AS 2003 1997
Ordinanza sull'assicurazione militare
Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)
Modifica del 25 giugno 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:
Art. 35a, cpv. 3 e 4 Abrogato
Art. 35b, cpv. 1
1 L’Ufficioè decentralizzato e gestisce unità amministrative con sede a Berna,
Ginevra, San Gallo e Bellinzona.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2003.
25 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 833.11
2003-1304 1997