AS 2003 1725
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)
Modifica del 21 maggio 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 44 Copertura insufficiente (Art. 65 LPP) 1 Esiste una copertura insufficiente se, nel giorno di chiusura del bilancio, il capitale attuariale di previdenza necessario, calcolato da un perito in materia di previdenza professionale secondo principi riconosciuti, non è coperto dal patrimonio di previ- denza disponibile. I dettagli relativi al calcolo dell’importo scoperto sono indicati nell’allegato. 2 L’istituto di previdenza deve provvedere autonomamente a riassorbire gli importi scoperti. Il fondo di garanzia interviene solo se l’istituto è insolvente.
3 L’istituto di previdenza deve:
a. informare l’autorità di vigilanza in merito alla copertura insufficiente. La comunicazione dev’essere data al più tardi quando la copertura insufficiente è constatata in base al conto annuale; b. informare l’autorità di vigilanza in merito alle misure prese per riassorbire l’importo scoperto e indicare il termine entro il quale prevede che la coper- tura sia nuovamente assicurata; c. informare regolarmente l’autorità di vigilanza in merito all’applicazione del programma di misure e all’efficacia delle stesse. 4 Deve inoltre informare adeguatamente gli assicurati e i beneficiari di rendite sulla copertura insufficiente e sulle misure prese per rimediarvi.
5 Le misure devono essere adeguate all’entità dell’importo scoperto.
1 RS 831.441.1
2003-1038 1725
O sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità RU 2003
II Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato conformemente alla versione qui annessa.
III
Modifica del diritto vigente
L’ordinanza del 3 ottobre 19942 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale è modificata come segue: Art. 6 cpv. 1, 5 e 6 1 L’istituto di previdenza versa l’importo del prelievo anticipato entro sei mesi dal momento in cui l’assicurato ha fatto valere la sua pretesa. In caso di copertura insufficiente, l’istituto di previdenza può estendere questo termine a dodici mesi. 5 L’istituto di previdenza può differire il pagamento oltre i dodici mesi a contare dalla data in cui l’assicurato ha fatto valere la sua pretesa, purché siano adempiute le seguenti condizioni: a. l’importo scoperto è rilevante; b. il prelievo anticipato è utilizzato per restituire prestiti ipotecari; c. l’istituto di previdenza adempie il proprio obbligo d’informare conforme- mente all’articolo 44 capoversi 3 e 4 OPP 2; in particolare informa gli assi- curati e le autorità di vigilanza in merito alla durata prevista della misura. 6 La possibilità di differire il pagamento in caso di copertura insufficiente di cui ai capoversi 1 e 5 si applica soltanto alle domande presentate dopo l’entrata in vigore della modifica del 21 maggio 2003 dell’OPP 23.
IV La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2003.
21 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2 RS 831.411 3 RS 831.441.1; RU 2003 1725
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O sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità RU 2003
Allegato (art. 44 cpv. 1)
Calcolo dell’importo scoperto dell’istituto di previdenza conformemente all’articolo 44 capoverso 1 dell’ordinanza
1 Il grado di copertura dell’istituto di previdenza è definito come segue:
Pp × 100 = grado di copertura in percentuale Cp Pp corrisponde a: Tutti gli attivi alla data di chiusura del bilancio a valori di mercato, al netto degli obblighi, del conto terzi e della riserva dei contributi del datore di lavoro. È determinante il patrimo- nio di previdenza effettivo risultante dalla situazione finanzia- ria reale conformemente all’articolo 47 capoverso 2. Le riserve di fluttuazione devono essere aggiunte al patrimonio di previ- denza disponibile. Cp corrisponde a: Capitale di previdenza attuariale necessario nel giorno di chiusura del bilancio (capitali a risparmio e capitali di coper- tura), compresi i necessari consolidamenti (p. es. in ragione dell’aumento della speranza di vita). 2 Se il grado di copertura così calcolato è inferiore al 100 per cento, vi è copertura insufficiente ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1.
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