AS 2003 1635
Ordinanza sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero
Ordinanza sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (OAIE)
Modifica del 28 maggio 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° ottobre 19841 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 2 2 La superficie abitabile netta delle abitazioni secondarie nel senso dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LAFE, delle abitazioni di vacanza e delle unità d’abitazione in apparthotel non deve superare di regola i 200 m2.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2003.
28 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 211.412.411
2003-0184 1635