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AS 2003 1328

Ordinanza del DDPS concernente gli esploratori paracadutisti

Ordinanza del DDPS concernente gli esploratori paracadutisti (OEP)

del 19 maggio 2003

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visto l’articolo 32 dell’ordinanza del 9 maggio 20031 sul servizio di volo militare (OSVM), ordina:

Sezione 1: Ammissione e istruzione

Art. 1 Ammissione

1 Può essere ammesso all’istruzione di esploratore paracadutista di milizia chi:

a. ha concluso con successo un tirocinio o una scuola media superiore; b. gode di una buona reputazione; c. non supera l’età massima stabilita dalle Forze aeree; d. ha concluso con successo l’istruzione aeronautica preparatoria ai sensi dell’articolo 103a della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla naviga- zione aerea o un’istruzione privata di paracadutismo e possiede un permesso valido dell’Aero-Club svizzero; ed e. è stato dichiarato idoneo in occasione degli esami di idoneità medico- aeronautica effettuati dall’Istituto di medicina aeronautica (IMA). 2 Chi ha compiuto un’altra scuola reclute invece di quella di esploratore paracaduti- sta e ha ricevuto la proposta per l’istruzione a sottufficiale o lo è già, può annunciar- si per l’istruzione a esploratore paracadutista. La persona interessata si impegna ad assolvere l’istruzione di base di 143 giorni al massimo. 3 Le Forze aeree decidono sull’ammissione all’istruzione di base e sulla selezione degli esploratori paracadutisti.

Art. 2 Istruzione 1 Gli aspiranti esploratori paracadutisti sono istruiti nelle scuole delle Forze aeree.

2 I candidati provenienti da altre Armi vengono trasferiti nelle truppe d’aviazione con il rilascio del brevetto.

RS 512.271.3

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Ordinanza concernente gli esploratori paracadutisti RU 2003

Art. 3 Istruzione degli esploratori paracadutisti di professione Gli esploratori paracadutisti di professione sono specialmente istruiti per la loro attività. Le Forze aeree stabiliscono i programmi d’istruzione.

Sezione 2: Allenamento

Art. 4 Classificazione e servizi La classificazione e i servizi annuali della categoria C conformemente all’appendice dell’OSVM sono disciplinati come segue:

Sotto Funzione Giorni di servizio Giorni Numero categoria d’allenamento minimo Numero Servizi individuale di lanci

C/a Ufficiali e sottufficiali 22 Corsi 8 40 incorporati nella compagnia d’allenamento di esploratori paracadutisti e corsi di ripetizione C/b Appuntati e soldati 17 Corsi 8 40 incorporati nella compagnia d’allenamento di esploratori paracadutisti e corsi di ripetizione C/c Ufficiali incorporati in 5 Corsi 8 24 stati maggiori d’allenamento C/d Esploratori paracadutisti 5 Corsi – 24 di professione d’allenamento

Art. 5 Competenze Le Forze aeree classificano i singoli esploratori paracadutisti nelle sottocategorie. Di regola, i trasferimenti in altre sottocategorie avvengono per l’inizio dell’anno.

Art. 6 Allenamento 1 Gli esploratori paracadutisti devono compiere almeno quattro lanci per trimestre.

2 In casi speciali, le Forze aeree possono autorizzare deroghe o interruzioni più lunghe.

Art. 7 Inizio dell’allenamento di lancio con il paracadute Gli esploratori paracadutisti iniziano il loro allenamento di lancio con il paracadute (corso d’allenamento, allenamento individuale) dopo aver ottenuto il brevetto.

Art. 8 Esercizi obbligatori Le Forze aeree stabiliscono gli esercizi obbligatori che gli esploratori paracadutisti devono assolvere durante l’anno civile.

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Art. 9 Corsi d’allenamento 1 Un corso d’allenamento dura cinque giorni al massimo. Esso è un servizio militare con diritto al soldo. 2 I corsi d’allenamento si considerano compiuti se coincidono nel tempo con i servi- zi di promozione.

3 Ilcandidato esploratore paracadutista che non può compiere il corso speciale

giusta l’articolo 7 capoverso 1 lettera b OSVM durante lo stesso anno civile in cui compie la scuola reclute per esploratori paracadutisti viene chiamato dalle Forze aeree ogni trimestre a due giorni di allenamento.

Art. 10 Allenamento individuale 1 L’allenamento individuale è suddiviso in un allenamento militare e un allenamento civile.

2 L’allenamento individuale vale come servizio militare, ma non è computato come

servizio d’istruzione. Gli esploratori paracadutisti di milizia prestano detto allena- mento a giorni. Essi ricevono un ordine di marcia. 3 Il soldo e le eventuali spese sono compensati con l’indennità giusta l’articolo 26 OSVM. 4 L’allenamento individuale militare avviene sotto la sorveglianza di un ufficiale esploratore paracadutista, da aeromobili militari. Esso si svolge con l’equipaggia- mento militare di lancio. 5 L’allenamento individuale civile avviene sotto la sorveglianza di un istruttore civile dell’Aero-Club svizzero, da aeromobili civili. Esso può essere svolto con l’equipaggiamento civile di lancio.

Art. 11 Accorciamento o prolungamento dei servizi 1 Se le esigenze militari e il livello dell’istruzione lo consentono, le Forze aeree possono ridurre del 50 per cento al massimo il numero dei giorni di servizio o dei lanci di cui all’articolo 4. 2 Qualora vi sia una necessità militare, le Forze aeree possono aumentare del 25 per cento al massimo sia i giorni di servizio e i giorni di allenamento individuale nell’ambito dell’articolo 13 OSVM, sia il numero di lanci secondo l’articolo 4.

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Sezione 3: Compiti degli esploratori paracadutisti di professione

Art. 12 Agli esploratori paracadutisti di professione sono segnatamente assegnati i compiti seguenti: a. l’istruzione e l’addestramento di aspiranti esploratori paracadutisti e di esploratori paracadutisti; b. il collaudo di procedure d’impiego tecniche e tattiche per gli esploratori paracadutisti; c. l’elaborazione di procedure e prescrizioni per l’istruzione militare e l’impiego di esploratori paracadutisti; d. l’esecuzione di dimostrazioni e altri impieghi speciali; e. la collaborazione all’istruzione dei piloti militari e degli operatori di bordo in ambito paracadutistico; f. la collaborazione in occasione di nuovi acquisti e collaudi di materiale.

Sezione 4: Esame medico-aeronautico

Art. 13 Gli esploratori paracadutisti di età inferiore ai 40 anni si sottopongono annualmente, quelli di età superiore ai 40 anni semestralmente, a un esame medico-aeronautico presso l’IMA.

Sezione 5: Indennità per gli esploratori paracadutisti di milizia

Art. 14 Pagamento 1 L’indennità giusta l’articolo 26 OSVM è suddivisa in dodici rate uguali, pagate alla fine di ogni mese civile. 2 Il pagamento delle rate mensili ha inizio solo quando l’esploratore paracadutista ha iniziato il servizio di lancio con il paracadute nell’anno civile in questione. Le rate mensili trattenute vengono pagate in seguito retroattivamente.

Art. 15 Riduzione dell’indennità All’esploratore paracadutista che omette l’allenamento secondo l’articolo 6 senza giustificazione o senza giustificazione sufficiente, oppure che per colpa propria non assolve per intero gli esercizi obbligatori secondo l’articolo 8, l’indennità viene ridotta di un dodicesimo e, se il caso si ripete, di un sesto.

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Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16

1 Le Forze aeree sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza.

2 L’ordinanza dell’8 dicembre 19943 concernente gli esploratori paracadutisti è

abrogata.

3 La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2003.

19 maggio 2003 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid

3 RU 1995 503

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