’impiego e loro sostituti A/b Comandanti e piloti delle 33 Corsi 8 50 squadriglie di combatti- d’allenamento mento A/c Comandanti e piloti 33 Corsi Secondo 50* d’elicottero delle squadri- d’allenamento il biso- glie di trasporto aereo gno, ma al masimo
12 giorni
A/d Comandanti delle squadri- 33 Corsi Secondo 50 glie di volo di puntamento d’allenamento il biso- e strumentale nonché piloti gno, delle squadriglie di punta- ma al mento su aviogetto fino a massimo
36 anni 12 giorni
A/e Piloti militari di pro- 5 Corsi – 20* fessione d’allenamento o scuole
* Per i piloti dei Super Puma sono computate le ore di simulatore; essi devono però compiere almeno dieci ore di volo su Super Puma.
2 Le Forze aeree possono lasciare gli ex comandanti e piloti di squadriglia nella categoria A/b o A/c.
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Art. 4 Classificazione e servizi della categoria B La classificazione e i servizi annuali della categoria B sono disciplinati come segue:
Sotto- Funzione Giorni di servizio Giorni Numero categoria di allena- minimo di Numero Servizi mento ore di volo individuale
B/a Piloti d’elicottero e piloti 22 Corsi Secondo 301 d’aeroplani delle squadri- d’allenamento il biso- glie di trasporto aereo o giorni di gno, servizio indivi- ma al duali massimo
12 giorni
B/b Piloti di puntamento su 222 Corsi Secondo 20 velivoli a elica e piloti di d’allenamento il biso- puntamento su aviogetti o giorni di gno, a partire da 37 anni servizio ma al massimo
12 giorni
B/c Piloti di volo strumentale 222 Servizi presso Secondo 20 scuole e corsi il biso- gno, ma al massimo
12 giorni
B/d Piloti incorporati in stati 21 Corsi Secondo 20 maggiori d’allenamento il biso- almeno 5 gno, giorni, ma al giorni rima- massimo nenti in corsi 12 giorni di stato mag- giore 1 Per i piloti dei Super Puma sono computate le ore di simulatore; essi devono però compiere almeno dieci ore di volo su Super Puma. 2 I piloti di puntamento e i piloti di volo strumentale con secondo impiego prestano almeno dodici giorni di servizio nel servizio di volo e dodici giorni di servizio al massimo in stati maggiori.
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Art. 5 Classificazione e servizi della categoria C La classificazione e i servizi annuali della categoria C sono disciplinati come segue:
Sotto- Funzione Giorni di servizio Giorni Numero categoria di allena- minimo di Numero Servizi mento ore di volo individuale
C/a Piloti di stati maggiori che 12 Corsi Secondo 15 volano su velivoli a elica, d’allenamento, il biso- se non fanno parte della corsi di ripeti- gno, ma categoria B zione al mas- simo
12 giorni
Art. 6 Competenze 1 Le Forze aeree classificano i piloti militari di milizia nelle categorie A, B o C nonché nelle sottocategorie. I trasferimenti in altre categorie avvengono per l’inizio dell’anno.
2 Esse stabiliscono su quali tipi di aeromobili vengono impiegati i piloti.
Art. 7 Interruzione dell’allenamento 1A seconda del tipo di aeromobile (aviogetto/elicottero, velivolo a elica), l’allenamento può essere interrotto per al massimo otto o dodici settimane civili. Le Forze aeree stabiliscono in generale o in singoli casi l’interruzione dell’allenamento.
2 In casi particolari, esse possono autorizzare un’interruzione più lunga.
Art. 8 Esercizi obbligatori Le Forze aeree stabiliscono gli esercizi obbligatori che i piloti militari devono com- piere durante l’anno civile.
Art. 9 Corsi d’allenamento 1 Un corso d’allenamento dura cinque giorni al massimo. Esso è un servizio militare con diritto al soldo. 2 I corsi d’allenamento sono considerati compiuti quando i servizi per la promozione coincidono con i corsi d’allenamento.
3 Se necessario, si possono far succedere direttamente più corsi d’allenamento.
Art. 10 Allenamento individuale
1 L’allenamento individuale vale come servizio militare, ma non è computato come
servizio d’istruzione.
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2 I piloti militari di milizia prestano detto allenamento a giorni. Essi ricevono un ordine di marcia. All’entrata in servizio e al licenziamento portano abiti civili. In singoli casi, può essere ordinato il porto dell’uniforme.
3 Il soldo è compensato con l’indennità giusta l’articolo 26 OSVM.
Art. 11 Accorciamento o prolungamento dei servizi 1 Se le esigenze militari e il livello dell’istruzione lo consentono, le Forze aeree possono, in generale o in singoli casi: a. ridurre di 10 giorni al massimo i giorni di servizio secondo gli articoli 3 a 5; b. ridurre del 25 percento al massimo le ore di volo secondo gli articoli 3 a 5. 2 Qualora vi sia una necessità militare, le Forze aeree possono, in generale o in singoli casi, aumentare del 25 percento al massimo le ore di volo secondo gli arti- coli 3 a 5.
Sezione 3: Compiti dei piloti militari di professione
Art. 12 Ai piloti militari di professione sono segnatamente assegnati i compiti seguenti: a. assicurare il servizio di polizia aerea per la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo; b. garantire il servizio di ricerca e di salvataggio (SAR) in collaborazione con la REGA; c. collaborare alla condotta e alla direzione degli impieghi delle Forze aeree, nonché alla direzione del servizio di volo militare; d. assicurare gli impieghi nel settore della salvaguardia delle condizioni d’esistenza, compreso l’aiuto in caso di catastrofe; e. provvedere ai trasporti aerei; f. partecipare a operazioni di mantenimento della pace; g. istruire ed addestrare i candidati piloti militari e i piloti militari; h. provvedere al collaudo tattico di aeromobili e di oggetti di equipaggiamento; i. elaborare procedure tecniche e tattiche di volo nonché prescrizioni per il servizio di volo militare; j. eseguire dimostrazioni di volo, voli topografici e altri impieghi speciali; k. assistere le imprese civili nel servizio di salvataggio con elicotteri.
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Sezione 4: Esame medico-aeronautico
Art. 13 I piloti militari di età inferiore ai 40 anni si sottopongono annualmente, quelli di età superiore ai 40 anni semestralmente, a un esame medico-aeronautico presso l’IMA.
Sezione 5: Indennità per i piloti di milizia
Art. 14 Pagamento 1 L’indennità giusta l’articolo 26 OSVM è suddivisa in dodici rate uguali, pagate alla fine di ogni mese civile. 2 Il pagamento delle rate mensili ha inizio solo quando il pilota militare ha iniziato il servizio di volo nell’anno civile in questione. Le rate mensili trattenute vengono pagate in seguito retroattivamente.
Art. 15 Riduzione dell’indennità 1 Chi per propria colpa non assolve completamente i servizi secondo gli articoli 3 a 5 o gli esercizi obbligatori secondo l’articolo 8 riceve, nell’anno successivo, sol- tanto l’indennità per la categoria immediatamente inferiore giusta l’appendice dell’OSVM. Ai piloti classificati nella categoria C l’indennità è ridotta della metà.
2 A chi supera l’interruzione dell’allenamento ammessa conformemente all’arti-
colo 7 senza giustificazione o con una giustificazione insufficiente, viene ridotta l’indennità giusta l’appendice dell’OSVM. Se il pilota durante la settimana civile che segue l’interruzione ammessa ha prestato servizio di volo, la riduzione viene a cadere. 3 L’indennità annuale viene ridotta di un dodicesimo per un allenamento obbligato- rio di quattro settimane e di un sesto per un allenamento obbligatorio di otto setti- mane.
Sezione 6: Impiego di piloti senza brevetto di pilota militare
Art. 16 1 Per l’istruzione di piloti militari e per impieghi su aeromobili militari, le Forze aeree possono avvalersi eccezionalmente di piloti sprovvisti del brevetto di pilota militare. Sono esclusi gli impieghi su velivoli da combattimento. 2 Le Forze aeree disciplinano l’ordinamento di servizio di detti piloti, d’intesa con il Dipartimento.
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Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 17 Esecuzione Le Forze aeree sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 18 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza dell’8 dicembre 19943 concernente i piloti militari è abrogata.
Art. 19 Disposizioni transitorie I candidati che nel 2003 assolvono corsi dell’istruzione aeronautica preparatoria sono ancora ammessi conformemente all’ordinanza dell’8 dicembre 1994 concer- nente i piloti militari nella versione del 25 febbraio 19984.
Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2003.
19 maggio 2003 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid
3 RU 1995 490, 1998 959 4 RU 1998 959
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