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AS 2003 1801

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell'Amministrazione federale

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell’Amministrazione federale

del 28 maggio 2003

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 55 della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); visto l’articolo 37 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale (LPers), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina l’attività di quadri con esperienza dell’Ammini- strazione federale in qualità di consulenti interni (consulenti senior).

2 In particolare, essa disciplina:

a. l’organizzazione e le prestazioni; b. lo statuto giuridico; c. il finanziamento.

Art. 2 Obiettivi della consulenza interna La consulenza interna effettuata dai consulenti senior serve a: a. mettere a disposizione delle unità amministrative dell’Amministrazione federale prestazioni in materia di consulenza qualitativamente elevate e economiche, nonché a istituire la possibilità di utilizzare in modo mirato le conoscenze interne all’Amministrazione; b. utilizzare il potenziale dei quadri con esperienza dell’Amministrazione fede- rale consentendo loro di trasmettere le loro conoscenze ed esperienze ai nuovi quadri; c. mantenere la motivazione e il rendimento dei quadri con esperienza dell’Amministrazione federale mediante nuove sfide e un’impostazione fles- sibile del lavoro; d. aumentare la possibilità di successo delle nuove leve.

RS 172.010.421

2003-0538 1801

Consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell’Amministrazione federale RU 2003

Art. 3 Rapporto con le consulenze esterne Prima di assegnare mandati di consulenza a istituti e a persone esterne all’Ammi- nistrazione, occorre chiarire se la consulenza non possa essere effettuata da consu- lenti senior.

Capitolo 2: Organizzazione e prestazioni

Art. 4 Unità organizzativa

1 I consulenti senior sono raggruppati in un’unità organizzativa centrale.

2 L’unità organizzativa è subordinata al Dipartimento federale delle finanze (DFF) e, dal profilo amministrativo, all’Ufficio federale del personale (UFPER).

Art. 5 Organizzazione e direzione

1 L’unità organizzativa si organizza autonomamente secondo principi del partena-

riato.

2 È gestita secondo principi di economia aziendale.

3 Il DFF nomina il direttore su proposta dell’unità organizzativa.

4 L’unità organizzativa decide, d’intesa con il dipartimento presso il quale è impie- gato il quadro interessato, sull’impiego in qualità di consulente senior. Se non vi è intesa, il DFF funge da mediatore.

5 Il DFF può designare un comitato consultivo composto di persone interne ed

esterne all’Amministrazione che affianchi l’unità organizzativa.

Art. 6 Regolamento

1 L’unità organizzativa si dota di un regolamento.

2 Il regolamento disciplina in particolare:

a. i principi della gestione; b. la distribuzione dei compiti, delle competenze e delle responsabilità all’in- terno dell’unità organizzativa; c. i requisiti cui devono rispondere i consulenti senior al fine di fornire le pre- stazioni previste dall’articolo 8; d. la procedura di selezione dei nuovi consulenti senior d’intesa con i diparti- menti; e. la procedura da seguire qualora non siano ancora adempite le condizioni conformemente all’articolo 11 capoverso 2; f. la formazione e il perfezionamento dei consulenti senior.

3 Il regolamento è approvato dal DFF.

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Art. 7 Rendiconto e valutazione

1 L’unità organizzativa rende annualmente conto al DFF dell’attività svolta.

2 Il DFF provvede alla valutazione dei provvedimenti adottati conformemente alla

presente ordinanza. Al termine della valutazione, ma al più tardi quattro anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, ne rende conto al Consiglio federale e gli sottopone proposte per il seguito.

Art. 8 Prestazioni dei consulenti senior 1 I consulenti senior offrono alle unità amministrative dell’Amministrazione federale prestazioni in materia di consulenza, soprattutto negli ambiti seguenti: a. elaborano conoscenze specialistiche e le mettono a disposizione; b. affiancano e assistono persone e procedimenti; c. assumono compiti nell’ambito di progetti e funzioni direttive ad interim; d. eseguono progetti di ricerca e sviluppo e allestiscono perizie; e. rappresentano la Confederazione in organi interni ed esterni all’Amministra- zione.

2 Eseguono il loro mandato sulla base di una convenzione con il mandante.

Art. 9 Prestazioni a terzi I consulenti senior possono offrire a terzi le loro prestazioni in materia di consulenza nell’ambito dell’unità amministrativa, a condizione che vi siano le necessarie basi giuridiche.

Art. 10 Confidenzialità 1I contenuti della consulenza e i documenti allestiti nell’ambito di mandati di consulenza sono confidenziali.

2 Possono essere comunicati soltanto con l’autorizzazione del mandante.

Capitolo 3: Statuto giuridico

Art. 11 Condizioni di assunzione 1 I Dipartimenti e la Cancelleria federale annunciano all’unità organizzativa i loro quadri con esperienza adatti a svolgere funzioni di consulenza interna. 2 I quadri sono adatti a svolgere la funzione di consulenti senior in virtù della loro esperienza e del loro potenziale. Di norma, essi devono inoltre: a. avere almeno 58 anni; b. essere classificati almeno nella 32a classe di stipendio nella funzione attuale; e c. rispondere ai requisiti definiti dal regolamento.

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3 Eccezionalmente, possono divenire consulenti senior anche quadri dell’Ammini-

strazione federale che hanno almeno 55 anni, sono classificati almeno nella 28a classe di stipendio e rispondono ai requisiti definiti dal regolamento.

4 L’unità organizzativa può fissare ulteriori requisiti.

5 Non è possibile far valere alcuna pretesa all’impiego come consulente senior.

Art. 12 Contratto di lavoro 1 L’unità organizzativa e il consulente senior disciplinano il rapporto di lavoro in un contratto di lavoro scritto. Convengono il cambiamento dall’attuale impiego all’unità organizzativa conformemente all’articolo 29 dell’ordinanza del 3 luglio

20013 sul personale federale (OPers).

2 Il rapporto di lavoro termina di norma al raggiungimento dell’età ordinaria

dell’AVS. In singoli casi può essere prolungato sino al compimento del 70° anno di età conformemente all’articolo 35 OPers. 3 Gli ex consulenti senior possono continuare a collaborare con l’unità organizzativa sulla base di mandati.

Art. 13 Condizioni di impiego 1 Fatte salve disposizioni contrarie previste dalla presente ordinanza, il rapporto di lavoro dei consulenti senior è retto dalla LPers e dalle pertinenti norme esecutive.

2 I consulenti senior prestano almeno 80 giornate di consulenza annue.

3 Un’insufficiente idoneità, capacità o disponibilità dei consulenti senior di prestare le 80 giornate di consulenza annue costituiscono un motivo per modificare o disdire il contratto conformemente all’articolo 12 capoverso 6 lettera f LPers. Tale disposi- zione deve essere esplicitata nel contratto di lavoro.

Art. 14 Occupazioni accessorie e attività lucrative accessorie

1 L’unità organizzativa decide conformemente all’articolo 91 OPers4 in merito

all’autorizzazione di occupazioni accessorie dei consulenti senior. 2 I consulenti senior che utilizzano l’infrastruttura dell’unità organizzativa per le loro occupazioni accessorie la indennizzano sulla base dei costi integrali. 3 Nell’ambito dell’occupazione accessoria, i consulenti senior non possono accettare mandati dell’Amministrazione federale. 4 Comunicano all’unità organizzativa le occupazioni accessorie svolte e i relativi proventi.

3 RS 172.220.111.3 4 RS 172.220.111.3

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Art. 15 Stipendio 1 I consulenti senior ricevono uno stipendio minimo. Esso corrisponde al cinquanta per cento dell’ultimo stipendio percepito nella funzione precedente (stipendio di riferimento). 2 Oltre allo stipendio mimino, i consulenti senior ricevono uno stipendio individuale commisurato alle prestazioni. A tal fine si considerano le giornate di consulenza fornite eccedenti le 80 unità. Se il cumulo dello stipendio minimo e di quello commisurato alle prestazioni supera lo stipendio di riferimento, lo stipendio minimo è ridotto di conseguenza. 3 Lo stipendio minimo è versato in 13 parti. Lo stipendio commisurato alle presta- zioni è versato sulla base delle prestazioni fornite nel mese precedente. 4 Lo stipendio in caso di malattia e infortunio è retto dall’articolo 29 LPers e dagli articoli 56 e seguenti OPers5. Quale base per il computo e per il versamento si considera lo stipendio di riferimento.

5 Lo stipendio di riferimento tiene conto degli adeguamenti degli stipendi della

Confederazione.

Art. 16 Cassa pensioni

1 I consulenti senior rimangono assicurati presso PUBLICA.

2 L’unità organizzativa comunica a PUBLICA lo stipendio di riferimento (salario

determinante conformemente all’ordinanza del 25 aprile 20016 concernente l’assicu- razione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione e all’ordinanza del 25 aprile 20017 concernente l’assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione). 3 Per la previdenza professionale, lo stipendio di riferimento rimane invariato sino a un eventuale versamento di una rendita di vecchiaia parziale al consulente senior, ma al massimo sino al compimento del 65° anno di età.

4 L’unità organizzativa e il consulente senior versano a PUBLICA i contributi

dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore, conformemente alle disposizioni sulla previdenza professionale per il personale della Confederazione.

Capitolo 4: Finanziamento

Art. 17 Modalità di finanziamento 1 Il finanziamento dell’unità organizzativa non deve avere ripercussioni sul bilancio della Confederazione.

2 L’unità organizzativa non deve lavorare a scopo di lucro.

5 RS 172.220.111.3 6 RS 172.222.034.1 7 RS 172.222.034.2

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3 L’unità organizzativa dispone di un conto provvisorio presso l’UFPER.

4 All’inizio di ogni anno, il dipartimento che ha impiegato il consulente senior

accredita all’unità organizzativa un importo di base individuale mediante il credito «Dienstleistungen Dritter» sino allo scioglimento del contratto di lavoro. L’importo di base serve a garantire i costi di gestione, in particolare i salari minimi garantiti. Il dipartimento ha la precedenza sulle 80 giornate di consulenza che il consulente senior deve prestare. 5 L’unità amministrativa dell’Amministrazione federale che conferisce direttamente un mandato all’unità organizzativa o al consulente senior accredita all’unità orga- nizzativa l’importo corrispondente alla prestazione ricevuta mediante la rubrica di credito «Dienstleistungen Dritter».

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 18 Esecuzione Il DFF esegue la presente ordinanza.

Art. 19 Modifica del diritto vigente L’ordinanza dell’11 dicembre 20008 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF) è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. a n. 5 1 Il Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento) è attivo nei seguenti settori:

a. ...

5. prestazioni in materia di consulenza;

Art. 12 cpv. 3

3 Dal profilo amministrativo, è subordinata all’UFPER l’unità organizzativa dei

consulenti senior, conformemente all’ordinanza del 28 maggio 20039 concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell’Amministrazione federale.

8 RS 172.215.1 9 RS 172.010.421; RU 2003 1801

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Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2003.

28 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz