AS 2003 136
Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli
Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV)
Modifica del 9 dicembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 20 novembre 19591 sull’assicurazione dei veicoli è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 25, 64, 70 capoverso 3, 72 capoverso 1, 74 capoverso 3, 76 capoversi 3 e 5, 76a capoverso 5, 76b capoverso 5, 79a capoversi 2 e 3, 89 capoversi 1 e 2, 106 capoverso 1 e 108 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr),
Titolo prima dell’art. 39 Parte quarta: Ufficio nazionale di assicurazione e Fondo nazionale di garanzia Capo primo: Ufficio nazionale di assicurazione I. Veicoli a motore stranieri e rimorchi
Art. 39 titolo marginale, cpv. 1 e 3 Campo 1 Gli articoli 39–49 si applicano ai danni cagionati sul territorio sviz- d’applicazione zero da veicoli a motore esteri.
3 Sono considerati esteri i veicoli che sono ammessi alla circolazione
in base a una licenza di circolazione straniera e a targhe straniere.
Titolo prima dell’art. 40 Abrogato
Art. 40 cpv. 1 e 3
1 Concerne soltanto il testo tedesco.
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Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli RU 2003
3 Un credito che superi la garanzia minima svizzera è soddisfatto se:
a. il veicolo che ha causato il danno proviene da uno Stato che prescrive una garanzia minima legale più elevata; oppure b. per il veicolo che ha causato il danno esiste, in base alla poliz- za d’assicurazione, una garanzia più elevata e nel Paese estero è garantita una garanzia equivalente.
Art. 41 Obbligo 1 Per il risarcimento dei danni giusta l’articolo 39 è competente di risarcimento l’Ufficio nazionale di assicurazione. Quest’ultimo è rappresentato da una società membro, da un assicuratore gerente o da un’impresa com- petente per la liquidazione del danno (rappresentante).
2 L’Ufficio nazionale di assicurazione designa il suo rappresentante
sulla base degli accordi di cooperazione internazionali.
3 La cooperazione tra l’Ufficio nazionale di assicurazione e il suo rap-
presentante deve essere disciplinata contrattualmente.
4 L’Ufficio nazionale di assicurazione designa, entro 30 giorni, un al-
tro rappresentante se: a. c’è un conflitto di interessi tra il rappresentante inizialmente designato e la parte lesa, tranne nel caso in cui l’assicuratore estero acconsenta alla liquidazione da parte del rappresentante inizialmente designato; b. è indispensabile ai fini di un disbrigo regolamentare della li- quidazione del danno.
5 Se le parti lese non ancora risarcite hanno domicilio o dimora abi-
tuale all’estero, l’Ufficio nazionale di assicurazione o, con il suo ac- cordo, il rappresentante può incaricare un assicuratore estero o un Uf- ficio nazionale estero di assicurazione di liquidare il danno a nome dell’Ufficio nazionale di assicurazione, nella misura in cui gli interes- sati siano d’accordo.
Art. 42 cpv. 1 periodo introduttivo e cpv. 2
1 Se la parte lesa intende chiedere il risarcimento del danno giusta
l’articolo 74 capoverso 2 lettera a LCStr, deve annunciare il sinistro immediatamente all’Ufficio nazionale di assicurazione con le seguenti indicazioni: ...
2 Concerne soltanto il testo tedesco.
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Art. 43 Obblighi del 1 Il rappresentante deve notificare all’Ufficio nazionale di assicurazio- rappresentante ne i sinistri da lui trattati con le indicazioni che permettono a quest’ultimo di: a. informare la parte lesa sul rappresentante che si occupa del si- nistro; b. controllare la corretta liquidazione del danno e il conto finale in conformità degli accordi tra gli uffici nazionali di assicura- zione; c. stilare le statistiche decise dagli uffici nazionali di assicura- zione e previste negli statuti dell’Ufficio nazionale di assicu- razione.
2 Il rappresentante deve restituire la pratica all’Ufficio nazionale di
assicurazione se: a. c’è un conflitto di interessi con la parte lesa; b. a posteriori risulta che è competente un assicuratore estero di- verso da quello inizialmente supposto; o c. è indispensabile ai fini di un disbrigo regolamentare della li- quidazione del danno.
3 L’Ufficio nazionale di assicurazione revoca al rappresentante la li-
quidazione del danno nei casi di cui al capoverso 2, se quest’ultimo non restituisce la pratica di sua iniziativa.
Titolo prima dell’art. 44 Abrogato
Art. 45 cpv. 1 periodo introduttivo 1I conducenti di veicoli a motore esteri non necessitano di un’assicurazione di confine se il risarcimento dei danni in Svizzera è garantito in base a un accordo dell’Ufficio nazionale svizzero di assi- curazione con l’Ufficio nazionale estero di assicurazione per tutti i veicoli a motore: ...
Art. 47 Manifestazioni Se una manifestazione sportiva estera con veicoli a motore attraversa sportive con veicoli a motore il territorio svizzero, il Cantone interessato può rilasciare la necessaria autorizzazione soltanto a condizione che un assicuratore autorizzato ad esercitare in Svizzera l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore garantisca un risarcimento sufficiente dei danni eventuali.
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Titolo prima dell’art. 48 Abrogato
Art. 48 cpv. 2
2 I rapporti devono essere stilati senza indugio e una copia deve essere
spedita all’Ufficio nazionale di assicurazione o al rappresentante con un duplicato o una copia della carta verde o dell’assicurazione di con- fine. Se non è possibile fotocopiare questi due ultimi documenti, il contenuto è annotato nel rapporto di polizia.
Titolo prima dell’art. 49a II. Centro d’informazione
Art. 49a Registro 1 Per adempiere i propri compiti, il centro d’informazione (art. 79a LCStr) utilizza il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori della Confederazione.
2 Inoltre, esso tiene un registro separato contenente le seguenti infor-
mazioni: a. gli istituti d’assicurazione autorizzati ad esercitare in Svizzera un’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore e i mandatari per la liquidazione dei sinistri da loro designati all’estero (art. 79b LCStr); b. i servizi competenti per la liquidazione designati dalla Confe- derazione e dai Cantoni secondo l’articolo 73 capoverso 3 LCStr.
Art. 49b Diritto d’accesso Le informazioni contenute nel registro secondo l’articolo 49a capo- verso 2 sono accessibili online da parte dei centri d’informazione este- ri al fine di individuare i mandatari per la liquidazione dei sinistri de- signati dagli istituti d’assicurazione svizzeri all’estero.
Art. 49c Conservazione Le informazioni contenute nel registro secondo l’articolo 49a capo- dei dati verso 2 devono rimanere accessibili online per un periodo di sette anni dopo la scadenza dell’autorizzazione d’esercizio dell’istituto d’assi- curazione, lo scioglimento del contratto tra l’assicuratore e il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri o la cessazione dell’attività del servizio competente per la liquidazione.
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Art. 49d Rilascio 1 Il centro d’informazione fornisce alle parti lese e alle assicurazioni d’informazioni sociali le seguenti informazioni sul veicolo che avrebbe causato l’incidente: a. il nome e l’indirizzo dell’assicuratore di responsabilità civile e il nome e l’indirizzo del mandatario per la liquidazione dei si- nistri nel Paese di domicilio della parte lesa, se la sede dell’assicuratore non è nello stesso Paese; b. il numero della polizza d’assicurazione e, se quest’ultima è scaduta, la data di scadenza della copertura assicurativa; c. il nome e l’indirizzo del detentore, nella misura in cui la parte lesa faccia valere un interesse preponderante; d. l’indirizzo del servizio designato dalla Confederazione o dal Cantone per la liquidazione dei sinistri, se il veicolo che ha causato il danno rientra nella responsabilità civile della Con- federazione o del Cantone.
2 Le informazioni concernenti i veicoli a motore immatricolati in
Svizzera sono rilasciate a condizione che l’incidente non sia avvenuto più di sette anni prima. Se un veicolo a motore è immatricolato all’estero, le informazioni che lo concernono sono rilasciate se acces- sibili presso il centro d’informazione del Paese in questione.
3 Le informazioni sono rilasciate secondo l’articolo 126 dell’ordi-
nanza del 27 ottobre 19763 sull’ammissione alla circolazione di per- sone e veicoli.
Titolo prima dell’art. 50 Capo secondo: Fondo nazionale di garanzia I. Velocipedi esteri
Art. 50 cpv. 2 lett. b Concerne soltanto il testo tedesco.
Titolo prima dell’art. 51 e art. 51 Abrogati
3 RS 741.51
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Titolo prima dell’art. 52 II. Veicoli non identificati o non assicurati
Art. 52 cpv. 1 periodo introduttivo e lett. a, cpv. 3 e 4
1 Se la parte lesa intende chiedere il risarcimento del danno giusta
l’articolo 76 capoverso 2 lettera a LCStr, deve: a. annunciare immediatamente il sinistro al Fondo nazionale di garanzia e fornire tutte le indicazioni necessarie per la ricerca delle persone che hanno causato il danno e sono civilmente re- sponsabili;
3 In caso di danni materiali causati da veicoli a motore, rimorchi o
velocipedi non identificati, la franchigia per ogni persona lesa am- monta a 1000 franchi.
4 Se è contestata l’assenza di un assicuratore di responsabilità civile
tenuto a versare le prestazioni, il Fondo nazionale di garanzia deve indennizzare anticipatamente la parte lesa.
Art. 53 Obbligo di 1 Il risarcimento dei danni secondo l’articolo 76 capoverso 2 lettera a risarcimento LCStr spetta al Fondo nazionale di garanzia. Quest’ultimo è rappre- sentato da una società membro, da un assicuratore gerente o da un’impresa competente per la liquidazione del danno (rappresentante).
2 Il Fondo nazionale di garanzia designa il suo rappresentante sulla
base degli accordi di cooperazione internazionali.
3 La cooperazione tra il Fondo nazionale di garanzia e il suo rappre-
sentante deve essere disciplinata contrattualmente.
4 Il Fondo nazionale di garanzia designa un altro rappresentante se:
a. c’è un conflitto di interessi tra il rappresentante inizialmente designato e la parte lesa; b. è indispensabile ai fini di un disbrigo regolamentare della li- quidazione del danno.
5 Il rappresentante deve fornire al Fondo nazionale di garanzia le indi-
cazioni necessarie per permettere a quest’ultimo di: a. informare la parte lesa sul rappresentante che si occupa del si- nistro; b. controllare la corretta liquidazione del danno e il conto finale.
6 Il Fondo nazionale di garanzia revoca al rappresentante la liquida-
zione del danno nei casi di cui all’articolo 4, se quest’ultimo non re- stituisce la pratica di sua iniziativa.
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Art. 54 Parti lese estere 1 Sono escluse dal risarcimento previsto dall’articolo 76 capoverso 2 lettera a LCStr e dagli articoli 50–53 della presente ordinanza le prete- se delle persone lese che non hanno la cittadinanza svizzera né erano domiciliate in Svizzera al momento dell’incidente.
2 Sono fatti salvi:
a. le convenzioni internazionali deroganti; b. gli accordi riconosciuti dall’Ufficio federale delle strade tra il Fondo nazionale di garanzia e fondi nazionali esteri di garan- zia; c. altri casi in cui è accordata la reciprocità.
Titolo prima dell’art. 54a III. Organismo d’indennizzo
Art. 54a
1 Se sono fatte valere pretese di responsabilità civile presso l’orga-
nismo d’indennizzo (art. 79d LCStr), quest’ultimo esamina se sono date le condizioni per la liquidazione della pratica. Se necessario, in- forma immediatamente i servizi seguenti che gli è pervenuta una pre- tesa d’indennizzo a cui risponderà entro un termine di due mesi: a. l’istituto d’assicurazione presso il quale è assicurato il veicolo che ha causato il danno; b. il mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in Sviz- zera dall’assicuratore estero presso il quale è assicurato il vei- colo che ha causato il danno, se la polizza è stata emessa all’estero; c. l’organismo d’indennizzo dello Stato in cui è stata emessa la polizza assicurativa; d. la persona che ha causato l’incidente se è nota; e. l’Ufficio nazionale di assicurazione dello Stato nel quale si è verificato l’incidente, se il veicolo che ha causato l’incidente normalmente non è stazionato nello Stato in questione; f. il servizio competente per la liquidazione della Confederazio- ne o del Cantone responsabile, se il veicolo che ha causato il danno rientra nella loro responsabilità civile; g. l’Ufficio federale delle assicurazioni private.
2 L’organismo d’indennizzo regola le pretese d’indennizzo secondo il
diritto applicabile, se l’istituto d’assicurazione o il mandatario per la liquidazione dei sinistri non forniscono, entro due mesi dal giorno in
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cui riceve la domanda d’indennizzo, una risposta motivata a questa domanda o una proposta motivata d’indennizzo. Tiene conto al ri- guardo delle prestazioni delle assicurazioni sociali.
3 Se l’organismo d’indennizzo di un altro Stato informa l’organismo
d’indennizzo svizzero che gli è pervenuta una domanda d’indennizzo concernente una polizza emessa in Svizzera, quest’ultimo informa l’Ufficio federale delle assicurazioni private.
Titolo prima dell’art. 54b IV. Insolvenza dell’assicuratore
Art. 54b
1 Se un istituto d’assicurazione autorizzato ad esercitare un’assi-
curazione di responsabilità civile in Svizzera va in fallimento, il Fon- do nazionale di garanzia assume la responsabilità dei danni.
2 L’Ufficio federale delle assicurazioni private regola le modalità nei
singoli casi.
3 Se risarcisce i danni causati all’estero da un veicolo a motore o un
rimorchio assicurato presso un istituto d’assicurazione svizzero che è andato in fallimento, l’Ufficio nazionale di assicurazione esercita il regresso nei confronti del Fondo nazionale di garanzia.
Titolo prima dell’art. 55 Capo terzo: Disposizioni comuni per l’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia
Art. 55 Statuti, 1 Gli statuti dell’Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazio- controversie nale di garanzia nonché le relative modifiche devono essere approvate dall’Ufficio federale delle strade.
2 In merito alle controversie tra l’Ufficio nazionale di assicurazione e
il Fondo nazionale di garanzia o tra loro e i rispettivi membri decide l’Ufficio federale delle strade.
Art. 56 Relazioni 1 a 4 Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 57 Abrogato
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Titolo prima dell’art. 58 Abrogato
Art. 58 titolo marginale e cpv. 1 primo periodo Calcolo dei 1 L’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia contributi dei detentori di calcolano i rispettivi contributi dei detentori di veicoli a motore in ba- veicoli a motore se al risarcimento totale dei danni e al rimanente esborso per un anno civile. ...
Art. 59 titolo marginale e cpv. 1 Versamento 1 I detentori dei veicoli a motore, tranne Confederazione e Cantoni, dei contributi versano annualmente: a. la metà del contributo di base per ogni motoveicolo, ad ecce- zione dei ciclomotori, e per ogni licenza di circolazione col- lettiva per motoveicoli; b. il contributo di base per ogni veicolo leggero a motore, ad ec- cezione dei motoveicoli, e per ogni licenza di circolazione collettiva, ad eccezione di quella per motoveicoli e rimorchi; c. il doppio del contributo di base per ogni veicolo pesante a motore.
Art. 59a titolo marginale e cpv. 1 Obblighi del 1 Ogni anno entro fine marzo il Controllo federale dei veicoli comuni- Controllo federale dei ca all’Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di ga- veicoli ranzia il numero dei veicoli assicurati per ogni assicuratore, la catego- ria dei veicoli e il numero di giorni durante i quali i singoli veicoli sono stati assicurati nel corso dell’anno precedente.
Art. 59b cpv. 1 e 3
1 Ogni assicuratore di responsabilità civile per veicoli a motore auto-
rizzato ad esercitare in Svizzera comunica annualmente, entro fine marzo, all’Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia: a. il numero dei veicoli assicurati, che sono immatricolati con targhe temporanee o provvisorie, per categoria di veicoli (motoveicoli esclusi i ciclomotori, veicoli a motore leggeri esclusi i motoveicoli, veicoli a motore pesanti); b. il numero di giorni durante i quali i singoli veicoli sono stati assicurati nel corso dell’anno precedente; c. il numero di targhe professionali di cui garantisce la copertura.
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3 Essi trasferiscono tali contributi all’Ufficio nazionale di assicurazio-
ne e al Fondo nazionale di garanzia entro 30 giorni dall’allestimento della fattura.
Art. 59c Coordinamento Le prestazioni delle assicurazioni sociali e le prestazioni d’indennizzo delle prestazioni dell’Ufficio nazionale di assicurazione o del Fondo nazionale di ga- ranzia sono coordinate secondo gli articoli 72–75 della legge federale del 6 ottobre 20004 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali.
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2003.
9 dicembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4 RS 830.1; RU 2002 3371
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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