AS 2003 1322
Ordinanza del DDPS concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione
Ordinanza del DDPS concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione (OOFB)
del 19 maggio 2003
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visto l’articolo 32 dell’ordinanza del 9 maggio 20031 sul servizio di volo militare (OSVM), ordina:
Sezione 1: Operatori di bordo di milizia
Art. 1 Ammissione
1 Può essere ammesso all’istruzione di operatore di bordo di milizia chi:
a. ha concluso con successo una scuola media inferiore o una scuola analoga e un tirocinio o una scuola media superiore; b. gode di una buona reputazione; c. non supera l’età di 36 anni; d. ha superato con successo un esame tecnico d’attitudine; e. è stato dichiarato idoneo in occasione degli esami d’idoneità effettuati dall’Istituto di medicina aeronautica (IMA); f. ha terminato l’istruzione per diventare ufficiale; ed g. è militarmente ben qualificato.
2 Il capo dell’istruzione dell’aviazione decide sull’ammissione.
Art. 2 Istruzione 1 Gli operatori di bordo di milizia sono istruiti nelle scuole delle Forze aeree.
2 I candidati provenienti da altre Armi sono trasferiti nelle truppe d’aviazione
all’ottenimento del brevetto.
RS 512.271.2 1 RS 512.271; RU 2003 1302
1322 2002-2018
Operatori di bordo, operatori FLIR RU 2003
Art. 3 Servizi Gli operatori di bordo di milizia sono tenuti a prestare, ogni anno civile, i seguenti servizi: a. 22 giorni di servizio in corsi d’allenamento; b. allenamento individuale secondo il bisogno, ma al massimo otto giorni; c. 20 ore di volo.
Art. 4 Tipi d’aeromobili Le Forze aeree decidono su quali tipi d’aeromobili vengono impiegati gli operatori di bordo di milizia.
Art. 5 Interruzione dell’allenamento 1 L’allenamento può essere interrotto per otto settimane civili al massimo. Le Forze aeree stabiliscono in generale o in singoli casi l’interruzione dell’allenamento. 2 In casi particolari le Forze aeree possono autorizzare un’interruzione più lunga.
Art. 6 Inizio del servizio di volo Gli operatori di bordo di milizia iniziano il loro servizio di volo (corso d’allena- mento, allenamento individuale) dopo aver ottenuto il brevetto.
Art. 7 Esercizi obbligatori Le Forze aeree stabiliscono gli esercizi obbligatori che gli operatori di bordo di milizia devono compiere durante l’anno civile.
Art. 8 Corsi d’allenamento 1 Un corso d’allenamento dura cinque giorni al massimo. Esso è un servizio militare con diritto al soldo.
2 Se i servizi d’avanzamento coincidono con i corsi d’allenamento, questi ultimi
sono pure considerati adempiuti.
3 Se necessario, si possono far succedere direttamente più corsi d’allenamento.
Art. 9 Allenamento individuale
1 L’allenamento individuale vale come servizio militare, ma non è computato come
servizio d’istruzione. 2 Gli operatori di bordo di milizia prestano detto allenamento a giorni. Essi ricevono un ordine di marcia. All’entrata in servizio e al licenziamento portano abiti civili. In singoli casi, può essere ordinato il porto dell’uniforme.
3 Il soldo è compensato con l’indennità giusta l’articolo 26 OSVM.
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Art. 10 Riduzione o aumento dei servizi 1 Qualora vi sia una necessità militare e il livello dell’istruzione lo consenta, le Forze aeree possono, in generale o in singoli casi: a. ridurre fino a un minimo di 18 giorni i giorni di servizio di cui all’articolo 3 lettera a; b. ridurre fino a un minimo di 15 ore le ore di volo di cui all’articolo 3 let- tera c. 2 Qualora vi sia una necessità militare, le Forze aeree possono, in generale o in singoli casi, aumentare del 25 per cento al massimo le ore di volo di cui all’arti- colo 3 lettera c.
Sezione 2: Operatori di bordo di professione ed esercizi obbligatori
Art. 11 Operatori di bordo di professione 1 Gli operatori di bordo di milizia possono essere nominati operatori di bordo di professione nella Squadra di vigilanza. 2 Gli operatori di bordo di professione ricevono un’istruzione speciale per la loro attività. Le Forze aeree stabiliscono i programmi d’istruzione.
Art. 12 Esercizi obbligatori Le Forze aeree stabiliscono gli esercizi obbligatori che gli operatori di bordo di professione devono assolvere durante l’anno civile.
Sezione 3: Operatori FLIR di professione
Art. 13 Ammissione
1 Può essere ammesso all’istruzione di operatore FLIR di professione chi:
a. è istruttore o membro della Squadra di vigilanza; b. è stato dichiarato idoneo in occasione degli esami d’idoneità effettuati dall’IMA; e c. non supera l’età di 42 anni.
2 Le Forze aeree decidono sull’ammissione all’istruzione come operatore FLIR di
professione. 3 I candidati provenienti da altre Armi sono trasferiti nelle Forze aeree all’otteni- mento del brevetto.
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Art. 14 Compiti Agli operatori FLIR di professione spettano segnatamente i compiti seguenti: a. l’esecuzione di impieghi FLIR a favore di organizzazioni civili o militari; b. l’impiego nel servizio di prontezza nell’ambito della SAR/Readiness; c. la condotta di impieghi in diretta in qualità di responsabile dell’impiego.
Art. 15 Istruzione Gli operatori FLIR di professione ricevono un’istruzione speciale per la loro attività. Le Forze aeree stabiliscono i programmi d’istruzione.
Art. 16 Servizi Gli operatori FLIR di professione devono compiere almeno 20 ore di volo in elicot- tero ogni anno civile.
Art. 17 Esercizi obbligatori Le Forze aeree stabiliscono gli esercizi obbligatori che gli operatori FLIR di profes- sione devono assolvere durante l’anno civile.
Sezione 4: Fotografi di bordo di professione
Art. 18 Ammissione
1 Può essere ammesso all’istruzione di fotografo di bordo di professione chi:
a. è istruttore o membro della Squadra di vigilanza; b. è stato dichiarato idoneo in occasione degli esami d’idoneità effettuati dall’IMA; e c. non supera l’età di 36 anni.
2 Le Forze aeree decidono sull’ammissione alla scuola per fotografi di bordo di
professione. 3 I candidati provenienti da altre Armi sono trasferiti nelle Forze aeree all’otteni- mento del brevetto.
Art. 19 Compiti Ai fotografi di bordo di professione spettano segnatamente i compiti seguenti: a. la preparazione e l’esecuzione di voli fotografici; b. l’allestimento e l’interpretazione di fotografie aeree; c. la preparazione di fotografie aeree a scopo d’istruzione e di documentazione dell’esercito e degli uffici della Confederazione;
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d. la collaborazione all’istruzione dei piloti di ricognitori in ambito fotografico e della tecnica d’interpretazione; e. i collaudi tecnici degli apparecchi e del materiale per fotografie aeree.
Art. 20 Istruzione I fotografi di bordo di professione ricevono un’istruzione speciale per la loro attivi- tà. Le Forze aeree stabiliscono i programmi d’istruzione.
Art. 21 Servizi I fotografi di bordo di professione devono compiere almeno 40 ore di volo ogni anno civile.
Art. 22 Tipi d’aeromobili Le Forze aeree stabiliscono su quali tipi d’aeromobili vengono impiegati i fotografi di bordo di professione.
Art. 23 Esercizi obbligatori Le Forze aeree stabiliscono gli esercizi obbligatori che i fotografi di bordo di profes- sione devono assolvere durante l’anno civile.
Sezione 5: Esame medico-aeronautico
Art. 24 Gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione devono sottoporsi annualmente a un esame medico-aeronautico presso l’IMA.
Sezione 6: Indennità per operatori di bordo di milizia
Art. 25 Pagamento 1 L’indennità giusta l’articolo 26 OSVM è suddivisa in dodici rate uguali, pagate alla fine di ogni mese civile. 2 Il pagamento delle rate mensili ha inizio solo quando l’operatore di bordo di mili- zia ha iniziato il servizio di volo nell’anno civile in questione. Le rate mensili tratte- nute sono pagate in seguito retroattivamente.
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Art. 26 Riduzione dell’indennità 1 Gli operatori di bordo di milizia che per colpa propria non assolvono completa- mente i servizi di cui all’articolo 3 o gli esercizi obbligatori di cui all’articolo 7, nell’anno successivo ricevono soltanto l’indennità della categoria C giusta l’appen- dice dell’OSVM. 2 Agli operatori di bordo di milizia che superano l’interruzione dell’allenamento ammessa secondo l’articolo 5 senza giustificazione o con una giustificazione insuf- ficiente viene ridotta l’indennità annuale di un sesto. Se durante la settimana civile che segue l’interruzione ammessa hanno prestato servizio di volo, non vi è ridu- zione.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 27
1 Le Forze aeree sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza.
2 L’ordinanza dell’8 dicembre 19942 concernente gli operatori di bordo e i fotografi di bordo di professione è abrogata.
3 La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2003.
19 maggio 2003 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid
2 RU 1995 498