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AS 2003 1337

Ordinanza concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione

Ordinanza concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione

del 30 aprile 2003

Il Consiglio federale svizzero, visto il decreto federale del 22 giugno 19511 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione; in esecuzione della convenzione dell’11 agosto 19712 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (convenzione), ordina:

Sezione 1: Imposta svizzera a titolo di precauzione (preventiva) riscossa sui dividendi e sugli interessi

Art. 1 Sgravio in via di rimborso 1 Lo sgravio delle imposte sui dividendi e sugli interessi, previsto negli articoli 10 e

11 della convenzione, è concesso dalla Svizzera sotto forma di rimborso totale o

parziale dell’imposta preventiva. Sono riservate le disposizioni dell’articolo 3. 2 La presente ordinanza non si applica al rimborso dell’imposta preventiva cui le persone residenti nella Repubblica federale di Germania possono pretendere già in virtù della legislazione federale svizzera.

Art. 2 Presentazione dell’istanza 1 L’istanza di rimborso dell’imposta preventiva va presentata dagli aventi diritto residenti nella Repubblica federale di Germania su modulo 85. 2 Il richiedente deve fare l’istanza in doppio e sottomettere i due esemplari al com- petente ufficio finanziario germanico. Quest’ultimo trattiene l’esemplare a lui desti- nato e ritorna al richiedente l’esemplare per l’Amministrazione federale delle contri- buzioni con l’attestazione prevista sul modulo. 3 Il richiedente deve presentare l’esemplare dell’istanza con l’attestazione all’Ammi- nistrazione federale delle contribuzioni, Berna, nei tre anni successivi alla fine del- l’anno civile in cui i dividendi o gli interessi sono scaduti.

RS 672.913.610

2003-0528 1337

Convenzione germano-svizzera di doppia imposizione RU 2003

Art. 3 Dividendi da partecipazioni determinanti 1 Una società svizzera può essere autorizzata, su istanza, a prescindere dalla ritenuta dell’imposta preventiva sui dividendi, se l’avente diritto residente in Germania è una società che possiede direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi.

2 La società che paga i dividendi deve presentare spontaneamente l’istanza su

modulo 107 all’Amministrazione federale delle contribuzioni entro 30 giorni dalla scadenza dei dividendi unitamente al modulo di rilevamento ufficiale. In pari tempo essa deve provare che la società germanica possiede direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi.

Art. 4 Verifica e decisione 1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni verifica la fondatezza e l’esattezza dell’istanza. Essa domanda direttamente al richiedente le informazioni e le prove che fossero necessarie. 2 L’Amministrazione federale delle contribuzioni notifica per scritto il risultato della verifica al richiedente e paga l’ammontare del rimborso all’indirizzo indicato nell’istanza. 3 Se l’istanza è respinta in tutto o in parte, il richiedente può esigere una decisione, che deve essere notificata mediante lettera raccomandata, con indicazione dei motivi e dei rimedi giuridici. 4 Nel caso di partecipazioni determinanti secondo l’articolo 3, l’Amministrazione federale delle contribuzioni effettua un controllo successivo. Se il controllo dimostra un abuso della procedura di notifica, l’imposta preventiva deve essere riscossa posticipatamente; se il credito fiscale è contestato, l’Amministrazione federale delle contribuzioni emana una corrispondente decisione. È fatta salva l’apertura di un procedimento penale. 5 La decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni può essere impugnata con reclamo nel termine di 30 giorni dalla notificazione. La decisione su reclamo dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è impugnabile mediante ricorso entro 30 giorni dalla notificazione presso la Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni. Contro la decisione su ricorso della Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale svizzero, in Losanna, nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

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Sezione 2: Imposte germaniche alla fonte riscosse su dividendi, interessi e diritti di licenza

Art. 5 Moduli d’istanza Le persone residenti in Svizzera, che pretendono gli sgravi delle imposte germaniche alla fonte previste negli articoli 10 a 12 della convenzione, devono chiedere tali sgravi per mezzo dei seguenti moduli: a. R-D 1: Dividenden und Zinsen, natürliche Personen; b. R-D 2: Dividenden und Zinsen, juristische Personen und Personengesell- schaften; c. R-D 3: Lizenzgebühren, natürliche Personen; d. R-D 4: Lizenzgebühren, juristische Personen und Personengesellschaften; e. R-D 5: Dividenden, Kapitalgesellschaften mit unmittelbarer Beteiligung von mindestens 10 Prozent, emessi a tali scopi dalle autorità germaniche.

Art. 6 Presentazione dei moduli 1 L’istanza deve essere presentata nel numero di esemplari prescritto, completamente riempita e con i fogli supplementari e gli allegati necessari, all’autorità fiscale can- tonale competente per il richiedente. 2 Se, nell’istanza, viene richiesto il rimborso di imposte già riscosse, l’istanza stessa deve allora pervenire all’autorità fiscale cantonale al più tardi il 1° ottobre del quarto anno civile successivo al pagamento dei dividendi, degli interessi o dei canoni.

Art. 7 Verifica e trasmissione dei moduli 1 L’autorità fiscale cantonale, alla quale è stata presentata l’istanza, verifica se le condizioni per lo sgravio delle imposte germaniche sono soddisfatte. 2 Se l’istanza è fondata, l’autorità fiscale cantonale lo attesta sugli esemplari dell’istan- za destinati alle autorità germaniche e all’Amministrazione federale delle contribuzioni. L’autorità fiscale cantonale conserva nei suoi atti un esemplare dell’istanza.

3 L’autorità fiscale cantonale invia gli esemplari attestati:

a. di un’istanza su modulo R-D 1 o R-D 3, compresi gli allegati, in ritorno al richiedente, il quale deve presentare gli esemplari all’ufficio federale delle finanze a Bonn nei quattro anni successivi alla fine dell’anno civile in cui i redditi sono pagati; b. di un’istanza su modulo R-D 2, R-D 4 o R-D 5, compresi gli allegati, all’Amministrazione federale delle contribuzioni a Berna, la quale conserva nei suoi atti un esemplare e trasmette l’altro esemplare insieme con gli alle- gati all’ufficio federale delle finanze a Bonn.

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4 Le autorità fiscali cantonali e l’Amministrazione federale delle contribuzioni

hanno il diritto di procedere a inchieste complementari.

Sezione 3: Scambio di informazioni generale

Art. 8 1 Da parte svizzera, solo l’Amministrazione federale delle contribuzioni è compe- tente a comunicare alle autorità germaniche le informazioni previste nell’articolo 27 lettera a della convenzione. Le richieste d’informazione da parte germanica, che pervengono ad altre autorità, devono essere trasmesse all’Amministrazione federale delle contribuzioni.

2 L’Amministrazione federale delle contribuzioni decide sulle contestazioni che

sorgono in merito alla comunicazione d’informazioni di tale genere. 3 La decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni può essere impugnata con reclamo nel termine di 30 giorni dalla notificazione. La decisione su reclamo dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è impugnabile mediante ricorso entro 30 giorni dalla notificazione presso la Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni. Contro la decisione su ricorso della Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale svizzero, in Losanna, nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

Sezione 4: Scambio di informazioni in caso di delitti in materia di frode fiscale

Art. 9 Esame preliminare delle richieste germaniche 1 Le richieste delle competenti autorità germaniche per lo scambio di informazioni secondo l’articolo 27 paragrafo 1 lettera b della convenzione in caso di delitti in materia di frode fiscale sono oggetto di un esame preliminare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.

2 Se una richiesta di scambio di informazioni non può essere soddisfatta, l’Am-

ministrazione federale delle contribuzioni ne informa la competente autorità germa- nica. Quest’ultima può completare la sua richiesta.

3 Se l’esame preliminare dimostra che l’adempimento delle condizioni dell’arti-

colo 27 paragrafo 1 lettera b della convenzione, in correlazione con il numero 3 del protocollo, è attendibile, l’Amministrazione federale delle contribuzioni informa della presentazione della richiesta e delle informazioni volute la persona che in Svizzera dispone delle relative informazioni (detentore delle informazioni). Il resto del contenuto della richiesta non deve essere comunicato al detentore delle informa- zioni.

4 L’Amministrazione federale delle contribuzioni chiede contemporaneamente al

detentore delle informazioni di trasmetterle le informazioni e d’invitare una persona

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interessata con domicilio all’estero a designare in Svizzera un mandatario autoriz- zato a ricevere le notificazioni.

Art. 10 Ottenimento delle informazioni 1 Se il detentore delle informazioni trasmette all’Amministrazione federale delle contribuzioni le informazioni richieste, quest’ultima le esamina ed emette una deci- sione finale. 2 Se il detentore delle informazioni o la persona interessata, rispettivamente il man- datario autorizzato a ricevere le notificazioni, non acconsentono a fornire le infor- mazioni richieste entro un termine di 14 giorni, l’Amministrazione federale delle contribuzioni emette nei confronti del detentore delle informazioni una decisione con la quale esige la consegna delle informazioni indicate nella richiesta germanica.

Art. 11 Diritti della persona interessata

1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni notifica parimenti alla persona

interessata o al suo mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la decisione indirizzata al detentore delle informazioni nonché copia della richiesta della com- petente autorità germanica, a meno che nella richiesta non venga espressamente chiesta la segretezza. 2 Se una persona interessata con domicilio all’estero non ha designato un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione deve essere eseguita dalla competente autorità germanica secondo il diritto germanico. Contemporaneamente, l’Amministrazione federale delle contribuzioni fissa alla persona un termine per acconsentire allo scambio di informazioni o per designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni. 3 La persona interessata può partecipare alla procedura e consultare gli atti. La consultazione degli atti e la partecipazione alla procedura possono essere rifiutate soltanto: a. per documenti e atti procedurali per i quali esistono motivi di segretezza se- condo l’articolo 80b capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 19813 sull’assistenza in materia penale; b. se lo esige l’articolo 27 della convenzione. 4 Oggetti, documenti e atti che sono stati consegnati all’Amministrazione federale delle contribuzioni o che quest’ultima si è procurata non possono essere utilizzati ai fini dell’applicazione del diritto fiscale svizzero. È fatto salvo l’articolo 16 para- grafo 4.

Art. 12 Misure coercitive 1 Se le informazioni richieste nella decisione non sono fornite all’Amministrazione federale delle contribuzioni entro il termine fissato, possono essere prese misure coercitive. Al riguardo si può procedere alla perquisizione domiciliare nonché al

3 RS 351.1

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sequestro di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti di immagini o di dati.

2 Le misure coercitive devono essere ordinate dal direttore dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni o dal suo sostituto. Esse devono essere eseguite da persone particolarmente istruite a tale scopo. 3 In caso di pericolo imminente e se una misura non può essere ordinata tempesti- vamente, la persona istruita può di sua iniziativa eseguire una misura coercitiva. La misura deve essere approvata entro tre giorni dal direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o dal suo sostituto.

4 La polizia dei Cantoni e dei Comuni sostiene l’Amministrazione federale delle

contribuzioni nell’esecuzione delle misure coercitive.

Art. 13 Perquisizione di locali 1 Si può procedere alla perquisizione di locali soltanto se è probabile che in essi si trovino gli oggetti, i documenti e gli atti che sono in relazione con la richiesta di scambio di informazioni. 2 L’esecuzione della perquisizione è disciplinata nell’articolo 49 della legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo.

Art. 14 Sequestro di oggetti, documenti e atti 1 La perquisizione di oggetti, documenti e atti deve essere effettuata con il massimo riguardo per i segreti privati. 2 Si possono sequestrare unicamente oggetti, documenti e atti che, in relazione con la richiesta di informazione, potrebbero essere significativi. 3 Prima della perquisizione, al possessore degli oggetti, dei documenti e degli atti o al detentore delle informazioni deve essere data l’occasione di esprimersi sul loro contenuto. Il detentore delle informazioni deve collaborare alle operazioni di loca- lizzazione e identificazione degli oggetti, dei documenti e degli atti. 4 Il possessore o il detentore delle informazioni deve assumersi le spese provocate dalle misure coercitive.

Art. 15 Esecuzione semplificata 1 Se la persona interessata acconsente di fornire le informazioni alla competente autorità germanica, può informarne per scritto l’Amministrazione federale delle contribuzioni. Tale consenso è irrevocabile. 2 L’Amministrazione federale delle contribuzioni constata per scritto il consenso e chiude la procedura con la trasmissione delle informazioni alla competente autorità americana.

4 RS 313.0

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3 Se il consenso riguarda solo una parte delle informazioni, i rimanenti oggetti, documenti e atti vengono trasmessi con decisione finale conformemente agli artico- li 10 e seguenti.

Art. 16 Chiusura della procedura 1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni emette una decisione finale moti- vata. In essa si pronuncia sull’esistenza di una frode fiscale e decide in merito alla trasmissione di oggetti, documenti e atti alla competente autorità germanica. 2 La decisione è notificata alla persona interessata o al suo mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni. 3 Se una persona interessata con domicilio all’estero non ha designato alcun man- datario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione avviene con pubblica- zione nel Foglio federale. 4 Dopo il passaggio in giudicato della decisione finale nonché nel quadro dell’ese- cuzione semplificata di cui all’articolo 15, le informazioni trasmesse alla competente autorità germanica possono essere utilizzate dall’Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 17 Rimedi giuridici 1 La decisione finale dell’Amministrazione federale delle contribuzioni relativa alla trasmissione delle informazioni può essere impugnata con ricorso di diritto ammini- strativo al Tribunale federale svizzero. 2 Anche il detentore delle informazioni è autorizzato al ricorso, per quanto faccia valere interessi propri.

3 Il ricorso di diritto amministrativo ha effetto sospensivo.

4 Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a misure coercitive, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 18 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 7 febbraio 19735 concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione è abrogata.

5 RU 1973 296

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Art. 19 Disposizioni transitorie 1 La procedura di cui all’articolo 3 è applicabile ai dividendi che scadono dopo il 30 giugno 2003. 2 Nel caso di dividendi ai sensi dell’articolo 3 scaduti tra il 1° gennaio 2002 e il 30 giugno 2003, è concesso, su istanza, un rimborso del 35 per cento. Qualora sia già stato effettuato un rimborso del 30 per cento, il rimanete 5 per cento sarà rimbor- sato previa ulteriore istanza.

Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2003.

30 aprile 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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