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AS 2003 1765

Accordo europeo modificato relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) (con allegato)

Traduzione1

Accordo europeo modificato relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR)

Concluso a Ginevra il 1° luglio 1970 Approvato dall’Assemblea federale l’8 ottobre 19992 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 7 aprile 2000 Entrato in vigore per la Svizzera il 4 ottobre 2000

Le parti contraenti, desiderose di favorire lo sviluppo e il miglioramento dei trasporti internazionali su strada di viaggiatori e di merci, convinte della necessità di accrescere la sicurezza della circolazione stradale, di regolamentare alcune condizioni delle prestazioni la- vorative nel trasporti internazionali su strada conformemente ai principi dell’Orga- nizzazione internazionale del lavoro e di concordare alcune misure per assicurare il rispetto di una tale regolamentazione, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni Ai sensi del presente accordo, si intende: a) per «veicolo», ogni automobile o rimorchio; tale termine comprende ogni complesso di veicoli; b) per «automobile», ogni veicolo provvisto di un motore a propulsione, circo- lante su strada per proprio mezzo e che serve normalmente al trasporto su strada di persone o di merci o alla trazione su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di merci; tale termine non comprende i trattori agri- coli; c) per «rimorchio», ogni veicolo destinato ad essere agganciato a un’auto- mobile; tale termine comprende i semi-rimorchi; d) per «semi-rimorchio», ogni rimorchio destinato ad essere agganciato a un’automobile in modo tale che in parte poggi su di essa e che una parte considerevole del suo peso e del peso del suo carico sia sopportato da detta automobile; e) per «complesso di veicoli», i veicoli agganciati che circolano su strada come una sola unità;

RS 0.822.725.22

1 Dal testo originale francese (RO 2003 1765).

2 RU 2003 1764

1999-4503 1765

Prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali RU 2003

f) per «peso massimo autorizzato», il peso massimo del veicolo carico, dichia- rato ammissibile dall’autorità competente dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato; g) per «trasporti su strada», qualsiasi spostamento su strade aperte ad uso pub- blico, a vuoto o a carico, di un veicolo adibito al trasporto di viaggiatori o di merci; h) per «trasporto internazionale su strada», ogni trasporto su strada che com- porta l’attraversamento di almeno una frontiera; i) per «servizi regolari», i servizi che assicurano il trasporto di persone effet- tuato in base a una frequenza e a un rapporto determinato, in quanto tali ser- vizi possano prendere e depositare persone a fermate preventivamente fissa- te. Un regolamento di esercizio oppure documenti sostitutivi, approvati dalle autorità competenti delle parti contraenti e pubblicati dal trasportatore prima della loro applicazione, definiscono le condizioni di trasporto, in particolare la frequenza, gli orari, le tariffe e l’obbligo di trasportare, nella misura in cui tali condizioni non siano precisate da un testo legale o da un regolamento. Chiunque sia l’organizzatore dei trasporti, vengono ugualmente considerati come servizi regolari quei servizi che assicurano il trasporto di categorie determinate di persone escludendo altri viaggiatori, nella misura in cui tali servizi vengano effettuati alle condizioni indicate nel primo comma della presente definizione. I servizi di questa categoria, in particolare quelli che assicurano il trasporto dei viaggiatori al luogo di lavoro e da quest’ultimo al loro domicilio oppure il trasporto degli scolari agli istituti di insegnamento e da questi ultimi al loro domicilio, sono detti qui di seguito «servizi regolari speciali»; j) per «conducente», ogni persona, salariata o no, che conduce il veicolo, anche per un periodo breve, oppure che si trova a bordo del veicolo per poterlo condurre, se del caso; k) per «membro dell’equipaggio» oppure «membro di equipaggio», il condu- cente o una delle persone seguenti, sia che il conducente o dette persone sia- no salariati o no: i) l’assistente alla guida, cioè colui che accompagna il conducente al fine di assisterlo in alcune manovre e che prende abitualmente parte effetti- va alle operazioni di trasporto, senza essere un conducente ai sensi del paragrafo j) del presente articolo;

ii) un fattorino, cioè colui che accompagna il conducente di un veicolo che trasporta persone e che di solito è incaricato di rilasciare o di controlla- re i biglietti o altri documenti che diano diritto ai passeggeri di viaggia- re sul veicolo; l) per «settimana», il periodo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 di domenica; m) per «riposo», qualsiasi periodo ininterrotto di almeno un’ora, durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo.

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Art. 2 Campo di applicazione 1. Il presente accordo si applica sul territorio di ciascuna parte contraente a qualsia- si trasporto internazionale su strada effettuato da qualsiasi veicolo immatricolato sul territorio di detta parte contraente o sul territorio di qualsiasi altra parte contraente.

2. Tuttavia,

a) se, nel corso di un trasporto internazionale su strada, uno o più membri dell’equipaggio non escono dal territorio nazionale in cui esercitano nor- malmente le loro attività professionali, la parte contraente da cui dipende questo territorio può non applicare le disposizioni del presente accordo nei confronti di quel o quei membri dell’equipaggio; b) salvo accordo contrario intercorso fra le parti contraenti sul cui territorio avviene il transito, il presente accordo non si applica ai trasporti internazio- nali su strada di merci effettuati:

1. veicoli adibiti al trasporto di merci e il cui peso massimo autorizzato,

compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, non supera le 3,5 tonnellate;

2. veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori che, in base al loro tipo di co-

struzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare nove persone al massimo, conducente compreso, e sono destinati a tal fine;

3. veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori in servizio regolare di linea, il

cui percorso non supera i 50 chilometri;

4. veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 30 chilometri

orari;

5. veicoli adibiti al servizio, o posti sotto il controllo, di forze armate,

protezione civile, vigili del fuoco e forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico;

6. veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro le inonda-

zioni, dell’acqua, del gas, dell’elettricità, della rete stradale, delle net- tezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle spedizioni postali, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti o rice- venti di televisione o radio;

7. veicoli utilizzati per emergenze temporanee o nel corso di operazioni di

salvataggio;

8. veicoli speciali adibiti ad usi medici;

9. veicoli che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;

10. carri attrezzi;

11. veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico,

riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;

12. veicoli adibiti al trasporto non commerciale dei beni per uso privato;

13. veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla riconsegna

alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base di latte per l’ali- mentazione animale.

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Art. 3 Applicazione di alcune disposizioni dell’accordo ai trasporti su strada effettuati da veicoli provenienti da Stati non parti contraenti 1. Ciascuna parte contraente applicherà sul suo territorio, nei confronti dei trasporti internazionali su strada effettuati da qualsiasi veicolo immatricolato sul territorio di uno Stato non parte contraente del presente accordo, disposizioni per lo meno altrettanto rigide di quelle previste dagli articoli 5–10 del presente accordo. 2. Ogni parte contraente potrà, nel caso di un veicolo immatricolato in uno Stato non parte contraente del presente accordo, esigere, invece dell’apparecchio di con- trollo conforme alle specificazioni dell’allegato al presente accordo, solo fogli di re- gistrazione quotidiana compilati a mano dal conducente.

Art. 4 Principi generali Ogni parte contraente può applicare minimi più elevati o massimi più bassi di quelli previsti negli articoli 5–8. Le disposizioni del presente accordo rimangono tuttavia applicabili ai conducenti che effettuano operazioni di trasporto internazionali su vei- coli immatricolati in un altro Stato contraente o non contraente.

Art. 5 Equipaggi 1. L’età minima dei conducenti addetti ai trasporti di merci è fissata come segue: a) per i veicoli, ivi compresi eventualmente i rimorchi e i semirimorchi, il cui peso massimo autorizzato è pari o inferiore a 7,5 tonnellate, 18 anni com- piuti; b) per gli altri veicoli: – 21 anni compiuti, o – 18 anni compiuti a condizione che l’interessato sia munito di un certifi- cato di idoneità professionale, riconosciuto da una delle parti contraen- ti, che ne attesti la compiuta formazione di conducente per trasporti di merci su strada. Le parti contraenti si terranno informate sul livello mi- nimo nazionale di formazione richiesta e su altre condizioni pertinenti applicabili ai conducenti adibiti ai trasporti di merci conformemente al presente accordo. 2. I conducenti adibiti ai trasporti di viaggiatori devono avere almeno 21 anni di età. I conducenti adibiti ai trasporti di viaggiatori su percorsi che superano un raggio di 50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale del veicolo devono soddisfare an- che una delle seguenti condizioni: a) avere esercitato per almeno un anno l’attività di conducente adibito al tra- sporto di merci mediante veicoli il cui peso massimo autorizzato sia superio- re a 3,5 tonnellate; b) aver esercitato per almeno un anno l’attività di conducente adibito al tra- sporto di viaggiatori su percorsi che non superano un raggio di 50 chilometri

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dal luogo di stazionamento abituale del veicolo o ad altri tipi di trasporto di viaggiatori che non sono soggetti al presente accordo, sempreché l’autorità competente ritenga che essi abbiano in tal modo acquisito l’esperienza necessaria; c) essere muniti di un certificato di idoneità professionale, riconosciuto da una delle parti contraenti, che ne attesti la compiuta formazione di conducente per trasporti di viaggiatori su strada.

Art. 6 Periodi di guida 1. Il periodo complessivo di guida tra due periodi di riposo giornaliero o tra un pe- riodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, definito in appresso «periodo di guida giornaliero», non deve superare 9 ore. Può essere esteso due volte in una settimana a 10 ore. Dopo un massimo di sei periodi di guida giornalieri, il conducente deve prendere un periodo di riposo settimanale come stabilito nell’articolo 8 paragrafo 3. Il periodo di riposo settimanale può essere rinviato alla fine del sesto giorno se la durata massima di guida nel corso dei sei giorni non supera il massimo corrispon- dente a sei periodi di guida giornalieri. Nel caso di trasporti internazionali di viaggiatori diversi dai servizi regolari, i termi- ni «sei» e «sesto» del secondo e terzo comma sono sostituiti rispettivamente da «do- dici» e «dodicesimo».

2. Il periodo complessivo di guida non deve superare 90 ore in un periodo di due

settimane consecutive.

Art. 7 Interruzioni

1. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare

un’interruzione di almeno 45 minuti, a meno che non inizi un periodo di riposo. 2. Questa interruzione può essere sostituita da interruzioni di almeno 15 minuti cia- scuna, intercalate nel periodo di guida o immediatamente dopo tale periodo, in modo da assicurare l’osservanza del paragrafo 1. 3. Durante tali interruzioni il conducente non può effettuare altri lavori. A norma del presente articolo, il tempo di attesa e il tempo non dedicato alla guida passato in un veicolo in movimento, una nave traghetto o un treno non sono considerati «altri lavori». 4. Le interruzioni osservate a norma del presente articolo non possono essere consi- derate come riposo giornaliero.

Art. 8 Periodi di riposo 1. In un periodo di 24 ore il conducente deve avere un periodo di riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive che potrebbe essere ridotto a un minimo di 9 ore con- secutive non più di tre volte in una settimana, a condizione che in compenso sia

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concesso un periodo equivalente di riposo prima della fine della settimana succes- siva. I giorni in cui il riposo non è ridotto conformemente al primo comma, esso può esse- re preso in due o tre periodi separati nell’arco delle 24 ore, uno dei quali deve essere di almeno 8 ore consecutive. In questo caso il periodo minimo di riposo è esteso a

12 ore.

2. In ciascun periodo di 30 ore durante il quale a bordo di un veicolo vi siano alme- no due conducenti, ciascuno di loro deve avere un periodo minimo di riposo giorna- liero non inferiore ad 8 ore consecutive. 3. Nel corso di ogni settimana uno dei periodi di riposo di cui ai paragrafi 1 e 2 è esteso, a titolo di riposo settimanale, a un totale di 45 ore consecutive. Questo periodo di riposo può essere ridotto a un minimo di 36 ore consecutive se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente o a un mi- nimo di 24 ore consecutive se preso fuori da tali luoghi. Ogni riduzione è compen- sata da un periodo equivalente di riposo continuo prima della fine della terza setti- mana che segue la settimana considerata. 4. Un periodo di riposo settimanale che s’inizi in una settimana e si prolunghi nella settimana successiva può essere collegato a una di queste settimane. 5. In caso di trasporto di viaggiatori a cui si applichi l’articolo 6 paragrafo 1 quarto comma, un periodo di riposo settimanale può essere rinviato alla settimana successi- va a quella per cui il riposo settimanale è dovuto e collegato al riposo settimanale di questa seconda settimana. 6. I periodi di riposo presi come compensazione per la riduzione del riposo giorna- liero e/o settimanale devono essere collegati a un altro periodo di riposo di almeno 8 ore e devono essere concessi, a richiesta dell’interessato, nel luogo di parcheggio del veicolo o nella sede del conducente. 7. Il risposo giornaliero può essere preso nel veicolo purché questo sia provvisto di una cuccetta e sia in sosta. 8. In deroga al paragrafo 1, qualora nel settore dei trasporti di merci o di viaggiatori un conducente accompagni un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario, il riposo giornaliero può essere interrotto, una sola volta, pur- ché ricorrano le seguenti condizioni: – la parte di riposo giornaliero fruita a terra deve poter essere antecedente o successiva alla parte di riposo giornaliero fruita a bordo della nave traghetto o del convoglio ferroviario; – il periodo compreso tra le due parti di riposo giornaliero deve essere quanto più possibile breve e non può in alcun caso eccedere un’ora prima dell’im- barco o dopo lo sbarco; le formalità doganali sono comprese nelle opera- zioni di imbarco o di sbarco;

– durante le due parti del riposo giornaliero il conducente deve poter disporre di un letto o di una cuccetta. Il riposo giornaliero così interrotto è aumentato di 2 ore.

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Art. 9 Deroghe A condizione di non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e per poter raggiungere un punto di arresto appropriato, il conducente può derogare al presente accordo nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente deve menzionare sul foglio di registra- zione dell’apparecchio di controllo o nel registro di servizio il genere e il motivo della deroga a dette disposizioni.

Art. 10 Apparecchio di controllo 1. Le Parti contraenti devono prescrivere l’installazione e l’utilizzazione sui veicoli immatricolati sul loro territorio di un apparecchio di controllo conformemente alle seguenti prescrizioni: a) l’apparecchio di controllo ai sensi del presente accordo deve rispondere, per quanto concerne le sue condizioni di costruzione, d’installazione, di utiliz- zazione e di controllo alle prescrizioni del presente accordo, compreso il suo allegato. Un apparecchio di controllo conforme al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 per quanto concerne le sue condizioni di costruzione, d’installazione, di utilizzazione e di controllo è considerato conforme alle prescrizioni del presente articolo; b) se non è possibile utilizzare normalmente e in modo adeguato un apparec- chio di controllo installato su un veicolo, ogni membro dell’equipaggio deve scrivere a mano, utilizzando i simboli grafici adeguati, le indicazioni relative ai suoi periodi di attività professionale e di riposo sul suo foglio di registra- zione; c) se per il fatto di essersi allontanati dal veicolo, i membri dell’equipaggio non sono stati in grado di utilizzare l’apparecchio, devono aggiungere a mano, utilizzando i simboli grafici adeguati, sul foglio di registrazione i diversi tempi corrispondenti alle loro attività professionali durante il periodo in cui si erano allontanati dal veicolo; d) i membri dell’equipaggio devono sempre avere con sé e poter presentare al controllo i fogli di registrazione della settimana in corso e dell’ultimo giorno della settimana precedente durante il quale hanno guidato; e) i membri dell’equipaggio devono prestare attenzione affinché l’apparecchio di controllo sia messo in funzione e manipolato correttamente e che, in caso di difetti, sia riparato il più in fretta possibile. 2. Il datore di lavoro rilascia ai conducenti un numero sufficiente di fogli di regi- strazione, in relazione al carattere individuale di tali fogli, alla durata del servizio e alla necessità di sostituire eventualmente i fogli sciupati o ritirati da un agente inca- ricato del controllo. Il datore di lavoro consegna ai conducenti soltanto fogli di un modello omologato atti a essere utilizzati nell’apparecchio montato a bordo del vei- colo. 3. L’impresa conserva i fogli di registrazione compilati conformemente alle disposi-

zioni dei punti b)–d) del paragrafo 1 del presente articolo per un periodo di almeno

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un anno dalla data dell’ultima iscrizione e li presentano a richiesta degli agenti inca- ricati del controllo.

Art. 11 Controlli effettuati dall’impresa 1. L’impresa deve organizzare il servizio di trasporto su strada in modo tale che i membri dell’equipaggio siano in grado di osservare le disposizioni del presente ac- cordo. 2. Essa deve sorvegliare regolarmente i periodi di guida e di altri lavori, nonché le ore di riposo, servendosi di tutti i documenti di cui dispone, come ad esempio i li- bretti individuali di controllo. Se essa constata infrazioni al presente accordo, deve porvi fine senza indugio e adottare misure per evitare che si ripetano, ad esempio modificando gli orari e gli itinerari. 3. È vietato retribuire i conducenti salariati anche mediante la concessione di premi o maggiorazioni di salario, in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, a meno che queste retribuzioni non siano tali da compromettere la sicu- rezza della circolazione stradale.

Art. 12 Misure per assicurare l’applicazione dell’accordo 1. Ciascuna parte contraente adotterà tutte le misure appropriate perché sia assicu- rato il rispetto delle disposizioni del presente accordo, in particolare mediante con- trolli di livello adeguato effettuati sulle strade e nei locali delle imprese. Le ammini- strazioni competenti delle parti contraenti si terranno informate sulle misure generali adottate a tale scopo. 2. Le parti contraenti si forniranno aiuto reciproco al fine di un’applicazione cor- retta del presente accordo e di un controllo efficace. 3. Nell’ambito di questo aiuto reciproco, le autorità competenti delle parti con- traenti si comunicano regolarmente tutte le informazioni disponibili concernenti: – le infrazioni al presente accordo commesse dai non residenti e ogni sanzione applicata per tali infrazioni; – le sanzioni applicate da una parte contraente ai suoi residenti per tali infra- zioni commesse in un’altra parte contraente. Nel caso di infrazioni gravi, questa informazione deve includere le sanzioni applicate. 4. Se, in occasione di un controllo su strada del conducente di un veicolo immatri- colato in un’altra parte contraente, gli accertamenti effettuati danno motivo di crede- re che sono state commesse infrazioni non rilevabili nel corso di questo controllo in assenza degli elementi necessari, le autorità delle parti contraenti interessate si forni- scono reciproco aiuto per chiarire la situazione. Nel caso in cui, a tale scopo, la parte contraente competente procede a un controllo nei locali dell’impresa, i risultati di questo controllo sono comunicati all’altra parte contraente interessate.

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Art. 13 Disposizioni transitorie Le disposizioni del nuovo articolo 10 (apparecchio di controllo) diventeranno obbli- gatorie per i Paesi che sono parti contraenti di questo accordo solo dal 24 aprile 1995. Sino a questa data, le disposizioni dell’ex articolo 12 (libretto individuale di controllo) e dell’ex articolo 12bis (dispositivo di controllo) rimarranno in vigore.

Art. 14 Disposizioni finali 1. Il presente accordo è aperto alla firma fino al 31 marzo 1971 e, dopo tale data, all’adesione degli Stati membri della Commissione economica per l’Europa e degli Stati ammessi alla Commissione a titolo consultivo conformemente al paragrafo 8 del mandato di detta Commissione.

2. Il presente accordo sarà ratificato.

3. Gli strumenti di ratifica o d’adesione saranno depositati presso il segretario gene- rale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 4. Il presente accordo entrerà in vigore il centottantesimo giorno dopo il deposito dell’ottavo strumento di ratifica o d’adesione. 5. Per ciascuno Stato che ratificherà il presente accordo o vi aderirà dopo il depo- sito dell’ottavo strumento di ratifica o d’adesione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il presente accordo entrerà in vigore centottanta giorni dopo la data del de- posito, da parte di detto Stato, del proprio strumento di ratifica o d’adesione.

Art. 15 1. Qualsiasi parte contraente potrà denunciare il presente accordo con notifica indi- rizzata al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il segretario generale ne avrà ricevuto la notifica.

Art. 16 Il presente accordo cesserà di avere effetto se, dopo la sua entrata in vigore, il nume- ro delle parti contraenti sarà inferiore a tre durante un qualsiasi periodo di dodici mesi consecutivi.

Art. 17 1. Ogni Stato potrà, allorché firmerà il presente accordo o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o d’adesione oppure in qualsiasi momento succes- sivo, dichiarare, a mezzo di notifica indirizzata al segretario generale dell’Organiz- zazione delle Nazioni Unite, che la validità del presente accordo sarà estesa a tutti o a parte dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale. Il presente accordo si applicherà al territorio o ai territori menzionati nella notifica a decorrere dal cen- tottantesimo giorno dopo la ricezione di detta notifica da parte del segretario gene- rale o, qualora a tale data il presente accordo non sia ancora entrato in vigore, a de- correre dalla sua entrata in vigore.

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2. Qualsiasi Stato che avrà fatto, conformemente al paragrafo precedente, una di- chiarazione avente lo scopo di rendere il presente accordo applicabile a un territorio che esso rappresenta sul piano internazionale potrà, conformemente all’articolo 15 del presente accordo, denunciare il presente accordo per quel che concerne detto ter- ritorio.

Art. 18 1. Qualsiasi controversia fra due o più parti contraenti che riguardi l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo sarà, per quanto possibile, regolata mediante negoziato fra le parti in lite. 2. Qualsiasi controversia che non sia stata regolata mediante negoziato sarà sottopo- sta ad arbitraggio se lo domanderà una delle parti contraenti in lite e sarà, di conse- guenza, devoluta a uno o più arbitri scelti di comune accordo dalle parti in lite. Se, entro tre mesi a decorrere dalla richiesta di arbitraggio, le parti in lite non riusci- ranno a mettersi d’accordo sulla scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualsiasi di queste parti potrà domandare al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di designare un arbitro unico al quale sarà devoluta la controversia per una decisione. 3. La sentenza dell’arbitro o degli arbitri designati conformemente al paragrafo pre- cedente sarà vincolante per le parti contraenti in lite.

Art. 19 1. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà il presente accordo o vi aderirà, dichiarare che esso non si considera legato dai paragrafi 2 e 3 dell’arti- colo 18 del presente accordo. Le altre parti contraenti non saranno legate da detti pa- ragrafi nei confronti di qualsiasi parte contraente che avrà formulato una tale riserva. 2. Qualora, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o d’adesione, uno Stato formuli una riserva diversa da quella prevista nel paragrafo 1 del presente articolo, il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite comunicherà tale riserva agli Stati che hanno già depositato il loro strumento di ratifica o d’adesione e non abbiano successivamente denunciato il presente accordo. La riser- va sarà ritenuta accettata se, entro un termine di sei mesi a decorrere da detta comu- nicazione, nessuno di tali Stati si sia opposto alla sua ammissione. In caso contrario, la riserva non sarà ammessa e, se lo Stato che l’ha formulata non la ritira, il deposito dello strumento di ratifica o d’adesione di tale Stato non avrà effetto. Per l’applica- zione del presente paragrafo non si terrà conto dell’opposizione di Stati la cui adesione o ratifica sia senza effetto, in virtù del presente paragrafo, per il fatto che hanno formulato delle riserve. 3. Qualsiasi parte contraente la cui riserva sia stata adottata nel protocollo di firma del presente accordo o che abbia formulato una riserva conformemente al para- grafo 1 del presente articolo o fatto una riserva che sia stata accettata conforme- mente al paragrafo 2 del presente articolo, potrà, in qualsiasi momento, ritirare tale riserva mediante una notifica indirizzata al segretario generale.

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Art. 20 1. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi parte contraente potrà, mediante notifica indirizzata al segretario generale dell’Or- ganizzazione delle Nazioni Unite, richiedere la convocazione di una conferenza al fine di revisionare l’accordo. Il segretario generale notificherà tale richiesta a tutte le parti contraenti e convocherà una conferenza di revisione se, entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla notifica da lui inviata, almeno un terzo delle parti contraenti gli avranno comunicato il loro consenso a tale richiesta.

2. Qualora sia convocata una conferenza conformemente al paragrafo che precede,

il segretario generale ne informerà tutte le parti contraenti e le inviterà a presentare, entro un termine di tre mesi, le proposte che esse desiderino vedere esaminate da parte della conferenza. Il segretario generale comunicherà a tutte le parti contraenti l’ordine del giorno provvisorio della conferenza, nonché il testo di tali proposte, al- meno tre mesi prima della data d’inizio della conferenza.

3. Il segretario generale inviterà a ogni conferenza convocata conformemente al

presente articolo tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 14 del presente ac- cordo.

Art. 21 1. Qualsiasi parte contraente potrà proporre uno o più emendamenti al presente ac- cordo. Il testo di ogni progetto di emendamento sarà comunicato al segretario gene- rale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che lo comunicherà a tutte le parti contraenti e lo porterà a conoscenza degli altri Stati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 14 del presente accordo. 2. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data della comunicazione da parte del segretario generale del progetto di emendamento, qualsiasi parte contraente potrà far conoscere al segretario generale: a) che ha un’obiezione circa l’emendamento proposto, o b) che, pur intendendo accettare il progetto di emendamento, le condizioni ne- cessarie a tale accettazione non siano state ancora soddisfatte nel proprio Stato. 3. Fintantoché una parte contraente che ha inviato la comunicazione prevista nel pa- ragrafo 2b) del presente articolo non avrà notificato la propria accettazione al se- gretario generale, essa potrà, entro un termine di nove mesi a decorrere dalla fine del termine di sei mesi previsto per l’invio della comunicazione, presentare un’obie- zione all’emendamento proposto.

4. Se viene formulata un’obiezione al progetto di emendamento secondo le condi-

zioni previste dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’emendamento sarà conside- rato come non accettato e non avrà effetto.

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5. Se non viene formulata alcuna obiezione al progetto di emendamento secondo le

condizioni previste dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’emendamento sarà considerato accettato alla data seguente: a) se nessuna parte contraente ha inviato comunicazioni in applicazione del paragrafo 2b) del presente articolo, alla fine del termine di sei mesi previsto dallo stesso paragrafo 2 del presente articolo; b) se almeno una parte contraente ha inviato una comunicazione in applicazio- ne del paragrafo 2b) del presente articolo, alla data più vicina delle due date seguenti: – data alla quale tutte le parti contraenti che hanno inviato tale comu- nicazione avranno notificato al segretario generale la loro accettazione del progetto, data che sarà tuttavia differita alla scadenza del termine di sei mesi previsto dal paragrafo 2 del presente articolo, qualora tutte le accettazioni siano state notificate prima della scadenza di detto termine; – scadenza del termine di nove mesi previsto dal paragrafo 3 del presente articolo. 6. Ogni emendamento giudicato accettato entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui sarà stato giudicato accettato. 7. Il segretario generale invierà il più presto possibile una notifica a tutte le parti contraenti per far loro conoscere se è stata formulata un’obiezione contro il progetto di emendamento conformemente al paragrafo 2a) del presente articolo e se una o più parti contraenti gli hanno inviato una comunicazione conformemente al para- grafo 2b) del presente articolo. Nel caso in cui una o più parti contraenti abbiano in- viato tale comunicazione, egli notificherà ulteriormente a tutte le parti contraenti se la o le parti contraenti che hanno inviato tale comunicazione muovono un’obiezione contro il progetto di emendamento o l’accettano. 8. Indipendentemente dalla procedura relativa all’emendamento di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, l’allegato al presente accordo potrà essere modificato in seguito ad accordo fra le amministrazioni competenti di tutte le parti contraenti; qualora l’amministrazione competente di una parte contraente abbia dichiarato che il proprio diritto nazionale la obbliga a subordinare il proprio accordo all’ottenimento di un’autorizzazione speciale a tal fine o all’approvazione di un organo legislativo, il consenso alla modifica dell’allegato dell’amministrazione competente della parte contraente in questione non sarà considerato come dato se non al momento in cui

detta amministrazione competente avrà dichiarato al segretario generale che sono state ottenute le autorizzazioni o le approvazioni richieste. L’accordo fra le ammini- strazioni competenti stabilirà la data di entrata in vigore dell’allegato modificato e potrà prevedere che, durante un periodo transitorio, resterà in vigore il precedente allegato, in tutto o in parte, contemporaneamente all’allegato modificato.

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Art. 22 1. Le appendici 1 e 2 dell’allegato del presente accordo potranno essere emendate secondo la procedura definita nel presente articolo.

2. A richiesta di una parte contraente, ogni emendamento alle appendici 1 e 2

dell’allegato del presente accordo proposto da questa parte sarà esaminato dal gruppo di lavoro principale dei trasporti stradali della Commissione economica per l’Europa. 3. Se è adottato dalla maggioranza dei membri presenti e votanti e se questa mag- gioranza comprende la maggioranza delle parti contraenti e votanti, l’emendamento sarà comunicato per approvazione alle amministrazioni competenti di tutte le parti contraenti dal segretario generale. 4. L’emendamento sarà accettato se, entro sei mesi dalla data di questa comunica- zione, meno di un terzo delle amministrazioni competenti delle parti contraenti no- tifica al segretario generale la sua obiezione all’emendamento.

5. Ogni emendamento accettato sarà comunicato dal segretario generale a tutte le

parti contraenti ed entrerà in vigore tre mesi dopo la data di questa notifica.

Art. 23 Oltre alle notifiche previste dagli articoli 20 e 21 del presente accordo, il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà agli Stati di cui al pa- ragrafo 1 dell’articolo 14 del presente accordo: a) le ratifiche e le adesioni ai sensi dell’articolo 14 del presente accordo, b) le date in cui entrerà in vigore il presente accordo conformemente all’arti- colo 14 del presente accordo, c) le denunce ai sensi dell’articolo 15 del presente accordo, d) l’abrogazione del presente accordo conformemente all’articolo 16 del pre- sente accordo, e) le notifiche ricevute conformemente all’articolo 17 del presente accordo, f) le dichiarazioni e notifiche ricevute conformemente all’articolo 19 del pre- sente accordo, g) l’entrata in vigore di qualsiasi emendamento conformemente all’articolo 21 del presente accordo.

Art. 24 Il protocollo di firma del presente accordo avrà la stessa efficacia, valore e durata del presente accordo di cui sarà considerato come facente parte integrante.

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Art. 25 Dopo il 31 marzo 1971, l’originale del presente accordo sarà depositato presso il se- gretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copie certificate conformi a ciascuno degli Stati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 14 del presente accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Ginevra, il 1° luglio 1970, in un solo esemplare, in lingua inglese e in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Seguono le firme

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Allegato

Apparecchio di controllo Disposizioni generali

I. Omologazione

Art. 1 Le domande di omologazione per un modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione sono presentate a una parte contraente, corredate degli opportuni documenti descrittivi, dal fabbricante o dal suo mandatario. Per un medesimo modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione la domanda può es- sere presentata a una sola parte contraente.

Art. 2 Ciascuna parte contraente accorda l’omologazione a ogni modello di apparecchio di controllo o a ogni modello di foglio di registrazione, se i medesimi sono conformi alle norme previste nell’appendice 1 e se la stessa parte contraente è in grado di sor- vegliare la conformità della fabbricazione al modello omologato. Le modifiche o le aggiunte ad un modello omologato debbono formare oggetto di un’omologazione di modello complementare da parte della parte contraente che ha accordato l’omologazione iniziale.

Art. 3 Le parti contraenti assegnano al richiedente un marchio di omologazione conforme al modello fissato nell’appendice 2 per ciascun modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione da esse omologato ai sensi dell’articolo 2.

Art. 4 Le autorità competenti della parte contraente alla quale è stata presentata la domanda di omologazione trasmettono a quelle delle altre parti contraenti, entro il termine di un mese, una copia della scheda di omologazione corredata di una copia dei docu- menti descrittivi necessari o comunicano alle stesse il rifiuto di omologazione per ciascun modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione che esse ri- spettivamente omologano o rifiutano di omologare; in caso di rifiuto comunicano la motivazione della decisione.

Art. 5 1. Qualora la parte contraente che ha proceduto all’omologazione di cui all’arti- colo 2 constati che apparecchi di controllo o fogli di registrazione recanti il marchio di omologazione da essa assegnato non sono conformi al modello che ha omologato, adotta le misure necessarie per assicurare la conformità della fabbricazione al

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modello omologato. Queste ultime possono giungere, se necessario, fino al ritiro dell’omologazione. 2. La parte contraente che ha accordato un’omologazione deve revocarla se l’appa- recchio di controllo o il foglio di registrazione che hanno formato oggetto dell’omo- logazione sono considerati non conformi al presente allegato, comprese le sue appendici, o presentano, nell’uso, un difetto di ordine generale che li renda inadatti alla loro destinazione. 3. Se la parte contraente che ha accordato un’omologazione è informata da un’altra parte contraente dell’esistenza di uno dei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, essa adotta anche, dopo aver consultato l’altra parte, le misure previste nei suddetti paragrafi, fatto salvo il paragrafo 5. 4. La parte contraente che ha constatato l’esistenza di uno dei casi previsti nel para- grafo 2 può sospendere l’immissione sul mercato e la messa in servizio degli appa- recchi di controllo o dei fogli fino a nuovo avviso. Lo stesso avviene nei casi previ- sti dal paragrafo 1 per gli apparecchi di controllo o per i fogli dispensati dalla verifi- ca, se il fabbricante, dopo essere stato avvertito, non li rende conformi al modello approvato o ai requisiti prescritti dal presente allegato. In ogni caso le autorità com- petenti delle parti contraenti si informano reciprocamente, nel termine di un mese, della revoca di un’omologazione precedentemente accordata o di altre misure prese in conformità dei paragrafi 1–3, nonché dei motivi che giustificano tale misura.

5. Qualora la parte contraente che ha proceduto all’omologazione contesti l’esi-

stenza dei casi previsti dai paragrafi 1 e 2, di cui è stata informata, le parti contraenti interessate si adoperano per comporre la vertenza.

Art. 6 1. Il richiedente l’omologazione per un modello di foglio di registrazione deve pre- cisare nella domanda il modello (o i modelli) di apparecchio (apparecchi) di con- trollo sul quale (o sui quali) tale foglio è destinato a essere utilizzato e deve fornire, per il collaudo del foglio, un apparecchio adeguato del (dei) tipo(i) appropriato(i).

2. Le autorità competenti di ciascuna parte contraente indicano, sulla scheda di

omologazione del modello del foglio di registrazione, il modello (o i modelli) di ap- parecchio (apparecchi) di controllo sul quale (o sui quali) il modello di foglio può essere utilizzato.

Art. 7 Le parti contraenti non possono rifiutare l’immatricolazione né vietare la messa in circolazione o l’uso dei veicoli muniti dell’apparecchio di controllo per motivi ri- guardanti tale apparecchio, se quest’ultimo è munito del marchio di omologazione di cui all’articolo 3 e della targhetta di montaggio di cui all’articolo 9.

Art. 8 Ogni decisione di rifiuto o di ritiro dell’omologazione di un modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione adottata in base al presente allegato è moti-

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vata in modo preciso. Essa è notificata all’interessato con l’indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione vigente nelle parti contraenti e dei termini per la presentazione dei ricorsi stessi.

II. Montaggio e controllo

Art. 9 1. Sono autorizzati ad effettuare le operazioni di montaggio e di riparazione dell’ap- parecchio di controllo soltanto i montatori o le officine autorizzati a tal fine dalle autorità competenti delle parti contraenti, dopo aver sentito, se esse lo desiderano, il parere dei fabbricanti interessati. 2. Il montatore o l’officina autorizzati appongono un marchio particolare sui sigilli apposti. Le autorità competenti di ciascuna parte contraente tengono un registro dei marchi utilizzati.

3. Le autorità competenti delle parti contraenti si comunicano reciprocamente

l’elenco dei montatori o officine autorizzati e si trasmettono copia dei marchi impie- gati. 4. La conformità del montaggio dell’apparecchio di controllo alle prescrizioni del presente allegato è attestata dalla targhetta di montaggio apposta secondo le moda- lità previste nell’appendice 1.

III. Disposizioni di utilizzazione

Art. 10 Il datore di lavoro e i conducenti provvedono al buon funzionamento e al buon uso dell’apparecchio.

Art. 11 1. I conducenti non utilizzano fogli di registrazione sporchi o deteriorati. I fogli de- vono essere adeguatamente protetti in tal senso. Nel caso di deterioramento di un foglio contenente registrazioni, i conducenti deb- bono accludere il foglio deteriorato al foglio di riserva utilizzato per sostituirlo. 2. I conducenti utilizzano i fogli di registrazione per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registra- zione è ritirato solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il suo riti- ro sia autorizzato diversamente. Nessun foglio di registrazione deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato. Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di uti- lizzare l’apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i gruppi di tempi sono

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iscritti sul foglio, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando l’insudiciamento del foglio. Essi apportano le necessarie variazioni ai fogli di registrazione nel caso in cui più di un conducente si trovi a bordo del veicolo, in modo che l’informazione di cui al ca- pitolo II punti da 1 a 3 dell’appendice 1, sia registrata sul foglio di registrazione del conducente che effettivamente guida. 3. L’apparecchio deve essere concepito in modo da permettere agli agenti incaricati del controllo di leggere, eventualmente previa apertura dell’apparecchio, senza de- formare in modo permanente, danneggiare o insudiciare il foglio, le registrazioni relative alle nove ore che precedono l’ora del controllo. L’apparecchio deve inoltre essere concepito in modo da consentire di accertare sen- za apertura della custodia che le registrazioni vengono effettuate. 4. Il conducente deve essere in grado di presentare, a richiesta di un agente di con- trollo, i fogli di registrazione della settimana in corso, e in ogni caso il foglio dell’ultimo giorno della settimana precedente durante la quale ha guidato.

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Appendice 1

Condizioni di costruzione, di prova, di montaggio e di controllo

I. Definizioni Ai sensi del presente allegato, s’intende per: a) apparecchio di controllo: apparecchio destinato ad essere montato a bordo di veicoli stradali per indicare e re- gistrare in modo automatico o semiautomatico dati sulla marcia di questi veicoli e su certi tempi di lavoro dei loro conducenti; b) foglio di registrazione: foglio concepito per ricevere e fissare registrazioni, da collocare nell’apparecchio di controllo e sul quale i dispositivi scriventi dell’apparecchio tracciano in modo con- tinuo i diagrammi dei dati da registrare; c) costante dell’apparecchio di controllo: caratteristica numerica che esprime il valore del segnale di entrata necessario per ottenere l’indicazione e la registrazione della distanza percorsa di 1 km; questa co- stante deve essere espressa in giri per chilometro (k = … giri/km) o in impulsi per d) coefficiente caratteristico del veicolo: caratteristica numerica che esprime il valore del segnale d’uscita emesso dal pezzo previsto sul veicolo per il raccordo dell’apparecchio di controllo (presa di uscita del cambio in certi casi, ruota del veicolo in altri), quando il veicolo percorre la distanza di un chilometro misurata in condizioni normali di prova (vedi capitolo VI punto 4 della presente appendice). Il coefficiente caratteristico viene espresso in giri per chilometro (w = … giri/km) o impulsi per chilometro (w = … imp/km); e) circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote: media delle distanze percorse da ciascuna delle ruote che imprimono il movimento al veicolo (ruote motrici) durante una rotazione completa. La misurazione di queste distanze deve essere effettuata in condizioni normali di impiego (vedi capitolo VI punto 4 della presente appendice) e viene espressa con: 1 = … mm.

II. Caratteristiche generali e funzioni dell’apparecchio di controllo L’apparecchio deve fornire la registrazione dei seguenti elementi:

1. distanza percorsa dal veicolo;

2. velocità del veicolo;

3. tempo di guida;

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4. altri tempi di lavoro e tempo di disponibilità;

5. interruzioni di lavoro e tempi di riposo giornaliero;

6. apertura della custodia contenente il foglio di registrazione;

7. per gli apparecchi elettronici funzionanti sulla base di segnali trasmessi elet- tricamente dal sensore di distanza e di velocità, ogni taglio d’alimentazione superiore a 100 millisecondi dell’apparecchio (esclusa l’illuminazione), del- l’alimentazione del sensore di distanza e di velocità e ogni tagli del segnale del sensore di distanza e di velocità. Per i veicoli utilizzati da due conducenti, l’apparecchio deve consentire la registra- zione dei tempi di cui ai punti 3–5, simultaneamente e in modo differenziato su due fogli distinti.

III. Condizioni di costruzione dell’apparecchio di controllo A. Prescrizioni generali

1. Per l’apparecchio di controllo sono prescritti i seguenti dispositivi:

a) dispositivi indicatori: – della distanza percorsa (contatore totalizzatore), – della velocità (tachimetro), – del tempo (orologio); b) dispositivi registratori comprendenti: – un registratore della distanza percorsa, – un registratore della velocità, – uno o più registratori del tempo rispondenti alle condizioni fissate al capitolo III sezione C punto 4; c) un dispositivo segnalatore che indica sul foglio di registrazione – ciascuna apertura della custodia contenente tale foglio, – per gli apparecchi elettronici di cui al punto 7 del capitolo 11, ogni taglio di alimentazione superiore a 100 millisecondi dell’apparecchio (esclusa l’illuminazione), al più tardi al momento della rialimentazione, – per gli apparecchi elettronici di cui al punto 7 del capitolo 11, ogni taglio di alimentazione superiore a 100 millisecondi del sensore di distanza e di velocità e ogni taglio del segnale del sensore di distanza e di velocità. 2. L’eventuale presenza nell’apparecchio di altri dispositivi oltre a quelli sopra elencati non deve compromettere il buon funzionamento dei dispositivi obbligatori né ostacolarne la lettura. L’apparecchio deve essere presentato per l’omologazione munito degli eventuali dispositivi complementari.

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3. Materiali

a) Tutti gli elementi costitutivi dell’apparecchio di controllo devono essere realizzati con materiali dotati di stabilità e di resistenza meccanica sufficienti e con caratteristiche elettriche e magnetiche invariabili. b) Ogni cambiamento di un elemento dell’apparecchio o della natura dei mate- riali impiegati per la sua fabbricazione deve essere approvato, prima del- l’uso, dall’autorità che ha omologato l’apparecchio.

4. Misurazione della distanza percorsa

Le distanze percorse possono essere totalizzate e registrate: – in marcia avanti e in marcia indietro, oppure – unicamente in marcia avanti. L’eventuale registrazione delle manovre di marcia indietro non devono assoluta- mente influire sulla chiarezza e la precisione delle altre registrazioni.

5. Misurazione della velocità

a) Il campo di misurazione dell’indicatore della velocità è stabilito dal certifi- cato di omologazione del modello. b) La frequenza propria e il dispositivo di smorzamento del meccanismo di mi- surazione devono essere tali che i dispositivi indicatore e registratore della velocità possano, nell’ambito del campo di misurazione, seguire le accelera- zioni fino a 2 m/s2, entro i limiti delle tolleranze ammesse.

6. Misurazione del tempo (orologio)

a) Il comando del dispositivo di regolazione dell’orologio deve trovarsi all’in- terno di una custodia contenente il foglio di registrazione, di cui ciascuna apertura viene registrata automaticamente sul foglio di registrazione. b) Se il meccanismo di avanzamento del foglio di registrazione è comandato dall’orologio, la durata di funzionamento corretto di quest’ultimo, dopo completa ricarica, deve superare di almeno il 10 per cento la durata di regi- strazione corrispondente alla carica massima di fogli dell’apparecchio.

7. Illuminazione e protezione

a) I dispositivi indicatori dell’apparecchio devono essere muniti di un’illumina- zione adeguata antiabbagliante. b) Per le normali condizioni di utilizzazione, tutte le parti interne dell’appa- recchio devono essere protette contro l’umidità e la polvere. Esse devono inoltre essere protette contro l’accessibilità mediante involucri che devono poter essere sigillati.

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B. Dispositivi indicatori

1. Indicatore della distanza percorsa (contatore totalizzatore)

a) Il valore della graduazione più piccola del dispositivo indicatore della distanza percorsa deve essere di 0,1 km. Le cifre che indicano gli ettometri devono essere nettamente distinguibili da quelle che indicano i numeri interi di chilometri. b) Le cifre del contatore totalizzatore devono essere chiaramente leggibili ed avere un’altezza apparente di almeno 4 mm. c) Il contatore totalizzatore deve poter indicare fino a 99 999,9 km almeno.

2. Indicatore della velocità (tachimetro)

a) All’interno del campo di misurazione, la graduazione della velocità dev’es- sere graduata uniformemente per intervalli di 1, 2, 5 oppure 10 km/h. Il valore in velocità della scala (intervallo compreso fra due segni di riferi- mento successivi) non deve superare il 10 % della velocità massima che figura alla fine del campo di misurazione. b) Il settore di indicazione non deve essere numerato oltre il campo di misura- zione. c) La lunghezza dell’intervallo della graduazione corrispondente ad una diffe- renza di velocità di 10 km/h non deve essere inferiore a 10 mm. d) Su un indicatore a lancetta, la distanza fra la lancetta e il quadrante non deve superare 3 mm.

3. Indicatore del tempo (orologio)

L’indicatore di tempo deve essere visibile dall’esterno dell’apparecchio e la lettura deve essere sicura, facile e non ambigua.

C. Dispositivi registratori

1. Prescrizioni generali

a) In ogni apparecchio, indipendentemente dalla forma del foglio di registra- zione (nastro o disco), si deve prevedere un punto di riferimento che per- metta di collocare correttamente il foglio di registrazione in modo da garan- tire la corrispondenza fra l’ora indicata dall’orologio e la marcatura oraria sul foglio. b) Il meccanismo che trascina il foglio di registrazione deve garantire che quest’ultimo scorra senza gioco e possa venire collocato e tolto liberamente. c) Il dispositivo di avanzamento del foglio di registrazione, nel caso in cui quest’ultimo abbia forma di disco, sarà comandato dal meccanismo dell’oro- logio. In questo caso il movimento di rotazione del foglio sarà continuo ed uniforme con una velocità minima di 7 mm/h misurata sul bordo interno della corona circolare che delimita la zona di registrazione della velocità. Negli apparecchi del tipo a nastro, se il dispositivo di avanzamento dei fogli è comandato dal meccanismo dell’orologio, la velocità di avanzamento in linea retta sarà di 10 mm/h almeno.

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d) Le registrazioni della distanza percorsa, della velocità del veicolo e del- l’apertura della custodia contenente il foglio (i fogli) di registrazione devono essere automatiche.

2. Registrazioni della distanza percorsa

a) Ogni distanza di 1 km percorsa deve essere rappresentata sul diagramma mediante una variazione di almeno 1 mm della coordinata corrispondente. b) Anche a velocità che raggiungono il limite superiore del campo di misura- zione, il diagramma dei percorsi deve essere chiaramente leggibile.

3. Registrazioni della velocità

a) La punta scrivente per la registrazione della velocità deve avere, in linea di massima, un movimento rettilineo perpendicolare alla direzione dello scor- rimento del foglio di registrazione, indipendentemente dalla forma di quest’ultimo. Tuttavia, si può ammettere un movimento curvilineo della punta scrivente se vengono adempiute le seguenti condizioni: – il tracciato descritto da detta punta è perpendicolare alla circonferenza media (nel caso di fogli a forma di dischi) o all’asse della zona riservata alla registrazione della velocità (nel caso di foglio a forma di nastri); – il rapporto fra il raggio di curvatura del tracciato descritto dalla punta e la larghezza della zona riservata alla registrazione della velocità non è inferiore a 2,4: 1 per qualsiasi forma di foglio di registrazione; – le varie graduazioni della scala del tempo devono attraversare la zona di registrazione secondo una curva con lo stesso raggio del tracciato descritto dalla punta scrivente. La distanza tra le gradazioni deve corri- spondere al massimo a un’ora della scala del tempo. b) Ogni variazione di 10 km/h della velocità deve essere rappresentata sul dia- gramma mediante una variazione di almeno 1,5 mm della coordinata corri- spondente

4. Registrazione dei tempi

a) L’apparecchio deve registrare il tempo di guida in modo totalmente automa- tico. Deve inoltre registrare, eventualmente mediante la manovra di un co- mando adeguato, gli altri gruppi di tempi come segue: i) sotto il simbolo : il tempo di guida; ii) sotto il simbolo : tutti gli altri tempi di lavoro; iii) sotto il simbolo : il tempo di disponibilità, ovvero: – il tempo d’attesa, ossia il periodo durante il quale ai conducenti è richiesta la permanenza sul posto di lavoro soltanto per rispondere ad eventuali chiamate al fine di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori;

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– il tempo trascorso a fianco di un conducente durante la marcia del veicolo; – il tempo trascorso in cuccetta durante la marcia del veicolo; iv) sotto il simbolo : le interruzioni di guida e i periodi di riposo giornaliero. Ciascuna parte contraente può permettere, per i fogli di registrazione utilizzati sui veicoli immatricolati nel suo territorio, che i periodi di tempo di cui alle lettere ii) e iii) siano tutti registrati sotto il simbolo . b) Le caratteristiche dei tracciati, le loro posizioni relative ed eventualmente i segni previsti nel punto 4a) devono consentire di riconoscere chiaramente la natura dei differenti tempi. La natura dei vari gruppi di tempi è rappresentata nel diagramma mediante differenze di spessore dei tratti relativi o mediante qualsiasi altro sistema almeno altrettanto efficace per quanto concerne la leggibilità e l’interpretazione del diagramma. c) Nel caso di veicoli utilizzati da un equipaggio composto di più membri le registrazioni di cui al punto 4a) devono essere operate su due fogli distinti, ciascuno per un conducente. In tal caso, l’avanzamento dei vari fogli deve essere effettuato dallo stesso meccanismo o da meccanismi sincronizzati.

D. Dispositivi di chiusura 1. La custodia contenente il foglio o i fogli di registrazione e il comando del dispo- sitivo per rimettere l’orologio deve essere munita di una serratura. 2. Ogni apertura della custodia contenente il foglio o i fogli di registrazione e il co- mando del dispositivo per rimettere l’orologio deve essere marcata automaticamente sul foglio o sui fogli.

E. Iscrizioni

1. Sul quadrante dell’apparecchio devono figurare le seguenti iscrizioni

– in prossimità del numero indicato dal contatore totalizzatore, l’unità di misu- ra delle distanze espressa dal simbolo «km», – in prossimità della scala delle velocità, l’indicazione «km/h», – il campo di misurazione del tachimetro sotto la forma «Vmin … km/h, Vmax … km/h». Questa indicazione non è necessaria se figura sulla targa segnaletica dell’apparecchio. Queste prescrizioni non si applicano tuttavia agli apparecchi di controllo omologati prima del 10 agosto 1970. 2. Sulla targa segnaletica incorporata nell’apparecchio devono figurare le seguenti indicazioni, visibili sull’apparecchio montato: – nome e indirizzo del fabbricante dell’apparecchio, – numero di fabbricazione e anno di costruzione, – marchio di omologazione del modello dell’apparecchio,

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– costante dell’apparecchio, sotto la forma «k = … giri/km» o «k = … imp/km», – eventualmente campo di misurazione della velocità sotto la forma indicata nel punto 1, – se la sensibilità dello strumento all’angolo d’inclinazione può influenzare le indicazioni fornite dall’apparecchio oltre le tolleranze ammesse, l’orienta- mento angolare ammissibile sotto la forma:

dove α rappresenta un angolo misurato a partire dalla posizione orizzontale della faccia anteriore (orientata verso l’alto) dell’apparecchio per il quale è regolato lo strumento, e β e γ rappresentano rispettivamente gli scarti limite ammissibili verso l’alto e verso il basso rispetto all’angolo α.

F. Tolleranze massime (dispositivi indicatori e registratori)

1. Al banco di prova del montaggio:

a) distanza percorsa: ±1 % della distanza reale e per una distanza reale almeno pari a 1 km; b) velocità: ±3 km/h rispetto alla velocità reale; c) tempi: ±2 minuti al giorno, con un massimo di 10 minuti in 7 giorni nel caso in cui la durata di marcia dell’orologio dopo la ricarica non è inferiore a questo periodo.

2. All’atto del montaggio:

a) distanza percorsa: ±2 % della distanza reale e per una distanza reale almeno pari a 1 km; b) velocità: ±4 km/h rispetto alla velocità reale; c) tempi: ±2 minuti al giorno, oppure ±10 minuti ogni 7 giorni.

3. In uso:

a) distanza percorsa: ±4 % della distanza reale e per una distanza reale almeno pari a 1 km; b) velocità: ±6 km/h rispetto alla velocità reale; c) tempi: ±2 minuti al giorno, oppure ±10 minuti ogni 7 giorni.

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4. Le tolleranze massime elencate ai punti 1, 2 e 3 sono valide per temperature

oscillanti fra 0 e 40 °C; le temperature vengono misurate in prossimità immediata dell’apparecchio. 5. Le tolleranze massime elencate ai punti 2 e 3 si intendono misurate nelle condi- zioni di cui al capitolo VI.

IV. Fogli di registrazione A. Prescrizioni generali 1. I fogli di registrazione devono essere di qualità tale che non impediscano il nor- male funzionamento dell’apparecchio e che le registrazioni fattevi siano indelebili, chiaramente leggibili e identificabili. I fogli di registrazione devono conservare le loro dimensioni e le loro registrazioni in condizioni igrometriche e di temperatura normali. Deve inoltre essere possibile iscrivere sui fogli, senza deteriorarli e senza impedire la leggibilità delle registrazioni, le seguenti indicazioni: a) cognome e nome all’inizio dell’utilizzazione del foglio; b) data e luogo all’inizio e alla fine dell’utilizzazione del foglio; c) numero della targa del veicolo al quale è assegnato prima del primo viaggio registrato sul foglio e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell’utilizzazione del foglio; d) la lettura del contachilometri: – prima del primo viaggio registrato sul foglio, – alla fine dell’ultimo viaggio registrato sul foglio, – in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio (contatore del veicolo al quale è stato assegnato e contatore del veicolo al quale sarà assegnato); e) se del caso, l’ora del cambio di veicolo. In condizioni normali di conservazione, le registrazioni devono potersi leggere con precisione durante almeno un anno. 2. La capacità minima di registrazione dei fogli, indipendente dalla loro forma, deve essere di 24 ore. Se più dischi sono collegati fra di loro allo scopo di aumentare la capacità di regi- strazione continua ottenibile senza intervento del personale, i raccordi fra i differenti dischi devono essere attuati in modo che le registrazioni, nel passaggio da un disco all’altro, non presentino né interruzioni né sovrapposizioni.

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B. Zone delle registrazioni e loro graduazioni

1. I fogli di registrazione presentano le seguenti zone di registrazione:

– una zona riservata esclusivamente alle indicazioni relative alla velocità, – una zona riservata esclusivamente alle indicazioni relative alle distanze per- corse, – una zona (o delle zone) per le indicazioni relative al tempo di guida, agli altri tempi di lavoro e al tempo di disponibilità, alle interruzioni di lavoro ed al riposo dei conducenti. 2. La zona riservata alla registrazione della velocità deve essere suddivisa in inter- valli non superiori a 20 km/h. Su ciascuna linea di questa suddivisione deve essere indicata in cifre la velocità corrispondente. Il simbolo km/h deve figurare almeno una volta all’interno di questa zona. L’ultima linea di questa zona deve coincidere con il limite superiore del campo di misurazione. 3. La zona riservata alla registrazione dei percorsi deve essere stampata in modo da permettere una facile lettura del numero di chilometri percorsi. 4. La zona (o le zone) riservata(e) alla registrazione dei tempi di cui al punto 1 deve (devono) recare le indicazioni necessarie per individuare senza ambiguità i vari gruppi di tempi.

C. Indicazioni stampate sui fogli di registrazione Ciascun foglio deve recare stampate le seguenti indicazioni: – nome e indirizzo o marchio del fabbricante, – marchio di omologazione del modello del foglio, – marchio di omologazione del (o dei) modello(i) di apparecchio(i) nel qua- le(i) il foglio è utilizzabile, – limite superiore della velocità registrabile stampata in chilometri per ora. Inoltre su ciascun foglio deve essere impressa almeno una linea di indicazione dei tempi graduata in modo da permettere la lettura immediata del tempo per intervalli di 15 minuti, nonché un’agevole determinazione degli intervalli di 5 minuti.

D. Spazio libero per iscrizioni manoscritte Uno spazio libero sui fogli deve essere previsto per permettere al conducente di ri- portarvi almeno le seguenti indicazioni manoscritte: – cognome e nome del membro dell’equipaggio, – data e luogo dell’inizio e della fine di utilizzazione del foglio, – numero (numeri) della targa d’immatricolazione del veicolo (dei veicoli) al quale (ai quali) il conducente è assegnato durante l’utilizzazione del foglio, – rilevamenti del contatore chilometrico del veicolo (dei veicoli) al quale (ai quali) il conducente è assegnato durante l’utilizzazione del foglio, – ora del cambio del veicolo.

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V. Montaggio dell’apparecchio di controllo A. Prescrizioni generali 1. Gli apparecchi di controllo devono essere montati sui veicoli in modo che il con- ducente possa sorvegliare facilmente dal suo posto l’indicatore di velocità, il conta- tore totalizzatore e l’orologio e che tutti i loro elementi, compresi quelli di trasmis- sione, vengano protetti contro ogni deterioramento casuale. 2. La costante dell’apparecchio di controllo deve poter essere adattata al coeffi- ciente caratteristico del veicolo mediante un adeguato dispositivo chiamato adatta- tore. I veicoli con più rapporti al ponte devono essere muniti di un dispositivo di com- mutazione per riportare automaticamente questi diversi rapporti a quello per il quale l’adattamento dell’apparecchio al veicolo viene effettuato dall’adattatore. 3. Una targhetta di montaggio ben visibile viene fissata sul veicolo in prossimità dell’apparecchio, o sull’apparecchio stesso, dopo la verifica durante il primo mon- taggio. Dopo ogni intervento da parte di un montatore o di un’officina autorizzati, che richieda una modifica della regolazione dell’installazione vera e propria, deve essere apposta una nuova targhetta in sostituzione della precedente. Sulla targhetta devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni: – nome, indirizzo o marchio del montatore o dell’officina autorizzati, – coefficiente caratteristico del veicolo sotto forma «w = … giri/km» o – circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote sotto forma «1 = … mm», – data del rilevamento del coefficiente caratteristico del veicolo e della misu- razione della circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote.

B. Sigilli I seguenti elementi devono essere sigillati: a) la targhetta di montaggio, a meno che sia applicata in modo da non poter essere tolta senza distruggere le indicazioni; b) le parti estreme del collegamento tra l’apparecchio di controllo vero e pro- prio e il veicolo; c) l’adattatore vero e proprio e il suo inserimento nel circuito; d) il dispositivo di commutazione per i veicoli con più rapporti al ponte; e) i collegamenti dell’adattatore e del dispositivo di commutazione agli ele- menti di montaggio; f) gli involucri di cui al capitolo III sezione A punto 7b). In casi particolari possono essere previsti, in occasione dell’omologazione del modello dell’apparecchio, altri sigilli, e sulla scheda di omologazione deve essere menzionata la posizione di tali sigilli.

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Soltanto i sigilli di collegamento di cui alle lettere b), c) ed e) possono essere tolti in casi d’urgenza; ogni rimozione di questi sigilli deve formare oggetto di una giustifi- cazione per iscritto, tenuta a disposizione dell’autorità competente.

VI. Verifiche e controlli Le parti contraenti designano gli organismi che devono effettuare le verifiche ed i controlli.

1. Certificazione degli strumenti nuovi o riparati

Di ogni singolo apparecchio, nuovo o riparato, viene certificato il corretto funzio- namento e l’esattezza delle indicazioni e registrazioni, nei limiti fissati nel capito- lo III sezione F punto 1, mediante il sigillo di cui al capitolo V sezione B lettera f). A tale scopo le parti contraenti possono istituire la verifica dell’origine, che costitui- sce il controllo e la conferma della conformità di un apparecchio nuovo o rimesso a nuovo con il modello omologato e/o con i requisiti prescritti dal regolamento com- presi i suoi allegati, o delegare la certificazione stessa ai fabbricanti o ai loro man- datari.

2. Montaggio

All’atto del montaggio a bordo di un veicolo l’apparecchio e l’installazione nel suo complesso debbono essere conformi alle disposizioni relative agli errori massimi tollerati, di cui al capitolo III sezione F punto 2. Le relative prove di controllo sono eseguite dal montatore o dall’officina autorizzati, sotto la loro responsabilità.

3. Controlli periodici

a) Ogni due anni almeno si procede a controlli periodici degli apparecchi montati, che possono essere effettuati in occasione delle ispezioni tecniche degli autoveicoli. Saranno in particolare controllati: – lo stato di buon funzionamento dell’apparecchio, – la presenza del marchio di omologazione sugli apparecchi, – la presenza della targhetta di montaggio, – l’integrità dei sigilli dell’apparecchio e degli altri elementi di montag- gio, – la circonferenza effettiva dei pneumatici. b) Il controllo dell’osservanza delle disposizioni di cui al capitolo III sezione F punto 3 relativo agli errori massimi tollerati in esercizio, verrà eseguito almeno una volta ogni sei anni, ma ciascuno stato membro ha facoltà di prescrivere un termine più breve per i veicoli immatricolati nel proprio territorio. Questo controllo comporta obbligatoriamente la sostituzione della targhetta di montaggio.

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4. Determinazione degli errori

La determinazione degli errori all’atto del montaggio e durante l’uso si effettua nelle seguenti condizioni, che devono essere considerate normali condizioni di prova: – veicolo a vuoto, in normali condizioni di marcia, – pressione dei pneumatici conforme alle indicazioni fornite dal fabbricante, – usura dei pneumatici nei limiti ammessi dalle prescrizioni in vigore, – movimento del veicolo: questo deve spostarsi mosso dal proprio motore, in linea retta, su un’area piana ad una velocità di 50 ±5 km/h; il controllo, a condizione che venga eseguito con una precisione analoga, può anche essere effettuato su un appropriato banco di prova.

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Appendice 2

Marchio e scheda di omologazione

I. Marchio di omologazione

1. Il marchio di omologazione è composto:

– di un rettangolo, all’interno del quale si trova la lettera «e» minuscola seguita da un numero distintivo o del Paese che ha rilasciato l’omologa- zione, come segue: Germania – 1 Austria – 12 Croazia – 25 Francia – 2 Lussemburgo – 13 Slovenia – 26 Italia – 3 Norvegia – 16 Slovacchia – 27 Paesi Bassi – 4 Danimarca – 18 Bielorussia – 28 Svezia – 5 Romania – 19 Estonia – 29 Belgio – 6 Polonia – 20 Moldavia – 30 Repubblica – 8 Portogallo – 21 Bosnia- – 31 Ceca Erzegovina Spagna – 9 Federazione – 22 Lettonia – 32 Russa Jugoslavia – 10 Grecia – 23 Gran Bretagna – 11 Irlanda – 24

Sistema di attribuzione dei numeri: i) ai Paesi che sono parti contraenti dell’accordo del 1958 relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell’omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore, gli stessi numeri attribuiti a tali Paesi nel presente accordo; ii) ai Paesi che non sono parti contraenti dell’accordo del 1958, secondo l’ordine cronologico nel quale ratificano il presente accordo o vi aderiscono e un numero di omologazione corrispondente al numero della scheda di omologazione stabilita per il prototipo dell’apparecchio di controllo o del foglio di registrazione, posto in una posizione qualsiasi in prossimità del rettangolo. Nota: Affinché in futuro vi sia conformità tra i segni convenzionali dell’accordo del 1958 e quelli definiti nell’AETR, bisognerà attribuire lo stesso numero alle nuove parti contraenti per i due accordi. 2. Il marchio di omologazione viene apposto sulla targhetta segnaletica di ciascun apparecchio e su ciascun foglio di registrazione. Esso deve essere indelebile e rima- nere sempre ben leggibile.

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3. Le dimensioni del marchio di omologazione disegnate qui di seguito sono espres- se in millimetri; queste dimensioni rappresentano dei minimi. Si devono rispettare i rapporti fra queste dimensioni.

(1) Queste cifre sono state scelte unicamente a titolo di esempio.

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II. Scheda di omologazione La parte contraente che ha effettuato l’omologazione rilascia al richiedente una scheda di omologazione di cui viene riprodotto un modello qui di seguito. Per la comunicazione alle altre parti contraenti delle omologazioni accordate o degli even- tuali ritiri, ciascuna parte contraente utilizza copie di questo documento.

Scheda di omologazione

Nome dell’amministrazione competente....................................................................... Comunicazione concernente* – l’omologazione di un modello di apparecchio di controllo; – il ritiro di omologazione di un modello di apparecchio di controllo; – l’omologazione del foglio di registrazione; – il ritiro dell’omologazione del foglio di registrazione. N. di omologazione....................................................................................................... 1. Marchio di fabbrica o di commercio ..................................................................... 2. Denominazione del modello ................................................................................. 3. Nome del fabbricante ............................................................................................ 4. Indirizzo del fabbricante ....................................................................................... 5. Presentato all’omologazione il.............................................................................. 6. Laboratorio di prova ............................................................................................. 7. Data e numero del verbale di laboratorio .............................................................. 8. Data dell’omologazione ........................................................................................ 9. Data del ritiro dell’omologazione ......................................................................... 10. Modello (i) di apparecchio(i) di controllo sul(i) quale (i) il foglio è destinato ad essere utilizzato ................................................................................................ 11. Luogo.................................................................................................................... 12. Data....................................................................................................................... 13. In allegato documenti illustrativi ..........................................................................

14. Osservazioni

........................................................... (Firma) * Cancellare le menzioni inutili.

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I Campo d’applicazione dell’accordo il 17 febbraio 2003 Stati Parte Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Andorra 13 febbraio 1997 A 12 agosto 1997 Austria 11 giugno 1975 5 gennaio 1976 Azerbaigian 16 agosto 1996 A 12 febbraio 1997 Belgio* 30 dicembre 1977 16 agosto 1978 Bielorussia 5 aprile 1993 A 2 ottobre 1993 Bosnia e Erzegovina 12 gennaio 1994 S 6 marzo 1992 Bulgaria 12 maggio 1995 A 8 novembre 1995 Croazia 3 agosto 1992 S 8 ottobre 1991 Danimarca* 30 dicembre 1977 A 16 agosto 1978 Estonia 3 maggio 1993 A 30 ottobre 1993 Finlandia* 16 febbraio 1999 A 15 agosto 1999 Francia* 9 gennaio 1978 18 agosto 1978 Germania* 9 luglio 1975 5 gennaio 1976 Gran Bretagna* 4 gennaio 1978 18 agosto 1978 Grecia 11 gennaio 1974 A 5 gennaio 1976 Irlanda* 28 agosto 1979 A 1° marzo 1980 Italia 28 dicembre 1978 26 giugno 1979 Kazakstan 17 luglio 1995 A 13 gennaio 1996 Lettonia 14 gennaio 1994 A 13 luglio 1994 Liechtenstein 6 novembre 1996 A 5 maggio 1997 Lituania 3 giugno 1998 A 30 novembre 1998 Lussemburgo* 30 dicembre 1977 16 agosto 1978 Macedonia 10 novembre 1999 S 17 novembre 1991 Moldavia 26 maggio 1993 A 22 novembre 1993 Norvegia 28 ottobre 1971 5 gennaio 1976 Paesi Bassi* 30 dicembre 1977 16 agosto 1978 Polonia 14 luglio 1992 10 gennaio 1993 Portogallo 20 settembre 1973 5 gennaio 1976 Repubblica Ceca* 2 giugno 1993 S 1° gennaio 1993 Romania 8 dicembre 1994 A 6 giugno 1995 Russia* 31 luglio 1978 A 27 gennaio 1979 Serbia e Montenegro 12 marzo 2001 S 27 aprile 1992 Slovacchia* 28 maggio 1993 S 1° gennaio 1993 Slovenia 6 agosto 1993 S 25 giugno 1991 Spagna* 3 gennaio 1973 A 5 gennaio 1975 Svezia 24 agosto 1973 5 gennaio 1976 Svizzera 7 aprile 2000 4 ottobre 2000 Turchia 16 gennaio 2001 A 16 luglio 2001

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Stati Parte Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Turkmenistan 18 settembre 1996 A 17 marzo 1997 Ungheria 22 ottobre 1999 A 19 aprile 2000 Uzbekistan 22 ottobre 1998 A 19 aprile 1999 * Riserve e dichiarazioni, vedasi qui di seguito.

II Riserve e dichiarazioni Belgio I trasporti tra gli Stati membri della Comunità economica europea sono considerati trasporti nazionali conformemente all’AETR sempreché tali trasporti non transitino attraverso il territorio di uno Stato terzo Parte contraente all’AETR.

Danimarca Uguale dichiarazione, mutatis mutandis, a quella formulata dal Belgio

Finlandia Uguale dichiarazione, mutatis mutandis, a quella formulata dal Belgio

Francia Uguale dichiarazione, mutatis mutandis, a quella formulata dal Belgio

Germania Uguale dichiarazione, mutatis mutandis, a quella formulata dal Belgio

Gran Bretagna Uguale dichiarazione, mutatis mutandis, a quella formulata dal Belgio

Irlanda Uguale dichiarazione, mutatis mutandis, a quella formulata dal Belgio

Lussemburgo Uguale dichiarazione, mutatis mutandis, a quella formulata dal Belgio

Paesi Bassi Uguale dichiarazione, mutatis mutandis, a quella formulata dal Belgio

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Repubblica Ceca La Repubblica Ceca dichiara, conformemente alla riserva prevista al capoverso 1 dell’articolo 21 dell’Accordo, che non si considera vincolata dai capoversi 2 e 3 dell’articolo 20 di tale Accordo.

Russia Riserva per quanto attiene all’articolo 20 capoversi 2 e 3: L’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche non si considera vincolata dai ca- poversi 2 e 3 dell’articolo 20 dell’Accordo e dichiara che il ricorso alla procedura arbitrale per la composizione di controversie tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo europeo (AETR) esige, per ogni caso, l’accordo di tutte le parti coinvolte nella controversia e che solo le persone de- signate possono assumere le funzioni di arbitro.

Slovacchia La Slovacchia dichiara, conformemente alla riserva prevista al capoverso 1 dell’articolo 21 dell’Accordo, che non si considera vincolata dai capoversi 2 e 3 dell’articolo 20 di tale Accordo.

Spagna Il Governo spagnolo dichiara di: a) vietare sul suo territorio la guida di veicoli aventi peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate a conducenti di età inferiore a 21 anni compiuti, conformemente alla prima opzione prevista al capoverso 1 lettera b comma ii dell’articolo 5 dell’Accordo; b) non considerarsi vincolato dai capoversi 2 e 3 dell’articolo 20 dell’Accordo, conformemente alla riserva prevista al capoverso 1 dell’articolo 21 di tale Accordo; c) optare per la variante a delle formule previste al capoverso 6 dell’allegato «Libretto individuale di controllo» per quanto concerne i libretti individuali.

Accordo europeo modificato relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) (con allegato) | Lexipedia | Lexipedia