AS 2003 1761
Ordinanza sul controllo del commercio dei vini
Ordinanza sul controllo del commercio dei vini
Modifica del 28 maggio 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 28 maggio 19971 sul controllo del commercio dei vini è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2 2 L’inventario delle scorte deve essere allestito ogni anno al 31 dicembre e inviato alla Direzione, debitamente firmato, entro il 15 gennaio.
Sezione 2a: Deroga all’iscrizione al registro di commercio
Art. 5a I produttori definiti nell’articolo 5 lettera b non soggiacciono all’obbligo dell’iscri- zione nel registro di commercio giusta l’articolo 68 capoverso 1 lettera a della legge sull’agricoltura.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2003.
28 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.146
2003-0664 1761