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AS 2003 1757

Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino

Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino)

Modifica del 28 maggio 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente la viticoltura e l’importazione di vino è modificata come segue:

Sezione 1a: Riconversione di superfici viticole nel 2004

Art. 7a Contributi di riconversione 1 Fatta salva l’entrata in vigore delle nuove disposizioni (art. 66 LAgr PA 2007)2 che autorizzano la Confederazione a sostenere la riconversione in viticoltura, nei limiti del credito disponibile, possono venir accordati contributi a favore della riconversione di superfici viticole situate in Cantoni che: a. fissano, per i vitigni estirpati, un limite di almeno 0,1 kg/m2 (0,08 l/m2 infe- riore a quello menzionato nell’articolo 14 capoverso 2; b. vietano, per i vitigni estirpati, nuovi impianti per la produzione commerciale di vino, e c. escludono dai contributi di riconversione i vitigni inadatti alle condizioni pedologiche o climatiche della zona di produzione o i vitigni il cui vino potrebbe non raggiungere il livello qualitativo richiesto. 2 Per riconversione si intende l’estirpazione, dopo la vendemmia, dei vitigni Chas- selas e Müller-Thurgau e la loro sostituzione con altri vitigni nel corso dell’anno seguente; anche il sovrainnesto è considerato riconversione. 3 Le superfici viticole interessate devono essere superfici destinate alla produzione commerciale di vino. 4 Per le superfici viticole inferiori a 500 m2 non viene versato alcun contributo.

2003-0654 1757

Ordinanza sul vino RU 2003

Art. 7b Aventi diritto ai contributi Hanno diritto ai contributi i gestori o i proprietari di fondi che riconvertono i loro vigneti ai sensi dell’articolo 7a.

Art. 7c Importo dei contributi

1 L’importo dei contributi è calcolato sulla base seguente:

fr./ha

Declività inferiore al 30 % 20 000.– Declività dal 30 al 50 % 27 500.– Declività superiore al 50 % e vigneti in zone terrazzate 35 000.–

2 Per vigneti in zone terrazzate si intendono le superfici viticole giusta l’articolo 37 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sui pagamenti diretti.

Art. 7d Ripartizione dei mezzi finanziari disponibili fra i Cantoni 1 Il credito annuale concesso viene ripartito fra i Cantoni in funzione della superficie sulla quale in ciascun Cantone nel 2000 sono stati coltivati i vitigni Chasselas e Müller-Thurgau. 2 Se, in data 15 ottobre 2003, un Cantone non ha utilizzato la totalità dei mezzi finanziari attribuitigli, l’Ufficio federale ripartisce la somma restante fra i Cantoni che non hanno potuto soddisfare tutte le domande.

Art. 7e Domande 1 In vista dell’introduzione delle nuove disposizioni che autorizzano la Confedera- zione a sostenere la riconversione in viticoltura (disegno art. 66 LAgr)4, le domande vanno inoltrate al servizio cantonale di viticoltura entro il 15 settembre 2003.

2 La domanda deve contenere le indicazioni seguenti:

a. nome e indirizzo del proprietario e del gestore; b. nome del Comune e, se del caso, nome del luogo in cui è ubicata la parti- cella; c. numero di catasto della particella; d. superficie interessata in m2; e. menzione «declività inferiore al 30 per cento», «declività dal 30 al 50 per cento» o «declività superiore al 50 per cento e vigneti in zone terrazzate»; f. varietà coltivata sulla particella alla data della domanda; g. varietà sostitutiva scelta.

3 RS 910.13 4 FF 2002 4357

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Ordinanza sul vino RU 2003

3 Qualora il richiedente non fosse proprietario del fondo, alla domanda va allegato un documento che attesti il consenso del proprietario.

Art. 7f Considerazione e trattamento delle domande

1 Le domande sono prese in considerazione secondo l’ordine d’entrata presso il

servizio cantonale di viticoltura e fino a esaurimento del credito annuale disponibile. Fa stato la data del timbro postale o del deposito della domanda presso il servizio cantonale di viticoltura. 2 Il giorno in cui il credito si esaurisce, la somma restante è attribuita in funzione della superficie, in ordine crescente. Se le ultime domande che possono essere prese in considerazione riguardano superfici equivalenti, la somma restante è ripartita in parti uguali fra tali superfici.

3 Il Cantone esamina le domande e determina l’importo totale dei contributi per

domanda.

4 I Cantoni possono statuire che le domande soprannumerarie siano considerate

come inoltrate per l’anno seguente.

Art. 7g Notifica all’Ufficio federale Entro il 15 ottobre 2003 i Cantoni notificano all’Ufficio federale l’importo totale dei contributi che accorderanno nonché l’importo dei contributi che sarebbe stato neces- sario versare per le domande che non hanno potuto essere prese in considerazione.

Art. 7h Prove 1 Le prove della riconversione devono essere fornite al servizio cantonale di viticol- tura entro il 31 luglio 2004. Vanno presentati: a. un conteggio che indichi, per ciascuna superficie viticola, la varietà sostitu- tiva e la superficie ricostituita; b. una copia della fattura del vivaista.

2 I Cantoni esaminano i documenti forniti e adeguano, se del caso, l’importo dei

contributi.

Art. 7i Versamento dei contributi 1 L’Ufficio federale versa i contributi agli aventi diritto entro il 31 dicembre 2004.

2I Cantoni trasmettono le decisioni definitive all’Ufficio federale entro il 30 settembre 2004 nonché un elenco ricapitolativo comprendente almeno il nome del richiedente, la data della domanda, la superficie interessata e la categoria di declività, il vitigno estirpato e la varietà sostitutiva.

Art. 7j Sorveglianza L’Ufficio federale può effettuare controlli presso gli aventi diritto in qualsiasi momento. Esso avverte anticipatamente il servizio cantonale di viticoltura.

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Ordinanza sul vino RU 2003

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2003.

28 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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