AS 2003 2
Ordinanza relativa alla legge federale sull'archiviazione
Ordinanza relativa alla legge federale sull’archiviazione (Ordinanza sull’archiviazione, OLAr)
Modifica del 30 novembre 2002
Il Dipartimento federale dell’interno, visti gli articoli 2 capoverso 4 e 14 capoverso 5 dell’ordinanza dell’8 settembre
19991 sull’archiviazione,
ordina:
I Gli allegati 1–3 sono modificati secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
30 novembre 2002 Dipartimento federale dell’interno: Ruth Dreifuss
Allegato 1 (art. 2 cpv. 1)
Elenco degli organi federali (art. 1 cpv. 1 lett. b–d LAr)
a. Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale: Conformemente all’allegato dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizza- zione del Governo e dell’Amministrazione.
b. Unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata: Cancelleria federale – Incaricato federale della protezione dei dati Dipartimento federale degli affari esteri – Presenza Svizzera Dipartimento federale di giustizia e polizia – Ministero pubblico della Confederazione – Istituto svizzero di diritto comparato Dipartimento federale delle finanze – Regìa federale degli alcool – Controllo federale delle finanze – Segreteria delle commissioni delle finanze e della delegazione delle finanze delle Camere federali – Commissione federale delle banche Dipartimento federale dell’economia – Commissione della concorrenza Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni – Ufficio d’inchiesta sugli infortuni aeronautici – Ufficio d’inchiesta sugli infortuni di ferrovie, funivie e battelli – Servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle te- lecomunicazioni – Commissione federale sugli infortuni aeronautici – Commissione federale delle comunicazioni
2 RS 172.010.1
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c. Formazioni dell’esercito: – Stato maggiore dell’esercito – Grandi Unità – Corpi di truppa – Unità di truppa
d. Rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere
e. Commissioni federali di ricorso e di arbitrato Cancelleria federale – Commissione federale della protezione dei dati Dipartimento federale degli affari esteri – Commissione di ricorso concernente le domande d’indennità nei confronti dell’estero Dipartimento federale dell’interno – Commissione di ricorso dei PF – Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca – Commissione federale di ricorso per la Fondazione Pro Helvetia – Commissione federale di ricorso in materia di assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per le persone residenti all’estero – Commissione federale di ricorso in materia di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità – Commissione federale di ricorso in materia di prestazioni collettive dell’assicurazione per la vecchiaia e l’invalidità – Commissione federale di ricorso in materia di elenco delle specialità dell’assicurazione malattia – Commissione federale di ricorso in materia di assicurazione contro gli in- fortuni – Commissione federale di ricorso in materia di agenti terapeutici – Commissione di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento Dipartimento federale di giustizia e polizia – Commissione federale di ricorso in materia di proprietà intellettuale – Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicura- zioni private – Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo3
3 È fatto salvo l’articolo 22 dell’ordinanza del 18 dicembre 1991 concernente la Commis- sione svizzera di ricorso in materia d’asilo (RS 142.317).
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– Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini – Commissione federale di ricorso delle case da gioco – Commissione federale di ricorso in matiera di collocamento in vista d’ado- zione Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport – Commissione di ricorso DDPS – Commissione federale di ricorso in materia di protezione civile Dipartimento federale delle finanze – Commissione federale di ricorso in materia di personale federale – Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni – Commissione federale di ricorso in materia doganale – Commissione federale di ricorso dell’alcool – Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici – Commissione federale di ricorso in materia di prodotti da costruzione – Commissione di ricorso in materia di responsabilità dello Stato Dipartimento federale dell’economia – Commissione di ricorso DFE – Commissione federale di ricorso della concorrenza Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni – Commissione di ricorso DATEC – Commissione di arbitrato in materia ferroviaria – Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR)
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Allegato 2 (art. 2 cpv. 2)
Elenco degli istituti federali autonomi e delle istituzioni simili della Confederazione (art. 1 cpv. 1 lett. e LAr)
a. Istituti e istituzioni che archiviano in maniera autonoma i loro documenti: – La Posta – Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque – Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio – Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca – Politecnici federali (Losanna e Zurigo) – Istituto Paul Scherrer – Consiglio dei Politecnici federali – Ferrovie federali svizzere FFS – Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) – Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
b. Istituti tenuti ad offrire i loro documenti: – Istituto federale della Proprietà Intellettuale – Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
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Allegato 3 (art. 14 cpv. 5)
Elenco degli archivi con termine di protezione prorogato (art. 12 cpv. 1 LAr)
➾ Archivi soggetti a un termine di protezione di 50 anni, conformemente all’arti- colo 12 capoverso 1 LAr e all’articolo 14 capoverso 5 OLAr ➾ L’elenco può essere modificato o completato dal Dipartimento federale dell’in- terno. L’elenco più attuale viene conservato presso l’Archivio federale ed è ac- cessibile al pubblico. L’Allegato attualizzato è pubblicato annualmente nella Raccolta ufficiale.
Segnatura del fondo Designazione ufficiale del fondo Osservazioni
E 1002 Bundesrat: Notizhefte der Protokollführer E 1003 (–) Bundesrat: Verhandlungsprotokolle E 1005 (–) Bundesrat: Geheimprotokolle E 1010 (B) Bundeskanzlei: Termine di protezione illimi- 1995/534 Initiativen tato; vale solo per le liste di firme4. E 1010 (C) Bundeskanzlei: Termine di protezione illimi- 2001/126 Referenden tato; vale solo per le liste di firme5. E 1050.7 Geschäftsprüfungskommissionen 1987/184 der Eidg. Räte E 1050.8 Militärkommissionen der Eidg. Räte6 50 anni; vale solo se i relativi documenti contenuti nei fondi del DDPS sono soggetti al ter- mine di protezione prorogato. E 1060.1 Parlamentarische Untersuchungskommis- 1993/119 sion EJPD
4 Conformemente agli art. 64 e 72 della legge federale del 17 dicembre 1976 relativa ai diritti politici (RS 161.1). 5 Conformemente agli art. 64 e 72 della legge federale del 17 dicembre 1976 relativa ai diritti politici (RS 161.1). 6 Fatti salvi l’art. 27 cpv. 2 del Regolamento del 22 giugno 1990 del Consiglio nazionale (RS 171.13) e l’art. 20 cpv. 2 del Regolamento del 24 settembre 1986 del Consiglio degli Stati (RS 171.14), ossia a condizione che i verbali delle deliberazioni in merito a testi di legge normativi siano disponibili per inchieste scientifiche e per l’applicazione del diritto dopo la votazione finale, se del caso dopo la scadenza del termine di referendum o dopo la votazione popolare.
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E 2001 (E) Abteilung für politische Angelegen- 50 anni; vale solo per i docu- heiten menti relativi a mandati di rappresentanza di interessi esteri (posizione B.24), fatti salvi accordi internazionali, per es. con la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e il Giappone, i quali sono soggetti a un termi- ne di protezione superiore a 50 anni. E 2001–02 Abteilung für Fremde Interessen 50 anni; fatti salvi accordi internazionali, per es. con la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e il Giappone, i quali sono soggetti a un termine di prote- zione superiore a 50 anni. E 2003-01 (A) Dienst für Fremde Interessen 50 anni; fatti salvi accordi internazionali, per es. con la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e il Giappone, i quali sono soggetti a un termine di prote- zione superiore a 50 anni. E 2023-01 (A) Dienst für Fremde Interessen 50 anni; fatti salvi accordi internazionali, per es. con la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e il Giappone, i quali sono soggetti a un termine di prote- zione superiore a 50 anni. E 2200.1 ss Schweizerische diplomatische und 50 anni; vale solo per i docu- (da A a Z) konsularische Vertretungen menti relativi a mandati di im Ausland rappresentanza di interessi esteri (dal 1966 sotto posizione 82), fatti salvi accordi interna- zionali, per es. con la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e il Giappone, i quali sono soggetti a un termine di protezione superiore a 50 anni. E 3240 (A) Direktion der Eidg. Bauten 50 anni; vale solo per i docu- menti concernenti impianti classificati. A seconda della durata di utilizzazione dell’im- pianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni. E 3240 (B) Amt für Bundesbauten 50 anni; vale solo per i docu- menti concernenti impianti classificati. A seconda della durata di utilizzazione dell’im- pianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni.
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E 3241 (–) Direktion der Eidg. Bauten: 50 anni; vale solo per i docu- 1971/158 Liegenschaftsverträge menti concernenti costruzioni classificate e allegati relativi agli accordi. A seconda della durata di utilizzazione dell’im- pianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni. E 3242 Direktion der Eidg. Bauten: 50 anni; vale solo per i docu- Ingenieurbau (Tiefbau) menti concernenti costruzioni classificate e allegati relativi agli accordi. A seconda della durata di utilizzazione dell’im- pianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni. E 4001 (D) a (E) Departementssekretariat des Eidg. 50 anni; vale solo per i docu- Justiz- und Polizeidepartements menti concernenti la protezio- ne dello Stato. E 4010 (A) Generalsekretariat des Eidg. Justiz- 50 anni; vale solo per i docu- und Polizeidepartements menti concernenti la protezio- ne dello Stato. E 4113 (A) Zentralstelle für 1982/54 zivile Kriegsvorbereitung E 4320 (B) e (C) Bundesanwaltschaft, Polizeidienst E 4320-01 (C) a Bundesanwaltschaft, Polizeidienst 50 anni; vale solo per i docu- E 4320-07 (C) menti concernenti la protezio- ne dello Stato. E 4321 (A) Rechtsdienst der Bundesanwaltschaft 50 anni; vale solo per i docu- menti concernenti la protezio- ne dello Stato. E 4322 Zentralpolizeibüro: 50 anni; vale solo per i docu- Sammlungen und Dokumentationen menti concernenti la protezio- ne dello Stato. E 4323 (A) Zentralpolizeibüro: Falschgeld E 4324 (A) Zentralpolizeibüro: Betäubungsmittel E 4326 (A) Zentralpolizeibüro: Interpol-Dienst E 4327 (A) Bundesanwaltschaft: 50 anni; vale solo per i docu- Diverse Unterlagen menti concernenti la protezio- ne dello Stato. E 4380 (B) Bundesamt für Geistiges Eigentum 50 anni; vale solo per le richie- 1990/96 ste di reintegrazione. E 4800.3 Handakten Bundesanwalt 50 anni; vale solo per i docu- Rudolf Gerber menti concernenti la protezio- ne dello Stato. E 4800.4 Handakten Bundesanwalt Werner Lüthi 50 anni; vale solo per i docu- menti concernenti la protezio- ne dello Stato.
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E 4800.7 Bundesanwaltschaft 50 anni; vale solo per i docu- menti concernenti la protezio- ne dello Stato. E 5460 (A) e (B) Bundesamt für Militärflugwesen und 50 anni; vale solo per i docu- Fliegerabwehr menti classificati contrasse- gnati in modo speciale di cui all’art. 15 cpv. 2 dell’ordinanza del DMF del 1° maggio 1990 sulla protezione d’informazioni militari. E 5460–01 Bundesamt für Militärflugwesen und 50 anni; vale solo per i docu- 1998/162 Fliegerabwehr: menti classificati contrasse- Elektronische Kriegsführung gnati in modo speciale di cui all’art. 15 cpv. 2 dell’ordinanza del DMF del 1° maggio 1990 sulla protezione d’informazioni militari. E 5461 (A) Kommando der Flieger- und Flieger- 50 anni; vale solo per i docu- 1992/292 abwehrtruppen: menti classificati contrasse- Führung und Einsatz gnati in modo speciale di cui all’art. 15 cpv. 2 dell’ordinanza del DMF del 1° maggio 1990 sulla protezio- ne d’informazioni militari. E 5461 (B) Kommando der Flieger- und Flieger- 50 anni; vale solo per i docu- 1992/293 abwehrtruppen: menti classificati contrasse- Führung und Einsatz gnati in modo speciale di cui all’art. 15 cpv. 2 dell’ordinanza del DMF del 1° maggio 1990 sulla protezio- ne d’informazioni militari. E 5462 (A) Flieger- und Fliegerabwehrnachrichten- 50 anni; vale solo per i docu- 1995/94 dienst menti classificati contrasse- gnati in modo speciale di cui all’art. 15 cpv. 2 dell’ordinanza del DMF del 1° maggio 1990 sulla protezio- ne d’informazioni militari. E 5465 (B) e (C) Direktion für Militärflugplätze 50 anni; vale solo per i docu- menti classificati contrasse- gnati in modo speciale di cui all’art. 15 cpv. 2 dell’ordinanza del DMF del 1° maggio 1990 sulla protezio- ne d’informazioni militari. E 5465 (D) Abteilung für Militärflugplätze 50 anni; vale solo per i docu- menti classificati contrasse- gnati in modo speciale di cui all’art. 15 cpv. 2 dell’ordinanza del DMF del 1° maggio 1990 sulla protezio- ne d’informazioni militari.
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E 5480 (A) Abteilung (Waffenchef) für Genie und 50 anni; a seconda della durata Festungen di utilizzazione dell’impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni. E 5480 (B) Abteilung für Genie und Festungen 50 anni; a seconda della durata di utilizzazione dell’impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni. E 5480 (C) Bundesamt für Genie und Festungen 50 anni; a seconda della durata di utilizzazione dell’impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni. E 5481 (–) Büro für Befestigungsbauten 50 anni; a seconda della durata di utilizzazione dell’impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni. E 5485 (A) Festungsbüro Sargans 50 anni; a seconda della durata di utilizzazione dell’impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni. E 5486 (A) Baubüro Sargans 50 anni; a seconda della durata di utilizzazione dell’impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni. E 5562 Militärische Sicherheitsdienste E 5563 Stab der Gruppe für Generalstabs- dienste: Projekt 26 E 5564 Untergruppe Nachrichtendienst und Abwehr im Generalstab E 6501 (–) Zentralstelle für Organisationsfragen 50 anni; vale solo per i docu- 1988/160 der Bundesverwaltung: menti concernenti impianti Betrieblich-organisatorische Baufragen classificati. A seconda della durata di utilizzazione dell’im- pianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni. E 8170 (D) Bundesamt für Wasserwirtschaft 50 anni; vale solo per la posi- zione 33 sbarramenti e misure d’economia di guerra. E 8171 Eidg. Amt für Wasserwirtschaft: 50 anni; vale solo per i calcoli Flussbau und Talsperren delle piene repentine. E 9500.222 Aktenkommission Kinder 100 anni; vale solo per i 1993/116 der Landstrasse fascicoli concernenti casi particolari delle persone interessate. E 9500.222 Aktenkommission Kinder 100 anni 1993/302 der Landstrasse E 9500.222 Aktenkommission Kinder 100 anni 1995/235 der Landstrasse
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