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AS 2003 1934

Convenzione per la protezione del Reno

Traduzione1

Convenzione per la protezione del Reno

Conclusa a Berna il 12 aprile 1999 Approvata dall’Assemblea federale il 21 giugno 20002 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 21 giugno 2000 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2003

I governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Confederazione svizzera e la Comunità europea, desiderosi di operare, basandosi su una visione globale, nel senso di uno sviluppo sostenibile dell’ecosistema del Reno, tenendo conto del patrimonio naturale del fiu- me, delle sue rive e delle zone alluvionali, desiderosi di rafforzare la cooperazione reciproca ai fini della protezione e del miglioramento dell’ecosistema del Reno, facendo riferimento alla Convenzione del 17 marzo 19923 sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e alla Convenzione del 22 settembre 19924 per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale, considerati i lavori svolti nel quadro dell’Accordo del 29 aprile 19635 concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall’inquinamento e dell’Accordo addizionale del 3 dicembre 19766, considerando che occorre continuare a migliorare il livello di qualità delle acque ottenuto grazie alla Convenzione del 3 dicembre 19767 per la protezione del Reno dall’inquinamento chimico e al programma d’azione «Reno» del 30 settembre 1987, consapevoli del fatto che il risanamento del Reno è necessario anche al fine di pro- teggere e migliorare l’ecosistema del Mare del Nord, consapevoli dell’importanza del Reno come via navigabile europea e delle diverse utilizzazioni di questo fiume, convengono quanto segue:

RS 0.814.284

1 Dai testi originali francese e tedesco (RO/AS 2003 1934).

2 RU 2003 1933 3 RS 0.814.20 4 FF 1993 III 722 5 RU 1965 390 6 RU 1979 93 7 RU 1979 97

1934 1999-5744

Convenzione per la protezione del Reno RU 2003

Art. 1 Definizioni Agli effetti della presente Convenzione si intende per: a) «Reno», il Reno a partire dall’uscita del Lago Inferiore e nei Paesi Bassi, i rami Bovenrijn, Bijlands Kanaal, Pannerdensch Kanaal, IJssel, Nederrijn, Lek, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede, Noord, Oude Maas, Nieuwe Maas e Scheur e la Nieuwe Waterweg fino alla linea di base, così come defi- nita dall’articolo 5 in relazione all’articolo 11 della Convenzione delle na- zioni unite sul diritto del mare, il Ketelmeer e l’IJsselmeer; b) «Commissione», la Commissione internazionale per la protezione del Reno (CIPR).

Art. 2 Campo d’applicazione Il campo d’applicazione della presente Convenzione comprende: a) il Reno; b) le acque sotterranee che interagiscono con il Reno; c) gli ecosistemi acquatici e terrestri che interagiscono con il Reno o il cui rap- porto d’interazione con il Reno potrebbe essere ripristinato; d) il bacino del Reno, nella misura in cui l’inquinamento ivi provocato da sostanze nocive può comportare effetti dannosi per il Reno; e) il bacino del Reno quando esso riveste un ruolo importante ai fini della pre- venzione delle piene e della protezione contro le inondazioni lungo il Reno.

Art. 3 Obiettivi Con la presente Convenzione, le Parti contraenti intendono perseguire i seguenti obiettivi:

1. assicurare lo sviluppo sostenibile dell’ecosistema del Reno, in particolare:

a) preservando e migliorando la qualità delle acque del Reno, inclusa la qualità dei materiali in sospensione, dei sedimenti e delle acque sotter- ranee, in particolare provvedendo a – prevenire, ridurre o eliminare per quanto possibile l’inquinamento provocato da sostanze nocive e nutrienti proveniente da fonti puntuali (p. es. industriali e urbane) e diffuse (p. es. agricoltura e traffico) – incluso l’inquinamento proveniente da acque sotterra- nee – nonché quello dovuto alla navigazione, – assicurare e migliorare la sicurezza degli impianti e prevenire gli incidenti; b) proteggere le popolazioni di organismi e la diversità delle specie ridu- cendo l’inquinamento degli organismi da parte di sostanze nocive;

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c) preservare, migliorare e ripristinare la funzione naturale delle acque; assicurare una gestione della portata che tenga conto del flusso naturale dei materiali solidi e che salvaguardi l’interazione tra il fiume, le acque sotterranee e le zone alluvionali; preservare, proteggere e riattivare le zone alluvionali come zone di espansione naturale delle piene; d) preservare, migliorare e ripristinare habitat più naturali possibile per la fauna e la flora selvatiche nell’acqua, sul fondale e sulle rive del fiume e nelle zone adiacenti, nonché migliorare l’habitat dei pesci ripristinan- do la loro libertà di spostamento; e) assicurare una gestione delle risorse idriche rispettosa dell’ambiente e razionale; f) tener conto delle esigenze ecologiche nell’attuazione di interventi tec- nici di sistemazione del corso d’acqua, per esempio ai fini della prote- zione contro le inondazioni, della navigazione e dello sfruttamento idroelettrico;

2. assicurare la produzione di acqua potabile dalle acque del Reno;

3. migliorare la qualità dei sedimenti per poter scaricare o spargere materiali di dragaggio senza danni per l’ambiente;

4. prevenire le piene e assicurare la protezione contro le inondazioni in un

contesto globale tenendo conto delle esigenze ecologiche;

5. contribuire al risanamento del Mare del Nord in connessione con altre azioni

di protezione di tale mare.

Art. 4 Principi A tal fine, le Parti contraenti si ispirano ai seguenti principi: a) principio di precauzione; b) principio di prevenzione; c) principio della correzione, preferibilmente alla fonte; d) principio «chi inquina paga»; e) principio di non aumento della nocività; f) principio della compensazione in caso di interventi tecnici rilevanti; g) principio dello sviluppo sostenibile; h) applicazione e sviluppo dello stato dell’arte e delle prassi ambientali otti- mali; i) principio secondo cui l’inquinamento non deve essere trasferito da una com- ponente ambientale all’altra.

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Art. 5 Impegni delle Parti contraenti Al fine di conseguire gli obiettivi indicati all’articolo 3 e nell’osservanza dei principi enunciati nell’articolo 4, le Parti contraenti si impegnano a:

1. rafforzare la cooperazione reciproca e ad informarsi reciprocamente sulle

azioni realizzate nei loro territori ai fini della protezione del Reno; 2. attuare nei loro territori i programmi di misurazione internazionali e gli studi dell’ecosistema del Reno stabiliti dalla Commissione e informare la Com- missione dei relativi risultati;

3. eseguire le analisi necessarie per individuare le cause ed i responsabili

dell’inquinamento; 4. intraprendere nei loro territori le azioni autonome, che esse riterranno neces- sarie, e provvedere come minimo a: a) assoggettare gli scarichi di acque usate che possono avere un impatto sulla qualità delle acque ad un’autorizzazione preliminare o ad una re- golamentazione generale che fissi i limiti delle emissioni, b) ridurre progressivamente gli scarichi di sostanze pericolose allo scopo di eliminare completamente tali scarichi, c) controllare l’osservanza delle autorizzazioni o delle regolamentazioni generali e gli scarichi, d) esaminare ed adeguare periodicamente le autorizzazioni o le regola- mentazioni generali ogniqualvolta ciò sia reso possibile da progressi sostanziali dello stato dell’arte ovvero sia necessario per via delle con- dizioni dell’ambiente ricevente, e) ridurre il più possibile attraverso apposite regolamentazioni i rischi di inquinamento dovuto ad incidenti e adottare appropriate misure di emergenza, f) assoggettare gli interventi tecnici che possono incidere in maniera rile- vante sull’ecosistema ad un’autorizzazione preliminare subordinata agli obblighi necessari o ad una regolamentazione generale; 5. intraprendere le azioni necessarie sul loro territorio per mettere in atto le de- cisioni della Commissione conformemente all’articolo 11;

6. avvertire senza ritardo, in caso di incidente che possa comportare rischi per

la qualità delle acque del Reno o qualora sia prevista un’inondazione immi- nente, la Commissione e le Parti contraenti che possono subire danni, secondo i piani di allarme e di allerta coordinati dalla Commissione.

Art. 6 Commissione 1. Ai fini dell’attuazione della presente Convenzione, le Parti contraenti continuano a cooperare nel contesto della Commissione. 2. La Commissione ha personalità giuridica. Nel territorio delle parti contraenti, essa ha la capacità giuridica attribuita alle persone giuridiche dal diritto nazionale. Essa è rappresentata dal suo presidente.

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3. In materia di diritto del lavoro e previdenza sociale si applica la legge vigente nel luogo in cui la Commissione ha sede.

Art. 7 Organizzazione della Commissione

1. La Commissione è composta dalle delegazioni delle Parti contraenti. Ciascuna

Parte contraente designa i propri delegati, tra cui il capo della delegazione.

2. Le delegazioni possono servirsi della collaborazione di esperti.

3. La Commissione è presieduta a turno per tre anni consecutivi da ciascuna delega- zione nello stesso ordine con cui sono elencate le Parti contraenti nel preambolo. La delegazione che assume la presidenza designa il presidente della Commissione. Il presidente non può svolgere funzioni di portavoce per la sua delegazione. Se una Parte contraente rinuncia al diritto di presiedere la Commissione, la presi- denza viene assunta dalla Parte contraente successiva.

4. Commissione adotta il proprio regolamento interno e finanziario.

5. La Commissione delibera in merito all’organizzazione interna, alla struttura di lavoro che essa ritiene opportuna e al bilancio annuale di funzionamento.

Art. 8 Funzioni della Commissione 1. Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dall’articolo 3, la Commissione svolge le seguenti funzioni: a) prepara i programmi internazionali di misurazione e gli studi dell’ecosistema del Reno e ne utilizza i risultati, se del caso in cooperazione con organismi scientifici; b) elabora proposte di azioni individuali e programmi d’azione, integrati, se del caso, da strumenti economici, tenendo conto dei costi previsti; c) coordina i piani di allarme e di allerta degli Stati contraenti relativi al Reno; d) valuta l’efficacia delle azioni deliberate, in particolare sulla base delle rela- zioni delle Parti contraenti, dei risultati dei programmi internazionali di mi- surazione e degli studi dell’ecosistema del Reno; e) svolge ogni altra funzione che le venga affidata dalle Parti contraenti. 2. A tal fine, la Commissione adotta decisioni in conformità degli articoli 10 e 11. 3. La Commissione redige una relazione annuale sulle attività destinata alle Parti contraenti. 4. La Commissione informa il pubblico sullo stato del Reno e sui risultati dei propri lavori. Essa può redigere e pubblicare relazioni.

Art. 9 Assemblee plenarie della Commissione 1. La Commissione si riunisce in assemblea plenaria ordinaria una volta all’anno su convocazione del presidente.

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2. Il presidente, di propria iniziativa o su domanda di almeno due delegazioni, può convocare assemblee plenarie straordinarie. 3. Il presidente propone l’ordine del giorno. Ciascuna delegazione ha diritto di far iscrivere all’ordine del giorno i punti che essa desidera sottoporre all’esame dell’assemblea.

Art. 10 Assunzione delle decisioni della Commissione

1. Le decisioni della Commissione sono prese all’unanimità.

2. Ciascuna delegazione dispone di un voto.

3. Tuttavia, se un’azione che le Parti contraenti devono attuare in conformità

dell’articolo 8 paragrafo 1 lettera b) rientra nella competenza della Comunità euro- pea, quest’ultima esercita il suo diritto di voto con un numero di voti uguale al nu- mero dei suoi Stati membri che sono Parti contraenti alla presente Convenzione. La Comunità europea non esercita il suo diritto di voto nel caso in cui votino i suoi Stati membri e viceversa. 4. L’astensione di una sola delegazione non costituisce un ostacolo all’unanimità. Tale disposizione non si applica alla delegazione della Comunità europea. L’assenza di una delegazione equivale ad un’astensione.

5. Il regolamento interno può prevedere una procedura scritta.

Art. 11 Attuazione delle decisioni della Commissione 1. La Commissione rivolge alle Parti contraenti, sotto forma di raccomandazioni, le sue decisioni relative alle azioni menzionate all’articolo 8 paragrafo 1 lettera b) che devono essere attuate conformemente al diritto nazionale delle Parti contraenti.

2. La Commissione può stabilire che le decisioni da essa adottate:

a) siano applicate dalle Parti contraenti secondo un calendario; b) siano attuate in maniera coordinata.

3. Le Parti contraenti sono tenute a comunicare periodicamente alla Commissione:

a) i provvedimenti legislativi, regolamentari o di altro tipo adottati ai fini dell’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione e in base alle decisioni della Commissione; b) i risultati delle azioni realizzate ai sensi della lettera a); c) i problemi sorti nell’attuazione delle azioni di cui alla lettera a). 4. Se una Parte contraente non può attuare in tutto o in parte le decisioni della Commissione, deve compilare una relazione entro un termine appositamente fissato dalla Commissione specificandone i motivi. Ciascuna delegazione può presentare una domanda di consultazione che deve essere evasa nel termine di due mesi. Sulla base delle relazioni delle Parti contraenti o delle consultazioni, la Commissio- ne può stabilire che siano intraprese azioni intese ad agevolare l’attuazione delle decisioni.

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5. La Commissione tiene un elenco delle proprie decisioni rivolte alle Parti

contraenti. Le Parti contraenti aggiornano ogni anno l’elenco della Commissione, comunicando alla stessa lo stato di attuazione delle decisioni della Commissione almeno due mesi prima dell’assemblea plenaria della Commissione.

Art. 12 Segretariato della Commissione 1. La Commissione dispone di un segretariato permanente che esercitare le funzioni assegnategli dalla Commissione. Il segretariato è diretto da un segretario esecutivo.

2. Le Parti contraenti stabiliscono il luogo in cui ha sede il segretariato.

3. La Commissione nomina il segretario esecutivo.

Art. 13 Ripartizione dei costi 1. Ciascuna Parte contraente sostiene i costi relativi alla propria rappresentanza in seno alla Commissione e alla sua struttura di lavoro e ciascuno Stato contraente sostiene i costi degli studi e delle azioni attuate sul suo territorio. 2. La ripartizione dei costi del bilancio annuale di funzionamento tra le Parti con- traenti è stabilita dal regolamento interno e finanziario della Commissione.

Art. 14 Cooperazione con altri Stati, altre organizzazioni ed esperti esterni 1. La Commissione coopera con altre organizzazioni intergovernative e può rivolge- re loro raccomandazioni.

2. La Commissione può conferire lo stato di osservatori:

a) agli Stati che hanno interesse ai lavori della Commissione; b) alle organizzazioni intergovernative che svolgono attività connesse alla Convenzione; c) alle organizzazioni non governative qualora tratti materie di loro interesse o connesse alle loro attività.

3. La Commissione scambia informazioni con organizzazioni non governative

qualora tratti materie di loro interesse o connesse alle loro attività. La Commissione in particolare consulta tali organizzazioni prima di deliberare, quando devono essere assunte decisioni, che possono avere conseguenze rilevanti per tali organizzazioni, e le informa successivamente delle decisioni adottate.

4. Gli osservatori possono sottoporre alla Commissione informazioni o relazioni

rilevanti ai fini degli obiettivi della Convenzione e possono essere invitati a parteci- pare alle riunioni della Commissione senza diritto di voto. 5. La Commissione può decidere di consultare esponenti specializzati di organizza- zioni non governative riconosciute o altri esperti esterni e può invitarli a partecipare alle riunioni della Commissione. 6. Il regolamento interno e finanziario determina le modalità di cooperazione e le condizioni di ammissione e di partecipazione.

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Art. 15 Lingue di lavoro Le lingue di lavoro della Commissione sono il francese, l’olandese e il tedesco. Le relative modalità sono stabilite nel regolamento interno e finanziario.

Art. 16 Soluzione delle controversie 1. In caso di controversia tra le Parti contraenti sull’interpretazione o l’applicazione della Convenzione, le Parti si impegnano a cercare una soluzione per via negoziale o con ogni altro metodo di soluzione delle controversie che esse ritengono accettabile. 2. Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, le controversie che non pos- sono essere risolte in tal modo sono sottoposte, su richiesta di una di dette parti, al procedimento di arbitrato previsto dall’allegato alla presente Convenzione, che for- ma parte integrante della stessa.

Art. 17 Entrata in vigore Ciascuna Parte contraente notifica al governo della Confederazione Svizzera l’avvenuto espletamento delle procedure previste dall’ordinamento nazionale per l’entrata in vigore della Convenzione. Il governo della Confederazione svizzera dà conferma del ricevimento delle notifiche e ne informa le altre Parti contraenti. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al ricevi- mento dell’ultima notifica.

Art. 18 Denuncia 1. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore, la presente Convenzione può esse- re denunciata in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti contraenti con dichiara- zione scritta inviata al governo della Confederazione Svizzera.

2. La denuncia della Convenzione ha effetto allo spirare dell’anno successivo a

quello della denuncia.

Art. 19 Abrogazione e validità del diritto in vigore 1. Con l’entrata in vigore della presente Convenzione, fermi restando i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, sono abrogati: a) l’Accordo del 29 aprile 19638 concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall’inquinamento; b) l’Accordo addizionale del 3 dicembre 1976 all’Accordo del 29 aprile 19639 concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall’inquinamento; c) la Convenzione del 3 dicembre 197610 per la protezione del Reno dall’in- quinamento chimico.

8 RU 1965 390, 1979 93 9 RU 1979 93 10 RU 1979 97, 1983 323, 1989 161

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2. Le decisioni, le raccomandazioni, i valori limite e gli altri atti adottati sulla base dell’Accordo del 29 aprile 1963 concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall’inquinamento e dell’Accordo addizionale del 3 dicembre 1976, nonché sulla base della Convenzione del 3 dicembre 1976 per la protezione del Reno dall’inquinamento chimico, restano applicabili senza alcun mutamento della loro natura giuridica, salvo che siano espressamente abrogati dalla Commis- sione. 3. La ripartizione dei costi relativi al bilancio annuale di funzionamento stabilita dall’articolo 12 dell’Accordo del 29 aprile 1963 concernente la Commissione inter- nazionale per la protezione del Reno dall’inquinamento, modificata dall’Accordo addizionale del 3 dicembre 1976, resta in vigore fino a quando la Commissione non avrà stabilito una ripartizione nel proprio regolamento interno e finanziario.

Art. 20 Testo originale e deposito La presente Convenzione redatta in lingua francese, olandese e tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede, ed è depositata negli archivi del governo della Confedera- zione Svizzera che ne invia una copia certificata conforme a ciascuna Parte con- traente.

Fatto a Berna, addì 12 aprile 1999.

Seguono le firme

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Allegato

Arbitrato

1. Salvo che le parti della controversia dispongano diversamente, il procedimento di arbitrato è disciplinato dalle disposizioni del presente allegato. 2. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Ciascuna delle parti della contro- versia nomina un arbitro; i due arbitri così nominati designano di comune accordo il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale. Se il presidente del tribunale non viene designato nel termine di due mesi dalla desi- gnazione del secondo arbitro, il presidente della Corte internazionale di giustizia procede, a richiesta della Parte più diligente, alla sua designazione entro un nuovo termine di due mesi. 3. Se, nel termine di due mesi dal ricevimento della richiesta di cui all’articolo 16 della convenzione, una delle parti della controversia non ha proceduto alla designa- zione, di cui ha l’onere, di un membro del tribunale, l’altra Parte può rivolgersi al presidente della Corte internazionale di giustizia, che designa il presidente del tribu- nale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Non appena è stato designato, il presidente del tribunale arbitrale chiede alla Parte che non ha nominato l’arbitro di provvedervi nel termine di due mesi. Decorso tale termine, egli si rivolge al presi- dente della Corte internazionale di giustizia, che procede alla nomina dell’arbitro entro un nuovo termine di due mesi. 4. Se nei casi indicati nei precedenti paragrafi sussiste un impedimento all’operato del presidente della Corte internazionale di giustizia ovvero se questi è cittadino di una delle parti della controversia, la designazione del presidente del tribunale arbi- trale o la nomina dell’arbitro spetta al vicepresidente della Corte o al membro più anziano della Corte per il quale non sussista impedimento e che non sia cittadino di una delle parti della controversia. 5. Le disposizioni precedenti si applicano, per analogia, per provvedere alla coper- tura dei seggi divenuti vacanti. 6. Il tribunale arbitrale decide secondo le norme del diritto internazionale e, in par- ticolare secondo le disposizioni della Convenzione. 7. Le decisioni del tribunale arbitrale, sia sulla procedura che sul merito, sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri; l’assenza o l’astensione di uno dei membri del tribunale designati dalle parti non impediscono al tribunale di deliberare. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente. Le decisioni del tribunale sono vin- colanti per le parti. Queste ultime sostengono le spese dell’arbitro che hanno desi- gnato e si dividono in parti uguali le altre spese. Per gli altri punti, il tribunale arbi- trale regola esso stesso la procedura. 8. In caso di controversia fra due Parti contraenti, delle quali una soltanto è Stato membro della Comunità europea, anche essa Parte contraente, l’altra Parte rivolge la richiesta sia a questo Stato membro che alla Comunità, che le notificano la risposta congiuntamente, nel termine di due mesi dal ricevimento della richiesta, se lo Stato

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membro, la Comunità o lo Stato membro e la Comunità congiuntamente si costitui- scono parte della controversia. In mancanza di tale notifica nel termine prescritto, lo Stato membro e la Comunità sono considerati, ai fini dell’applicazione delle dispo- sizioni del presente allegato, come una sola e stessa parte della controversia. La stes- sa disposizione si applica qualora lo Stato membro e la Comunità si costituiscano congiuntamente parte della controversia.

1944

Traduzione1

Protocollo di firma

All’atto della firma della Convenzione per la protezione del Reno i capi delle dele- gazioni in seno alla Commissione internazionale per la protezione del Reno conven- gono quanto segue:

1. La Convenzione lascia impregiudicati i seguenti atti:

a) la Convenzione del 3 dicembre 197611 per la protezione del Reno dall’inquinamento da cloruri; b) lo scambio di lettere del 29 aprile/13 maggio 198312 concernente detta Convenzione, entrato in vigore il 5 luglio 1985; c) la dichiarazione dell’11 dicembre 198613 dei capi di delegazione dei governi che sono Parti contraenti all’Accordo del 29 aprile 1963 con- cernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall’inquinamento; d) il protocollo addizionale del 25 settembre 199114 concernente la Con- venzione del 3 dicembre 1976 per la protezione del Reno dall’in- quinamento da cloruri; e) la dichiarazione del 25 settembre 199115 dei capi di delegazione dei governi che sono Parti dell’Accordo del 29 aprile 1963 concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall’inquina- mento. 2. Lo «stato dell’arte» e la «tecnologia ottimale disponibile» sono espressioni sinonime e, al pari dell’espressione «prassi ambientali ottimali», devono essere intese nel contesto della Convenzione per la protezione del Reno nel senso inteso dalla Convenzione del 17 marzo 1992 sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (allegati I e II) e dalla Convenzione del 22 settembre 1992 per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale (appendice 1).

3. La sede della Commissione rimane a Coblenza.

1 Dai testi originali francese e tedesco (RO/AS 2003 1945).

11 RS 0.814.284.6 12 RS 0.814.284.61

13 Non pubblicata nella RU.

14 RS 0.814.284.62

15 Non pubblicata nella RU.

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4. Per la composizione di qualsiasi controversia tra Stati membri della Comu-

nità europea nella quale non siano coinvolti altri Stati, si applica l’articolo

219 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Berna, addì 12 aprile 1999.

Seguono le firme

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Convenzione per la protezione del Reno RU 2003

Campo di applicazione della convenzione il 1° gennaio 2003 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Comunità europea 17 novembre 2000 1° gennaio 2003 Francia 20 settembre 2002 1° gennaio 2003 Germania 29 novembre 2002 1° gennaio 2003 Lussemburgo 9 gennaio 2001 1° gennaio 2003 Paesi Bassi 9 gennaio 2001 1° gennaio 2003 Svizzera 21 giugno 2000 1° gennaio 2003

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