AS 2003 152
AS 2003 152
Ordinanza concernente il contingentamento della produzione lattiera (Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL)
Modifica del 18 dicembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente il contingentamento della produzio- ne lattiera è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 30 capoverso 1, 31 capoversi 1 e 4, 32 capoversi 1 e 2, 36 capover- so 2 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura,
Art. 10a cpv. 1 primo periodo 1 In ogni anno lattiero, ogni produttore può mettere in commercio una quantità di latte supplementare equivalente al 2,5 per cento del contingente che gli è attribuito all’inizio dell’anno lattiero. ...
2 Le domande vanno presentate, unitamente all’annuncio dell’effettivo giusta
l’articolo 14 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoo- zie ed entro il termine ivi stabilito, al gestore della banca dati centrale (banca dati sul traffico di animali, BDTA). Dopo l’esame volto ad accertare se le condizioni sono adempiute, la domanda è trasmessa al competente Servizio d’amministrazione. 2bis Se il termine di cui al capoverso 2 scade inutilizzato, la domanda può essere pre- sentata entro i 60 giorni successivi. Per il dispendio supplementare il gestore della BDTA riscuote una tassa per lavori amministrativi.
Art. 15 cpv. 3 secondo periodo 3 ... Per tale conteggio non si applica la restrizione di 5000 kg giusta l’articolo 16 capoversi 1 e 2.
152 2002-2684
Ordinanza sul contingentamento lattiero RU 2003
Art. 31a Nuovi contingenti per aziende legate ad uno stabilimento per l’anno lattiero 2002/03 o 2003/04 1 Se il latte di un’azienda, legata a uno stabilimento al quale fornisce latte, non è compreso nel suo contingente, il Servizio d’amministrazione può fissare un nuovo contingente, a condizione che esso non sia già stato adeguato prima del 1° maggio
2000 a causa di una ristrutturazione globale dell’azienda.
2 L’aumento o la prima assegnazione del contingente è in funzione della quantità
che l’azienda ha fornito allo stabilimento in uno dei tre anni precedenti. Il latte for- nito allo stabilimento è pertanto considerato latte commercializzato. 3 Un nuovo contingente può essere richiesto per l’anno lattiero 2002/03 o 2003/04. Le domande vanno presentate entro il 30 aprile 2004 al competente Servizio d’amministrazione.
Art. 36a Riduzione della quantità di latte nell’anno lattiero 2002/03 La riduzione della quantità di latte nell’anno lattiero 2002/03 giusta la modifica del 18 dicembre 2002 non si applica ai gestori che hanno sospeso la commercializzazio- ne di latte prima del 1° gennaio 2003 nonché alle aziende d’estivazione.
Art. 36b Contingente supplementare in caso di tracciabilità incompleta dell’animale
1 Se la domanda di assegnazione di un contingente supplementare nel 2003 è stata
respinta per incompletezza della tracciabilità dell’animale, entro 60 giorni il pro- duttore può fornire al servizio designato dal Cantone la prova secondo cui, prima dell’acquisto, l’animale è stato tenuto ininterrottamente per almeno 22 mesi nella regione di montagna.
2 Il servizio cantonale esamina le prove e comunica il risultato di tale esame
all’Ufficio federale nonché al competente Servizio d’amministrazione.
II L’ordinanza del 18 ottobre 20004 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura è modificata come segue:
Allegato, punto 12
12 Ordinanza del 7 dicembre 19985 sul contingentamento lattiero:
Tassa per lavori amministrativi in relazione a una notifica tardiva (art. 11 cpv. 2bis) 25
4 RS 910.11 5 RS 916.350.1
Ordinanza sul contingentamento lattiero RU 2003
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
18 dicembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz