AS 2003 1598
Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali
Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE)
Modifica del 9 aprile 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 20 aprile 19881 concernente l’importazione, il transito e l’esporta- zione di animali e prodotti animali è modificata come segue: Ingresso, secondo riferimento gli articoli 26a, 32 e 37 della legge del 9 ottobre 19922 sulle derrate alimentari,
Sezione 2a: importazione di latte e latticini
1 Gli invii di latte e latticini indicati nel capitolo 4 della tariffa doganale svizzera3 con peso lordo superiore a 20 kg e provenienti da altri paesi che non siano membri dell’UE o la Norvegia, sono accompagnati al momento dell’importazione da un’autorizzazione dell’ufficio federale e da un certificato di sanità e salubrità. Questi invii sono sottoposti alla visita veterinaria di confine presso l’ufficio doganale svizzero di entrata. Tutti gli altri invii vengono controllati secondo le disposizioni dell’ordinanza del 1° marzo 19954 su l’importazione, il transito e l’esportazione di derrate alimentari e oggetti d’uso.
2 L’autorizzazione viene rilasciata se:
a. non sussistono motivi di polizia epizootica che lo impediscono; e b. sono soddisfatti per analogia i presupposti nel Paese d’origine conforme- mente all’articolo 40.
1598 2003-0230
Importazione, transito e esportazione di animali e prodotti animali RU 2003
3 Il certificato di sanità e salubrità viene emesso dalle autorità competenti del Paese d’origine e contiene: a. indicazioni sulla situazione relativa alle epizoozie nella regione d’origine; b. nome e numero dell’azienda, riconosciuta dall’ufficio federale, da cui pro- viene l’invio; e c. indicazioni relative all’igiene del latte e dei latticini, nonché all’igiene in fase di produzione, immagazzinamento e trasporto.
1bis Gli invii di latte e latticini con peso lordo superiore a 20 kg provenienti da altri paesi che non siano membri dell’UE o la Norvegia sono accompagnati durante il transito da un certificato di sanità e salubrità secondo l’articolo 48a capoverso 3. Questi invii sono sottoposti alla visita veterinaria di confine presso l’ufficio doga- nale svizzero d’entrata, a meno che questa non sia già stata eseguita in un paese membro dell’UE o in Norvegia.
II L’ordinanza del 30 ottobre 19855 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria è modificata come segue:
Art. 16 cpv. 4 4 Per la visita veterinaria di confine di latte e latticini in virtù dell’articolo 61 capo- verso 1bis dell’ordinanza del 20 aprile 19886 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali sono applicabili le tasse secondo le tariffe dell’allegato.
Allegato lett. bbis
Origine: Comunità europea Origine: altri paesi e Norvegia
Tassa Tassa Tassa Tassa Tassa per unità minima massima per unità minima per invio per invio per invio
bbis. Latte e latticini Latte e latticini secondo il – – – 24.– 4.– capitolo 4 della tariffa doganale per 100 kg svizzera7 …
5 RS 916.472 6 RS 916.443.11
7 RS 632.10, Allegato
Importazione, transito e esportazione di animali e prodotti animali RU 2003
III La presente modifica entra in vigore il 1o luglio 2003.
9 aprile 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz