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AS 2003 1887

Ordinanza che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Iraq

Ordinanza che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell’Iraq

Modifica del 28 maggio 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 agosto 19901 che istituisce misure economiche nel confronti della Repubblica dell’Iraq è modificata come segue:

Art. 1 Beni d’armamento 1 Sono vietate la fornitura, la vendita e l’attività di mediazione di beni d’armamento a destinatari nella Repubblica dell’Iraq, fatte salve le Potenze occupanti. 2 Il capoverso 1 si applica in quanto non siano applicabili le legge del 13 dicembre 19962 sul materiale bellico e la legge del 13 dicembre 19963 sul controllo dei beni a duplice impiego come pure le relative ordinanze d’esecuzione.

Art. 1a Beni culturali 1 Sono vietati l’importazione, il transito e l’esportazione come pure la vendita, la distribuzione, l’attività di mediazione, l’acquisto e qualsiasi altra forma di trasferi- mento di beni culturali iracheni rubati nella Repubblica dell’Iraq, sottratti ai loro proprietari contro la loro volontà o esportati illegalmente dalla Repubblica dell’Iraq dopo il 2 agosto 1990. 2 L’esportazione illegale di un bene culturale iracheno è presunta allorché sia pro- vato che esso si trovava nella Repubblica dell’Iraq dopo il 2 agosto 1990.

Art. 2 Blocco di averi

1 Sono bloccati gli averi:

a. di proprietà o sotto il controllo del precedente Governo iracheno oppure sotto il controllo di imprese o enti controllati dal precedente Governo ira- cheno. Il blocco non riguarda gli averi delle rappresentanze irachene in Svizzera; b. di proprietà o sotto il controllo di alti pubblici ufficiali del precedente Governo iracheno e dei loro famigliari diretti;

2003-1126 1887

Misure economiche nei confronti della Repubblica dell’Iraq RU 2003

c. di proprietà o sotto il controllo di imprese o enti controllati a loro volta da persone di cui alla lettera b o gestiti da persone che agiscono in nome o secondo le istruzioni delle suddette persone. 2 Le persone fisiche o giuridiche oggetto delle misure menzionate nel capoverso 1 figurano nell’allegato. Il Dipartimento federale dell’economia allestisce l’allegato in base ai dati delle Nazioni Unite. 3 Il Segretariato di Stato dell’economia (Seco), d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento delle finanze, può auto- rizzare eccezionalmente prelievi da conti bloccati e trasferimenti di valori patrimo- niali bloccati, se servono a tutelare interessi svizzeri o a prevenire casi di rigore.

Art. 2a rubrica e cpv. 1 e 3 Dichiarazioni obbligatorie

1 Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi presumibilmente

rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 devono dichiararli senza indugio al Seco. 3 Le persone e le istituzioni in possesso di beni culturali secondo l’articolo 1a devo- no dichiararli senza indugio all’Ufficio federale della cultura.

Art. 3 Prestazioni di garanzia È vietato soddisfare prestazioni di garanzia nei confronti delle persone menzionate qui di seguito, se riconducibili a un contratto o a un affare la cui esecuzione è stata pregiudicata direttamente o indirettamente da misure decise dal Consiglio di sicu- rezza delle Nazioni Unite nell’ambito della risoluzione 661 (1990) e delle risoluzio- ni ad essa correlate: a. il precedente Governo iracheno; b. persone fisiche o giuridiche nella Repubblica dell’Iraq; c. persone fisiche o giuridiche che agiscono direttamente o indirettamente per conto o a favore di una delle persone menzionate nelle lettere a e b.

Art. 4 Abrogato

Art. 4a Immunità Non possono essere sequestrati o pignorati: a. il petrolio e i prodotti petroliferi esportati dall’Iraq, finché sono di proprietà irachena; b. le polizze di carico e altri documenti come pure i pagamenti in relazione a esportazioni secondo la lettera a;

Misure economiche nei confronti della Repubblica dell’Iraq RU 2003

c. il ricavato della vendita di petrolio e di prodotti petroliferi secondo la let- tera a.

Art. 4c cpv. 3 3 Il controllo delle misure in materia di beni culturali spetta all’Ufficio federale della cultura.

Art. 5 cpv. 1 1 Chiunque viola gli articoli 1, 1a, 2 o 3 della presente ordinanza è punito confor- memente all’articolo 9 della legge sugli embarghi.

Art. 6 Abrogato

II Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato conformemente alla versione qui annessa.

III L’ordinanza del Dipartimento federale dell’economia dell’8 agosto 19904 che isti- tuisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell’Iraq è abrogata.

IV 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 25 giugno 20035.

2 L’entrata in vigore dell’articolo 2 capoverso 2 e della cifra II (Allegato) sarà de- terminata più tardi.

28 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 RU 1990 1319, 1991 786, 1996 1997

5 Data dell’entrata in vigore per decisione presidenziale del 23 giugno 2003.

Misure economiche nei confronti della Repubblica dell’Iraq RU 2003

Allegato (art. 2 cpv. 2)

Persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni soggetti alle misure previste nell’articolo 2