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AS 2003 1997

Ordinanza sull'assicurazione militare

Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)

Modifica del 25 giugno 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 35a, cpv. 3 e 4 Abrogato

Art. 35b, cpv. 1

1 L’Ufficioè decentralizzato e gestisce unità amministrative con sede a Berna,

Ginevra, San Gallo e Bellinzona.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2003.

25 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 833.11

2003-1304 1997