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AS 2003 1333

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale

del 9 maggio 2003

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 52, 53, 55 e 57 della legge dell’8 ottobre 19821 sull’approvvigionamento economico del Paese (LAP), ordina:

Art. 1 Obbligo imperativo di costituire scorte Le merci menzionate nell’allegato (gas naturale) sottostanno all’obbligo imperativo di costituire scorte per garantire l’approvvigionamento del Paese con gas naturale.

Art. 2 Obbligo di costituire scorte per chi mette per la prima volta in circolazione gas naturale

1 Chiunque mette per la prima volta in circolazione gas naturale (prima messa in

circolazione) sul territorio nazionale svizzero, ossia immette questo tipo di merci in libera pratica doganale giusta l’articolo 4 capoverso 1 della legge del 21 giugno 19962 sull’imposizione degli oli minerali, è tenuto a concludere con l’Ufficio fede- rale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) un contratto per scorte obbligatorie (art. 8 cpv. 5 LAP). 2 Le enclavi doganali estere sono assimilate al territorio nazionale svizzero, ma non le enclavi doganali svizzere. 3 Le persone soggette all’obbligo di costituire scorte devono, nel corso della durata del contratto, costituire sul territorio doganale svizzero scorte obbligatorie di gas naturale. 4 Se colui che mette per la prima volta in circolazione dette merci non è domiciliato in Svizzera, l’UFAE può dichiarare astretta a costituire scorte obbligatorie a titolo suppletivo la persona per conto della quale le merci sono state immesse in circola- zione.

Art. 3 Contratto per scorte obbligatorie I particolari circa la costituzione di scorte obbligatorie sono regolati mediante con- tratti uniformi tra l’UFAE e i depositari delle scorte.

RS 531.215.42

2003-0404 1333

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale RU 2003

Art. 4 Volume e qualità delle scorte obbligatorie. Udite le cerchie economiche interessate, il Dipartimento federale dell’economia (DFE) determina: a. le merci di cui nell’Allegato che devono essere oggetto di costituzione di scorte obbligatorie; b. il volume e la qualità delle scorte obbligatorie nonché i criteri per determina- re il volume delle scorte obbligatorie dei singoli depositari.

Art. 5 Annunci periodici Il depositario della scorta obbligatoria deve indicare periodicamente all’UFAE il quantitativo complessivo delle sue scorte (sia volontarie sia obbligatorie) di gas naturale.

Art. 6 Costituzione di scorte obbligatorie a titolo suppletivo sotto forma di olio da riscaldamento extra leggero 1 Chiunque mette per la prima volta in circolazione gas naturale può adempiere, a titolo suppletivo, l’obbligo di costituire scorte obbligatorie di gas naturale impe- gnandosi per scritto: a. a contribuire finanziariamente alla costituzione di scorte obbligatorie già praticata a titolo suppletivo al fine di garantire l’approvvigionamento dei consumatori dotati di impianti misti (funzionanti sia con gas naturale sia con olio di riscaldamento) o b. a costituire personalmente, a titolo suppletivo, scorte obbligatorie di olio da riscaldamento ultra leggero o di incaricarne un terzo qualificato.

2 Udite le cerchie economiche interessate, il DFE determina:

a. il volume e la qualità delle scorte obbligatorie di olio da riscaldamento ultra leggero, costituite a titolo suppletivo, nonché le esigenze connesse all’eserci- zio; b. i criteri per determinare in quale misura la persona che mette per la prima volta in circolazione gas naturale deve contribuire alla costituzione delle scorte obbligatorie a titolo suppletivo.

Art. 7 Cooperazione delle autorità; composizione delle controversie 1 L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) comunica all’UFAE i dati relativi ai tassi doganali e all’imposta sugli oli minerali per le merci di cui all’articolo 2 capoverso 1. 2 In caso di controversie l’UFAE, fondandosi sulle notifiche dell’AFD, stabilisce con decisione destinata alla persona che mette per la prima volta in circolazione gas naturale:

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Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale RU 2003

a. l’obbligo o meno di concludere un contratto per scorte obbligatorie di gas naturale o di costituire, a titolo suppletivo, scorte obbligatorie di olio da riscaldamento extra leggero; b. il momento in cui le scorte obbligatorie devono essere costituite.

Art. 8 Controlli Per accertare l’obbligo di costituire scorte, l’UFAE ha il diritto in qualsiasi momen- to di consultare i documenti commerciali delle ditte e aziende interessate e di esami- nare e controllare i loro locali commerciali, stazioni di misurazione, depositi e mezzi di trasporto.

Art. 9 Esecuzione

1 L’UFAE e l’AFD sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza..

2 Il DFE può modificare l’Allegato dopo aver sentito le cerchie economiche interes- sate.

Art. 10 Disposizione transitoria L’AFD notifica all’UFAE le quantità di gas naturale che sono state messe per la prima volta in circolazione nei tre anni precedenti l’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2003.

9 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Allegato (art. 2 cpv. 1)

Elenco delle merci

Voce di tariffa Descrizione della merce

2711.1190 Gas naturale liquefatto

2711.2190 Gas naturale sotto forma gassosa

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