AS 2003 1508
Convenzione dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato
Convenzione dell’8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato
RS 0.311.53; RU 1993 2386
I
Campo di applicazione della Convenzione il 20 novembre 2002, complemento1 2 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Albania* 31 ottobre 2001 1° febbraio 2002 Andorra* 28 luglio 1999 1° novembre 1999 Australia* 31 luglio 1997 1° novembre 1997 Austria* 7 luglio 1997 1° novembre 1997 Belgio* 28 gennaio 1998 1° maggio 1998 Bulgaria* 2 giugno 1993 1° ottobre 1993 Cipro* 15 novembre 1996 1° marzo 1997 Croazia* 11 ottobre 1997 1° febbraio 1998 Danimarca* 19 novembre 1996 1° marzo 1997 Estonia* 10 maggio 2000 1° settembre 2000 Finlandia* 9 marzo 1994 1° luglio 1994 Francia* 8 ottobre 1996 1° febbraio 1997 Germania* 16 settembre 1998 1° gennaio 1999 Grecia* 22 giugno 1999 1° ottobre 1999 Irlanda* 28 novembre 1996 1° marzo 1997 Islanda* 21 ottobre 1997 1° febbraio 1998 Italia* 20 gennaio 1994 1° maggio 1994 Lettonia* 1° dicembre 1998 1° aprile 1999 Liechtenstein* 9 novembre 2000 1° marzo 2001 Lituania* 20 giugno 1995 1° ottobre 1995 Lussemburgo* 12 settembre 2001 1° gennaio 2002 Macedonia* 19 maggio 2000 1° settembre 2000 Malta* 19 novembre 1999 1° marzo 2000 Moldova* 30 maggio 2002 1° settembre 2002 Monaco* 10 maggio 2002 A 1° settembre 2002 Norvegia* 16 novembre 1994 1° marzo 1995 Paesi Bassi* 10 maggio 1993 1° settembre 1993
1 Sostituisce la precedente pubblicazione in RU 1993 2404.
2 Il campo d’applicazione e le riserve e dichiarazioni delle convenzioni di cui il Consiglio d’Europa è depositario sono a disposizione sulla seguente pagina internet, costantemente attualizzata: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm (v. convenzione n° 141).
1508 2002-2099
Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato. Conv. RU 2003
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Antille olandesi* 7 aprile 1999 1° agosto 1999 Aruba* 7 aprile 1999 1° agosto 1999 Polonia* 20 dicembre 2000 1° aprile 2001 Portogallo* 19 ottobre 1998 1° febbraio 1999 Regno Unito* 28 settembre 1992 1° settembre 1993 Guernesey* 24 settembre 2002 1° gennaio 2003 Isola di Man* 19 gennaio 1995 1° maggio 1995 Repubblica Ceca* 19 novembre 1996 1° marzo 1997 Romania* 6 agosto 2002 1° dicembre 2002 Russia* 2 agosto 2001 1° dicembre 2001 San Marino* 12 ottobre 2000 1° febbraio 2001 Slovacchia* 7 maggio 2001 1° settembre 2001 Slovenia* 23 aprile 1998 1° agosto 1998 Spagna* 6 agosto 1998 1° dicembre 1998 Svezia* 15 luglio 1996 1° novembre 1996 Svizzera* 11 maggio 1993 1° settembre 1993 Ucraina* 26 gennaio 1998 1° maggio 1998 Ungheria* 2 marzo 2000 1° luglio 2000 * Con le riserve e dichiarazioni qui appresso.
II
Riserve e dichiarazioni Albania Dichiarazione – articolo 23 Conformemente all’articolo 23 della Convenzione l’Albania designa come autorità centrale il Dipartimento per il coordinamento della lotta contro il riciclaggio di denaro. L’indirizzo del Dipartimento è il seguente: Ministère des Finances d’Albanie Rruga «Deshmoret e Kombit» Tirana – Albanie téléphone: + 355 42 486 40 fax: + 355 42 486 40 e-mail: info@minfin.gov.al
Andorra Riserva all’articolo 2 Conformemente all’articolo 2 paragrafo 2 lo Stato di Andorra precisa che il para- grafo 1 dell’articolo 2 si applica unicamente ai reati penali o alle categorie di tali
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reati specificati nella legislazione interna andorriana in materia di riciclaggio di denaro o di proventi di reato. Riserva all’articolo 6 Conformemente all’articolo 6 paragrafo 4 lo Stato di Andorra precisa che il para- grafo 1 dell’articolo 6 si applica unicamente ai reati principali o categorie di tali reati principali specificati nella legislazione interna andorriana in materia di rici- claggio di denaro o di proventi di reato. Riserva all’articolo 14 Conformente all’articolo 14 paragrafo 3 lo Stato di Andorra dichiara che il paragra- fo 2 del presente articolo si applica soltanto subordinatamente ai principi costituzio- nali e ai concetti fondamentali del sistema giuridico andorriano. Riserva all’articolo 21 Conformemente all’articolo 21 paragrafo 2 lo Stato di Andorra precisa che la notifi- cazione di documenti giudiziari deve essere trasmessa direttamente attraverso l’autorità centrale vale a dire l’amministrazione di giustizia o il presidente della «Batllia». Riserva all’articolo 25 Conformemente all’articolo 25 paragrafo 3 la dichiarazione trasmessa allo Stato di Andorra deve essere redatta o tradotta in catalano, spagnolo, francese o inglese. Riserva all’articolo 32 Conformemente all’articolo 32 paragrafo 2 le informazioni o le prove fornite dallo Stato andorriano in virtù del presente capitolo non possono, senza suo preventivo consenso, essere usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta. Dichiarazione – articolo 23 Conformemente all’articolo 23 paragrafo 2 l’autorità centrale è: L’administration de justice ou le Président de la «Batllia» Edifici de les Columnes Avinguda Tarragona Andorra la Vella Principat d’Andorra téléphone: + 861 661 fax: + 867 661 Dichiarazione Il sistema giuridico andorriano contempla quasi tutte le misure elencate nella Con- venzione di Strasburgo per cui l’adesione alla medesima richiede solo lievi adegua- menti del proprio sistema giuridico che saranno presi in considerazione nei prossimi sviluppi legislativi. Dal profilo del rispetto dei diritti e degli obblighi che implica l’adesione alla Convenzione, senza pertanto rinunciare alle caratteristiche specifiche della legislazione interna, in particolare per quanto concerne la tutela delle libertà
Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato. Conv. RU 2003
individuali e dei diritti di terzi in buona fede nonché la preservazione della sovranità nazionale e dell’interesse generale, lo Stato di Andorra si impegna ad assumere gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Strasburgo nella lotta contro il riciclaggio di denaro e i proventi di reato e a collaborare attraverso le proprie autorità giudiziarie con gli altri Stati che aderiscono alla Convenzione.
Australia Riserva all’articolo 21 Conformemente all’articolo 21 paragrafo 2 l’Australia dichiara che i documenti giudiziari devono essere notificati unicamente attraverso la propria autorità centrale. Riserva all’articolo 25 Conformemente all’articolo 25 paragrafo 3 l’Australia dichiara di riservarsi la facoltà di esigere che le richieste e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in inglese. Riserva all’articolo 32 Conformemente all’articolo 32 paragrafo 2 l’Australia dichiara che le informazioni o gli elementi di prova da essa forniti a norma del capitolo III della Convenzione non possono, senza il proprio consenso, essere usati o trasmessi dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richie- sta. Dichiarazione – articolo 23 In conformità dell’articolo 23 paragrafo 2 il Governo australiano dichiara che l’auto- rità centrale designata in applicazione dell’articolo 23 paragrafo 1 è la seguente: Mutual Assistance Unit International Branch Criminal Law Division Attorney-General’s Department Robert Garran Offices National Circuit Barton Act 2600 – Australia
Austria Riserva all’articolo 6 In conformità dell’articolo 6 paragrafo 4 la Repubblica d’Austria dichiara che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto ai reati principali («Ver- brechen») in virtù della legislazione penale austriaca (par. 17 del Codice penale austriaco). Riserva all’articolo 21 Le modalità di notificazione dei documenti giudiziari, previste nell’articolo 21 paragrafo 2, sono applicate in Austria soltanto se contemplate da altri trattati bilate- rali o multilaterali.
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Dichiarazione – articolo 23 L’autorità centrale ai sensi dell’articolo 23 è la seguente: Bundesministerium für Justiz Museumsstrasse 7
1070 Wien
Belgio Dichiarazione – articolo 23 In virtù dell’articolo 23 paragrafo 1 il Belgio dichiara che l’autorità centrale desi- gnata è il Ministère de la Justice Administration de la légalisation pénale et des droits de l’homme Service des cas individuels en matière de coopération judiciaire internatio- nale
115 Bd de Waterloo
B-1000 Bruxelles
Bulgaria Riserva all’articolo 14 Conformemente all’articolo 14 paragrafo 3 la Repubblica di Bulgaria dichiara che le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo si applicano soltanto subordinata- mente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuri- dico. Riserva all’articolo 25 Conformemente all’articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione la Repubblica di Bulgaria dichiara di esigere, in ogni caso particolare, che le richieste e gli allegati a essa trasmessi in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, siano accompagnati da una traduzione in lingua bulgara o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa o in quella di tali lingue che indicherà. Riserva all’articolo 32 Conformemente all’articolo 32 paragrafo 2 della Convenzione la Repubblica di Bulgaria dichiara che le informazioni o gli elementi di prova da essa forniti in virtù del capitolo III della Convenzione non possono, senza il proprio consenso, essere utilizzati o trasmessi dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta. Dichiarazione – articolo 15 Per quanto concerne l’applicazione dell’articolo 15 della Convenzione la Repubbli- ca di Bulgaria dichiara di auspicare la conclusione di accordi di reciprocità che prevedano la restituzione dei valori patrimoniali sui quali può rivendicare diritti e che sono stati confiscati da una Parte.
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Cipro Riserva all’articolo 23 Confisca Conformemente all’articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione la Repubblica di Cipro dichiara che il paragrafo 1 di questo articolo si applica ai reati principali passibili di una pena di oltre un anno di detenzione. Riserva all’articolo 64 Reati di riciclaggio Conformemente all’articolo 6 paragrafo 4 della Convenzione la Repubblica di Cipro dichiara che il paragrafo 1 di questo articolo si applica ai reati principali specificati nella propria legislazione interna pertinente, vale a dire i reati passibili di una pena di oltre un anno di detenzione. Riserva all’articolo 14 Conformemente all’articolo 14 paragrafo 3 il paragrafo 2 del presente articolo si applica soltanto subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamen- tali del proprio sistema giuridico. Riserva all’articolo 21 Conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 21 i documenti giudiziari devono essere trasmessi soltanto per il tramite dell’autorità centrale cipriota, vale a dire il Ministe- ro della Giustizia e dell’Ordine Pubblico. Riserva all’articolo 25 Conformemente all’articolo 25 paragrafo 3 la Repubblica di Cipro si riserva la facoltà di esigere che le richieste e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in lingua inglese che è una delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa. Riserva all’articolo 32 Conformemente all’articolo 32 paragrafo 2 le informazioni o gli elementi di prova trasmessi dalla Repubblica di Cipro in virtù della Convenzione non possono, senza il proprio consenso, essere usati o trasmessi dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.
3 La riserva qui di seguito, formulata il 15.11.1996 all’atto del deposito dello strumento di ratifica: «Conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 2, il paragrafo 1 di detto articolo si applica soltanto ai reati specificati nella propria legislazione interna pertinente.» è stata emendata/ritirata parzialmente con effetto a decorrere dal 7.11.2001. 4 La riserva qui di seguito, formulata il 15.11.1996, all’atto del deposito dello strumento di ratifica: «Conformemente al paragrafo 4 dell’articolo 6, il paragrafo 1 del detto articolo si applica soltanto ai reati principali specificati nella propria legislazione interna pertinente.» è stata emendata/ritirata parzialmente con effetto a decorrere dal 7.11.2001.
Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato. Conv. RU 2003
Dichiarazione – articolo 23 Conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 23 l’autorità designata in applicazione del paragrafo 1 di questo articolo è il: Ministère de la Justice et de l’Ordre Public Nicosie - Chypre
Croazia Dichiarazione – articolo 23 la Repubblica di Croazia dichiara che l’autorità centrale designata in applicazione dell’articolo 23 paragrafo 1 della Convenzione è il Ministère de l’Intérieur de la République de Croatie Ulica grada Vukovara 33
10000 Zagreb
Danimarca Riserva all’articolo 65 Riserva all’articolo 21 Per quanto concerne l’articolo 21 paragrafo 2 la Danimarca si riserva il diritto di applicare le disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale. Riserva all’articolo 25 Per quanto concerne l’articolo 25 paragrafo 3 le richieste e gli allegati provenienti da Paesi diversi da Germania, Austria, Francia, Irlanda, Norvegia, Regno Unito e Svezia devono essere accompagnati da una traduzione in lingua danese o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa; per quanto concerne i documenti voluminosi, la Danimarca si riserva il diritto di esigere, secondo i casi, una traduzio- ne in danese o di far tradurre detti documenti addossandone le spese alla Parte richiedente.
5 La riserva qui di seguito, formulata il 19.11.1996 all’atto del deposito dello strumento di ratifica: «L’articolo 6 paragrafo 1 si applica soltanto ai reati qualificati che, ai sensi del diritto danese, possono dar luogo in ogni momento a ricettazione non da ultimo la ricettazione di stupefacenti ai sensi dell’articolo 191 A della legge penale tra cui la ricettazione in relazione con il furto, possesso illegale di oggetti trovati, sottrazione di denaro, truffa, frode informatica, abuso di fiducia, ricatto, appropriazione indebita, furto qualificato e importazione fraudolenta qualificata ai sensi dell’articolo 284 della legge penale.» è stata ritirata con effetto a decorrere dal 6.7.2001.
Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato. Conv. RU 2003
Dichiarazione – articolo 23 Il Governo della Danimarca ha designato il Ministère de la Justice Slotsholmsgade 10
1216 Copenhague K - Danemark
come autorità competente in virtù dell’articolo 23 della Convenzione. Dichiarazione – articolo 38 Sino a nuovo avviso, la Convenzione non si applica alle Isole Féroé e Groenland.
Estonia Riserva all’articolo 21 Conformemente all’articolo 21 paragrafo 2 della Convenzione i documenti giudizia- ri devono essere notificati dal Ministero di Giustizia. Riserva all’articolo 25 Conformemente all’articolo 25 paragrafo 3 le richieste e gli allegati trasmessi alla Repubblica d’Estonia devono essere accompagnati da una traduzione in lingua inglese. Dichiarazione – articolo 23 Conformemente all’articolo23 paragrafo 1 l’autorità centrale è il: Ministère de la Justice Tönismägi Street, 5a EE-15191 Tallinn
Finlandia Riserva all’articolo 25 Conformemente all’articolo 25 paragrafo 3 le richieste e gli allegati devono essere redatti in finlandese, svedese, danese, norvegese o inglese, francese o tedesco o essere accompagnati da una traduzione in una di queste lingue. Dichiarazione – articolo 23 Autorità centrale: Ministry of Justice Eteläesplanadi 10 P.O. Box 1 SF-00131 Helsinki - Finland téléphone: (19) 358-0-18251 fax (19) 358-0-1825224 Liaison Officer Senior Ministerial Secretary Hannu Taimisto
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Francia Dichiarazione – articolo 23 Conformemente alle disposizioni dell’articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione l’autorità centrale designata dalla Repubblica francese in applicazione dell’articolo
23 paragrafo 1 è la seguente:
Ministère de la Justice Direction des affaires criminelles et des grâces Bureau de l’entraide répressive internationale
13 Place Vendôme
75042 PARIS Cedex 01
Dichiarazione – articolo 38 Conformemente all’articolo 38 della Convenzione il Governo della Repubblica francese dichiara che la Convenzione si applica all’insieme del territorio della Repubblica con riserva, per quanto concerne i territori d’Oltremare, dell’entrata in vigore nei confronti di questi territori del nuovo codice penale che sarà oggetto di una notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Germania Riserva all’articolo 6 L’articolo 6 paragrafo 1 si applica unicamente ai reati principali o alle categorie di reati principali seguenti: 1. i delitti (art. 12 par. 1 del Codice penale tedesco – StGB), vale a dire atti il- leciti passibili di una pena privativa della libertà di almeno un anno; 2. i delitti di corruttibilità (art. 332 par. 1 in connessione con il par. 3 StGB) e di corruzione (art. 334 StGB); 3. i delitti ai sensi dell’articolo 29 paragrafo 1 primo periodo punto 1 della leg- ge sugli stupefacenti (Betäubungsmittelgesetz) o ai sensi dell’articolo 29 paragrafo 1 punto 1 della legge sul controllo dei prodotti di base (Grund- stoffüberwachungsgesetz);
4. i delitti di contrabbando professionale violento e commessi da associazioni
a delinquere (art. 373 del codice fiscale tedesco – Abgabenordnung) o ricet- tazione professionale di merci non dichiarate alle imposte (art. 374 del codi- ce fiscale), parimenti in connessione con l’articolo 12 paragrafo 1 della leg- ge sull’organizzazione comune dei mercati (Gesetz zur Durchführung der Gemeinsamen Marktorganisationen);
5. i delitti commessi a titolo professionale o da un membro di un’associazione
a delinquere finalizzata a commettere in modo continuativo uno degli atti enumerati qui di seguito: tratta degli esseri umani (art. 180 b) StGB), pros- senetismo (art. 181 a) StGB), furto (art. 242 StGB), appropriazione indebita (art. 246 StGB), ricatto (art. 253 StGB), ricettazione (art. 259 StGB), frode (art. 263 StGB), frode informatica (art. 263a StGB), frode alle sovvenzioni (art. 264 StGB), abuso di fiducia (art. 266 StGB), falso in scrittura (art. 267
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StGB), falsificazione di dati per l’accertamento della prova (art. 269 StGB), organizzazione illecita del gioco d’azzardo (art. 284 StGB), trattamento ille- cito dei rifiuti pericolosi (art. 326, par. 1, 2 e 4 StGB), trattamento illecito di materie radioattive e altre sostanze e merci pericolose (art. 328, par. 1, 2 e 4 StGB), deposito illegale di domande d’asilo (art. 84 della legge sulla proce- dura d’asilo – AsylVfG), passaggio di clandestini (art. 92 a) della legge sugli stranieri – AuslG);
6. I delitti (Vergehen) commessi da un membro di un’associazione criminale
(art. 129 StGB). (I delitti sono atti illeciti passibili di una pena privativa della libertà di meno di un anno o di una multa, art. 12 par. 2 StGB). Riserva all’articolo 25 Le richieste e gli allegati che non sono redatti in lingua tedesca devono essere accompagnati da una traduzione in lingua tedesca o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa. Dichiarazione – articolo 23 L’Ufficio federale di polizia criminale – (Bundeskriminalamt) – è designato come autorità centrale incaricata a trasmettere le richieste alle autorità competenti per l’esecuzione. Grecia Riserva agli articoli 2 e 6 L’articolo 2 paragrafo 1 e l’articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione si applicano soltanto ai seguenti reati:
1. Reati previsti dalla legge sulla lotta contro il traffico degli stupefacenti:
1.a) L’importazione, esportazione o transito attraverso il Paese di stupefa- centi. 1.b) La vendita, l’acquisto, l’offerta, la messa a disposizione o distribuzione a terzi con tutti i mezzi, l’immagazzinamento o il deposito di stupefa- centi, o la partecipazione alla commissione di uno di queste operazioni in veste di intermediario. 1.c) L’introduzione di stupefacenti o manovre atte ad agevolare la loro introduzione negli accampamenti, nelle celle di polizia riservate ad ogni categoria di detenuti minorenni o nei locali di lavoro collettivo, alloggi collettivi, stabilimenti ospedalieri, infermerie. 1.d) I raggiri volti a mescolare con ogni mezzo gli stupefacenti alle derrate alimentari, alle bibite, o ad altri articoli suscettibili di essere consumati dall’organismo umano. 1.e) La preparazione di prodotti derivanti dagli stupefacenti o da qualsiasi sostanza soporifera, importazione illecita, fornitura, produzione, prepa- razione, vendita, messa a disposizione, trasporto, possesso o distribu- zione di sostanze precursori oppure di apparecchi o utensili, che ver- ranno utilizzati per la produzione, la coltura o la preparazione illecita degli stupefacenti, o comunque a fini diversi da quelli che hanno giu-
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stificato in un primo momento l’importazione, l’esportazione, il tra- sporto o la trasformazione di questi precursori. 1.f) La coltura o il raccolto di piante della varietà della canapa, del papave- ro soporifero, di ogni specie di pianta della varietà del legno del Brasi- le, e ogni altra pianta da cui si estraggono sostanze narcotiche. 1.g) Il possesso o il trasporto di stupefacenti in qualsiasi modo e con qual- siasi mezzo sia lungo il territorio del Paese, sia navigando lungo la costa, sia attraverso il mare territoriale o lo spazio aereo ellenico. 1.h) La spedizione o ricezione, a cui l’autore procede sistematicamente, di pacchi, campioni senza valore commerciale o lettere contenenti ogni sorta di droga, oppure delega a terzi di effettuare simili spedizioni o ricezioni. 1.i) La messa a disposizione di terzi di ogni genere di locali per il consumo della droga o l’indicazione di un negozio dove si fa uso abituale di dro- ga, oppure far parte del personale di un simile negozio pur conoscen- done l’attività. 1.j) La collaborzione, con ogni mezzo, alla diffusione dell’uso degli stupe- facenti. 1.k) La contraffazione o la vendita di preparati sofisticati del monopolio degli stupefacenti. 1.l) La riproduzione di ricette mediche, la falsificazione o uso di una ricetta per la fornitura e il traffico di narcotici. 1.m) L’organizzazione, finanziamento, orientamento o sorveglianza della commissione di uno di questi atti o il fatto di impartire istruzioni e relativi mandati. 1.n) L’agevolazione o dissimulazione della commissione di altri delitti nella commissione dei delitti sopra elencati. 1.o) La commissione dei delitti sopra elencati ad opera di una persona che, nel quadro delle sue funzioni si occupa di stupefacenti e, segnatamente, ne ha la custodia o deve promuovere un’azione penale contro coloro che hanno commesso tali delitti, o qualora il delitto sia legato alla sua funzione. 1.p) Il fatto di introdurre gli stupefacenti o di agevolarne la loro introduzio- ne o traffico negli ambienti scolastici di qualsiasi grado e negli istituti didattici, o in altre unità di insegnamento, formazione o apprendistato, salvo se la loro introduzione abbia avuto luogo ai fini dell’attuazione di un programma specifico di formazione o di ricerca. 1.q) Il fatto di introdurre droghe, di agevolarne la loro introduzione o traffi-
co nei locali sportivi, campeggi, orfanotrofi, istituti o locali destinati ai servizi sociali o al soggiorno delle forze armate, o nei locali dove si riuniscono allievi e studenti a fini educativi o sportivi o per esercitarvi un’attività sociale. 1.r) La vendita, la messa a disposizione, la distribuzione di stupefacenti a terzi, in qualsiasi modo, nei locali direttamente attigui ai locali sopra citati o attività di intermediario nella commissione di uno di questi atti.
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1.s) Il rilascio, da parte di un medico, di una ricetta ai fini della fornitura di stupefacenti pur sapendo che non sussiste alcun indizio medico, effetti- vo e preciso, o fornitura da parte del medico curante di medicamenti contenenti stupefacenti sotto qualsiasi forma, pur sapendo che saranno utilizzati per la preparazione di droghe. 1.t) La fornitura di stupefacenti senza la ricetta medica prevista dalla legge o mediante ricetta non conforme, o oltre la quantità prescritta sulla ricetta da parte di un farmacista e in maniera generale, da parte di un rappresentante di medicinali, del direttore o dell’assistente di una far- macia o di un’altra persona che si trova nella farmacia. 1.u) La fornitura di sostanze finalizzate alla sostituzione della sindrome della dipendenza. 1.v) La recidiva o il fatto di commettere professionalmente o sistematica- mente i delitti elencati, l’istigazione all’uso delle droghe tra i minori, l’uso delle armi da fuoco nella commissione dei delitti menzionati o ai fini della fuga. 1.x) Il fatto di incitare o invitare una terza persona a fare uso illecito di stu- pefacenti o pubblicizzarli, dare informazioni relative alla loro fabbrica- zione o distribuzione, oppure contribuire alla commissione dei delitti sopra elencati.
2. Reati contemplati dal paragrafo 1 dell’articolo 15 della Legge no 2168/93,
sulle «armi, munizioni…ecc.»: importazione, possesso, fabbricazione, tra- sformazione, montaggio, commercio, distribuzione, fornitura o trasporto di fucili da guerra, mitragliatrici automatiche, pistole, altro materiale bellico, ai fini della loro messa a disposizione di terzi per commettere un delitto, o ai fini del rifornimento illecito di gruppi, organizzazioni, associazioni o gruppi di persone nonché ricezione, dissimulazione, accettazione, in qualsiasi modo, degli oggetti citati per analoghi fini.
3. Brigantaggio.
4. Ricatto.
5. Rapimento.
6. Il furto di oggetti dal valore particolarmente elevato o furto qualificato.
7. L’appropriazione indebita di un oggetto di grande valore, o l’appropriazione
indebita che da luogo ad abuso di fiducia.
8. La truffa, qualora causi un pregiudizio notevolmente importante o qualora il
colpevole faccia uso di manovre fraudolente per professione o per abitudine, o se le circostanze in cui è stato commesso l’atto evidenziano il carattere particolarmente pericoloso dell’autore.
9. Il traffico illecito di oggetti d’antiquariato.
10. Il furto di un carico dal valore molto elevato.
11. Il fatto di agire da da intermediario previa controparte ai fini del prelievo di tessuti o di organi o l’acquisizione, ai fini della rivendita, di tessuti o organi.
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12. Crimini e delitti a carattere economico nei confronti dello Stato o di persone giuridiche del settore pubblico in senso ampio.
13. Il contrabbando qualificato.
14. Le infrazioni alle leggi sulle radiazioni ionizzanti.
15. Il prossenetismo.
16. Le infrazioni alle leggi sul gioco d’azzardo o altre.
17. La corruzione.
18. L’usura.
19. La migrazione clandestina.
20. Il contrabbando di materiale nucleare.
21. La corruzione di un funzionario pubblico cittadino straniero (ratifica della
Convenzione dell’OCSE relativa alla lotta contro la corruzione di funzionari esteri nel quadro di transazioni di imprese internazionali6).
22. a) La corruzione passiva e attiva di funzionari.
b) Le manovre fraudolente che pregiudicano gli interessi economici della Comunità Europea. c) La fabbricazione e il rilascio di false dichiarazioni o documenti (ratifi- ca/applicazione della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee7 e Protocolli annessi). Il Governo ellenico si riserva il diritto di aggiungere altre categorie di attività delit- tuose. Riserva all’articolo 14 Per quanto concerne l’articolo 14 paragrafo 3 il Governo Ellenico esegue l’ordine di confisca notificato dalla Parte richiedente alla condizione che non sia in contrasto con la Costituzione e con i principi fondamentali del sistema giuridico greco. Riserva all’articolo 25 Le richieste e gli allegati devono essere trasmessi dallo Stato richiedente in lingua greca o tradotti in lingua inglese o francese. Riserva all’articolo 32 Le informazioni o gli elementi di prova trasmessi dalla Repubblica Ellenica a norma del capitolo III della Convenzione non possono, senza previo consenso, essere usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.
6 Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, FF 1999 4784. 7 Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee.
Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato. Conv. RU 2003
Dichiarazione all’articolo 23 Conformemente all’articolo 23 paragrafo 1 della Convenzione l’autorità centrale è il Ministro della Giustizia del Governo della Repubblica Ellenica. Dichiarazione – articolo 13 Conformemente al paragrafo 1b dell’articolo 13 l’Autorità competente è il Procura- tore della Repubblica del Dipartimento interessato dalla richiesta di confisca.
Irlanda Riserva all’articolo 2 Conformemente all’articolo 2 paragrafo 2 l’Irlanda dichiara che l’articolo 2 para- grafo 1 si applica soltanto ai reati in materia di traffico di stupefacenti come definiti nella propria legislazione interna e ai reati suscettibili di essere rinviati a giudizio secondo la procedura detta «indictment». Riserva all’articolo 14 Conformemente all’articolo 14 paragrafo 3 l’Irlanda dichiara che l’articolo 14 para- grafo 2 si applica con riserva dei principi costituzionali e concetti fondamentali del proprio sistema giuridico. Riserva all’articolo 21 Conformemente all’articolo 21 paragrafo 2 l’Irlanda dichiara che i documenti giudi- ziari devono essere notificati per il tramite delle proprie autorità centrali. Riserva all’artiocolo 25 Conformemente all’articolo 25 paragrafo 3 l’Irlanda dichiara di riservarsi la facoltà di esigere che le domande e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in irlandese o in inglese. Dichiarazione – articolo 23 L’Irlanda dichiara che l’autorità centrale designata in applicazione dell’articolo 23 paragrafo 1 è il Department of Justice (Ministère de la Justice) 72-76 St. Stephen’s Green Dublin 2
Islanda Dichiarazione – articolo 23 Conformemente all’articolo 23 paragrafo 1 della Convenzione l’autorità competente in Islanda è il Ministère de la Justice Arnarhváli
150 Reykjavík
Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato. Conv. RU 2003
Italia Riserva all’articolo 6 Conformemente all’articolo 6 paragrafo 4 della Convenzione la Repubblica italiana dichiara che il paragrafo 1 di questo articolo si applica soltanto ai reati principali («predicate offences») qualificati come «delitti» secondo la legge italiana ad esclu- sione dei «delitti» non intenzionali. Riserva all’articolo 21 Ai sensi dell’articolo 21 paragrafo 2 della Convenzione la Repubblica italiana dichiara che le procedure di cui ai capoversi a - b del detto paragrafo, relative alla trasmissione e alla notificazione di documenti giudiziari a persone interessate da misure provvisorie e da ordini di confisca che si trovano sul territorio italiano sono concesse solo qualora, nelle relazioni dell’Italia con l’altro Stato, siano previste dalle disposizioni della legge italiana o dagli accordi internazionali che disciplinano in generale l’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale. Riserva all’articolo 25 Ai sensi dell’articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione la Repubblica italiana di- chiara di riservarsi il diritto di esigere che le richieste e gli allegati siano accompa- gnati da una traduzione in lingua italiana o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa. Riserva all’articolo 32 Ai sensi dell’articolo 32 paragrafo 2 le informazioni o gli elementi di prova forniti dall’Italia a norma del presente capitolo non possono, senza previo consenso, essere usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedu- re diverse da quelle specificate nella richiesta. Dichiarazione – articolo 23 Ai sensi dell’articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione la Repubblica italiana dichiara che l’autorità centrale designata in virtù del paragrafo 1 del presente arti- colo è il Ministro della Giustizia e che tutte le richieste possono essere trasmesse al Ministero di Grazia e Giustizia Direzione Generale degli Affari Penali Via Arenula 70
00186 Roma
Lettonia Riserva all’articolo 6 In applicazione dell’articolo 6 paragrafo 4 della Convenzione la Repubblica di Lettonia dichiara che il paragrafo 1 dell’articolo 6 si applica soltanto ai reati princi- pali specificati nella Legge della Repubblica lettone sul "riciclaggio dei proventi di reato" adottata il 18 dicembre 1997: 1. distribuzione illegale di sostanze tossiche fortemente inebrianti, narcotici o psicotropi;
Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato. Conv. RU 2003
2. banditismo;
3. contrabbando;
4. passaggio illegale di persone attraverso la frontiera;
5. stampa o diffusione di banconote o valori contraffatti, o atti illegali concer- nenti valori o documenti monetari;
6. presa di ostaggi, rapimento, rapimento di fanciulli;
7. violazione dei diritti d’autore o dei diritti societari;
8. atti criminali di notevole portata contro beni o qualora sono commessi da un gruppo organizzato; 9. esercizio di un’attività senza un permesso speciale (licenza), fallimento frau- dolento, frode nelle agevolazioni di credito;
10. corruzione, accettazione di corruzione, mediazione in una corruzione;
11. violazione delle norme sull’importazione, produzione o distribuzione di
materiale pornografico;
12. acquisto, detenzione, utilizzo, consegna o distruzione illegale di sostanze
radioattive;
13. produzione non autorizzata o vendita di oggetti speciali, armi da fuoco,
munizioni o esplosivi;
14. espianto illegale di organi o di tessuti di esseri umani viventi o deceduti.
Riserva all’articolo 14 In applicazione dell’articolo 14 paragrafo 3 della Convenzione la Repubblica di Lettonia dichiara che il paragrafo 2 del presente articolo si applica subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del sistema giuridico della Repubblica di Lettonia. Riserva all’articolo 21 In applicazione dell’articolo 21 paragrafo 2 della Convenzione la Repubblica di Lettonia dichiara che le autorità competenti per la notificazione dei documenti giudiziari sono: – durante l’inchiesta preliminare: General Prosecutor’s office O Kalpaka blvd 6 Riga, LV - 1801, Latvia téléphone: 371.7.320085 fax: 371.7.212231
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– durante il processo: The Ministry of Justice Brivibas blvd 36 Riga, LV - 1536, Latvia téléphones: 371.7.280437/282607 fax: 371.7.285575 Riserva all’articolo 25 In applicazione dell’articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione la Repubblica della Lettonia dichiara che le richieste e gli allegati devono essere accompagnati da una traduzione in lingua lettone o inglese. Riserva all’articolo 32 Ai sensi dell’articolo 32 paragrafo 2 la Repubblica di Lettonia dichiara che le infor- mazioni e gli elementi di prova da essa forniti a norma del capitolo III della Con- venzione non possono, senza suo preventivo consenso, essere usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta. Dichiarazione – articolo 23 In applicazione dell’articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione la Repubblica di Lettonia dichiara, in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, che le autorità cen- trali della Repubblica di Lettonia sono: – durante le indagini preliminari sino al procedimento penale: The State Police Brivibas blvd 61 Riga, LV - 1010, Latvia téléphone: 371.7.075300 fax: 371.7.376156 – durante le indagini preliminari sino alla presentazione della causa davanti alla Corte: General Prosecutor’s office O Kalpaka blvd 6 Riga, LV - 1801, Latvia téléphone: 371.7.320085 fax: 371.7.212231 – durante il processo: The Ministry of Justice Brivibas blvd 36 Riga, LV - 1536, Latvia téléphones: 371.7.280437/282607 fax: 371.7.285575
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Liechtenstein Riserva all’articolo 68 Conformemente all’articolo 6 paragrafo 4 della Convenzione il Principato del Liechtenstein dichiara che il paragrafo 1 dell’articolo 6 si applica soltanto ai reati principali che sono qualificati come crimine secondo la legislazione del Liechten- stein (§ 17 del Codice penale del Liechtenstein), ai reati in conformità della Legge del Liechtenstein sui Narcotici o ai reati in conformità degli articoli 304–308 del Codice penale del Liechtenstein (reati di corruzione). Riserva all’articolo 14 Conformemente all’articolo 14 paragrafo 3 della Convenzione il Principato del Liechtenstein dichiara che il paragrafo 2 del presente articolo si applica subordina- tamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del sistema giuridico del Principato del Liechtenstein. Riserva all’articolo 21 Conformemente all’articolo 21 paragrafo 2 il Principato del Liechtenstein dichiara che i documenti giudiziari trasmessi a persone domiciliate nel Principato del Liech- tenstein saranno loro notificati per il tramite dell’autorità competente del Liechten- stein (Rechtsdienst der Regierung). Riserva all’articolo 25 Conformemente all’articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione il Principato del Liechtenstein dichiara che le richieste e gli allegati che non sono redatti in lingua tedesca devono essere accompagnati da una traduzione in tedesco o in inglese. Riserva all’articolo 32 Conformemente all’articolo 32 paragrafo 2 il Principato Liechtenstein dichiara che le informazioni o gli elementi di prova forniti dal Principato del Liechtenstein in applicazione della Convenzione non possono, senza previo consenso dell’autorità centrale del Liechtenstein (Rechtsdienst der Regierung), essere utilizzati o trasmessi dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta. Dichiarazione – articolo 23 Conformemente all’articolo 23 paragrafo 1 della Convenzione l’autorità centrale del Principato del Liechtenstein è la seguente:
8 La seguente riserva formulata al momento del deposito dello strumento di ratifica il 9.11.2000: «Conformemente all’articolo 6 paragrafo 4 della Convenzione il Principato del Liechten- stein dichiara che il paragrafo 1 dell’articolo 6 si applica soltanto ai reati principali che sono qualificati come crimine secondo la legislazione del Liechtenstein (§ 17 del Codice penale del Liechtenstein).» è stata ritirata con effetto a decorrere dall’11.7.2001.
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Ressort Justiz Regierungsgebäude FL-9490 Vaduz - Liechtenstein
Lituania Riserva all’articolo 2 Le disposizioni dell’articolo 2 paragrafo 2 si applicano soltanto ai reati commessi intenzionalmente e previsti all’articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione. Riserva all’articolo 14 L’articolo 14 paragrafo 2 si applica subordinatamente ai principi costituzionali della Repubblica di Lituania e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico. Riserva all’articolo 21 I documenti giudiziari devono essere trasmessi al Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania o all’Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica di Lituania. Riserva all’articolo 25 Le richieste e gli allegati trasmessi alla Repubblica di Lituania devono essere tradotti in inglese o in lituano. Riserva all’articolo 32 Le informazioni o gli elementi di prova forniti dalla Repubblica di Lituania non possono, senza previo consenso delle proprie autorità, essere utilizzati o trasmessi dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta. Dichiarazione– articolo 23 Il Ministero degli Affari esteri della Repubblica di Lituania informa che le autorità menzionate nella riserva all’articolo 21 della Convenzione formulata al momento della ratifica della Convenzione il 20 giugno 1995, assumono anche le funzioni in virtù dell’articolo 23 della Convenzione. Gli indirizzi delle autorità menzionate sono: Ministry of Justice Gedimino av. 30/1
2600 Vilnius - Lithuania
téléphones: (3702) 624.670/616.662 fax: (3702) 625.940 Prosecutor General’s Office A. Smetonos str.
2709 Vilnius - Lithuania
téléphones: (3702) 612.131 fax: (3702) 611.826/618.563/224.734
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Lussemburgo Riserva agli articoli 2 e 6 In virtù degli articoli 2 paragrafo 2 e 6 paragrafo 4 della Convenzione, gli articoli 2 paragrafo 1 e 6 paragrafo 1 si applicano soltanto ai reati di cui al punto 1) artico- lo 8-1 della legge del 19 febbraio 1973 sulla vendita di sostanze medicamentose e sulla lotta contro la tossicomania nonché al punto 1) dell’articolo 506-1 del Codice penale. Riserva all’articolo 21 Conformemente all’articolo 21 paragrafo 2 della Convenzione le procedure previste nei capoversi a - b di questo paragrafo, relative alla trasmissione e alla notificazione di documenti giudiziari alle persone interessate da misure provvisorie e da ordini di confisca che si trovano sul territorio del Lussemburgo sono concesse solo qualora, nelle relazioni del Lussemburgo con l’altro Stato, sono previste da un trattato di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Riserva all’articolo 25 Conformemente all’articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione le richieste e gli allegati devono essere redatti in francese o in tedesco o essere accompagnati da una traduzione in francese o in tedesco. Riserva all’articolo 32 Conformemente all’articolo 32 paragrafo 2 della Convenzione le informazioni o gli elementi di prova trasmessi dal Lussemburgo in applicazione del capitolo III della Convenzione non possono, senza previo consenso, essere utilizzati o trasmessi dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle precisate nella richiesta. Dichiarazione – articolo 23 Conformemente all’articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione il Procuratore gene- rale dello Stato è designato come autorità centrale competente a trasmettere le richieste formulate ai sensi del capitolo III della Convenzione, a rispondere a quelle inviate al Lussemburgo in virtù del medesimo capitolo e a eseguirle o trasmetterle alle autorità competenti per l’esecuzione, in applicazione dell’articolo 23 paragra- fo 1.
Macedonia Dichiarazione – articolo 23 In virtù dell’articolo 23 della Convenzione il Governo della Repubblica di Macedo- nia ha designato il Ministero della Giustizia della Repubblica di Macedonia come autorità centrale competente a trasmettere le richieste, a rispondervi e a eseguirle o trasmetterle alle autorità competenti per l’esecuzione.
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Malta Riserva all’articolo 2 In virtù dell’articolo 2 paragrafo 2 Malta dichiara che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto ai reati previsti nell’articolo 6 come sancito dalla legisla- zione interna e qualificati come crimini secondo la legge maltese. Riserva all’articolo 6 In virtù dell’articolo 6 paragrafo 4 Malta dichiara che il paragrafo 1 di questo arti- colo si applica soltanto ai reati principali stabiliti dalla propria legislazione interna. Riserva all’articolo 14 In virtù dell’articolo 14 paragrafo 3 Malta dichiara che il paragrafo 2 del presente articolo si applica subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fonda- mentali del proprio sistema giuridico. Riserva all’articolo 21 In virtù dell’articolo 21 paragrafo 2 Malta dichiara che i documenti giudiziari devo- no essere notificati soltanto all’autorità centrale vale a dire all’Ufficio del Procurato- re Generale. Riserva all’articolo 25 In virtù dell’articolo 25 paragrafo 3 Malta dichiara di riservarsi la facoltà di esigere che le richieste e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in lingua inglese. Riserve all’articolo 32 Conformemente all’articolo 32 paragrafo 2 Malta dichiara che le informazioni e gli elementi di prova da essa forniti a norma della presente Convenzione non possono, senza previo consenso, essere utilizzati o trasmessi dalle autorità della Parte richie- dente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta. Dichiarazione – articolo 23 Conformemente all’articolo 23 paragrafo 2 l’autorità centrale designata in applica- zione del paragrafo 1 di questo articolo è: The Office of the Attorney General Attorney General’s Chambers The Palace Valletta - Malta
Moldavia Dichiarazione La Repubblica di Moldavia dichiara che la Convenzione non si applica al territorio effettivamente controllato dagli organi della Repubblica autoproclamata moldavo- niestrina fino al regolamento finale del conflitto in questa regione.
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Dichiarazione – articolo 23 Conformemente all’articolo 23 della Convenzione la Repubblica di Moldavia desi- gna come autorità centrale competente a trasmettere le richieste, a rispondervi e a eseguirle: Bureau du Procureur Général Str. Mitropolit Banulescu-Bodoni, 26 MD 2005, Chisinau - République de Moldova téléphone / fax: 22 86 35
Monaco Riserva all’articolo 2 Conformemente all’articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione il Principato di Mona- co dichiara che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto al riciclaggio di un provento di reato previsto e punito dagli articoli 218–218-3 del Codice Penale del Principato e al riciclaggio del provento del traffico di stupefacenti e repressi dagli articoli 4-1 b, 4-3 e 4-4 della legge no 890 del 1° luglio 1970 sugli stupefacenti modificata dalla legge no 1.157 del 23 dicembre 1992. Riserva all’articolo 6 Conformemente all’articolo 6 paragrafo 4 della Convenzione il Principato di Mona- co dichiara che il paragrafo 1 del presente articolo si applica al riciclaggio dei pro- venti di reato previsto e punito dagli articoli 218–218-3 del Codice Penale del Principato e al riciclaggio dei proventi del traffico di stupefacenti previsto e punito dagli articoli 4-1 b, 4-3 e 4-4 della legge no 890 del 1° luglio 1970 sugli stupefacenti modificata dalla legge no 1.157 del 23 dicembre 1992. Riserva all’articolo 14 Conformemente all’articolo 14 paragrafo 3 della Convenzione il Principato di Monaco dichiara che il paragrafo 2 del presente articolo si applica subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giudiziario. Riserva all’articolo 21 Conformemente all’articolo 21 paragrafo 2b della Convenzione il Principato di Monaco dichiara che i documenti giudiziari devono essere notificati attraverso le competenti Autorità monegasche. Riserva all’articolo 25 Conformemente all’articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione le richieste previste nella sezione 7 della presente Convenzione e gli allegati devono essere accompa- gnati da una traduzione in lingua francese. Riserva all’articolo 32 Conformemente all’articolo 32 paragrafo 2 della Convenzione il Principato di Monaco dichiara che le informazioni e gli elementi di prova forniti in virtù della sezione 7 della presente Convenzione non possono, senza previo consenso, essere
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utilizzati o trasmessi dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle precisate nella richiesta. Dichiarazione – articolo 23 Conformemente all’articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione l’autorità centrale del Principato di Monaco è: Direction des Services Judiciaires 5, rue Colonel Bellando de Castro Principauté de Monaco
Norvegia Riserva all’articolo 2 La Norvegia dichiara che l’articolo 2 paragrafo 1 si applica soltanto ai reati che sarebbero punibili qualora fossero commessi nel quadro della competenza penale norvegese. Riserva all’articolo 6 La Norvegia dichiara che l’articolo 6 paragrafo 1 si applica ai reati che sarebbero punibili qualora fossero commessi nel quadro della competenza penale norvegese. Riserva all’articolo 25 La Norvegia dichiara che si riserva la facoltà di esigere che le richieste e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in norvegese, svedese, danese o inglese. Riserva all’articolo 32 La Norvegia dichiara che le informazioni o gli elementi di prova da essa forniti in applicazione del capitolo III non possono, senza suo preventivo consenso, essere utilizzati o trasmessi dalle autorità della Parte richiedente salvo per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta. Dichiarazione – articolo 23 Conformemente all’articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione la Central Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime (ØKOKRIM) Postbox 8193, Dept
0034 Oslo - Norvège
téléphone: (0047) 22.29.10.00 fax: (0047) 22.29.10.01 e-mail: okokrim@okokrim.no è stata designata come autorità norvegese competente a trasmettere e a rispondere alle richieste formulate nel quadro di questo capitolo, a eseguire dette richieste o a trasmetterle alle autorità competenti per l’esecuzione.
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Paesi Bassi Riserva all’articolo 2 Conformemente alle disposizioni dell’articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione il Regno dei Paesi Bassi dichiara di riservarsi il diritto di non applicare le disposizioni dell’articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione per quanto concerne la confisca del provento di reati puniti in virtù della legislazione sulla fiscalità o sulla dogana e le accise. Riserva all’articolo 6 Conformemente all’articolo 6 paragrafo 4 della Convenzione il Regno dei Paesi Bassi dichiara di applicare l’articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione soltanto ai reati principali qualificati di «misdrijven» (crimini) secondo il proprio diritto interno (Regno in Europa). Riserva all’articolo 25 Conformemente all’articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione il Regno dei Paesi Bassi dichiara che le richieste trasmesse ai Paesi Bassi (Regno in Europa) e gli allegati redatti in lingua diversa dall’olandese, francese, inglese o tedesco devono essere accompagnati da una traduzione in una di queste lingue. Dichiarazione – articolo 23 Conformemente all’articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione l’autorità centrale designata dai Paesi Bassi in virtù dell’articolo 23 paragrafo 1 è la seguente (Regno in Europa): Afdeling Internationale Rechtshulp Postbus 20301
2500 EH ’s-Gravenhage - Nederland
Dichiarazione – articolo 38 paragrafo 1 Conformemente all’articolo 38 paragrafo 1 della Convenzione il Regno dei Paesi Bassi dichiara che la Convenzione si applica ai Paesi Bassi (Regno in Europa). Dichiarazione – articolo 38 paragrafo 2 Conformemente all’articolo 38 paragrafo 2 della Convenzione il Governo del Regno dei Paesi Bassi dichiara di accettare detta Convenzione anche per le Antille olandesi e per Aruba e che le relative disposizioni saranno subordinate alle riserve e dichiara- zioni seguenti: Dichiarazione – articolo 2 – per quanto concerne le Antille olandesi ed Aruba Conformemente alle disposizioni dell’articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione, il Regno dei Paesi Bassi dichiara di riservarsi il diritto di non applicare l’articolo 2 paragrafo 1 per quanto concerne la confisca del provento di reati puniti in virtù della legislazione sulla fiscalità o sulla dogana e le accise.
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Riserva all’articolo 6 – per quanto concerne le Antille olandesi ed Aruba Per quanto concerne le Antille olandesi ed Aruba: in virtù dell’articolo 6 paragrafo 4 della Convenzione il Regno dei Paesi Bassi dichiara che l’articolo 6 paragrafo 1 si applica soltanto ai reati principali qualificati di «misdrijven» (crimini) dal diritto interno delle Antille olandesi e di Aruba. Riserva all’articolo 25 – per quanto concerne le Antille olandesi ed Aruba Per quanto concerne le Antille olandesi ed Aruba: in virtù delll’articolo 25 paragra- fo 3 della Convenzione il Regno dei Paesi Bassi dichiara che le richieste trasmesse alle Antille olandesi e ad Aruba come anche gli allegati redatti in una lingua diversa dall’olandese, dall’inglese o dallo spagnolo devono essere accompagnati da una traduzione in una di queste lingue. Dichiarazione – articolo 23 – per quanto concerne le Antille olandesi ed Aruba Conformemente all’articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione le autorità centrali delle Antille olandesi ed Aruba, designate in virtù dell’articolo 23 paragrafo 1, sono: de Procureur Generaal van de Nederlandse Antillen Wilhelminaplein 4 (Stadhuis) Willemstad, Curaçao Netherlands Antilles téléphones: 5999 – 4634233/4634333 fax: 5999 – 4611888 de Procureur Generaal van Aruba L.G. Smith Boulevard 42 Oranjestad - Aruba téléphones: 297 – 829132/834387 fax: 297 – 838891
Polonia Riserva all’articolo 21 La Repubblica di Polonia dichiara, in conformità dell’articolo 21 paragrafo 2 della Convenzione, che i metodi di trasmissione a cui è fatto riferimento nell’articolo 21 paragrafo 2 sono applicabili sul proprio territorio unicamente se previsti da accordi internazionali adeguati riguardanti l’assistenza giudiziaria tra la Repubblica di Polonia e la Parte che trasmette un documento giudiziario. Riserva all’articolo 25 In virtù dell’articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione la Repubblica di Polonia dichiara che tutte le richieste e gli allegati trasmessi alle proprie autorità conforme- mente al capitolo III devono essere accompagnati da una traduzione in lingua polac- ca o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa. Riserva all’articolo 32 Conformemente all’articolo 32 paragrafo 2 della Convenzione la Repubblica di Polonia dichiara che le informazioni o gli elementi di prova da essa forniti in appli-
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cazione del capitolo III della Convenzione non possono, senza previo consenso, essere utilizzati a fini di procedure diverse da quelle precisate nella richiesta. Dichiarazione – articolo 23 La Repubblica di Polonia dichiara, in virtù dell’articolo 23 paragrafo 1, che l’autorità centrale è il: Ministère de la Justice de la République de Pologne Al. Ujazdowskie 11 00-950 Varsovie Conformemente all’articolo 23 paragrafo 1 della Convenzione il Governo della Repubblica di Polonia dichiara che il Ministère des Finances de la République de Pologne
12 rue Swietokrzyska
00-916 Varsovie svolge, oltre al Ministero della Giustizia, le funzioni di autorità centrale.
Portogallo Riserva all’articolo 6 Ai fini dell’articolo 6 della Convenzione la punibilità del reato di riciclaggio è limitata ai crimini per traffico di droga e a tutte le attività illecite in relazione con il terrorismo, il traffico d’armi, l’estorsione di fondi, il rapimento, l’incitamento alla prostituzione (Lenocínio), la corruzione, le malversazioni (Peculato), la partecipa- zione economica in un affare, l’amministrazione pregiudizievole di una unità eco- nomica del settore pubblico, la frode nell’ottenimento o nell’appropriazione indebita di sussidi, sovvenzione o credito, i reati economici e finanziari commessi in modo organizzato con ricorso alla tecnologia informatica e i reati economici e finanziari di dimensione internazionale qualora commessi in una qualsiasi forma di copartecipa- zione come definiti dalla propria legislazione interna. Riserva all’articolo 21 L’applicazione delle disposizioni dell’articolo 21 della Convenzione è subordinata all’esistenza di convenzioni bilaterali o multilaterali di assistenza giudiziaria tra il Portogallo e la Parte richiedente. Riserva all’articolo 25 Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 25 della Convenzione il Portogallo dichiara che le richieste e gli allegati che gli saranno trasmessi devono essere accompagnati da una traduzione in portoghese o in francese.
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Riserva all’articolo 32 Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 32 della Convenzione il Portogallo dichiara che le informazioni o gli elementi di prova trasmessi dallo Stato portoghese non possono, senza previo consenso, essere utilizzati a fini di procedure diverse da quelle specificate nella richiesta. Dichiarazione – articolo 23 Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 23 della Convenzione il Portogallo dichiara che l’autorità centrale è la Procuradoria Geral da República rua da Escola Politécnica, 140
1200 Lisboa
Repubblica Ceca Dichiarazione - articolo 23 Ai sensi dell’articolo 23 paragrafo 1 della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, la Repubblica Ceca designa le seguenti autorità:
1. Nei procedimenti penali:
– l’Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica Ceca per i proce- dimenti anteriori all’imputazione, e – il Ministero della Giustizia della Repubblica Ceca per i procedimenti successivi a un’imputazione;
2. Negli altri casi:
– il Ministero delle Finanze della Repubblica Ceca. Indirizzi delle autorità centrali menzionate: Nejvyšši státni zastupitelství (Bureau du Procureur Général Ceské republiky de la République tchèque) Jezuitská 4
660 55 Brno
Ministerstvo spravedìnosti (Ministère de la Justice Ceské republiky de la République tchèque) Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
Ministerstvo financí (Ministère des Finances Ceské republiky de la République tchèque) Letenská 15
118 10 Praha 1
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Romania Riserva all’articolo 14 Ai sensi dell’articolo 14 paragrafo 3 della Convenzione la Romania dichiara che il paragrafo 2 del presente articolo si applica subordinatamente ai principi costituzio- nali e concetti fondamentali del proprio sistema giuridico. Riserva all’articolo 21 Ai sensi dell’articolo 21 paragrafo 2 della Convenzione la Romania dichiara che la notificazione di documenti giudiziari deve essere effettuata direttamente attraverso l’autorità centrale che è il Ministero della Giustizia. Per quanto concerne le richieste di assistenza formulate durante le indagini preliminari al processo, la notificazione deve essere effettuata per il tramite dell’Ufficio del Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Giustizia. Riserva all’articolo 25 Conformemente all’articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione la Romania dichiara che le domande e gli allegati trasmessi alle autorità romene devono essere accompa- gnati da una traduzione in lingua romena o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa. Riserva all’articolo 32 Conformemente all’articolo 32 paragrafo 2 della Convenzione la Romania dichiara che le informazioni o gli elementi di prova forniti dalla Romania in applicazione del capitolo III della Convenzione non possono, senza previo consenso, essere utilizzati dalla Parte richiedente a fini di procedure diverse da quelle specificate nella richie- sta. Dichiarazione – articolo 23 Conformemente all’articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione le autorità centrali della Romania competenti a trasmettere le richieste formulate ai sensi del capito- lo III della Convenzione sono: Ministerul Justitiei (Ministère de la Justice) Str. Apollodor nr. 17, sectorul 5 Bucuresti - Roumanie Oficiul National de Prevenire si (Bureau National pour la Prévention et Combatere a Spalarii Banilor la Lutte contre le Blanchiment d’Argent) Str. Splaiul independentei nr. 202 A, sectorul 6 Bucuresti - Roumanie Ministerul de Interne (Ministère de l’Intérieur) Inspectoratul General al Politiei Sos. Stefan cel Mare nr. 13-15, sectorul 2 Bucuresti - Roumanie
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Ministerul Finantelor Publice (Ministère des Finances Publiques) Str. Apollodor nr. 17, sectorul 5 Bucuresti - Roumanie Parchetul General de pe langa (Bureau du Procureur Général près la Curtea Suprema de Justitie Cour Suprême de Justice) Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5 Bucuresti - Roumanie
Regno Unito Riserva all’articolo 29 Riserva all’articolo 610 Riserva all’articolo 14 Conformemente all’articolo 14 paragrafo 3 il Regno Unito dichiara che il paragra- fo 2 del presente articolo si applica subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico. Riserva all’articolo 21 Conformemente all’articolo 21 paragrafo 2 il Regno Unito dichiara che i documenti giudiziari devono essere notificati soltanto attraverso la propria autorità centrale competente, vale a dire: Autorité Centrale du Royaume-Uni (Central Authority for Mutual Legal pour l’entraide judiciaire en matière Assistance in Criminal Matters) pénale C7 Division Home Office
50 Queen Anne’s Gate
Riserva all’articolo 25 Conformemente all’articolo 25 paragrafo 3 il Regno Unito si riserva la facoltà di esigere che le domande e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in inglese.
9 La seguente riserva formulata all’atto del deposito dello strumento di ratifica il 28.9.1992 (RU 1993 2405): «Conformemente all’articolo 2 paragrafo 2 il Regno Unito dichiara, per quanto riguarda la Scozia, che intende applicare l’articolo 2 paragrafo 1 unicamente per i reati inerenti al traffico di droga come definito dalla legislazione scozzese.» è stata ritirata con effetto a decorrere dal 16.9.1999. 10 La seguente riserva formulata all’atto del deposito dello strumento di ratifica il 28.9.1992 (RU 1993 2405): «Conformemente all’articolo 6 paragrafo 4 il Regno Unito dichiara che l’articolo 6 paragrafo 1 si applica unicamente ai reati inerenti al traffico di droga come definito dalla propria legislazione interna.» è stata ritirata con effetto a decorrere dal 1.9.1995.
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Dichiarazione – articolo 23 L’autorità centrale ddel Regno Unito designata in virtù dell’articolo 23 paragrafo 1 è la seguente: Autorité Centrale du Royaume-Uni (Central Authority for Mutual Legal pour l’entraide judiciaire en matière Assistance in Criminal Matters) pénale C7 Division Home Office
50 Queen Anne’s Gate
Dichiarazione all’articolo 38 – per quanto concerne l’Isola di Man Conformemente all’articolo 38 il Regno Unito dichiara che la Convenzione si appli- ca all’Isola di Man con le riserve e le dichiarazioni seguenti: Riserva all’articolo 6 – per quanto concerne l’Isola di Man11 Riserva all’articolo 14 – per quanto concerne l’Isola di Man Conformemente all’articolo 14 paragrafo 3 il Regno Unito dichiara che il paragra- fo 2 del presente articolo si applica all’Isola di Man subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico. Riserva all’articolo 21 – per quanto concerne l’Isola di Man Conformemente all’articolo 21 paragrafo 2 il Regno Unito dichiara che i documenti giudiziari destinati all’Isola di Man devono essere notificati unicamente per il tra- mite dell’autorità centrale competente, vale a dire: Le Procureur Général de Sa Majesté Attorney General’s Chambers Douglas Isle of Man Riserva all’articolo 25 – per quanto concerne l’Isola di Man Conformemente all’articolo 25 paragrafo il Regno Unito dichiara che si riserva la facoltà di esigere che le richieste e gli allegati trasmessi all’autorità centrale dell’Isola di Man siano accompagnati da una traduzione in inglese. Dichiarazione – articolo 23 – per quanto concerne l’Isola di Man L’autorità centrale competente del Regno Unito designata in virtù dell’articolo 23 paragrafo 1per l’Isola di Man è la seguente:
11 La seguente riserva formulata all’atto dell’estensione territoriale all’Isola di Man il 19.1.1995: «Conformemente all’articolo 6 paragrafo 4 il Regno Unito dichiara che l’articolo 6 paragrafo 1 si applica all’Isola di Man unicamente ai reati inerenti al traffico di droga come definito dalla propria legislazione interna.» è stata ritirata con effetto a decorrere dal 18.6.1999
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Le Procureur Général de Sa Majesté Attorney General’s Chambers Douglas Isle of Man Dichiarazione – articolo 38 – per quanto concerne il baliaggio di Guernesey Conformemente alle disposizioni dell’articolo 38 della Convenzione il Governo del Regno Unito dichiara che l’applicazione della Convenzione è estesa al baliaggio di Guernesey con riserva delle dichiarazioni seguenti: Riserva all’articolo 14 – per quanto concerne il baliaggio di Guernesey Conformemente all’articolo 14 paragrafo 3 della Convenzione il Regno Unito dichiara che il paragrafo 2 del presente articolo si applica al baliaggio di Guernesey con riserva dei principi costituzionali e dei concetti fondamentali del proprio sistema giuridico. Riserva all’articolo 21 – per quanto concerne il baliaggio di Guernesey Conformemente all’articolo 21 paragrafo 2 il Regno Unito dichiara che i documenti giudiziari trasmessi al baliaggio di Guernesey devono essere notificati unicamente per il tramite dell’autorità centrale competente. L’autorità centrale competente per il baliaggio di Guernesey è la seguente: Le Procureur Général de Sa Majesté St. James Chambers St. Peter Port Riserva all’articolo 25 – per quanto concerne il baliaggio di Guernesey Conformemente all’articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione il Regno Unito di- chiara che si riserva il diritto di esigere che le richieste e gli allegati trasmessi all’autorità centrale del Baliaggio di Guernesey siano accompagnati da una tradu- zione in lingua inglese. Dichiarazione – articolo 23 – per quanto concerne il Baliaggio di Guernesey L’autorità centrale del Regno Unito designata in applicazione dell’articolo 23 para- grafo 1della Convenzione per il Baliaggio di Guernesey è: Le Procureur Général de Sa Majesté St. James Chambers St. Peter Port
Russia Riserva all’articolo 14 Conformemente all’articolo 14 paragrafo 3 della Convenzione la Federazione di Russia dichiara che il paragrafo 2 del presente articolo si applica subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.
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Riserva all’articolo 21 Conformemente all’articolo 21 paragrafo 2 della Convenzione la Federazione di Russia dichiara che la notificazione dei documenti giudiziari deve essere effettuata per il tramite del Ministero della Giustizia della Federazione di Russia. Riserva all’articolo 25 Conformemente all’articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione la Federazione di Russia dichiara di riservarsi la facoltà di esigere che le richieste e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in russo o in inglese. Dichiarazione – articolo 23 Conformemente all’articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione la Federazione di Russia dichiara che le autorità centrali designate in applicazione dell’articolo 23 paragrafo 1 sono le seguenti: le Ministère de la Justice de la Fédération de Russie Vorontsovo pole 4 109830, Moscou - Fédération de Russie nelle cause di diritto civile, inclusi gli aspetti di diritto civile nelle cause di diritto penale; e le Bureau du Procureur Général de la Fédération de Russie ul. Bolshaya Dmitrovka, 15a 103793, Moscou - Fédération de Russie nelle cause di diritto penale.
San Marino Riserva all’articolo 6 Conformemente all’articolo 6 paragrafo 4 la Repubblica di San Marino dichiara che l’articolo 6 paragrafo 1 si applica ai reati penali principali o alle categorie di tali reati specificati nella propria legislazione interna in materia di riciclaggio e proventi di reato (legge n° 123 del 1998). Riserva all’articolo 14 Conformemente all’articolo 14 paragrafo 3 della Convenzione la Repubblica di San marino dichiara che il paragrafo 2 del presente articolo si applica subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico. Riserva all’articolo 21 Conformemente all’articolo 21 paragrafo 2 la Repubblica di San Marino dichiara che i documenti giudiziari possono essere notificati soltanto per il tramite della propria autorità centrale senza pregiudicare quanto previsto negli accordi bilaterali.
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Riserva all’articolo 2512 Conformemente all’articolo 25 paragrafo 3 la Repubblica di San Marino dichiara che si riserva la facoltà di esigere che le richieste e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in lingua italiana o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa la cui esattezza deve essere ufficialmente certificata. Per quanto concerne i documenti voluminosi che non fossero tradotti in lingua italiana, la Repubblica di San Marino si riserva la facoltà di esigere, all’occorrenza, una traduzione in italiano o di farli tradurre addossandone le spese alla Parte richiedente. Riserva all’articolo 32 Conformemente all’articolo 32 paragrafo 2 la Repubblica di San Marino dichiara che le informazioni e gli elementi di prova forniti da San Marino in applicazione del capitolo III della Convenzione non possono, senza previo consenso dell’autorità di San Marino, essere utilizzati dalla Parte richiedente a fini di procedure diverse da quelle specificate nella richiesta. Dichiarazione – articolo 23 Conformemente all’articolo 23 paragrafo 2, l’autorità centrale della Repubblica di San Marino, senza pregiudizio per le disposizioni di accordi bilaterali che autorizza- no relazioni dirette con le autorità giudiziarie di San Marino, è la seguente: Segreteria di Stato per gli Affari Esteri Palazzo Begni Contrada Omerelli, 31
47890 San Marino - Repubblica di San Marino
Slovacchia Riserva all’articolo 6 La Repubblica slovacca dichiara che l’articolo 6 paragrafo 1 si applica soltanto ai reati principali secondo la legge penale slovacca (art. 17–20a del Codice penale). Riserva all’articolo 14 La Republica slovacca dichiara di applicare l’articolo 14 paragrafo 3 subordinata- mente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del sistema giuridico slovacco.
12 La riserva qui di seguito formulata all’atto del deposito dello strumento di ratifica il 12.10.2000: «Conformemente all’articolo 25 paragrafo 3 la Repubblica di San Marino si riserva la facoltà di esigere che le richieste e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in lingua italiana la cui esattezza deve essere ufficialmente certificata. Sarà proposto al Parlamento nazionale (Consiglio Grande e Generale) di introdurre la possibilità che le richieste e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in una delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa.» è stata emendata con effetto a decorrere dal 15.4.2002.
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Riserva all’articolo 21 La Republica slovacca dichiara che la notificazione di documenti scritti alle persone presenti sul territorio della Repubblica secondo le modalità previste nell’articolo 21 paragrafo 2 lettere a - b si applica soltanto se dette modalità sono previste in altri trattati internazionali bilaterali e multinazionali, coercitivi per la Repubblica slovac- ca e per la Parte che trasmette il documento scritto. Riserva all’articolo 25 La Repubblica slovacca dichiara di riservarsi la facoltà di esigere che le richieste e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in lingua slovacca, inglese o francese. Riserva all’articolo 32 La Repubblica slovacca dichiara che le informazioni e gli elementi di prova da essa forniti conformemente alla Convenzione non possono, senza previo consenso, essere utilizzati dalla Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta. Dichiarazioni
1. Le domande previste nel capitolo III devono essere trasmesse alle autorità
seguenti della Repubblica slovacca: a) Domande previste nella Sezione 2 Prezídium Policajného zboru (Presidium de la Force de Police Správa kriminálnej a Département de la Police criminelle et ILQDQþQHMSROtFLH financière ÒUDGILQDQþQHM3ROtFLH Bureau de la Police financière) Vajnorská 25
812 72 Bratislava
b) Domande previste nella Sezione 3 Generálna prokuratúra (Bureau du Procureur Général Slovenskej republiky de la République slovaque) äXSQpQiPHVWLH
812 85 Bratislava
c) Domande previste nella Sezione 4 Ministerstvo spravodlivosti (Ministère de la Justice de la République Slovenskej republiky slovaque) äXSQpQiPHVWLH
813 11 Bratislava
d) Altre domande di assistenza – in materia criminale, che, nello Stato richiedente, sono allo stadio di procedura preliminare all’introduzione di un’azione, all’Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica slovacca (par. b) indicato qui innanzi),
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– in materia criminale, che, nello Stato richiedente, sono allo stadio di procedura posteriore all’introduzione di un’azione, al Ministero della Giustizia della Repubblica slovacca (par. c) indicato qui innanzi). 2. Ogni autorità citata sotto il punto 1. è un’autorità centrale per la trasmissione all’estero di richieste delle autorità slovacche di assistenza giudiziaria ai sensi del capitolo III.
Slovenia Riserva all’articolo 25 Conformemente all’articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione il Governo della Slovenia si riserva il diritto di esigere che le richieste e gli allegati trasmessi all’autorità centrale competente siano accompagnati da una traduzione in lingua slovena o in lingua inglese. Riserva all’articolo 32 Conformemente all’articolo 32 paragrafo 2 della Convenzione le informazioni e gli elementi di prova forniti dal Governo della Slovenia in applicazione del capitolo III della Convenzione non possono, senza consenso, essere utilizzati dalla Parte richie- dente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta. Dichiarazione – articolo 23 Conformemente all’articolo 23 paragrafo 2 l’autorità centrale della Repubblica di Slovenia designata in applicazione del paragrafo 1 di questo articolo è la seguente: Bureau de Prévention du Blanchiment de l’Argent Cankarjeva 5
1000 Ljubljana
téléphone 00 386 61 125 41 89 fax 00 386 61 125 20 87
Spagna Riserva all’articolo 25 Conformemente all’articolo 25 paragrafo 3 la Spagna si riserva la facoltà di esigere che le richieste e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in una delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa. Riserva all’articolo 32 Conformemente all’articolo 32 paragrafo 2 la Spagna dichiara che le informazioni o gli elementi di prova da essa trasmessi in applicazione del presente capitolo non possono, senza suo preventivo consenso, essere usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.
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Dichiarazione – articolo 23 L’autorità centrale designata è la seguente: Ministerio de Justicia Secretaría General Técnica San Bernardo, 45
28071 Madrid - España
Svezia Riserva all’articolo 2 Conformemente all’articolo 2 paragrafo 2 la Svezia dichiara che la disposizione dell’articolo 2 paragrafo 2 si applica ai pronventi del crimine e agli strumenti utiliz- zati per commettere un reato e che possono essere confiscati secondo le disposizioni del Codice Penale e della Legge penale sugli stupefacenti (1968:64) o in virtù della Legge che vieta taluni prodotti dopanti (1991:1969). Per quanto concerne gli altri reati la Svezia si riserva il diritto, qualora giustificato a motivo del genere di reato, di ordinare la confisca in misura più limitata. Riserva all’articolo 613 Riserva all’articolo 21 Conformemente all’articolo 21 paragrafo 2 la Svezia formula una riserva alle dispo- sizioni dell’articolo 21 paragrafo 2b. Riserva all’articolo 25 Conformemente all’articolo 25 paragrafo 3 la Svezia dichiara che una richiesta trasmessa alla Svezia in virtù della Convenzione deve essere formulata in svedese, danese, norvegese o inglese oppure tradotta in una di queste lingue. Dichiarazione – articolo 23 Conformemente all’articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione l’autorità centrale è il: Ministère de la Justice Département des affaires pénales et de l’entraide judiciaire internationale Autorité centrale S-103 33 Stockholm - Suède téléphone: +46 8 405 45 00 (Secrétariat) fax: +46 8 405 46 76 e-mail: birs@justice.ministry.se
13 La seguente riserva formulata all’atto del deposito dello strumento di ratifica il 15.7.1996: «Conformemente all’articolo 6 paragrafo 4 la Svezia dichiara che le disposizioni dell’articolo 6 paragrafo 1 si applicano unicamente ai casi in cui i beni in questione provengono da un acquisto criminale.» è stata ritirata con effetto a decorrere dal 1.7.1999.
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Svizzera14 Riserva all’articolo 6 L’articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione si applica soltanto se il reato principale è qualificato come crimine secondo il diritto svizzero (art. 9 cpv. 1del CP svizzero15 in connessione con le fattispecie penali del Codice penale e del diritto penale acces- sorio). Riserva all’articolo 21 La notificazione di documenti giudiziari a persone in Svizzera deve essere effettuata per il tramite delle autorità svizzere competenti (Ufficio federale di giustizia16). Riserva all’articolo 25 Le richieste e gli allegati devono essere presentati in lingua tedesca, francese o italiana, o essere accompagnate da una traduzione ufficiale certificata conforme in una di tali lingue. Riserva all’articolo 32 Le informazioni e gli elementi di prova ottenuti dalla Svizzera in applicazione della presente Convenzione non possono, senza previo consenso dell’Ufficio federale di Giustizia (Uffici centrali), essere utilizzati o trasmessi dalle autorità della Parte richiedente per scopi di indagine o di procedura diversi da quelli precisati nella richiesta. Dichiarazione – articolo 23 Autorità centrale: Office fédéral de la justice Bundesrain 20 CH-3003 Berne téléphone: +41.31.322.11.20 fax: +41.31.322.53.80
Ucraina Riserva all’articolo 14 L’articolo 14 paragrafo 2 della Convenzione si applica subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del sistema giuridico ucraino. Riserva all’articolo 25 Le richieste e gli allegati di cui all’articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione, qualo- ra non fossero redatti in lingua ucraina, devono essere accompagnati da una tradu- zione in lingua ucraina o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa.
14 Art. 2 del DF del 2 marzo 1993 (RU 1993 2384).
15 RS 311.0 16 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata giusta l’art. 4a dell’O del 15 giugno 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
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Riserva all’articolo 32 Conformemente all’articolo 32 paragrafo 2 della Convenzione l’Ucraina dichiara che le informazioni e gli elementi di prova da essa forniti in applicazione del capi- tolo III della Convenzione non possono, senza il proprio consenso, essere utilizzati dalla Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta. Dichiarazione – articolo 23 In conformità dell’articolo 23 paragrafo 1 della Convenzione, le autorità centrali competenti designate dall’Ucraina sono il Ministero della Giustizia d’Ucraina (per quanto concerne le decisioni giudiziarie) e l’Ufficio del Procuratore Generale dell’Ucraina (per quanto concerne le istanze procedurali nel quadro di indagini criminali).
Ungheria Riserva all’articolo 6 In virtù dell’articolo 6 paragrafo 4 l’Ungheria si riserva il diritto di applicare il paragrafo 1 di questo articolo ai reati principali definiti dal proprio Codice Penale. Riserva all’articolo 14 In virtù dell’articolo 14 paragrafo 3 l’Ungheria dichiara che il paragrafo 2 del pre- sente articolo si applica soltanto subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico. Riserva all’articolo 21 In virtù dell’articolo 21 paragrafo 2 l’Ungheria dichiara che i documenti giudiziari devono essere notificati unicamente per il tramite della propria autorità centrale. Riserva all’articolo 25 In virtù dell’articolo 25 paragrafo 3 le richieste e gli allegati devono essere redatti in lingua ungherese o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa oppure accompagnate da una traduzione in una di queste lingue. Tuttavia, l’Ungheria dichiara di essere disposta ad accettare le richieste e gli allegati in lingua tedesca. Riserva all’articolo 32 In virtù dell’articolo 32 paragrafo 2 l’Ungheria dichiara che le informazioni o gli elementi di prova da essa trasmessi in applicazione del capitolo III della Convenzio- ne non possono, senza previo consenso, essere usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.
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Dichiarazione – articolo 23 In virtù dell’articolo 23 paragrafo 2 la Repubblica d’Ungheria designa il Ministère de la Justice de la République de Hongrie (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4.) e il Parquet Général de la République de Hongrie (1055 Budapest, Markó u. 16.) come autorità centrali.
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.