AS 2003 1620
Convenzione n. 144 concernente le consultazioni tripartite destinate a promuovere l'attuazione di norme internazionali del lavoro
Traduzione1
Convenzione n. 144 concernente le consultazioni tripartite destinate a promuovere l’attuazione di norme internazionali del lavoro
Conclusa a Ginevra il 21 giugno 1976 Approvata dall’Assemblea federale il 9 marzo 20002 Ratificata dalla Svizzera con strumenti scambiati il 28 giugno 2000 Entrata in vigore per la Svizzera il 28 giugno 2001
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro ed ivi adunatasi il 2 giugno 1976 nella sua sessantunesima sessione; viste le norme delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro esi- stenti – segnatamente la Convenzione concernente la libertà sindacale e la prote- zione del diritto sindacale3, 1948, la Convenzione sul diritto d’organizzazione e di negoziato collettivo4, 1949, e la Raccomandazione sulla consultazione a livello industriale e nazionale, 1960 – che affermano il diritto dei datori di lavoro e dei lavoratori di istituire organizzazioni libere e indipendenti e che chiedono l’adozione di misure promozionali di consultazione efficaci a livello nazionale tra le autorità pubbliche e le organizzazioni di datori di lavoro e lavoratori, come anche le disposi- zioni di numerose convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro che prevedono la consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori sulle misure adottabili per la loro esecuzione; dopo aver esaminato il quarto oggetto all’ordine del giorno della sessione, intitolato: «Istituzioni di meccanismi tripartiti incaricati di promuovere l’attuazione delle norme internazionali del lavoro», e dopo aver deciso di adottare talune proposte concernenti le consultazioni tripartite destinate a promuovere l’attuazione delle norme internazionali del lavoro; dopo aver deciso che siffatte proposte dovrebbero assumere la forma di una Con- venzione internazionale, adotta, questo ventunesimo giorno di giugno millenovecentosettantasei, la Conven- zione seguente, denominata Convenzione sulle consultazioni tripartite destinate a promuovere l’attuazione di norme internazionali del lavoro, 1976.
RS 0.822.724.4
1 Dal testo originale francese (RO 2003 1620).
2 RU 2003 926 3 RS 0.822.719.7 4 RS 0.822.719.9
1620 1999-5253
Consultazioni tripartite destinate a promuovere l’attuazione di norme RU 2003
Art. 1 Nella presente Convenzione, per «organizzazioni rappresentative» s’intendono le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, che godono del diritto della libertà sindacale.
Art. 2 1. Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del lavoro, che ha ratificato la presente Convenzione, si obbliga ad attuare procedure assicuranti consultazioni efficaci tra i rappresentanti del governo, dei datori di lavoro e dei lavoratori sulle questioni inerenti alle attività dell’Organizzazione internazionale del lavoro, di cui all’articolo 5 paragrafo 1 seguente. 2. La natura e la forma delle procedure previste nel paragrafo 1 del presente artico- lo, purché queste non siano ancora state istituite, sono determinate in ogni Paese conformemente alla prassi nazionale e previa consultazione delle eventuali organiz- zazioni rappresentative.
Art. 3 1. Nelle procedure di cui alla presente Convenzione, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori sono scelti liberamente dalle loro eventuali organizzazioni rappresentative. 2. I datori di lavoro e i lavoratori sono rappresentati equamente in seno a qualsiasi organismo nel quale avvengono le consultazioni.
Art. 4 1. L’autorità competente assume la responsabilità dell’assistenza amministrativa per le procedure di cui alla presente Convenzione. 2. L’autorità competente e le eventuali organizzazioni rappresentative concludono accordi adeguati per il finanziamento di qualsiasi formazione necessaria delle perso- ne partecipanti alle procedure.
Art. 5
1. Le procedure di cui alla presente Convenzione devono prevedere consultazioni
su: a) le risposte dei governi ai questionari sui punti iscritti all’ordine del giorno della Conferenza internazionale del lavoro e i commenti dei governi riguar- do ai progetti di testi che devono essere discussi dalla Conferenza; b) le proposte da presentare all’autorità o alle autorità competenti in connessio- ne con la presentazione delle convenzioni e raccomandazioni, conforme-
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mente all’articolo 19 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro5; c) il riesame, a intervalli adeguati, di convenzioni non ratificate e di raccoman- dazioni non ancora attuate, per prendere i provvedimenti adattabili allo scopo di promuoverne, se necessario, l’attuazione e la ratificazione; d) i problemi che possono sorgere in relazione ai rapporti da presentare all’Ufficio internazionale del lavoro secondo l’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro; e) le proposte inerenti alla denuncia di convenzioni ratificate. 2. Allo scopo di garantire una esame adeguato dei problemi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, avranno luogo consultazioni a intervalli adeguati, stabiliti di comune intesa, ma almeno una volta l’anno.
Art. 6 L’autorità competente presenta un rapporto annuo sullo svolgimento delle procedure di cui alla presente Convenzione, se lo giudica opportuno dopo aver consultato le eventuali organizzazioni rappresentative.
Art. 7 Le ratifiche formali della presente Convenzione sono comunicate al Direttore gene- rale dell’Ufficio internazionale del lavoro e registrate da quest’ultimo.
Art. 8
1. La presente Convenzione vincola unicamente i Membri dell’Organizzazione
internazionale del lavoro la cui ratifica è stata registrata dal Direttore generale. 2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro
dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
Art. 9 1. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo la data della messa in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio inter- nazionale del lavoro e registrato dal medesimo. La denuncia ha effetto solo un anno dopo essere stata registrata. 2. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente Convenzione, il quale, entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni indicato nel presente articolo, è vincolato per un nuovo periodo decennale e, successivamente, potrà
5 RS 0.820.1
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denunciare la presente Convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.
Art. 10 1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di ogni ratifica e denuncia comunicatagli dai Membri dell’Organizzazione. 2. Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica comunicatagli, il Direttore generale li avvertirà riguardo alla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.
Art. 11 Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segreta- rio generale delle Nazioni Unite, a scopo di registrazione, conformemente all’arti- colo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite6, le informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia, che avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.
Art. 12 Ogniqualvolta lo giudicherà necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’ap- plicazione della presente Convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscriverne all’ordine del giorno della Conferenza la revisione totale o parziale.
Art. 13
1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova Convenzione comportante la
revisione totale o parziale della presente Convenzione e a meno che la nuova Con- venzione non disponga altrimenti: a) la ratifica, da parte di un Membro, della nuova Convenzione emendata pro- vocherebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 9 precedente, la denuncia immediata della presente Convenzione, sempre che la nuova Convenzione emendata sia entrata in vigore; b) a contare dalla data d’entrata in vigore della nuova Convenzione emendata, la presente Convenzione cesserebbe d’essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente Convenzione rimane comunque in vigore nella sua forma e nel suo
tenore per i Membri che l’hanno ratificata e che non ratificano la Convenzione emendata.
6 RS 0.120; RU 2003 866
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Art. 14 I testi francese e inglese della presente Convenzione fanno parimenti fede.
Seguono le firme
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Campo di applicazione della convenzione il 6 marzo 2003 Stati Parti Ratifica Entrata in vigore Dichiarazione di successione (S)
Albania 30 giugno 1999 30 giugno 2000 Algeria 12 luglio 1993 12 luglio 1994 Argentina 13 aprile 1987 13 aprile 1988 Australia* 11 giugno 1979 11 giugno 1980 Austria 2 marzo 1979 2 marzo 1980 Azerbaigian 12 agosto 1993 12 agosto 1994 Bahamas 16 agosto 1979 16 agosto 1980 Bangladesh 17 aprile 1979 17 aprile 1980 Barbados 6 aprile 1983 6 aprile 1984 Belgio 29 ottobre 1982 29 ottobre 1983 Belize 6 marzo 2000 6 marzo 2001 Benin 11 giugno 2001 11 giugno 2002 Bielorussia 15 settembre 1993 15 settembre 1994 Bozwana 5 giugno 1997 5 giugno 1998 Brasile 27 settembre 1994 27 settembre 1995 Bulgaria 12 giugno 1998 12 giugno 1999 Burkina Faso 25 luglio 2001 25 luglio 2002 Burundi 10 ottobre 1997 10 ottobre 1998 Ciad 7 gennaio 1998 7 gennaio 1999 Cile 29 luglio 1992 29 luglio 1993 Cina 2 novembre 1990 2 novembre 1991 Hong Kong* a 6 giugno 1997 1° luglio 1997 Macaob 20 dicembre 1999 20 dicembre 1999 Cipro 28 giugno 1977 28 giugno 1978 Colombia 9 novembre 1999 9 novembre 2000 Congo (Brazzaville) 26 novembre 1999 26 novembre 2000 Congo (Kinshasa) 20 giugno 2001 20 giugno 2002 Corea (Sud) 15 novembre 1999 15 novembre 2000 Costa d’Avorio 5 giugno 1987 5 giugno 1988 Costa Rica 29 luglio 1981 29 luglio 1982 Danimarca* 6 giugno 1978 6 giugno 1979 Dominica 29 aprile 2002 29 aprile 2003 Ecuador 23 novembre 1979 23 novembre 1980 Egitto 25 marzo 1982 25 marzo 1983 El Salvador 15 giugno 1995 15 giugno 1996 Estonia 22 marzo 1994 22 marzo 1995 Figi 18 maggio 1998 18 maggio 1999 Filippine 10 giugno 1991 10 giugno 1992 Finlandia 2 ottobre 1978 2 ottobre 1979 Francia 8 giugno 1982 8 giugno 1983 Guadalupab 8 giugno 1982 8 giugno 1983 Guyana (Francese)b 8 giugno 1982 8 giugno 1983
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Stati Parti Ratifica Entrata in vigore Dichiarazione di successione (S)
La Réunionb 8 giugno 1982 8 giugno 1983 Martinicab 8 giugno 1982 8 giugno 1983 Nuova Caledoniab 9 maggio 1986 9 maggio 1986 Polinesia Franceseb 9 maggio 1986 9 maggio 1986 Saint-Pierre e Miquelonb 8 giugno 1982 8 giugno 1983 Gabon 6 dicembre 1988 6 dicembre 1989 Germania 23 luglio 1979 23 luglio 1980 Gran Bretagna 15 febbraio 1977 16 maggio 1978 Grecia 28 agosto 1981 28 agosto 1982 Grenada 25 ottobre 1994 25 ottobre 1995 Guatemala 13 giugno 1989 13 giugno 1990 Guinea 16 ottobre 1995 16 ottobre 1996 Guyana 10 gennaio 1983 S 10 gennaio 1983 India 27 febbraio 1978 27 febbraio 1979 Indonesia 17 ottobre 1990 17 ottobre 1991 Iraq 11 settembre 1978 11 settembre 1979 Irlanda 22 giugno 1979 22 giugno 1980 Islanda 30 giugno 1981 30 giugno 1982 Italia 18 ottobre 1979 18 ottobre 1980 Giamaica 23 ottobre 1996 23 ottobre 1997 Giappone 14 giugno 2002 14 giugno 2003 Kazakstan 13 dicembre 2000 13 dicembre 2001 Kenya 6 giugno 1990 6 giugno 1991 Kuwait 15 agosto 2000 15 agosto 2001 Lesotho 27 gennaio 1998 27 gennaio 1999 Lettonia 25 luglio 1994 25 luglio 1995 Lituania 26 settembre 1994 26 settembre 1995 Madagascar 22 aprile 1997 22 aprile 1998 Malaisia 14 giugno 2002 14 giugno 2003 Malawi 1° ottobre 1986 1° ottobre 1987 Mauritius 14 giugno 1994 14 giugno 1995 Messico 28 giugno 1978 28 giugno 1979 Moldavia 12 agosto 1996 12 agosto 1997 Mongolia 10 agosto 1998 10 agosto 1999 Mozambico 23 dicembre 1996 23 dicembre 1997 Namibia 3 gennaio 1995 3 gennaio 1996 Nepal 21 marzo 1995 21 marzo 1996 Nicaragua 1° ottobre 1981 1° ottobre 1982 Nigeria 3 maggio 1994 3 maggio 1995 Norvegia 9 agosto 1977 9 agosto 1978 Nuova Zelanda* 5 giugno 1987 5 giugno 1988 Paesi Bassi 27 luglio 1978 27 luglio 1979 Aruba 6 agosto 1986 6 agosto 1986 Pakistan 25 ottobre 1994 25 ottobre 1995
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Stati Parti Ratifica Entrata in vigore Dichiarazione di successione (S)
Polonia 15 marzo 1993 15 marzo 1994 Portogallo 9 gennaio 1981 9 gennaio 1982 Repubblica Ceca 9 ottobre 2000 9 ottobre 2001 Repubblica Dominicana 15 giugno 1999 15 giugno 2000 Romania 9 dicembre 1992 9 dicembre 1993 Saint Kitts e Nevis 12 ottobre 2000 12 ottobre 2001 San Marino 23 maggio 1985 23 maggio 1986 São Tomé e Príncipe 17 giugno 1992 17 giugno 1993 Sierra Leone 21 gennaio 1985 21 gennaio 1986 Siria 28 maggio 1985 28 maggio 1986 Slovacchia 10 febbraio 1997 10 febbraio 1998 Spagna 13 febbraio 1984 13 febbraio 1985 Sri Lanka 17 marzo 1994 17 marzo 1995 Stati Uniti 15 giugno 1988 15 giugno 1989 Guamb 28 febbraio 1989 15 giugno 1989 Isole Vergini americaneb 28 febbraio 1989 15 giugno 1989 Marianne Settentrionalib 28 febbraio 1989 15 giugno 1989 Portoricob 28 febbraio 1989 15 giugno 1989 Samoa americaneb 28 febbraio 1989 15 giugno 1989 Territori sotto tutela delle Isole del Pacificob 28 febbraio 1989 15 giugno 1989 Suriname 16 novembre 1979 16 novembre 1980 Svezia 16 maggio 1977 16 maggio 1978 Svizzera 28 giugno 2000 28 giugno 2001 Swaziland 5 giugno 1981 5 giugno 1982 Tanzania 30 maggio 1983 30 maggio 1984 Togo 8 novembre 1983 8 novembre 1984 Trinidad e Tobago 7 giugno 1995 7 giugno 1996 Turchia 12 luglio 1993 12 luglio 1994 Ucraina 16 maggio 1994 16 maggio 1995 Uganda 13 gennaio 1994 13 gennaio 1995 Ungheria 4 gennaio 1994 4 gennaio 1995 Uruguay 22 maggio 1987 22 maggio 1988 Venezuela 17 giugno 1983 17 giugno 1984 Yemen 15 giugno 2000 15 giugno 2001 Zambia 4 dicembre 1978 4 dicembre 1979 Zimbabwe 14 dicembre 1989 14 dicembre 1990 * Riserve e dichiarazioni, vedasi qui di seguito. a Applicabile con modifiche. b Applicabile senza modifiche.
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Dichiarazioni Australia L’Australia dichiara che la convenzione non si applica alle Isole Norfolk.
Danimarca La Danimarca dichiara che la convenzione non si applica alle Isole Färöer e alla Groenlandia.
Hong Kong Per quanto concerne l’applicazione dell’articolo 3 della convenzione alla Regione amministrativa speciale di Hong Kong: «in seno al Consiglio di consultazione del lavoro (Labour Advisory Board), i datori di lavoro e i lavoratori sono rappresentati da sei membri per parte. Cinque rappresentanti dei datori di lavoro sono scelti libe- ramente dalle loro organizzazioni rappresentative e cinque rappresentanti dei lavo- ratori sono eletti ogni due anni mediante voto segreto dai sindacati dei lavoratori. I membri rimanenti sono scelti direttamente dal capo dell’Esecutivo».
Nuova Zelanda La Nuova Zelanda dichiara che la convenzione non si applica alle Tokelau.