AS 2003 187
Ordinanza dell'Assemblea federale concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale
Legge federale concernente l’adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale
del 22 marzo 2002
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 20011, decreta:
I La legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministra- zione è modificata come segue:
Art. 8 rubrica e cpv. 1 Organizzazione e direzione dell’Amministrazione federale 1 Il Consiglio federale definisce un’organizzazione razionale dell’Amministrazione federale e la modifica quando le circostanze lo richiedono. In questo contesto può derogare a disposizioni organizzative di altre leggi federali; sono esclusi i casi nei quali l’Assemblea federale limita espressamente la competenza organizzativa del Consiglio federale.
Art. 64 Abrogato
II L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’Allegato.
Adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale. LF RU 2003
Allegato (cifra II)
Abrogazione e modifica del diritto vigente
I Sono abrogati i seguenti atti normativi: 1. Decreto federale del 7 ottobre 19885 concernente i festeggiamenti per i «700 anni della Confederazione»; 2. Decreto federale del 6 ottobre 19956 concernente le celebrazioni per il 150esimo anniversario dello Stato federale;
3. Decreto federale del 26 giugno 19207 concernente l’istituzione di Legazioni a
Bruxelles, Stoccolma e Varsavia; 4. Decreto federale del 19 giugno 19258 per la trasformazione dei Consolati generali svizzeri ad Atene e Belgrado in Legazioni; 5. Decreto federale del 1° aprile 19279 concernente la trasformazione in Legazione del Consolato generale della Svizzera in Praga; 6. Decreto federale del 28 giugno 192810 che istituisce una Legazione svizzera in Turchia; 7. Decreto federale dell’8 novembre 193411 che approva il trattato d’amicizia con- chiuso, nel giugno 1934, tra la Svizzera e l’Egitto e che istituisce una Legazione di Svizzera in Egitto; 8. Decreto federale del 24 giugno 193812 concernente la creazione di Legazioni di Svizzera in Estonia, Finlandia, Lettonia e Lituania e nel Lussemburgo; 9. Decreto federale del 22 giugno 193913 concernente la trasformazione in Legazioni dei Consolati generali di Svizzera a Caracas e a Dublino;
10. Decreto federale del 5 ottobre 194514 concernente la creazione di Legazioni;
11. Decreto federale dell’8 ottobre 194715 concernente la creazione di nuove Lega- zioni; 12. Decreto federale del 29 settembre 195016 concernente l’apertura di una Legazio- ne in Israele;
5 RU 1989 255 6 RU 1996 506 7 CS 1 360 8 CS 1 360 9 CS 1 361 10 CS 1 362 11 CS 11 591 12 CS 1 362 13 CS 1 363 14 CS 1 364 15 RU 1948 61 16 RU 1951 29
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13. Decreto federale del 29 settembre 195017 concernente l’apertura di una Legazio- ne in Giordania;
14. Decreto federale del 15 giugno 195118 concernente l’apertura di Legazioni in
Indonesia, in Islanda e in Etiopia; 15. Decreto federale del 19 giugno 195319 concernente l’apertura di una legazione nell’Afghanistan; 16. Decreto federale del 21 marzo 195620 concernente l’istituzione di rappresentan- ze diplomatiche; 17. Decreto federale del 22 giugno 195621 concernente l’istituzione di rappresentan- ze diplomatiche; 18. Decreto federale del 24 marzo 196022 concernente l’istituzione di nuove rappre- sentanze diplomatiche; 19. Decreto federale del 27 settembre 196123 concernente l’istituzione di nuove mis- sioni diplomatiche; 20. Legge federale del 25 giugno 196524 concernente l’istituzione di missioni di- plomatiche in Malawi, Malta, Zambia e Gambia;
21. Legge federale del 9 marzo 196725 concernente l’istituzione di nuove rappre-
sentanze diplomatiche; 22. Legge federale del 30 giugno 197226 concernente l’istituzione di una missione diplomatica nel Bangla Desh; 23. Legge federale del 20 giugno 197527 sull’istituzione di missioni diplomatiche in Mozambico ed in Angola; 24. Legge federale del 10 ottobre 198028 sull’istituzione di missioni diplomatiche nello Zimbabwe e negli Emirati Arabi Uniti; 25. Decreto federale del 21 marzo 195629 concernente la trasformazione di legazioni di Svizzera in ambasciate; 26. Legge federale del 7 dicembre 195630 che modifica la legge federale concernente la Stazione centrale svizzera di meteorologia;
17 RU 1951 31 18 RU 1951 1005 19 RU 1953 969 20 RU 1956 831 21 RU 1956 1301 22 RU 1960 898 23 RU 1962 28 24 RU 1965 879 25 RU 1967 1921 26 RU 1972 2461 27 RU 1976 1889 28 RU 1981 93 29 RU 1956 829 30 RU 1957 283
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27. Legge federale del 27 giugno 196931 su gli organi direttivi ed il Consiglio della difesa; 28. Decreto federale del 18 marzo 198832 concernente la partecipazione finanziaria della Confederazione alla rimozione dei danni causati dal maltempo nel 1987;
29. Decreto federale del 20 giugno 198033 concernente il raccordo ferroviario
dell’aeroporto di Ginevra;
30. Legge federale del 17 marzo 193734 che abroga quella del 23 dicembre 1915
sulla costruzione di una ferrovia normale da Niederwenigen a Döttingen (ferrovia della Surb) in prolungamento della linea Oberglatt-Niederwenigen; 31. Decreto federale del 17 dicembre 197135 per l’istituzione di un Centro di forma- zione professionale agricola a Changins; 32. Decreto federale del 22 giugno 198436 concernente l’alienazione della partecipa- zione della Confederazione al capitale azionario della Società generale dell’orolo- geria svizzera SA; 33. Decreto federale del 25 giugno 197637 che accorda al Perù un aiuto finanziario di 10 milioni di franchi.
II I seguenti atti normativi sono modificati come segue:
1. Legge del 29 settembre 195238 sulla cittadinanza svizzera
Stralcio e sostituzione di espressioni 1. Nell’articolo 13 capoversi 1 e 5 l’espressione «Ufficio federale di polizia» è so- stituita dall’espressione «Ufficio federale».
2. Negli articoli 25, 32, 41 capoverso 1, 45 capoverso 2, 48 e 49 capoverso 2
l’espressione «Dipartimento federale di giustizia e polizia» è sostituita dall’espres- sione «Ufficio federale».
3. Negli articoli 49a capoverso 1 e 49b capoverso 1 l’espressione «competente» è
stralciata.
31 RU 1970 349 32 RU 1988 1212 33 RU 1980 1480 34 CS 7 216 35 RU 1972 2058 36 RU 1985 398 37 RU 1977 1387 38 RS 141.0
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Art. 12 cpv. 2
2 La naturalizzazione è valida soltanto se l’Ufficio federale compe-
tente (Ufficio federale)39 ha concesso un’autorizzazione.
Art. 37 Inchieste L’Ufficio federale può incaricare il Cantone di naturalizzazione di svolgere le inchieste necessarie per determinare se il candidato soddi- sfa le condizioni per la naturalizzazione.
Art. 46 cpv. 3
3 L’Ufficio federale non riscuote tassa alcuna per il suo intervento
nella procedura di svincolo.
Art. 51 cpv. 2
2 Sono parimenti legittimati a ricorrere i Cantoni e i Comuni interes-
sati.
2. Legge federale del 19 aprile 197840 sulla formazione professionale
Ingresso visti gli articoli 27sexies, 34ter, 42ter e 64bis della Costituzione federale41, …
Art. 11 cpv. 2 primo periodo
2 L’Ufficio federale stabilisce il programma minimo dei corsi. ...
Art. 36 cpv. 2 secondo periodo 2 ... Provvede, in collaborazione con i Cantoni e le associazioni professionali, alla formazione degli istruttori incaricati dei corsi per maestri di tirocinio.
39 Attualmente Ufficio federale degli stranieri, UFDS.
40 RS 412.10 41 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 63, 64, 110, 123 e 135 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
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3. Legge dell’8 ottobre 199942 sull’aiuto alle università
Art. 17 Contributi fissi agli istituti Il Gruppo della scienza e della ricerca può concludere contratti di prestazioni con gli istituti che hanno diritto a un sussidio e versare loro un contributo fisso alle spese di gestione invece di un sussidio calcolato conformemente all’articolo 15. Questo con- tributo non deve superare il 45 per cento delle spese di gestione effettive.
4. Legge del 22 dicembre 191643 sulle forze idriche
Art. 73 II. Commissione Il Dipartimento nomina una commissione incaricata di studiare le dell’economia idrica questioni d’ordine generale o particolari attinenti all’economia idrica e di fornirgli il suo parere in proposito; le competenze e l’orga- nizzazione di questa commissione sono determinate con regolamento.
5. Legge del 20 dicembre 195744 sulle ferrovie
Art. 94 IV. Tasse Il Dipartimento stabilisce le tasse che devono essere riscosse nell’ese- cuzione della presente legge.
6. Legge federale del 25 settembre 191745 concernente la costituzione di pegni
sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese
Art. 5 cpv. 3 e 4 3 Il Consiglio federale emana disposizioni per l’impianto e la tenuta del registro dei pegni. 4 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni emana le disposizioni relative agli emolumenti per gli atti ufficiali delle au- torità federali.
42 RS 414.20 43 RS 721.80 44 RS 742.101 45 RS 742.211
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7. Legge del 3 ottobre 197546 sulla navigazione interna
Ingresso visto l’articolo 24ter della Costituzione federale47, …
Art. 56 cpv. 1 e 3 1 Il Consiglio federale, uditi i Cantoni e le associazioni interessate, emana le prescri- zioni esecutive. 3 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni emana le disposizioni relative agli emolumenti per gli atti ufficiali delle au- torità federali.
8. Legge del 21 dicembre 194848 sulla navigazione aerea
Art. 58 cpv. 2 2 Il Dipartimento emana prescrizioni sulle condizioni di navigabilità nonché sulla limitazione delle emissioni foniche e delle sostanze nocive prodotte dagli aeromobili a motore.
9. Legge del 22 marzo 199149 sulla radioprotezione
Ingresso visti gli articoli 24quinquies, 24septies, 27sexies, 64 e 64bis della Costituzione federale50, …
Art. 7 cpv. 1
1 Il Consiglio federale istituisce le commissioni consultive seguenti:
a. Commissione della radioprotezione e di sorveglianza della radioattività; b. Commissione di protezione nucleare e chimica.
46 RS 747.201 47 Questa disposizione corrisponde all’articolo 87 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 48 RS 748.0 49 RS 814.50 50 Questa disposizione corrisponde agli articoli 64, 74, 118, 122 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
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10. Legge federale del 18 marzo 199451 sull’assicurazione malattie
Art. 20 cpv. 2 e 3 primo periodo 2 Il Dipartimento stabilisce il contributo su proposta dell’istituzione. Fa rapporto alle competenti Commissioni delle Camere federali sull’impiego di tale contributo.
3 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.
11. Legge del 20 giugno 198652 sulla caccia
Art. 12 cpv. 2, 2bis e 3 primo periodo 2 Essi possono ognora ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti. Possono affidare l’esecuzione di queste misu- re unicamente a persone titolari di un’autorizzazione di caccia o a organi di sorve- glianza. 2bis Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l’Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.
3 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.
12. Legge federale del 10 ottobre 199753 concernente le imprese d’armamento
della Confederazione
Art. 3 cpv. 2 2 Il Consiglio federale definisce il dipartimento che esercita i diritti spettanti alla Confederazione quale azionista nella società di partecipazione in seguito alla costi- tuzione; detto dipartimento si attiene alla strategia formulata dal Consiglio federale.
51 RS 832.10 52 RS 922.0 53 RS 934.21