AS 2003 1498
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam sulla protezione della proprietà intellettuale e la cooperazione in tale settore (con allegati)
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam sulla protezione della proprietà intellettuale e la cooperazione in tale settore
Concluso il 7 luglio 1999 Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 20002 Entrato in vigore mediante scambio di note l’8 giugno 2000
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam, qui di seguito denominati «Parti contraenti», ribadita l’importanza particolare della proprietà intellettuale per il commercio estero e i flussi di investimenti tra i due Paesi, desiderosi di offrire una protezione effettiva e adeguata dei diritti di proprietà intel- lettuale al fine di ridurre le distorsioni e gli impedimenti commerciali e di fare in modo che provvedimenti e procedure intese a ottenere il rispetto di tali diritti non finiscano per ostacolare il commercio legittimo, decisi a contribuire al rafforzamento del sistema multilaterale di protezione della proprietà intellettuale, comprese le convenzioni amministrate dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (qui di seguito denominata «OMPI») e dell’Organizzazione mondiale del commercio (qui di seguito denominata «OMC»), preso atto degli sforzi della Repubblica Socialista del Vietnam per partecipare al sistema multilaterale del commercio mondiale stabilito dall’OMC, che comprende l’Accordo sui diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio3 (qui di seguito denominato «Accordo TRIPS») nonché del desiderio manifestato dalla Confedera- zione Svizzera di rafforzare la cooperazione nel settore della proprietà intellettuale, tenuto conto dell’Accordo di commercio e di cooperazione economica4 e della Dichiarazione d’intenti sulla cooperazione economica tra il Consiglio federale sviz- zero ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, firmati rispettivamente il 6 ed il 7 luglio 1993, hanno convenuto quanto segue:
RS 0.230.978.9
1 Dal testo originale francese (RO 2003 1498).
2 RU 2003 1497
3 RS 0.632.20 Allegato 1.C
4 RS 0.946.297.891
1498 2000-0053
Protezione della proprietà intellettuale. Accordo con Vietnam RU 2003
Art. 1 Disposizioni generali (1) Le Parti contraenti garantiscono una protezione adeguata, efficace e non discri- minatoria dei diritti di proprietà intellettuale e vigilano affinché questi siano rispet- tati, particolarmente in materia di contraffazione e di pirateria, secondo le disposi- zioni del presente Accordo, per evitare le distorsioni commerciali dovute a una protezione inadeguata e inefficace dei diritti di proprietà intellettuale. (2) Le Parti contraenti riconoscono che il rafforzamento del sistema multilaterale del commercio mondiale, comprese le convenzioni multilaterali segnatamente nel settore della proprietà intellettuale, nonché la cooperazione a tal fine, sono compo- nenti importanti del presente Accordo. (3) Ai fini del presente Accordo, la protezione della proprietà intellettuale ha segnatamente per oggetto il diritto d’autore e i diritti affini, compresi i programmi di computer e le banche dati; i marchi; le indicazioni geografiche, comprese le deno- minazioni d’origine; i disegni e i modelli industriali; i brevetti d’invenzione; la pro- tezione delle varietà vegetali; le topografie dei circuiti integrati; la protezione d’informazioni non divulgate, nonché tutti gli altri oggetti protetti in virtù della legi- slazione di ciascuna Parte contraente.
Art. 2 Convenzioni internazionali (1) Le Parti contraenti ribadiscono la loro volontà di conformarsi alle obbligazioni e ai diritti previsti negli accordi multilaterali di cui fanno parte e che sono menzionati nel capoverso (1) dell’allegato 1 al presente Accordo; qualora non ne facessero par- te, convengono di adottare i provvedimenti per aderirvi prima del 1° gennaio 2002. Su domanda di una delle Parti contraenti, tale termine può essere riesaminato tenen- do conto dei progressi della procedura per l’adesione a tali accordi, a quello dell’OMC in particolare. (2) Se ancora non ne fanno parte, le Parti contraenti fanno tutto il possibile per ade- rire agli accordi multilaterali menzionati nel capoverso (2) dell’allegato 1 del pre- sente Accordo e che si propongono di facilitare la cooperazione o la registrazione in materia di proprietà intellettuale, segnatamente quelli conclusi sotto gli auspici dell’OMPI. (3) La lista che figura nell’allegato 1 del presente Accordo è riesaminata periodica- mente dalle Parti contraenti tenendo conto dell’evoluzione intervenuta in materia di proprietà intellettuale.
Art. 3 Livello di protezione (1) Fatto salvo il capoverso 2 del presente articolo, le Parti contraenti fanno in modo che il livello di protezione della proprietà intellettuale sia almeno uguale a quello previsto dall’Accordo TRIPS. (2) Senza pregiudizio dell’articolo 4 del presente Accordo, se una delle Parti con- traenti non è ancora in grado, alla data di entrata in vigore del presente Accordo, di offrire il livello di protezione indicato nel capoverso 1 di cui sopra, deve esserlo al più tardi entro il 1° gennaio 2002. Su domanda di una delle Parti contraenti, tale
Protezione della proprietà intellettuale. Accordo con Vietnam RU 2003
termine può essere riesaminato tenendo conto del progresso compiuto nell’ambito della procedura di adesione all’OMC. (3) Su domanda di una delle Parti contraenti, il termine menzionato nel capoverso 2 di cui sopra può essere riesaminato tenendo conto di qualsiasi termine più breve concesso dall’altra Parte contraente nelle sue relazioni con un Paese terzo o con un’organizzazione intergovernativa internazionale.
Art. 4 Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita (1) Ogni Parte contraente accorda ai cittadini dell’altra Parte contraente un tratta- mento non meno favorevole di quello che accorda ai suoi cittadini per quanto con- cerne la protezione della proprietà intellettuale. Le esenzioni da tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’Accordo TRIPS, segnatamente a quelle del suo articolo 3. (2) Per quanto concerne la protezione della proprietà intellettuale, tutti i vantaggi, i favori, i privilegi o le immunità concesse da una Parte contraente ai cittadini di ogni altro Paese saranno, immediatamente e senza condizioni, estesi ai cittadini dell’altra Parte contraente. Le esenzioni da tale obbligo devono essere conformi alle disposi- zioni materiali dell’Accordo TRIPS, segnatamente a quelle dei suoi articoli 4 e 5.
Art. 5 Applicazione territoriale Il presente Accordo si applica ugualmente al Principato del Liechtenstein fino a quando tale Paese è legato alla Confederazione Svizzera da un trattato di unione do- ganale e da un trattato bilaterale sulla concessione di un brevetto unitario.
Art. 6 Prevenzione e composizione delle controversie (1) Ogni Parte contraente può domandare all’altra Parte contraente consultazioni a proposito dell’interpretazione o dell’applicazione degli articoli 1–5 del presente Ac- cordo. (2) Le controversie tra le Parti contraenti a proposito dell’interpretazione o dell’applicazione degli articoli 1–5 del presente Accordo sono risolte per via diplo- matica. (3) Il presente Accordo non esclude il ricorso a una delle procedure di composizio- ne delle controversie di cui agli articoli 9 e 10 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista del Vietnam concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti, firmato il 3 luglio 19925, per le controver- sie disciplinate da quest’ultimo accordo.
Art. 7 Cooperazione (1) Le Parti contraenti convengono di rafforzare la loro cooperazione nel loro mutuo interesse. A tal fine, coordinano i loro sforzi con quelli delle organizzazioni internazionali o quelli di altri Paesi, organizzazioni o agenzie interessati.
5 SR 0.975.278.9
Protezione della proprietà intellettuale. Accordo con Vietnam RU 2003
(2) Le attività di cooperazione previste nel presente Accordo comprendono, senza limitarvisi, i settori della proprietà intellettuale definiti nell’articolo 1 capoverso 3 del presente Accordo, nonché il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, compre- se le misure alla frontiera. (3) Il capoverso 1 di cui sopra non esclude la cooperazione instaurata in base ad altri accordi tra le Parti contraenti e ad altri accordi o convenzioni che le Parti con- traenti potrebbero concludere oppure hanno concluso con terze parti o organizza- zioni. (4) Ai fini della cooperazione in virtù del presente Accordo, le Parti contraenti han- no convenuto di stabilire un Programma speciale di cooperazione (definito qui di seguito PSC). (5) Le modalità del PSC, riguardanti segnatamente la sua elaborazione, la sua am- ministrazione da parte di un Comitato misto, composto di rappresentanti di ogni Parte contraente, nonché le attività del PSC sono precisate nell’allegato 2 che è parte integrante del presente Accordo.
Art. 8 Consultazioni sulla cooperazione Le Parti contraenti convengono di procedere, su domanda dell’una o dell’altra, a consultazioni, in funzione dei bisogni risultanti dall’interpretazione e dall’attuazione dell’articolo 7 e dell’allegato 2 del presente Accordo, segnatamente per quanto ri- guarda le attività legislative e d’attuazione delle legislazioni, nonché le relazioni con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali.
Art. 9 Entrata in vigore e denuncia (1) Il presente Accordo entra in vigore quando le due Parti contraenti si sono reci- procamente notificate che le loro rispettive procedure costituzionali relative alla conclusione e all’entrata in vigore degli accordi internazionali sono giunte a compi- mento. (2) Ogni Parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notificazio- ne all’altra Parte contraente. Il presente Accordo cessa di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la data in cui l’altra Parte ha ricevuto la notificazione. La denuncia del presente Accordo non alcun effetto sulla durata del PSC di cui all’allegato 2 del pre- sente Accordo.
Fatto ad Hanoi, il 7 luglio 1999, in lingua francese, vietnamita e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenza d’interpretazione, vale il testo inglese.
Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: della Repubblica Socialista del Vietnam: Jürg Leutert Chu Tuan Nha
Protezione della proprietà intellettuale. Accordo con Vietnam RU 2003
Allegato 1
Lista delle convenzioni internazionali
(1) Le convenzioni internazionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 dell’Accordo sono: – la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967)6; – il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, del 19 giugno 19707; – l’Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma, 1967)8; – l’Accordo dell’OMC del 15 aprile 19949 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio; – la Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 1971)10; – la Convenzione internazionale del 26 ottobre 196111 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma); – la Convenzione internazionale del 2 dicembre 196112 per la protezione delle novità vegetali (Convenzione UPOV). (2) Le convenzioni internazionali di cui all’articolo 2 capoverso 2 dell’Accordo sono: – la Convenzione dell’Aia del 6 novembre 1925 concernente il deposito inter- nazionale dei disegni o modelli industriali (Atto dell’Aia, 196013 e Atto di Stoccolma, 196714); – l’Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente il divieto di false indi- cazioni di provenienza sulle merci (Atto di Stoccolma, 1967)15; – Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 198916; – il Trattato del 27 ottobre 199417 sul diritto dei marchi;
6 RS 0.232.04 7 RS 0.232.141.1 8 RS 0.232.112.3
9 RS 0.632.20 Allegato 1.C
10 RS 0.231.15 11 RS 0.231.171 12 RS 0.232.161 13 RS 0.232.121.2 14 RS 0.232.121.12 15 RS 0.232.111.131 16 RS 0.232.112.4 17 RS 0.232.112.1
Protezione della proprietà intellettuale. Accordo con Vietnam RU 2003
– Il Trattato di Budapest del 28 aprile 197718 sul riconoscimento internazio- nale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di bre- vetti.
18 RS 0.232.145.1
Protezione della proprietà intellettuale. Accordo con Vietnam RU 2003
Allegato 2
Programma speciale di cooperazione
Art. 1 Elaborazione Le Parti contraenti convengono di elaborare un programma speciale di cooperazione (definito qui di seguito «PSC») secondo l’articolo 7 capoverso 4 dell’Accordo.
Art. 2 Durata di validità Le Parti contraenti convengono che il PSC ha una durata iniziale di tre anni a partire dalla data d’entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 3 Mezzi finanziari Le attività effettuate nell’ambito dell’Accordo e del presente allegato sono in fun- zione della disponibilità di mezzi finanziari e delle legislazioni, regolamentazioni, politiche e programmi pertinenti della Confederazione Svizzera e della Repubblica Socialista del Vietnam.
Art. 4 Amministrazione (1) Ai fini del PSC, le Parti contraenti costituiscono un Comitato misto composto di rappresentanti delle due Parti. Il Comitato stabilisce le sue regole di procedura e agi- sce per mutuo consenso. Si riunisce ogni qualvolta necessario ma almeno una volta all’anno. (2) I programmi di lavoro elaborati dalle agenzie d’esecuzione delle Parti contraenti sono sottoposti per approvazione al Comitato misto che sorveglia l’attuazione del PSC.
Art. 5 Attività (1) Il Comitato misto determina bisogni e priorità da attribuire alle attività descritte qui di seguito tenendo conto delle attività di cooperazione svolte da altri donatori a livello bilaterale o multilaterale. (2) Il programma di cooperazione comprende l’elenco non esaustivo delle seguenti attività: (a) Attività intese a rafforzare il quadro legislativo e normativo nel settore dei diritti della proprietà intellettuale:
1. studiare i pertinenti trattati internazionali, in particolare l’Accordo
TRIPS e alcune convenzioni amministrate dall’OMPI, di cui la Repub- blica Socialista del Vietnam non fa ancora parte; secondo i casi, elabo- rare proposte e raccomandazioni a destinazione delle autorità compe- tenti, invitandole a esaminare la questione dell’adesione della Repubblica Socialista del Vietnam agli accordi e convenzioni in que- stione;
Protezione della proprietà intellettuale. Accordo con Vietnam RU 2003
2. esaminare i settori della proprietà intellettuale che non sono ancora
oggetto di una protezione nella Repubblica Socialista del Vietnam, come ad esempio le informazioni non divulgate e la repressione della concorrenza sleale;
3. determinare i bisogni di modernizzazione del quadro giuridico, propor-
re nuove leggi di proprietà intellettuale, modifiche e la revisione delle leggi esistenti affinché la Repubblica Socialista del Vietnam possa sod- disfare le norme internazionali e le esigenze dei trattati internazionali in tale settore, in particolare dell’Accordo TRIPS (disposizioni materiali e strumenti per far rispettare i diritti). (b) Attività intese a rafforzare le amministrazioni che si occupano di proprietà intellettuale:
1. scambiare esperienze di gestione con gli uffici della proprietà intellet-
tuale in Svizzera e in altri Paesi o regioni mediante mezzi diversi come i viaggi di studio o i seminari;
2. formare e qualificare il personale negli uffici amministrativi responsa-
bili della proprietà intellettuale (proprietà industriale, diritti d’autore e diritti affini) vale a dire il personale di direzione, i giuristi, gli esami- natori e i periti in materia d’informazione nel settore dei brevetti e altri membri del personale tecnico mediante formazioni a breve e a lungo termine, seminari, simposi e laboratori;
3. modernizzare gli uffici amministrativi responsabili della proprietà in-
tellettuale, comprese le loro eventuali suddivisioni;
4. modernizzare i sistemi d’informazione in materia di brevetti e altri,
compresa la creazione di una rete nazionale di servizi d’informazione in materia di proprietà intellettuale;
5. fornire le attrezzature tecniche necessarie.
(c) Attività intese a rafforzare l’attuazione delle leggi di proprietà intellettuale e a garantire il rispetto effettivo dei diritti di proprietà intellettuale:
1. formare e qualificare i giudici (compreso il settore amministrativo), il
personale doganale e altre autorità incaricate del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale mediante seminari, viaggi di studio e laboratori;
2. fornire le attrezzature tecniche necessarie.
(d) Altre attività comprese quelle per la promozione della proprietà intellettuale e della sua utilizzazione:
1. sensibilizzare maggiormente il pubblico sull’importanza di proteggere
le innovazioni e le creazioni, di lottare contro la contraffazione e la pirateria, mediante laboratori cui partecipino Paesi che hanno esperien- za in tale settore;
2. incoraggiare le aziende, le collettività locali e le persone a fare uso dei
diritti di proprietà intellettuale in tutti i settori della tecnologia;
3. fornire, per le domande di brevetto depositate da inventori individuali o
da aziende in determinate condizioni, rapporti di ricerche effettuate a titolo gratuito dalle autorità svizzere;
Protezione della proprietà intellettuale. Accordo con Vietnam RU 2003
4. promuovere e sviluppare l’insegnamento della proprietà intellettuale
nella Repubblica Socialista del Vietnam, attribuendo un’importanza particolare a tale settore per lo sviluppo economico del Paese.
Art. 6 Autorità incaricate dell’attuazione del PSC Le autorità incaricate dell’attuazione del presente allegato e in particolare del PSC sono: (a) Per il Consiglio federale svizzero:
1. Segretariato di Stato dell’economia
Paesi in sviluppo / in transizione Effingerstrasse 1
3003 Berna
2. Istituto federale della proprietà intellettuale
Einsteinstrasse 2
3003 Berna
b. Per il Governo della Repubblica socialista del Vietnam: Ufficio nazionale della proprietà industriale 384-386, Nguyên Trai Hanoi
Protezione della proprietà intellettuale. Accordo con Vietnam RU 2003
Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.