Lexipedia

AS 2003 164

Protocollo aggiuntivo n. 2 che modifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal Protocollo fatto all'Aja il 28 settembre 1955

Traduzione1

Protocollo aggiuntivo n. 2 che modifica la Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal Protocollo fatto all’Aja il 28 settembre 1955

Concluso a Montreal il 25 settembre 1975 Approvato dall’Assemblea federale il 9 giugno 19872 Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 9 dicembre 1987 Entrato in vigore per la Svizzera il 15 febbraio 1996

I Governi sottoscritti, considerando che è auspicabile modificare la Convenzione per l’unificazione di ta- lune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal Protocollo fatto all’Aja il 28 settembre 19553, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Emendamenti alla Convenzione

Art. I La Convenzione modificata dalle disposizioni del presente capitolo è la Convenzio- ne di Varsavia emendata all’Aja nel 1955.

Art. II L’articolo 22 della Convenzione è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:

«Art. 22 1. Nel trasporto di persone, la responsabilità del trasportatore nei confronti di cia- scun passeggero è limitata alla somma di 16 600 Diritti speciali di Prelievo. Nel caso in cui, secondo la legge del tribunale investito, l’indennizzo possa essere fissato sotto forma di rendita, il capitale della rendita non può superare tale limite. Tuttavia, mediante una convenzione speciale con il trasportatore, il passeggero potrà fissare un limite di responsabilità più elevato. 2. a) Nel trasporto di bagagli registrati e di merci, la responsabilità del trasporta- tore è limitata alla somma di 17 Diritti speciali di Prelievo per chilogrammo,

RS 0.748.410.4

1 Dal testo originale francese (RO 2003 164).

2 RU 2003 156 3 RS 0.748.410.1

164 2002-0170

Trasporto aereo internazionale. Protocollo aggiuntivo n. 2 RU 2003

a meno che non venga effettuata dal mittente al momento della rimessa dei colli al trasportatore una speciale dichiarazione di interesse alla consegna, con l’eventuale pagamento di una tassa supplementare. In tal caso, il tra- sportatore sarà tenuto a pagare fino alla concorrenza della somma dichiarata, a meno che non dimostri che essa è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna. b) Nel caso di perdita, deterioramento o ritardo nella consegna di una parte dei bagagli registrati o delle merci, o di ogni oggetto in essi contenuto, ai fini della determinazione del limite di responsabilità del trasportatore, sarà preso in considerazione solamente il peso totale del o dei colli in questione. Tutta- via allorché la perdita, il deterioramento o il ritardo nella consegna di una parte dei bagagli o delle merci, o di un oggetto in essi contenuto, pregiudica il valore di altri colli coperti dalla medesima bolla (di bagagli) o dalla stessa lettera di trasporto aereo, ai fini della determinazione del limite di respon- sabilità dovrà essere preso in considerazione il peso totale dei colli in que- stione. 3. In relazione agli oggetti di cui il passeggero mantiene la custodia, la responsabi- lità del trasportatore è limitata a 332 Diritti speciali di Prelievo per passeggero. 4. I limiti fissati dal presente articolo non hanno l’effetto di privare il tribunale della facoltà di concedere il rimborso, conformemente alla propria legge, di un’ulteriore somma corrispondente a una parte o alla totalità delle spese e di altri oneri proces- suali sostenuti dall’attore. La disposizione precedente non si applica allorché l’ammontare dell’indennizzo concesso, escluse le spese e altri oneri processuali, non supera la somma che il trasportatore ha offerto per iscritto all’attore entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui si è verificato il fatto che ha provocato il danno o prima della presentazione dell’istanza se questa e posteriore a tale lasso di tempo. 5. Le somme indicate in Diritti speciali di Prelievo nel presente articolo sono valu- tate in riferimento al Diritto speciale di Prelievo così come esso è definito dal Fondo monetario internazionale. La conversione di tali somme in monete nazionali si ef- fettuerà, nel caso di istanza giudiziaria, secondo il valore calcolato in Diritti speciali

di Prelievo di tali monete alla data della sentenza. Il valore, in Diritti speciali di Pre- lievo, di una moneta nazionale di un’Alta Parte Contraente che sia membro del Fon- do monetario internazionale, è calcolato in base al metodo di valutazione adottato dal Fondo monetario internazionale alla data della sentenza per le proprie operazioni e transazioni. Il valore, in Diritti speciali di Prelievo, di una moneta nazionale di un’Alta Parte Contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato sulla base delle indicazioni fornite da tale Alta Parte Contraente. Tuttavia gli Stati che non siano membri del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non consente di applicare le disposizioni dei commi 1, 2 a) e 3 dell’articolo 22, possono, al momento della ratifica o dell’adozione, o in qualsiasi altro momento successivo, dichiarare che il limite di responsabilità del trasportatore è fissato, nei procedimenti giudiziari sul proprio territorio, nella somma di

250 000 unità monetarie per passeggero per quanto riguarda il comma 1 dell’arti-

colo 22; di 250 unità monetarie per chilogrammo in relazione al comma 2 a) dell’articolo 22; di 5000 unità monetarie per passeggero per quanto riguarda il

Trasporto aereo internazionale. Protocollo aggiuntivo n. 2 RU 2003

comma 3 dell’articolo 22. Tale unità monetaria corrisponde a sessantacinque milli- grammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi di fino. Tali somme possono essere convertite in cifra tonda nella moneta nazionale in questione. La conversione di tale somma in moneta nazionale sarà effettuata alla legislazione dello Stato in questione.»

Capitolo II Campo di applicazione della Convenzione emendata

Art. III La Convenzione emendata all’Aja nel 1955 e dal presente Protocollo si applica al trasporto internazionale definito all’articolo primo della Convenzione sia che i punti di partenza e di destinazione siano situati sui territori di due Stati parti del presente Protocollo, sia che essi si trovino sul territorio di un solo Stato parte del presente Protocollo nel caso sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato.

Capitolo III Disposizioni protocollari

Art. IV Tra le Parti del presente Protocollo, la Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 e il presente Protocollo saranno considerati ed interpretati come un unico e medesimo strumento e saranno denominati Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 e dal Protocollo aggiuntivo n. 2 di Montreal del 1975.

Art. V Il presente Protocollo resterà aperto alla firma di tutti gli Stati, fino alla data della sua entrata in vigore conformemente alle disposizioni dell’articolo VII.

Art. VI

1. Il presente Protocollo sarà soggetto alla ratifica degli Stati firmatari.

2. La ratifica del presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia o della Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955, comporta adesione alla Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 e dal Protocollo aggiuntivo n. 2 di Montreal del 1975. 3. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica Popolare di Polonia.

Trasporto aereo internazionale. Protocollo aggiuntivo n. 2 RU 2003

Art. VII 1. Allorché il presente Protocollo avrà raccolto le ratifiche di trenta Stati firmatari, esso entrerà in vigore tra questi Stati il novantesimo giorno successivo al deposito del trentesimo strumento di ratifica. Nei confronti di ogni Stato che lo ratificherà successivamente esso entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica di tale Stato. 2. Al momento della sua entrata in vigore il presente Protocollo sarà registrato pres- so l’Organizzazione delle Nazioni Unite dal Governo della Repubblica Popolare di Polonia.

Art. VIII 1. Successivamente alla sua entrata in vigore il presente Protocollo resterà aperto all’adesione di ogni Stato non firmatario. 2. L’adesione al presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia o da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzio- ne di Varsavia emendata all’Aja nel 1955, comporta adesione alla Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 e dal Protocollo aggiuntivo n. 2 di Montreal del 1975. 3. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo della Repubblica Popolare di Polonia e produrranno i loro effetti il novantesimo giorno successivo alla data del loro deposito.

Art. IX 1. Ogni Parte del presente Protocollo potrà denunciarlo mediante una notifica inol- trata al Governo della Repubblica Popolare di Polonia. 2. La denuncia produrrà i suoi effetti sei mesi dopo la data di ricezione da parte del Governo della Repubblica Popolare di Polonia della notifica della denuncia. 3. Tra le Parti del presente Protocollo, la denuncia della Convenzione di Varsavia da parte di una di esse, in virtù dell’articolo 39 della suddetta Convenzione o la de- nuncia del Protocollo dell’Aja in virtù dell’articolo XXIV del suddetto Protocollo non deve essere interpretata come una denuncia della Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 e dal Protocollo aggiuntivo n. 2 di Montreal del 1955.

Art. X Non sarà ammessa alcuna riserva al presente Protocollo, tuttavia ogni Stato potrà in qualsiasi momento dichiarare, mediante notifica inoltrata al Governo della Repub- blica Popolare di Varsavia che la Convenzione emendata dal presente Protocollo non si applicherà al trasporto di persone, merci e bagagli, effettuato per le proprie autorità militari a bordo di aeromobili immatricolati nel suddetto Stato e la cui intera capacità sia stata riservata da parte di tali autorità o per conto di esse.

Trasporto aereo internazionale. Protocollo aggiuntivo n. 2 RU 2003

Art. XI Il Governo della Repubblica Popolare di Polonia comunicherà sollecitamente a tutti gli Stati parti della Convenzione di Varsavia o della suddetta Convenzione emenda- ta, nonché a tutti gli Stati che firmeranno il presente Protocollo o che vi aderiranno, e all’Organizzazione internazionale dell’Aviazione civile, la data di ogni firma, la data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, la data di entrata in vi- gore del presente Protocollo nonché tutte le altre informazioni utili.

Art. XII Tra le Parti del presente Protocollo che siano anche Parti della Convenzione com- plementare alla Convenzione di Varsavia per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal trasportatore con- trattuale, firmata a Guadalajara il 18 settembre 19614 (qui appresso denominata «Convenzione di Guadalajara») ogni riferimento alla «Convenzione di Varsavia» contenuto nella Convenzione di Guadalajara si applica alla Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 e dal Protocollo aggiuntivo n. 2 di Montreal del 1975, nel caso in cui il trasporto effettuato in virtù del contratto menzionato al paragrafo b) dell’articolo primo della Convenzione di Guadalajara sia regolato dal presente Pro- tocollo.

Art. XIII Fino al 1o gennaio 1976 il presente Protocollo resterà aperto alla firma presso la se- de dell’Organizzazione internazionale dell’Aviazione civile; successivamente e fino alla sua entrata in vigore in virtù dell’articolo VII, presso il Ministero degli Affari Esteri del Governo della Repubblica Popolare di Polonia. L’Organizzazione interna- zionale dell’Aviazione civile comunicherà sollecitamente al Governo della Repub- blica Popolare di Polonia ogni firma e la data di essa, durante il perido in cui il Protocollo resterà aperto alla firma presso la sede dell’Organizzazione internazio- nale dell’Aviazione civile.

In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Montreal il 25 settembre dell’anno 1975, in quattro testi autentici redatti nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa. In caso di divergenze, farà fede il testo in francese, lingua nella quale era stata redatta la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929.

Seguono le firme

4 RS 0.748.410.2

Trasporto aereo internazionale. Protocollo aggiuntivo n. 2 RU 2003

I Campo di applicazione del Protocollo il 22 aprile 2002 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Argentina 14 marzo 1990 15 febbraio 1996 Azerbaigian 24 gennaio 2000 A 23 aprile 2000 Bahrein 12 marzo 1998 A 10 giugno 1998 Bosnia e Erzegovina 3 marzo 1995 S 15 febbraio 1996 Brasile 27 luglio 1979 15 febbraio 1996 Canada 17 novembre 1995 15 febbraio 1996 Cile 19 maggio 1987 15 febbraio 1996 Cipro 10 novembre 1992 15 febbraio 1996 Colombia 20 maggio 1982 15 febbraio 1996 Croazia 14 luglio 1993 S 15 febbraio 1996 Cuba* 21 aprile 1998 A 20 luglio 1998 Danimarca 29 giugno 1983 15 febbraio 1996 Egitto 17 novembre 1978 15 febbraio 1996 Estonia 16 marzo 1998 A 14 giugno 1998 Etiopia 14 luglio 1987 15 febbraio 1996 Finlandia 17 giugno 1980 15 febbraio 1996 Francia 11 febbraio 1982 15 febbraio 1996 Ghana 11 agosto 1997 9 novembre 1997 Giordania 2 settembre 1999 A 1o dicembre 1999 Grecia 12 novembre 1988 15 febbraio 1996 Guatemala 30 maggio 1997 28 agosto 1997 Guinea 12 febbraio 1999 A 12 maggio 1999 Honduras 15 febbraio 1996 A 15 maggio 1996 Irlanda 27 giugno 1989 15 febbraio 1996 Israele 16 febbraio 1979 15 febbraio 1996 Italia 2 aprile 1985 15 febbraio 1996 Jugoslavia 18 luglio 2001 S 15 febbraio 1996 Kenya 6 luglio 1999 A 4 ottobre 1999 Kuwait 8 novembre 1996 6 febbraio 1997 Libano 4 agosto 2000 A 2 novembre 2000 Macedonia 1o settembre 1994 S 15 febbraio 1996 Messico 18 maggio 1984 15 febbraio 1996 Niger 15 febbraio 1996 A 15 maggio 1996 Norvegia 4 agosto 1983 15 febbraio 1996 Nuova Zelanda* 3 dicembre 1999 A 2 marzo 2000 Oman 15 febbraio 1996 A 15 maggio 1996 Paesi Bassi* 7 gennaio 1983 15 febbraio 1996 Perù 4 luglio 1997 A 2 ottobre 1997 Portogallo 7 aprile 1982 15 febbraio 1996 Regno Unito* 5 luglio 1984 15 febbraio 1996

Trasporto aereo internazionale. Protocollo aggiuntivo n. 2 RU 2003

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Slovenia 7 agosto 1998 S 15 febbraio 1996 Spagna 8 gennaio 1985 15 febbraio 1996 Svezia 28 giugno 1978 15 febbraio 1996 Svizzera 9 dicembre 1987 15 febbraio 1996 Togo 5 maggio 1987 15 febbraio 1996 Tunisia 28 maggio 1985 15 febbraio 1996 Uzbekistan 27 febbraio 1997 A 28 maggio 1997 Venezuela 14 luglio 1978 15 febbraio 1996 * Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso.

II Riserve e dichiarazioni Cuba Il Governo della Repubblica di Cuba dichiara, conformemente al paragrafo 4 del nuovo articolo 22 della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, modificata dal Protocollo aggiuntivo n. 1 di Montreal del 1975, che non essendo questo paese membro del Fondo monetario internazionale, le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non saranno applicate ai procedimenti giudiziari attuati sul suo territorio e che in loro vece un limite di responsabilità del vettore sarà fissato a 125 000 unità moneta- rie per passeggero in rapporto al paragrafo 1 dell’articolo 22; 250 unità monetarie per chilogrammo in rapporto al paragrafo 2 dell’articolo 22 e 5000 unità monetarie per passeggero in rapporto al paragrafo 3. L’ultimo paragrafo del numero 4 dell’articolo II del Protocollo aggiuntivo n. 1 sarà applicato a questa unità moneta- ria.

Nuova Zelanda Lo strumento di adesione concerne la Nuova Zelanda e il Takelau.

Paesi Bassi Il Protocollo è ratificato per il Regno in Europa e per le Antille olandesi.

Regno Unito Il Protocollo è ratificato in nome dei territori seguenti: Baliaggio di Jersey, Baliag- gio di Guernesey, Isola di Man, Anguilla, Isole Vergini britanniche, Bermuda, ter- ritorio antartico britannico, Territorio britannico, Territorio britannico dell’Oceano Indiano, Isole Camanes, Isole Falkland e Dipendenze, Gibilterra, Hong Kong, Montserat, Isole di Pitairn (Henderson, Ducie e Oeno), Sant’Elena e Dipendenze, Isole Turche e Caques, Akrotiri e Dhekelia sull’Isola di Cipro.

Protocollo aggiuntivo n. 2 che modifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal Protocollo fatto all'Aja il 28 settembre 1955 | Lexipedia | Lexipedia