AS 2003 1824
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3)
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3)
Modifica del 16 giugno 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 2 settembre 19981 concernente le esigenze tecniche per motoveico- li, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore è modificata come segue:
N. 2.5
2.5 Propulsione/Gas di scarico/Livello sonoro
Direttiva di Capitolo Reg. ECE base CE n.
2.5.1 Velocità massima, coppia 95/1/CE
massima, potenza utile massima del motore
2.5.2 Provvedimenti contro 97/24/CE 5
l’inquinamento atmosferico
2.5.3 Livello sonoro ammesso e 97/24/CE 9
dispositivo di scappamento
2.5.4 Provvedimenti contro 2002/51/CE
l’inquinamento atmosferico
1 RS 741.414
1824 2003-1025
Esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, RU 2003 quadricicli a motore e tricicli a motore
II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2003.
16 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz