AS 2003 172
Protocollo di Montreal n. 4 che modifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal Protocollo fatto all'Aja il 28 settembre 1955
Traduzione1
Protocollo di Montreal n. 4 che modifica la Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal Protocollo fatto all’Aja il 28 settembre 1955
Concluso a Montreal il 25 settembre 1975 Approvato dall’Assemblea federale il 19 giugno 19872 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 9 dicembre 1987 Entrato in vigore per la Svizzera il 14 giugno 1998
I Governi sottoscritti, considerando che è auspicabile emendare la Convenzione per l’unificazione di alcu- ne norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 19293, emendata dal Protocollo fatto all’Aja il 28 settembre 19554, hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I Emendamenti alla Convenzione
Art. I La Convenzione modificata dalle disposizioni del presente capitolo è la Convenzio- ne di Varsavia emendata all’Aja nel 1955.
Art. II Il comma 2 dell’articolo 2 della Convenzione è soppresso e sostituito dai commi 2 e 3 che seguono: «2. Nel trasporto delle spedizioni postali, il trasportatore è responsabile unicamente nei confronti dell’Amminstrazione postale competente conformemente alle norme applicabili nei rapporti tra trasportatori e le amministrazioni postali.
3. Le disposizioni della presente Convenzione, diverse da quelle del precedente
comma 2, non si applicano al trasporto delle spedizioni postali.»
Art. III Nel capitolo II della Convenzione, la sezione III (art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 e 16) viene soppressa e sostituita dai seguenti articoli:
RS 0.748.410.6
1 Dal testo originale francese (RO 2003 172).
2 RU 2003 171 3 RS 0.748.410 4 RS 0.748.410.1
172 2002-0253
Trasporto aereo internazionale. Protocollo di Montreal n. 4 RU 2003
«Sezione III: Documenti relativi alle merci Articolo 5
1. Per il trasporto di merci viene emessa una lettera di trasporto aereo.
2. L’impiego di ogni altro mezzo che attesti le indicazioni relative al trasporto da eseguire può, con il consenso del mittente, sostituirsi all’emissione della lettera di trasporto aereo. Ove vengano utilizzati tali altri mezzi, il trasportatore rilascia al mittente a richiesta di quest’ultimo, una ricevuta della merce che permetta l’identificazione della spedizione e l’accesso alle indicazioni registrate da tali altri mezzi. 3. L’impossibilità di utilizzare, nei punti di transito e di destinazione, altri mezzi che permettano di accertare le indicazioni relative al trasporto, di cui al precedente comma 2, non autorizza il trasportatore a rifiutare l’accettazione delle merci in vista del trasporto.
Articolo 6 1. La lettera di trasporto aereo viene redatta dal mittente in tre esemplari originali. 2. Il primo esemplare porta la menzione «per il trasportatore» e viene firmato dal mittente. Il secondo esemplare porta le menzione «per il destinatario» e viene fir- mato dal mittente e dal trasportatore. Il terzo esemplare viene firmato dal trasporta- tore e rinviato da quest’ultimo al mittente dopo l’accettazione della merce. 3. La firma del trasportatore e quella del mittente possono essere stampate o sosti- tuite da un timbro. 4. Se, a richiesta del mittente, il trasportatore redige la lettera di trasporto aereo, egli viene considerato, sino a prova contraria, come agente in nome del mittente.
Articolo 7 Quando vi sono più colli: a) il trasportatore di merci ha il diritto di chiedere al mittente la redazione di lettere di trasporto aereo distinte; b) il mittente ha il diritto di richiedere al trasportatore la consegna di ricevute distinte, quando vengano utilizzati gli altri mezzi di cui al comma 2 dell’articolo 5.
Articolo 8 La lettera di trasporto aereo e la ricevuta della merce devono contenere: a) l’indicazione dei punti di partenza e di destinazione; b) se i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di una stessa Alta Parte Contraente e ove siano previsti uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l’indicazione di uno di tali scali; c) la menzione del peso della spedizione.
Trasporto aereo internazionale. Protocollo di Montreal n. 4 RU 2003
Articolo 9 L’inosservanza delle disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 non pregiudica né l’esistenza, né la validità del contratto di trasporto, che sarà comunque soggetto alle norme della presente Convenzione, comprese quelle concernenti la limitazione della responsabilità.
Articolo 10 1. Il mittente è responsabile dell’esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni relative alla merce inserite da lui o in suo nome nella lettera di trasporto aereo, non- ché di quelle fornite o rese da lui o in suo nome al trasportatore al fine di essere in- serite nella ricevuta della merce o per l’inserzione nei dati registrati con gli altri mezzi di cui al comma 2 dell’articolo 5. 2. Il mittente si assume la responsabilità di ogni danno subito dal trasportatore o da ogni altra persona nei confronti della quale sia impegnata la responsabilità del tra- sportatore, a motivo delle indicazioni e delle dichiarazioni irregolari, inesatte e in- complete fornite o rese da lui o in suo nome. 3. Subordinatamente alle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, il tra- sportatore si assume la responsabilità di ogni danno subito dal mittente o da ogni altra persona nei cui confronti sia impegnata la responsabilità del mittente, a motivo delle indicazioni e dichiarazioni irregolari, inesatte o incomplete inserite da lui o in suo nome nella ricevuta della merce o nei dati registrati con gli altri mezzi di cui al comma 2 dell’articolo 5.
Articolo 11 1. La lettera di trasporto aereo e la ricevuta della merce fanno fede, sino a prova contraria, della conclusione del contratto, della ricezione della merce e delle condi- zioni di trasporto che vi figurano. 2. Le dichiarazioni contenute nella lettera di trasporto aereo e nella ricevuta della merce, relative al peso, alle dimensioni ed all’imballaggio della merce nonché al numero dei colli fanno fede sino a prova contraria; quelle relative alla quantità, al volume ed allo stato della merce costituiscono prova contro il trasportatore solo nella misura in cui la verifica sia stata da lui effettuata in presenza del mittente, e constatata sulla lettera di trasporto aereo, o in quanto si tratti di dichiarazioni relati- ve allo stato apparente della merce.
Articolo 12 1. Il mittente ha il diritto, a condizione di adempiere a tutti gli obblighi risultanti dal contratto di trasporto, di disporre della merce, sia ritirandola all’aeroporto di parten- za o di destinazione, sia facendola sostare in corso di rotta in caso di atterraggio, sia facendola consegnare nel luogo di destinazione o in corso di rotta ad una persona diversa dal destinatario inizialmente designato, sia chedendone la restituzione all’aeroporto di partenza, purché l’esercizio di tale tale diritto non rechi pregiudizio né al trasportatore, né agli altri mittenti con l’obbligo di rimborsare le spese che ne risultino.
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2. Nel caso in cui l’esecuzione degli ordini del mittente non risulti possibile, il tra- sportatore deve avvertirne immediatamente quest’ultimo. 3. Ove il trasportatore si conformi alle disposizioni del mittente, senza esigere la presentazione dell’esemplare della lettera di trasporto aereo o della ricevuta della merce consegnata a quest’ultimo, egli sarà responsabile, fatto salvo un suo ricorso contro il mittente, del danno che potrà essere causalo a motivo di ciò a colui che sia regolarmente in possesso della lettera di trasporto aereo o della ricevuta della merce. 4. Il diritto del mittente cessa nel momento in cui inizia quello del destinatario, conformemente all’articolo 13. Tuttavia, se il destinatario rifiuta la merce, o se que- sti non può essere raggiunto, il mittente riacquista il proprio diritto di disporre della merce.
Articolo 13
1. Tranne il caso in cui il mittente abbia esercitato il diritto che gli deriva
dall’articolo 12, il destinatario ha il diritto, dal momento dell’arrivo della merce nel punto di destinazione, di richiedere al trasportatore di consegnarli la merce dietro pagamento dell’ammontare dei crediti e previa esecuzione delle condizioni di tra- sporto. 2. Salvo clausola contrattuale diversa, il trasportatore deve avvertire il destinatario al momento dell’arrivo della merce. 3. Ove la perdita della merce venga riconosciuta dal trasportatore o se, allo spirare di un termine di sette giorni successivi al momento in cui avrebbe dovuto arrivare, la merce non è giunta, il destinatario è autorizzato a far valere nei confronti del tra- sportatore i diritti risultanti dal contratto di trasporto.
Articolo 14 Il mittente e il destinatario possono far valere tutti i diritti che sono loro conferiti rispettivamente dagli articoli 12 e 13, ciascuno in proprio nome, sia che si tratti del proprio interesse o dell’interesse altrui, a condizione di adempiere agli obblighi im- posti dal contratto di trasporto.
Articolo 15 1. Gli articoli 12, 13 e 14 non recano alcun pregiudizio né ai rapporti tra il mittente e il destinatario, né ai rapporti o del mittente o del destinatario nei confronti di terzi da cui provengano i diritti. 2. Ogni clausola che deroghi dalle clausole contrattuali degli articoli 12, 13 e 14 deve essere inserita nella lettera di trasporto aereo o nella ricevuta della merce.
Articolo 16 1. Il mittente è tenuto a fornire le informazioni e i documenti che, prima della con- segna della merce al destinatario, sono necessari all’adempimento delle formalità doganali, di dazio o di polizia. Il mittente è responsabile nei confronti del trasporta-
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tore, di tutti i danni che potrebbero derivare dall’assenza, dall’insufficienza o dall’irregolarità di tali informazioni o documenti tranne in caso di colpa del tra- sportatore o dei suoi incaricati. 2. Il trasportatore non è tenuto a controllare se tali informazioni e documenti siano esatti e sufficienti.»
Art. IV L’articolo 18 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposi- zioni:
«Articolo 18 1. Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, per- dita o deterioramento di bagagli registrati quando l’evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo. 2. Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, per- dita e deterioramento della merce per il fatto stesso che l’evento che ha causato il danno si è prodotto nel corso del trasporto aereo. 3. Tuttavia, il trasportatore non è responsabile se dimostra che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva unicamente da uno o più dei fatti se- guenti: a) natura o vizio proprio della merce; b) imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal traspor- tatore o suoi incaricati; c) un evento bellico o un conflitto armato; d) un atto dell’autorità pubblica compiuto in relazione all’entrata, uscita o tran- sito della merce. 4. Il trasporto aereo, ai sensi dei precedenti commi, comprende il periodo nel corso del quale i bagagli o le merci si trovano sotto la custodia del trasportatore, sia che ciò avvenga in un aeroporto o a bordo di un’aeromobile o in un luogo qualsiasi in caso di atterraggio fuori di un aerodromo. 5. Il periodo del trasporto aereo non copre alcun trasporto terrestre, marittimo o flu- viale effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto viene effettuato nell’esecuzione del contratto di trasporto aereo in vista del carico, della consegna o del trasbordo, qualsiasi danno viene presunto, salvo prova contraria, ri- sultare da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo.»
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Art. V L’articolo 20 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposi- zioni:
«Articolo 20 Nel trasporto di passeggeri o di bagagli ed in caso di danno risultante da un ritardo nel trasporto di merci, il trasportatore non è responsabile se dimostra che lui od i suoi incaricati hanno adottato tutte le misure necessario per evitare il danno o che era loro impossibile adottarle.»
Art. VI L’articolo 21 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposi- zioni:
«Articolo 21 1. Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, nel caso in cui il trasportatore dimostri la responsabilità nel provocare il danno o nel contribuirvi della persona lesa, il tribu- nale potrà conformemente alle disposizioni della propria legislatura, scartare o atte- nuare la responsabilità del trasportatore. 2. Nel trasporto di merci, il trasportatore viene esonerato, interamente o in parte, dalle proprie responsabilità, nella misura in cui dimostri la responsabilità nel provo- care il danno o nel contribuirvi della persona che chiede il risarcimento o della per- sona che ne rappresenta i diritti. »
Art. VII All’articolo 22 della Convenzione. a) Al comma 2 a) le parole «e di merci» sono soppresse. b) Dopo il comma 2 a), viene inserito il comma seguente: «b) Nel trasporto di merci, la responsabilità del trasportatore è limitata alla somma di 17 Diritti speciali di Prelievo per chilogrammo, salvo dichia- razione speciale di interesse alla consegna, effettuata dal mittente al momento della consegna del collo al trasportatore e mediante il paga- mento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso, il trasportatore sarà tenuto a pagare sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che questa è superiore all’interesse reale del mit- tente alla consegna.» c) Il comma 2 b) diviene comma 2 c). d) Dopo il comma 5, viene inserito il comma seguente: «6) Le somme indicate in Diritti speciali di Prelievo nel presente articolo sono con- siderate come riferentesi al Diritto speciale di Prelievo quale definito dal Fondo mo- netario internazionale. La conversione di tali somme in monete nazionali si effettue-
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rà in caso di istanza giudiziaria secondo il valore di tali monete in Diritti speciali di Prelievo alla data della sentenza. Il valore, in Diritti speciali di Prelievo, di una mo- neta nazionale di una Alta Parte Contraente che sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale alla data della sentenza per le sue proprie operazioni e transazioni. Il valore, in Diritti speciali di Prelievo di una moneta nazionale di un’Alta Parte Contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale viene calcolato secondo le modalità indicate da tale Alta Parte Contraente. Tuttavia, gli Stati che sono membri del Fondo monetario internazionale e la cui legi- slazione non permette di applicare le disposizioni del comma 2 b) dell’articolo 22, possono al momento della ratifica o dell’adesione o in ogni momento successivo, dichiarare che il limite di responsabilità del trasportatore è fissato, nei procedimenti giudiziari sul loro territorio, nella somma di duecentocinquanta unità monetarie per chilogrammo, detta unità monetaria corrispondendo a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi di fino. Tale somma può essere con- vertita nella moneta nazionale di cui trattasi in cifre tonde. La conversione di tale somma in moneta nazionale si effettuerà conformemente alla legislazione dello Stato in causa.»
Art. VIII L’articolo 24 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposi- zioni:
«Articolo 24 1. Nel trasporto di passeggeri e di bagaglio, ogni azione relativa all’accertamento della responsabilità, a qualsiasi titolo, non può essere esercitata che alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente Convenzione, senza pregiudizio della determinazio- ne delle persone che hanno il diritto di agire nonché dei loro diritti rispettivi. 2. Nel trasporto di merci, ogni azione destinata al risarcimento dei danni introdotta, a qualsiasi titolo, sia in virtù della presente Convenzione, a motivo di un contratto o di un atto illecito o per qualsiasi altra causa, non può essere esercitata che alle con- dizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla presente Convenzione senza pre- giudizio della determinazione delle persone che hanno il diritto di agire nonché dei loro rispettivi diritti. Tali limiti di responsabilità costituiscono un massimo e sono invalicabili quali che siano le circostanze che sono all’origine della responsabilità.»
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Art. IX L’articolo 25 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposi- zioni:
«Articolo 25 Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, i limiti di responsabilità previsti dall’articolo 22 non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto od un’omissione del trasportatore o dei suoi incaricati compiuti, sia con l’intenzione di provocare un danno, sia in modo temerario e con la consapevolezza che ne risulterà probabilmente un danno, purché, nel caso di un atto o di una emissione degli incari- cati, la prova sia ugualmente fornita che questi ultimi hanno agito nell’esercizio delle loro funzioni.»
Art. X Il comma 3 dell’articolo 25A della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: «3. Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, le disposizioni dei commi 1 e 2 del pre- sente articolo non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto o da un’omissione dell’incaricato, compiuto, sia con l’intenzione di provocare un danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne conseguirà un danno.»
Art. XI Dopo l’articolo 30 della Convenzione, viene inserito l’articolo seguente:
«Articolo 30A La presente Convenzione non pregiudica in alcun modo la questione di sapere se la persona ritenuta responsabile in virtù delle disposizioni della suddetta Convenzione abbia o non abbia un ricorso in atto contro qualsiasi altra persona.»
Art. XII L’articolo 33 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposi- zioni:
«Articolo 33 Subordinatamente alle disposizioni del comma 3 dell’articolo 5, nulla nella presente Convenzione vieta al trasportatore di rifiutare la conclusione di un contratto di tra- sporto o di formulare dei regolamenti che non siano in contraddizione con le dispo- sizioni della presente Convenzione.»
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Art. XIII L’articolo 34 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposi- zioni:
«Articolo 34 Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 relativi ai titoli di trasporto non sono applicabili al trasporto effettuato in circostanze straordinarie al di fuori di ogni nor- male operazione di utilizzazione di spazio aereo.»
Capitolo II Campo di applicazione della Convenzione emendata
Art. XIV La Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 nonché dal presente Proto- collo si applica al trasporto internazionale definito all’articolo I della Convenzione sia che i punti di partenza e di destinazione siano situati sul territorio di due Stati parti del presente Protocollo, sia sul territorio di un solo Stato parte del presente Protocollo ove sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato.
Capitolo III Disposizioni protocollari
Art. XV Fra le Parti del presente Protocollo, la Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 e il presente Protocollo saranno considerati e interpretati come un unico e medesimo strumento e saranno denominati «Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975.
Art. XVI Il presente Protocollo resterà aperto alla firma di tutti gli Stati sino alla sua data di entrata in vigore, conformemente alle disposizioni dell’articolo XVIII.
Art. XVII
1. Il presente Protocollo sarà sottoposto alla verifica degli Stati firmatari.
2. La ratifica del presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia e da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzio- ne di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 comporta l’adesione alla Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975. 3. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica popolare di Polonia.
Trasporto aereo internazionale. Protocollo di Montreal n. 4 RU 2003
Art. XVIII 1. Quando il presente Protocollo avrà riunito le ratifiche di trenta Stali firmatari, esso entrerà in vigore fra tali Stati il novantesimo giorno successivo al deposito del trentesimo strumento di ratifica. Esso entrerà in vigore, nei confronti di ogni Stato che lo ratificherà successivamente, il novantesimo giorno suuccessivo al deposito del suo strumento di ratifica.
2. Con la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà registrato presso
l’Organizzazione delle Nazioni Unite dal Governo della Repubblica popolare di Polonia.
Art. XIX 1. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà aperto all’adesione di ogni Stato non firmatario. 2. L’adesione al presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia o da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzio- ne di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 comporta l’adesione alla Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975. 3. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo della Repubblica popolare di Polonia e produrranno i loro effetti il novantesimo giorno successivo alla data del loro deposito.
Art. XX 1. Ogni Parte del presente Protocollo potrà denunziarlo mediante notifica in diriz- zata al Governo della Repubblica popolare di Polonia. 2. La denuncia produrrà i suoi effetti sei mesi dopo la data di ricezione della notifi- ca di denunzia da parte del Governo della Repubblica popolare di Polonia. 3. Tra le Parti del presente Protocollo, la denuncia della Convenzione di Varsavia da parte di una di esse ai sensi dell’articolo 39 della detta Convenzione o del Proto- collo dell’Aja ai sensi dell’articolo XXIV del detto Protocollo non deve essere in- terpretata come una denunzia della Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel
1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975.
Art. XXI 1. Potranno essere ammesse unicamente le seguenti riserve al presente Protocollo: a) Ogni Stato può dichiarare in ogni momento, mediante notifica indirizzata al Governo della Repubblica popolare di Polonia, che la Convenzione di Var- savia emendata all’Aja nel 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975 non si applica al trasporto di persone, bagagli e merci, effettuato per le pro- prie autorità militari a bordo di aeromobili immatricolati nel detto Stato e la cui intera capacità sia stata riservata da tali autorità o per conto di queste.
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b) Ogni Stato può, al momento della ratifica del Protocollo aggiuntivo n. 3 di Montreal del 19755, o dell’adesione a quest’ultimo, od in ogni momento successivo, dichiarare di non essere vincolato dalle disposizioni della Con- venzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975, nella misura in cui esse si applicano al trasporto di pas- seggeri e di bagagli. Tale dichiarazione prenderà effetto novanta giorni dopo la data della sua ricezione da parte del Governo della Repubblica popolare di Polonia.
2. Ogni Stato che abbia formulato una riserva conformemente al comma precedente
potrà ritirarla in ogni momento mediante notifica indirizzata al Governo della Re- pubblica popolare di Polonia.
Art. XXII Il Governo della Repubblica popolare di Polonia informerà sollecitamente tutti gli Stati parti della Convenzione di Varsavia o della detta Convenzione con emenda- menti, tutti gli Stati che firmeranno il presente Protocollo o vi aderiranno, nonché l’Organizzazione internazionale dell’Aviazione civile, della data di ogni firma, della data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, della data di entrata in vigore del presente Protocollo nonché di tutte le altre informazioni utili.
Art. XXIII Fra le Parti del presente Protocollo che siano anche parti della Convenzione com- plementare alla Convenzione di Varsavia per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal trasportatore con- trattuale, firmata a Guadalajara il 18 settembre 19616 (qui appresso denominata «Convenzione di Guadalajara»), ogni riferimento alla «Convenzione di Varsavia» contenuto nella Convenzione di Guadalajara si applica alla Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975, nel caso in cui il trasporto effettuato in base al contratto di cui al paragrafo b) dell’articolo I della Convenzione di Guadalajara sia regolato dal presente Protocollo.
Art. XXIV Se due o più Stati sono parti del presente Protocollo nonché del Protocollo di Gua- temala del 1971 o del Protocollo aggiuntivo n. 3 di Montreal del 1975, fra loro si applicheranno le norme seguenti: a) per quanto attiene alle merci ed alle spedizioni postali, le disposizioni risul- tanti dal regime stabilito dal presente Protocollo prevalgono sulle disposi- zioni risultanti dal regime stabilito dal Protocollo di Guatemala del 1971 o dal Protocollo aggiuntivo n. 3 di Montreal del 1975; b) per quanto attiene ai passeggeri e ai bagagli, le disposizioni risultanti dal re- gime stabilito dal Protocollo di Guatemala o dal Protocollo aggiuntivo n. 3
5 FF 1986 III 634 6 RS 0.748.410.2
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di Montreal del 1975 prevalgono sulle disposizioni risultanti dal regime sta- bilito dal presente Protocollo.
Art. XXV Il presente Protocollo resterà aperto alla firma presso la sede dell’Organizzazione internazionale dell’Aviazione civile sino al 1° gennaio 1976, e successivamente sino alla sua entrata in vigore ai sensi dell’articolo XVIII, presso il Ministero degli affari esteri del Governo della Repubblica popolare di Polonia. L’Organizzazione interna- zionale dell’Aviazione civile informerà sollecitamente il Governo della Repubblica popolare di Polonia di ogni firma e della data di quest’ultima durante il periodo nel corso del quale il Protocollo resterà aperto alla firma presso la sede dell’Organizzazione internazionale dell’Aviazione civile.
In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Montreal il venticinquesimo giorno del mese di settembre dell’anno 1975, in quattro testi autentici redatti nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa. In caso di divergenza, farà fede il testo in francese, lingua nella quale era stata redatta la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929.
Seguono le firme
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I Campo di applicazione del Protocollo il 22 aprile 2002
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)
Argentina 14 marzo 1990 14 giugno 1998 Australia 13 gennaio 1997 14 giugno 1998 Azerbaigian 24 gennaio 2000 A 23 aprile 2000 Bahrein 21 gennaio 1999 A 21 aprile 1999 Bosnia e Erzegovina 3 marzo 1995 S 14 giugno 1998 Brasile 27 luglio 1979 14 giugno 1998 Canada* 27 agosto 1999 25 novembre 1999 Cipro 10 novembre 1992 14 giugno 1998 Colombia 20 maggio 1982 14 giugno 1998 Croazia 14 luglio 1993 S 14 giugno 1998 Danimarca 4 maggio 1988 14 giugno 1998 Ecuador 12 febbraio 1999 A 12 maggio 1999 Egitto 17 novembre 1978 14 giugno 1998 Emirati Arabi Uniti 20 marzo 2000 A 18 giugno 2000 Estonia 16 marzo 1998 14 giugno 1998 Etiopia 14 luglio 1987 14 giugno 1998 Finlandia 4 maggio 1988 14 giugno 1998 Ghana 11 agosto 1997 14 giugno 1998 Giappone 20 giugno 2000 A 18 settembre 2000 Giordania 22 luglio 1999 A 20 ottobre 1999 Grecia 12 novembre 1988 14 giugno 1998 Guatemala 3 febbraio 1997 14 giugno 1998 Guinea 12 febbraio 1999 A 12 maggio 1999 Honduras 14 giugno 1998 A 12 settembre 1998 Irlanda 27 giugno 1989 14 giugno 1998 Israele 16 febbraio 1988 14 giugno 1998 Italia 2 aprile 1985 14 giugno 1998 Jugoslavia 18 luglio 2001 S 14 giugno 1998 Kenya 6 luglio 1999 A 4 ottobre 1999 Kuwait 8 novembre 1996 14 giugno 1998 Libano 4 agosto 2000 A 2 novembre 2000 Macedonia 1° settembre 1994 S 14 giugno 1998 Maurizio 14 giugno 1998 A 12 settembre 1998 Nauru 14 giugno 1998 A 12 settembre 1998 Niger 14 giugno 1998 A 12 settembre 1998 Norvegia 4 maggio 1988 14 giugno 1998 Nuova Zelanda* 3 dicembre 1999 A 2 marzo 2000
* Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso
Trasporto aereo internazionale. Protocollo di Montreal n. 4 RU 2003
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)
Oman 14 giugno 1998 A 12 settembre 1998 Paesi Bassi* 7 gennaio 1983 14 giugno 1998 Portogallo 7 aprile 1982 14 giugno 1998 Regno Unito* 5 luglio 1984 14 giugno 1998 Singapore 14 giugno 1998 A 12 settembre 1998 Slovenia 7 agosto 1998 S 14 giugno 1998 Spagna 8 gennaio 1985 14 giugno 1998 Stati Uniti 4 dicembre 1998 4 marzo 1999 Svezia 4 maggio 1988 14 giugno 1998 Svizzera* 9 dicembre 1987 14 giugno 1998 Togo 5 maggio 1987 14 giugno 1998 Turchia 14 giugno 1998 A 12 settembre 1998 Ungheria 30 giugno 1987 14 giugno 1998 Uzbekistan 14 giugno 1998 A 12 settembre 1998 * Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso
II Riserve e dichiarazioni Canada Conformemente alle disposizioni dell’articolo XXI paragrafo 1 a) del Protocollo, il Governo del Canada dichiara che la Convenzione di Varsavia emendata dal Proto- collo dell’Aja del 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal non si applica al trasporto di persone, merci e bagagli effettuato per le autorità militari del Governo canadese a bordo di aeromobili immatricolati nel Canada e la cui intera capacità è stata riservata da queste autorità o per conto loro.
Nuova Zelanda Lo strumento di adesione concerne la Nuova Zelanda e il Takelau.
Paesi Bassi Il Protocollo è ratificato per il Regno in Europa e per le Antille olandesi.
Regno Unito Il Protocollo è ratificato in nome dei territori seguenti: Baliaggio di Jersey, Baliag- gio di Guernesey, Isola di Man, Anguilla, Isole Vergini britanniche, Bermuda, ter- ritorio antartico britannico, Territorio britannico, Territorio britannico dell’Oceano Indiano, Isole Camanes, Isole Falkland e Dipendenze, Gibilterra, Hong Kong, Montserat, Isole di Pitairn (Henderson, Ducie e Oeno), Sant’Elena e Dipendenze, Isole Turche e Caques, Akrotiri e Dhekelia sull’Isola di Cipro.
Trasporto aereo internazionale. Protocollo di Montreal n. 4 RU 2003
Svizzera Il Protocollo è stato ratificato con la riserva prevista nell’articolo XXI paragra- fo 1 b).